Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.01.1998 12.1997.256
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00256 Lugano 14 gennaio 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. IU.97.43 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 25 aprile 1997 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. __________ in materia di contratto di lavoro con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di Fr. 16'896.85 netti da trattenute oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1997, nonché al versamento di un'indennità ai sensi dell’art. 337c CO e che il Segretario-assessore, con sentenza 6 ottobre 1997, ha parzialmente accolto condannando la parte convenuta al pagamento all’istante dell’importo di Fr. 6’896.- oltre interessi al 5% a partire dal 25 aprile 1997. Appellante la parte istante la quale, con atto d'appello 8 ottobre 1997, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l'istanza, mentre la convenuta con osservazioni e appello adesivo 24 ottobre 1997 ha postulato la reiezione del gravame principale e la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza limitatamente all’importo di Fr. 1'030.-- oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1997. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto 1. Nel settembre del 1994 la convenuta ditta __________, attiva nel ramo dell'abbigliamento, ha assunto l’istante __________ a, nata nel luglio 1978, in qualità di apprendista operaia cucitrice per poi, considerata la sua incapacità in quella funzione, dirottarla su altre attività di più semplice esecuzione. Il 10 febbraio 1997 la convenuta ha licenziato con effetto immediato l'istante perché quest'ultima, dopo un rimprovero della direttrice sulla qualità del lavoro, avrebbe reagito comportandosi in modo villano e scorretto. 2. Con l’istanza che ci occupa __________, contestando la liceità del suo licenziamento immediato, ha chiesto la condanna della ditta __________ al pagamento di Fr. 1’030.- pari a trattenute dallo stipendio per pretesi danni causati sul lavoro, di Fr. 6’650.- pari alla differenze tra il salario effettivamente percepito e quello che le sarebbe dovuto essere versato secondo il contratto collettivo di lavoro e di Fr. 9’216.85 quale salario dovutole, tenuto anche conto che al momento del licenziamento era incinta, per il periodo ordinario di disdetta per complessivi Fr. 16'896.85.- oltre interessi di mora. Inoltre chiede il versamento di un'indennità a' sensi dell'art. 337c cpv. 3 CO per licenziamento ingiustificato. La convenuta si è opposta all'istanza sostenendo che il licenziamento con effetto immediato era giustificato, che la deroga alle tariffe stabilite dal CCL era legittimata con il fatto che l'istante non aveva alcuna esperienza di lavoro ed asserendo che le trattenute sul salario quale risarcimento danni era dovuto alle continue mancanze della dipendente. 3. Con il querelato giudizio il primo giudice ha ritenuto illecite le trattenute sul salario a valere quale risarcimento del danno in mancanza di qualsiasi prova sui danni e sulla loro entità ed ha riconosciuto il relativo credito dell’istante di Fr. 1’030.-; ha pure considerato contrario alle normative cogenti del contratto collettivo di lavoro il pagamento di un salario inferiore ai minimi ed ha così protetta la pretesa della lavoratrice per Fr. 5’866.- al netto delle trattenute di legge. Per quanto riguarda il licenziamento in tronco ha ritenuto che vi fossero i presupposti per ritenerlo giustificato poiché la mancanza dell’istante, ossia il carente controllo della merce, anche se non considerata grave rappresentava una ripetizione di fatti analoghi già accaduti e per i quali era stata esplicitamente avvertita che qualora si fossero ripetuti la sanzione sarebbe stata la disdetta del rapporto di lavoro con effetto immediato. 4. Con l'appello __________ critica la sentenza del Pretore per quanto è del licenziamento in tronco che insiste nel ritenere ingiustificato con la conseguenza del riconoscimento anche delle altre sue pretese per tale titolo Con le osservazioni all’appello e l’appello adesivo la __________, riconosciuto di dovere l’importo di Fr. 1’030.- in restituzione delle trattenute sul salario e ribadita la legittimità del licenziamento immediato, chiede che, contrariamente alla conclusione del Segretario-assessore, anche la pretesa relativa alle differenze salariali venga respinta. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nelle successive argomentazioni di diritto. 5. La questione riguardante il pagamento del salario minimo senza più decurtazioni dopo i primi sei mesi di impiego coinvolge l’applicazione di una particolare normativa del contratto collettivo di lavoro per l’industria dell’abbigliamento (allegato VII -precedentemente allegato VIII - del CCL) per la quale ai giovani lavoratori ausiliari che non si trovano in periodo di formazione, può essere corrisposto un mensile pari ad almeno il 90% del minimo salariale di categoria ma al massimo per i primi 6 mesi di impiego ed in ogni caso solo fino al compimento del 18° anno di età, riservata ancora, in casi speciali, la possibilità di fissare liberamente tra lavoratore e datore di lavoro il salario quando le prestazioni, in condizioni uguali, sono permanentemente inferiori almeno del 10 per cento al normale. La convenuta ritiene che la valida pattuizione tra le parti di un salario inferiore ai minimi sia appunto avvenuta con la sottoscrizione di un accordo all’inizio dell’attività (doc. 1) che presupponeva prestazioni di lavoro inferiori al normale. Ma non si avvede che le eventuali prestazioni inferiori erano riferite “alle capacità della sua giovane età priva di qualsiasi precedente esperienza in merito” per un’attività lavorativa indicata quale “apprendista operaia cucitrice” che in effetti non è mai stata praticata operando di fatto l’istante sempre quale ausiliaria. Ed ancora, compiuti i 18 anni, all’istante è stato corrisposto il minimo contrattuale. Non si può allora ritenere che l’istante rappresentasse un caso speciale per il solo fatto di non avere ancora compiuto i 18 anni o perché, all’inizio dell’attività, fosse inesperta che è del resto condizione normale per una persona di sedici anni al primo impiego (e tale circostanza è già considerata dall’allegato VII al CCL con una riduzione del salario per i primi sei mesi di attività). Il rapporto di lavoro tra le parti non può quindi essere considerato quale caso speciale - la cui connotazione dev’essere permanente e per l’individuazione del quale manca qualsiasi prova nulla essendo emerso riguardo a un eventuale rendimento inferiore al normale da parte dell’istante - ai sensi della norma invocata dalla datrice di lavoro. L’appello adesivo, a conferma del primo giudizio su questo punto che per quanto riguarda il calcolo aritmetico delle differenze salariali non è stato impugnato, dev’essere così respinto. 6. Il primo giudice, e poi di conseguenza anche le parti nei loro allegati in appello, ha individuato nel preteso negligente lavoro di controllo dei capi d’abbigliamento il motivo alla base del licenziamento in tronco che ha ritenuto giustificato perché, già in precedenza ed in simili situazioni, la dipendente era stata avvertita che se i fatti si fossero ripetuti sarebbe stata licenziata in tronco; in aggiunta, senza che ciò appaia però decisivo per l’esito della sua valutazione attorno all’esistenza o meno del motivo di licenziamento, ha pure considerato il tipo di reazione avuto dall’istante nei confronti del rimprovero della direttrice della ditta convenuta. In verità il lavoro negligente non è stato il motivo per il quale l’istante è stata licenziata. Ne fa fede il tenore della lettera di licenziamento (doc. 2) che dichiara come non si possa accettare il comportamento villano e scorretto della dipendente successivo al rimprovero in punto all’esecuzione del lavoro di controllo. Ed a definitiva comprova che unicamente in questo senso può essere interpretata la comunicazione del licenziamento vi è la presa di posizione della stessa convenuta in occasione dell’udienza di discussione dell’istanza: in quella sede infatti ha affermato che, appurata la responsabilità dell’istante per i difetti della merce non individuati al controllo, la stessa è stata nuovamente messa in guardia sulle conseguenze del suo comportamento e minacciata di licenziamento qualora ciò si fosse ripetuto e che è stata la reazione secca ed a alta voce della dipendente che ha scatenato la decisione di risoluzione immediata del rapporto di lavoro (punto d del riassunto scritto allegato al verbale d’udienza 19 giugno 1997). Ora un comportamento gravemente ingiurioso nei confronti del proprio superiore, se dimostrato, costituisce fondato motivo di risoluzione immediata del contratto di lavoro nella misura in cui pone fine, oggettivamente, all’indispensabile rapporto di fiducia tra le parti (JAR 1985, 254; Rehbinder, Berner Kommentar, ad art. 337 n. 9; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 242; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., ad art. 337 CO n. 5d). Dall’istruttoria appare che l’istante ha avuto una reazione in particolare dicendo alla direttrice che con lei non si poteva discutere perché voleva sempre avere ragione e il contenuto di questa reazione appare tale anche dalla lettera di disdetta. Non è invece stato appurato come è avvenuta tale reazione ma anche ammettendo che la stessa sia stata, come è presumibile, di natura sfrontata non si può ancora ritenere che tale atteggiamento rappresenti motivo grave di licenziamento. Infatti non conteneva connotati ingiuriosi ed il modo di reazione non appare aver trasceso quello di un normale momento di rabbia che, se anche non ammissibile, può essere scusato e deve rappresentare la costante dell’atteggiamento del dipendente, al proposito preventivamente ammonito, e non un fatto isolato per assurgere a valida ragione della disdetta immediata. Altrettanto se si vuol anche considerare il fatto che l’istante avrebbe dato la colpa dell’accaduto ad altre colleghe dal momento che anche in questo caso saremmo confrontati con una scorrettezza che, quale unico episodio, non giustifica il licenziamento (Staehelin, Zürcher Kommentar, ad art. 337 CO n. 22). Per queste considerazioni la decisione del primo giudice che ha ritenuto legittimo il licenziamento non può essere confermata con la conseguenza che all’istante deve essere riconosciuto l’importo preteso di Fr. 9’216.85 che, nella sua entità, non è mai stato partitamente contestato dalla controparte. 7. In base all’art. 337c cpv. 3 CO il giudice, in caso di licenziamento ingiustificato, può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità che egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze. Questa norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, Commentario bernese, N. 8 ad art. 337c CO; per tante IICCA 22 aprile 1994 in re S./I. SA e S. SA). In caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando, nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op. cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR 1991, p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in re G. e D. G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L. AG, 18 luglio 1995 in re R./A., 10 ottobre 1995 in re T.-B./K. SA, 6 dicembre 1995 in re E./C., 30 gennaio 1996 in re I./B. SA, 8 marzo 1996 in re C./T.N. SA, 18 aprile 1996 in re T./F.I.G.). Nel caso concreto anche se l’atteggiamento dell’istante non è stato tale da giustificare il licenziamento il suo comportamento non è stato ineccepibile e di conseguenza, nell’ambito dell’ampio potere di apprezzamento riservato al proposito al giudice, viene riconosciuta alla lavoratrice un’indennità pari ad un mese di salario, ossia, per arrotondamento, Fr. 2’000.- senza che tale importo possa essere ridotto per le trattenute sociali (ZBJV 1997, 332). 8. In definitiva, accolto l’appello principale e respinto quello adesivo, la sentenza del Segretario-assessore dev’essere riformata nel senso che la ditta __________ deve pagare a __________ l’importo di Fr. 16.112.85 per pretese salariali con interesse al 5% dal 10 febbraio 1997, data della cessazione del rapporto di lavoro che rende esigibile ogni pretesa derivante dallo stesso, oltre a Fr. 2’000.- ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO senza che vi decorrano interessi prima della decisione giudiziale che riconosce l’indennità e che ne sancisce quindi l’esigibilità da quel momento. Trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro non si percepiscono tasse di giudizio e spese mentre le ripetibili sono a carico, per entrambe le sedi, della parte convenuta interamente soccombente. Per i quali motivi dichiara e pronuncia: I. L'appello 15 settembre 1997 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 6 ottobre 1997 del Segretario-assessore viene così riformata: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza __________. è condannata a versare a __________ l’importo di Fr. 18’112.85 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1997 su Fr. 16'112,85. 2. Non si prelevano tasse o spese. __________ verserà all’istante Fr. 1’000.- per ripetibili. II. L'appello adesivo 24 ottobre 1997 di __________ è respinto. III. Non si prelevano né tasse né spese per la procedura d’appello per la quale __________ rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di ripetibili. IV. Intimazione a:. - __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario