Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Nella causa che qui ci occupa, che è chiaramente una causa di regresso ai sensi dell’art. 51 CO, l’attrice che intende rivalersi nei confronti dei convenuti in applicazione degli art. 5 e 6 vLEF (nella versione, pacificamente applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 1996), è innanzitutto tenuta a dimostrare l’esistenza di un atto illecito e di una colpa da parte loro, di un danno e del necessario nesso causale (DTF 80 III 53).
E. 2 Preliminarmente l’appellante ritiene che al convenuto Stato del Cantone Ticino debba essere riconosciuta la legittimazione passiva: essa invero non contesta il fatto accertato dal Pretore secondo cui la sua responsabilità sarebbe unicamente sussidiaria rispetto a quella dei funzionari UEF, ma è del parere che quest’ultimo sottoscrivendo la dichiarazione di cui al doc. A abbia dichiarato di assumersi personalmente la lite. La tesi è infondata. In realtà nel menzionato doc. A lo Stato del Cantone Ticino si è limitato ad assumersi la difesa ed il patrocinio dei due funzionari UEF, ma, pur essendosi prestato ad esaminare una proposta transattiva formulata dall’attrice - per altro respinta - non ha per nulla dichiarato, né lo ha lasciato intendere in altro modo, di volersi assumere la causa intentata contro di loro, né di rinunciare a eventualmente sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; per questo motivo è pure da respingere la richiesta dell’appellante volta a far accertare un abuso di diritto (“venire contra factum proprium”) nell’atteggiamento di quest’ultimo.
E. 3 Anche in questo processo, come già in quello promosso da __________, l’istruttoria non ha permesso di appurare con certezza in quali circostanze sia avvenuta la confusione delle due partite, rispettivamente quali persone - gli operai dell’attrice oppure i funzionari UEF - l’abbiano materialmente posta in atto. L’appellante ritiene tuttavia che l’atteggiamento tenuto in concreto dai funzionari dell’UEF sarebbe tale da innescare una loro responsabilità.
E. 3.1 A questo stadio della lite è innanzitutto certo che la confusione delle due partite sia avvenuta al più tardi il 16 luglio 1986 (dalle 8.00 alle 17.30) oppure il 18 luglio 1986 (dalle 8.00 alle 10.30), allorché il funzionario dell’UEF di Locarno __________ ha provveduto, su delega dell’UEF di Zurigo-Enge (doc. 1) e con l’ausilio di alcuni operai dell’attrice (doc. 5, teste __________ verbale p. 9), ad allestire l’inventario dei beni della successione __________ È ben vero - come correttamente asserito dall’appellante - che le risultanze di causa hanno provato che __________ il giorno 18 sia rimasto da solo nel deposito di __________ dalle 10.30 alle 12.00 (doc. L p. 15), ma è altrettanto evidente che il fatto che i 4 tappeti __________ siano stati registrati con i n. 17-18 e 24-25 nell’inventario - che a quel momento di voci ne prevedeva 94 (doc. L) - esclude senz’ombra di dubbio che in quell’ora e mezza egli possa essersi occupato, oltretutto da solo, dell’inventario di quei tappeti.
E. 3.2 A giudizio dell’appellante, il fatto che la confusione sia avvenuta in presenza del funzionario UEF sarebbe comunque già più che sufficiente per ammettere una sua responsabilità, e ciò in quanto gli operai che lo aiutavano altro non facevano che seguire alla lettera le istruzioni che questi impartiva loro. Pur essendo provato che effettivamente gli operai erano soliti seguire le istruzioni che venivano loro impartite dai funzionari UEF, senza prendere iniziative (teste __________ doc. C p. 10, teste __________ doc. EE p. 25, teste __________ doc. EE p. 27), va innanzitutto rilevato che nel caso di specie non è affatto dato a sapere in che cosa consistessero le istruzioni date in concreto da __________ ovvero se egli avesse semplicemente detto di portargli tutta la merce presente nel box, o ancora tutta la merce della successione __________, oppure se avesse personalmente indicato quale merce gli andava portata. Non va d’altro canto neppure dimenticato che gli operai in questione erano pur sempre quelli dell’attrice stessa, che in quanto tali sapevano o quanto meno dovevano saper distinguere due differenti partite e che dunque, se del caso, avrebbero dovuto rendere attento il funzionario UEF del pericolo di confusione. Stando così le cose, la circostanza qui evocata dall’appellante non comporta ancora una responsabilità a carico di controparte.
E. 3.3 L’appellante intravede
un ulteriore motivo di responsabilità a carico dei convenuti nel fatto che in
ogni caso __________ si sia accorto che i tappeti inventariati erano 4 in più
di quelli registrati dal notaio __________ (doc. E), ma abbia nondimeno omesso
di interpellare il notaio o la ditta attrice o altri per chiarire tale
discordanza.
Ora, l’istruttoria ha
effettivamente provato che __________i, che nell’occasione si era presentato
con in mano l’inventario del notaio __________ (teste __________ doc. C p. 12),
notò la discordanza nel numero dei tappeti (“egli mi disse che si ricordava che
erano 4 in più ma che pensava che facessero parte pure della partita __________
perché erano lì vicino”, teste __________ doc. N p. 15) e che nonostante ciò quest’ultimo
non si curò di chiedere lumi al notaio o alla ditta attrice.
Pendente causa, i
convenuti, oltre a contestare la rilevanza probatoria della testimonianza
__________ - a torto, in quanto egli non riferisce quanto ha sentito da terzi,
ma riporta una discussione telefonica avuta personalmente con __________ni - si
sono arrovellati per spiegare i motivi di tale omissione, asserendo che
l’inventario __________ era un semplice punto di riferimento, che lo stesso era
lacunoso e sommario anche in altre posizioni, che era comunque superato
risalendo ad oltre un anno prima, che i valori attribuiti dal perito __________
a quei tappeti non si differenziavano in modo sostanziale dagli altri: in
realtà tutte queste tesi, non sollevate a suo tempo negli allegati preliminari,
sono però irricevibili e non possono perciò essere prese in considerazione.
Pacifico che l’inventario __________ costituisse un mezzo di aiuto, l’unica
giustificazione in definitiva validamente riportata negli allegati preliminari
- per altro apparentemente abbandonata in sede di osservazioni all’appello -
cioè che nell’occasione non s’imponeva nessuna particolare reazione in quanto
il mandato affidato dall’UEF di Zurigo-Enge era di procedere all’erezione
dell’inventario dei beni depositati presso l’attrice e non quello di accertare
la concordanza con quello allestito dal notaio (risposta p. 13) non può in
alcun modo giovare ai convenuti, tale mandato presupponendo chiaramente che si
inventariassero unicamente i beni di spettanza della successione e non quelli
di competenza di altri depositari.
Fatto sta che inserendo
nell’inventario beni di terzi, essi hanno manifestamente violato l’incarico
ricevuto.
Per il resto non vi è chi
non veda come nel caso di specie il comportamento tenuto dal funzionario
__________ in un’operazione delicata, quale l’allestimento di un inventario
precedente alla vendita all’asta, sia risultato manifestamente superficiale e
comunque per nulla consono ai dettami di diligenza imposti dalle circostanze:
egli in sostanza, pur rilevando una chiara discordanza con l’inventario
__________ che - e la circostanza va evidenziata - era stato oltretutto
allestito nella forma qualificata del brevetto notarile, non si è curato di
chiedere informazioni supplementari al notaio, che per altro gli era a
disposizione (doc. 1), né agli operai dell’attrice ed anzi - come riferito dal
teste __________ doc. N p. 15) - si è messo il cuore in pace pensando
semplicemente che quei tappeti “facessero parte pure della partita __________
perché erano lì vicino”.
E. 3.4 Ai convenuti
l’appellante rimprovera infine di non aver adempiuto le prescrizioni di legge
relative alle modalità di allestimento degli inventari di cui agli art. 25 e
segg. del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei
fallimenti, in particolare per non aver indicato la data, la durata, i nomi
delle persone che avevano preso parte al suo allestimento, la firma
dell’ufficiale e dei periti (art. 29), rispettivamente per non aver preteso dai
conviventi della defunta la dichiarazione inerente l’inventario e ciò senza
indicarne i motivi (art. 30).
Tale rimprovero, oltre che
parzialmente infondato, è comunque privo di conseguenze.
In realtà l’inventario dei
beni della successione (doc. 21) adempie buona parte dei presupposti di legge:
lo stesso è stato infatti datato, vi sono menzionate le persone che hanno
partecipato al suo allestimento - il funzionario UEF __________ ed i periti,
dei quali è stata inoltre allegata la perizia (ad es. doc. 10; cfr. pure doc.
14) -, esso risulta firmato dall’ufficiale dell’UEF competente, cioè quello di Zurigo-Enge,
e contiene infine la dichiarazione indicante i motivi per cui i parenti non
hanno preso posizione in merito allo stesso; contrariamente a quanto ritenuto
dall’attrice, la durata della procedura d’inventario non deve essere oggetto di
menzione; non vi sono per contro né la data in cui lo stesso ha effettivamente
avuto luogo, né le firme dei periti (se non nelle rispettive perizie).
Nel caso di specie le
violazioni alle disposizioni di legge così accertate, del tutto marginali, non
sono in ogni caso causali con il danno a carico di __________ e per esso
dell’attrice, né per altro l’appellante ha indicato in che modo le stesse
potessero avergli o averle cagionato quel danno.
Quanto al mancato
allestimento della dichiarazione di riconoscimento dell’inventario da parte dei
parenti, la misura era senz’altro corretta e in ogni caso non era assolutamente
tale da provocare il danno, atteso che nessun parente adulto risultava aver
vissuto assieme alla defunta (doc. 21).
E. 4 A giudizio di questa Camera, ai convenuti, e meglio al solo __________ - mentre una responsabilità di __________, che si fondava sull’eventuale violazione delle disposizioni di legge di cui al cons. 3.4, viene senz’altro meno - può pertanto essere rimproverata una negligenza e con ciò una responsabilità per il danno che è derivato a __________ e indirettamente all’attrice. Quanto alle censure sollevate dagli appellati in merito all’esistenza del presupposto dell’atto illecito e del danno, si osserva quanto segue:
E. 4.1 Contrariamente a quanto da loro ritenuto, nell’episodio trattato al cons. 3.3 va senz’altro ravvisato un atto illecito a carico del convenuto __________ egli, attivo nell’allestimento di un inventario di una successione finalizzata ad un’asta (cfr. doc. 1), cioè in un’attività che potenzialmente potrebbe portare nocumento a terzi che nulla hanno a che fare con la successione, non ha in effetti fatto il possibile affinché lo stesso fosse ragionevolmente escluso; in sostanza, pur non essendone consapevole - ma ciò non basta per escludere l’atto illecito (Brehm, Commentario bernese, n. 57 ad art. 41 CO) - gli va perciò rimproverato di non aver agito in modo tale da evitare un danno che la sua attività avrebbe potuto comportare (Brehm, op. cit., n. 56 e 57 ad art. 41 CO).
E. 4.2 Quanto all’ammontare del danno, i convenuti ammettono che punto di partenza per la sua definizione sia l’indennità in capitale (fr. 255’000.-), corrispondente al valore dei tappeti che l’attrice ha dovuto rifondere a __________ essi tuttavia sono contrari a conteggiare nel danno gli interessi di mora riconosciuti su tale somma e le ripetibili attribuite a __________i. Effettivamente nel caso di specie non vi è motivo per includere nel danno gli interessi moratori e le ripetibili: con la risposta presentata a suo tempo dai qui convenuti, allora agenti in qualità di litisdenunciati, essi avevano infatti postulato l’integrale accoglimento della petizione di __________i, rilevando in sostanza come nell’occasione la resistenza in lite della __________ fosse sicuramente destinata all’insuccesso, ciò che le imponeva di rifondere alla controparte il valore dei tappeti di fr. 255’000.-. Se ciononostante quest’ultima ha ritenuto
- più che altro a salvaguardia dei propri interessi, piuttosto che di quelli dei litisdenunciati - di continuare quella causa sino al Tribunale federale, con il conseguente aggravio del danno (aumento degli interessi da risarcire e delle ripetibili), è in definitiva stata una decisione esclusivamente sua, che non può ora essere ribaltata sui convenuti nella causa di regresso. Ne discende che il danno di cui il convenuto __________ è responsabile, o - come si vedrà nei prossimi considerandi
- corresponsabile, ammonta a fr. 255’000.-.
E. 5 Giusta l’art. 50 cpv. 2 CO, applicabile anche nel caso di responsabilità di più persone per cause diverse (art. 51 cpv. 1 CO; Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1985, p. 135 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ad art. 51 CO), la misura del regresso verso un corresponsabile viene decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, ritenuto in particolare che il grado di colpa imputabile a ciascun responsabile assume in questo ambito una notevole importanza (Keller/Gabi, op. cit., ibidem).
E. 5.1 Ora, è chiaro che nel
caso di specie altre circostanze - imputabili all’attrice - oltre a quella
rimproverata a __________ per non aver ritenuto di dover chiarire la
discordanza nel numero dei tappeti inventariati, hanno contribuito a produrre
il danno.
Innanzitutto va
evidenziato che l’attrice da un lato si era contrattualmente impegnata con
__________ a custodire i suoi 4 tappeti, fallendo per altro tale impegno, e che
dall’altro essa sapeva esattamente che nei beni della successione __________ vi
erano 14 tappeti, tale circostanza risultando chiaramente dal contratto di
deposito concluso a suo tempo con il notaio __________ (doc. 27), documento quest’ultimo
di cui l’UEF non era invece in possesso.
L’istruttoria ha provato
che i tappeti __________ vennero depositati nel medesimo box dove già erano
stati deposti i beni della successione (teste __________a doc. C p. 9, 11 e
12), con il potenziale pericolo di confusione che tale pratica poteva
comportare.
Non è certo - il teste
__________ (verbale p. 8) sembra in effetti negare la circostanza - se gli
stessi siano stati imballati in una plastica gialla, o se furono solo
etichettati con il numero riportato nel contratto, depositati su una paletta,
provvisti di un cartello indicante il proprietario della partita e separati dai
beni della successione con un cartone ondulato di 1.50 m: atteso che il
deposito nel medesimo box di beni appartenenti a diverse partite, pur potendo
talora capitare, non era pratica usuale (teste __________ doc. C p. 9, teste
__________ verbale p. 5; in particolare per quanto riguarda la merce depositata
dall’UEF, cfr. teste __________ verbale p. 8), le misure prese in concreto
dalla depositaria non appaiono francamente tali da escludere con assoluta
certezza un’eventuale confusione delle partite.
Le modalità di custodia
dei tappeti __________ semplicemente deposti su di una paletta con etichette e
separazioni in cartone, erano in ogni caso insufficienti per rapporto
all’ingente valore - noto agli operai (teste __________ doc. C p. 12) - della
merce.
All’attrice va inoltre
rimproverato di aver lasciato eccessiva libertà ai funzionari dell’UEF (teste __________
doc. D p. 21, teste __________ doc. N p. 13 e verbale p. 7), anche se in
definitiva la stessa costituiva un’agevolazione nei confronti di questi ultimi:
tale modo di agire non è in effetti compatibile con l’attività di depositante
da lei svolta a titolo oneroso e professionale.
Come già accennato in
precedenza, i lavori di manipolazione della merce, pur in base alle istruzioni
impartite dai funzionari UEF, venivano materialmente effettuati dagli operai
dell’attrice, che dunque sapevano o comunque dovevano sapere cosa appartenesse
a un cliente e cosa a un altro; tanto più che nel deposito al momento della
confusione non vi erano altre grosse partite con tappeti (teste __________ doc.
C p. 11, teste __________ doc. N p. 15).
All’attrice va pure
rimproverato di aver messo a disposizione del funzionario UEF il secondo giorno
l’operaio __________ semplice autista (teste __________ doc. EE p. 27 e verbale
p. 4) e non un magazziniere - mentre non è dato a sapere se __________,
presente il primo giorno, avesse tale qualifica, avendo egli negato la
circostanza nel processo __________i (teste __________ doc. C p. 9), ma avendo
asserito il contrario in questa procedura (verbale p. 13) - che avrebbe potuto
riconoscere le due partite.
Gli operai ed in
particolare __________ ammettendo con ciò di essere a conoscenza della
circostanza, non hanno neppure ritenuto di attirare l’attenzione in modo
specifico di __________i sul fatto che nel medesimo box vi fossero merci
appartenenti a diverse partite (teste __________ doc. C p. 12).
L’attrice - il che è
particolarmente grave - ha inoltre omesso di controllare i beni in uscita dal
deposito: a prescindere dal fatto che i beni erano stati depositati a suo tempo
dall’avv. __________ per cui non si vede proprio come mai in casu il controllo
in uscita non dovesse avvenire, va rilevato che la pratica in uso presso
l’attrice di non controllare i beni depositati dall’UEF (teste __________ doc.
D p. 21, teste __________ doc. N p. 13), pur giustificabile da un punto di
vista pratico, è alquanto pericolosa e comunque manifestamente contraria
all’impegno assunto da un depositario professionista; va d’altro canto
osservato che nel caso di specie tale controllo non sarebbe stato per nulla
difficoltoso, trattandosi in sostanza di contare una ventina di tappeti.
In ogni caso l’attrice
avrebbe potuto accorgersi a più riprese del fatto che i tappeti __________ non
si trovavano più nel posto in cui erano stati a suo tempo depositati, si pensi
al fatto che questi ultimi nel momento della confusione certo avevano cambiato
posto: ciò poteva essere accertato sia al momento dell’allestimento
dell’inventario, sia al momento in cui il perito __________ ha valutato tutti i
tappeti, sia dopo il trasporto per la vendita all’asta, atteso che nel box si
sarebbe potuto notare la mancanza di quei tappeti.
L’attrice avrebbe pure
potuto accorgersi del fatto che i tappeti inventariati dall’UEF erano 18 - di
cui 17 messi all’asta - mentre quelli depositati a nome della successione erano
solo 14: in quanto creditrice (doc. 19) alla stessa venne infatti trasmessa una
copia dell’avviso d’incanto (doc. 16), ove i tappeti erano indicati in tale
maggior numero; in precedenza, sul Foglio Ufficiale era stato pubblicato
l’avviso di deposito della graduatoria e d’inventario (doc. 18), di modo che
l’attrice, se avesse voluto, avrebbe pure già potuto visionare l’incarto UEF.
Se ciò non bastasse, va rilevato che il trasporto dei tappeti per l’asta è
avvenuto ad opera della stessa attrice (doc. FF, teste __________ doc. N p. 15,
teste __________ doc. D p. 21 e suo interrogatorio formale ad 4).
E. 5.2 Tutto sommato, atteso da una parte che l’attrice, tenuta per contratto a salvaguardare gli oggetti depositati, aveva a disposizione tutta una serie di mezzi per poter evitare una confusione delle partite e comunque altrettanti per porvi eventualmente rimedio, ma gli stessi a seguito della sua grave negligenza sono rimasti del tutto infruttuosi e dall’altra che __________ si è per contro accorto che qualcosa non andava, ma non ha intrapreso alcunché per chiarire la questione, ben si può concludere che la responsabilità del danno (di fr. 255’000.-) debba essere caricata in ragione di 2/3 all’attrice e per 1/3 al convenuto __________
E. 6 Ne discende, in parziale accoglimento della petizione e del gravame, che il convenuto __________ è tenuto a rifondere all’attrice, oltre a fr. 52.65 per parti delle spese esecutive (1/3), l’importo di fr. 85’000.- oltre interessi, somma per la quale va inoltre rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Locarno (doc. P), mentre nei confronti degli altri convenuti la petizione è integralmente respinta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ritenuto che nel caso di specie vi sono giusti motivi - accoglimento parziale della petizione nei confronti di un litisconsorte per circa un terzo del valore litigioso e reiezione della stessa nei confronti degli altri due litisconsorti
- per caricare le spese in ragione di 5/6 all’attrice e per 1/6 ai convenuti e per essi allo Stato del Cantone Ticino, che si è assunto il loro patrocinio e difesa (doc. A), ritenuto inoltre che a quest’ultimo andrà pure attribuita un’indennità per ripetibili parziali (art. 148 cpv. 2 e 4 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 19 settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 19 agosto 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza __________, è condannato a pagare a __________ la somma di fr. 85’000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 1992 e fr. 52.65 di spese esecutive. §§ Limitatamente alla somma di fr. 85’000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 1992 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Locarno. §§§ Ogni altra richiesta è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese, da anticipare dalla ditta attrice, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, cui l’attrice rifonderà fr. 8’000.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.- Totale fr. 3’500.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, a cui l’appellante rifonderà fr. 3’000.- per parti di ripetibili di appello. III. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.04.1998 12.1997.231
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00231 Lugano 20 aprile 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00252 (già 7099) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 14 gennaio 1994 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ tutti rappr. dall’avv__________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 231’375.- oltre interessi e spese esecutive, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE di Locarno; domande avversate dai convenuti, i quali hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 agosto 1997 ha integralmente respinto; appellante l’attrice con atto di appello 19 settembre 1997 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre con osservazioni 14 novembre 1997 i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto A. Nel corso del 1993 la società __________, ditta che tra l’altro si occupa del deposito di mobili, è stata condannata in qualità di depositaria a risarcire a __________ la somma di fr. 255’000.- oltre interessi, per non esser stata in grado nella primavera del 1987 di restituirgli 4 preziosi tappeti orientali, 3 __________ e 1 __________, che quest’ultimo in qualità di depositante le aveva consegnato nel giugno 1985. L’istruttoria di causa aveva permesso di accertare che i 4 tappeti erano stati erroneamente inseriti nell’inventario dei beni della successione fu __________, pure depositati in quel luogo, e venduti ai pubblici incanti con un ricavo di fr. 23’000.-. B. Dopo aver già denunciato loro la lite nell’ambito della causa contro di lei promossa da __________, con la petizione qui in esame la __________ ha chiesto la condanna in solido di __________ i, ufficiale dell’UEF di Locarno, di __________, funzionario UEF che ha materialmente allestito l’inventario della successione, e dello Stato del Cantone Ticino, entità da cui essi dipendono, al pagamento di fr. 231’375.- oltre accessori, corrispondenti ai 2/3 delle somme in capitale, interessi e ripetibili che essa ha dovuto rifondere al predetto __________ (doc. O), nonché la rifusione delle spese esecutive e il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________e __________dell’UE di Locarno. L’attrice rimprovera in sostanza ai convenuti di aver contribuito in maniera determinante alla confusione delle partite __________ e __________ in particolare per non aver ossequiato le disposizioni di legge relative all’allestimento degli inventari rispettivamente per non aver chiarito il motivo per cui i tappeti inventariati erano risultati 18, cioè 4 in più di quelli indicati in un precedente inventario allestito con brevetto notarile dal notaio __________ C. I convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo preliminarmente la loro carente legittimazione passiva. Nel merito, dopo aver sollevato l’eccezione di prescrizione -tuttavia abbandonata nei successivi allegati scritti- essi hanno contestato che i tappeti venduti all’asta fossero proprio quelli di __________; in ogni caso, a loro dire, la presunta confusione delle due partite sarebbe stata causata esclusivamente o comunque in modo preponderante dalla controparte; rilevano inoltre che le eventuali violazioni da loro commesse, del tutto marginali, non erano comunque causali con il danno e infine ne contestano l’ammontare. D. Con sentenza 19 agosto 1997 il Pretore ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato la carente legittimazione passiva dello Stato del Cantone Ticino, rilevando che in base alle norme applicabili (art. 5 vLEF) la sua responsabilità fosse sussidiaria a quella dei funzionari UEF. Nel merito ha dapprima escluso che il convenuto __________ potesse aver personalmente aver causato la confusione delle partite; egli ha quindi ritenuto che nel caso di specie la presenza di 4 tappeti in più non era tale da imporgli accertamenti supplementari; infine ha rilevato che il mancato ossequio delle disposizioni inerenti l’allestimento dell’inventario non erano state causali con il danno, per cui la petizione andava respinta anche nei confronti degli altri due convenuti. E. Con appello 19 settembre 1997 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. L’appellante ritiene innanzitutto che al Cantone debba essere riconosciuta la legittimazione passiva, per aver quest’ultimo sottoscritto un’espressa dichiarazione di assunzione della lite. Nel merito rimprovera nuovamente ai convenuti una colpa grave nell’episodio della confusione delle partite: rileva dapprima che la stessa è sicuramente avvenuta in presenza del funzionario __________ o per sua stessa mano o per mano degli operai dell’attrice che nell’occasione tuttavia si erano limitati ad eseguire le istruzioni di quest’ultimo; a prescindere da ciò, il fatto che egli si fosse accorto della presenza di 4 tappeti in più avrebbe certo dovuto consigliargli di agire con maggiore prudenza, cioè di interpellare il notaio __________ o l’attrice o altri ancora; quanto alle violazioni delle norme per l’allestimento dell’inventario, le stesse erano a loro volta causali per l’insorgere del danno. F. Delle osservazioni 14 novembre 1997 con cui i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Considerando in diritto 1. Nella causa che qui ci occupa, che è chiaramente una causa di regresso ai sensi dell’art. 51 CO, l’attrice che intende rivalersi nei confronti dei convenuti in applicazione degli art. 5 e 6 vLEF (nella versione, pacificamente applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 1996), è innanzitutto tenuta a dimostrare l’esistenza di un atto illecito e di una colpa da parte loro, di un danno e del necessario nesso causale (DTF 80 III 53). 2. Preliminarmente l’appellante ritiene che al convenuto Stato del Cantone Ticino debba essere riconosciuta la legittimazione passiva: essa invero non contesta il fatto accertato dal Pretore secondo cui la sua responsabilità sarebbe unicamente sussidiaria rispetto a quella dei funzionari UEF, ma è del parere che quest’ultimo sottoscrivendo la dichiarazione di cui al doc. A abbia dichiarato di assumersi personalmente la lite. La tesi è infondata. In realtà nel menzionato doc. A lo Stato del Cantone Ticino si è limitato ad assumersi la difesa ed il patrocinio dei due funzionari UEF, ma, pur essendosi prestato ad esaminare una proposta transattiva formulata dall’attrice - per altro respinta - non ha per nulla dichiarato, né lo ha lasciato intendere in altro modo, di volersi assumere la causa intentata contro di loro, né di rinunciare a eventualmente sollevare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva; per questo motivo è pure da respingere la richiesta dell’appellante volta a far accertare un abuso di diritto (“venire contra factum proprium”) nell’atteggiamento di quest’ultimo. 3. Anche in questo processo, come già in quello promosso da __________, l’istruttoria non ha permesso di appurare con certezza in quali circostanze sia avvenuta la confusione delle due partite, rispettivamente quali persone - gli operai dell’attrice oppure i funzionari UEF - l’abbiano materialmente posta in atto. L’appellante ritiene tuttavia che l’atteggiamento tenuto in concreto dai funzionari dell’UEF sarebbe tale da innescare una loro responsabilità. 3.1 A questo stadio della lite è innanzitutto certo che la confusione delle due partite sia avvenuta al più tardi il 16 luglio 1986 (dalle 8.00 alle 17.30) oppure il 18 luglio 1986 (dalle 8.00 alle 10.30), allorché il funzionario dell’UEF di Locarno __________ ha provveduto, su delega dell’UEF di Zurigo-Enge (doc. 1) e con l’ausilio di alcuni operai dell’attrice (doc. 5, teste __________ verbale p. 9), ad allestire l’inventario dei beni della successione __________ È ben vero - come correttamente asserito dall’appellante - che le risultanze di causa hanno provato che __________ il giorno 18 sia rimasto da solo nel deposito di __________ dalle 10.30 alle 12.00 (doc. L p. 15), ma è altrettanto evidente che il fatto che i 4 tappeti __________ siano stati registrati con i n. 17-18 e 24-25 nell’inventario - che a quel momento di voci ne prevedeva 94 (doc. L) - esclude senz’ombra di dubbio che in quell’ora e mezza egli possa essersi occupato, oltretutto da solo, dell’inventario di quei tappeti. 3.2 A giudizio dell’appellante, il fatto che la confusione sia avvenuta in presenza del funzionario UEF sarebbe comunque già più che sufficiente per ammettere una sua responsabilità, e ciò in quanto gli operai che lo aiutavano altro non facevano che seguire alla lettera le istruzioni che questi impartiva loro. Pur essendo provato che effettivamente gli operai erano soliti seguire le istruzioni che venivano loro impartite dai funzionari UEF, senza prendere iniziative (teste __________ doc. C p. 10, teste __________ doc. EE p. 25, teste __________ doc. EE p. 27), va innanzitutto rilevato che nel caso di specie non è affatto dato a sapere in che cosa consistessero le istruzioni date in concreto da __________ ovvero se egli avesse semplicemente detto di portargli tutta la merce presente nel box, o ancora tutta la merce della successione __________, oppure se avesse personalmente indicato quale merce gli andava portata. Non va d’altro canto neppure dimenticato che gli operai in questione erano pur sempre quelli dell’attrice stessa, che in quanto tali sapevano o quanto meno dovevano saper distinguere due differenti partite e che dunque, se del caso, avrebbero dovuto rendere attento il funzionario UEF del pericolo di confusione. Stando così le cose, la circostanza qui evocata dall’appellante non comporta ancora una responsabilità a carico di controparte. 3.3 L’appellante intravede un ulteriore motivo di responsabilità a carico dei convenuti nel fatto che in ogni caso __________ si sia accorto che i tappeti inventariati erano 4 in più di quelli registrati dal notaio __________ (doc. E), ma abbia nondimeno omesso di interpellare il notaio o la ditta attrice o altri per chiarire tale discordanza. Ora, l’istruttoria ha effettivamente provato che __________i, che nell’occasione si era presentato con in mano l’inventario del notaio __________ (teste __________ doc. C p. 12), notò la discordanza nel numero dei tappeti (“egli mi disse che si ricordava che erano 4 in più ma che pensava che facessero parte pure della partita __________ perché erano lì vicino”, teste __________ doc. N p. 15) e che nonostante ciò quest’ultimo non si curò di chiedere lumi al notaio o alla ditta attrice. Pendente causa, i convenuti, oltre a contestare la rilevanza probatoria della testimonianza __________ - a torto, in quanto egli non riferisce quanto ha sentito da terzi, ma riporta una discussione telefonica avuta personalmente con __________ni - si sono arrovellati per spiegare i motivi di tale omissione, asserendo che l’inventario __________ era un semplice punto di riferimento, che lo stesso era lacunoso e sommario anche in altre posizioni, che era comunque superato risalendo ad oltre un anno prima, che i valori attribuiti dal perito __________ a quei tappeti non si differenziavano in modo sostanziale dagli altri: in realtà tutte queste tesi, non sollevate a suo tempo negli allegati preliminari, sono però irricevibili e non possono perciò essere prese in considerazione. Pacifico che l’inventario __________ costituisse un mezzo di aiuto, l’unica giustificazione in definitiva validamente riportata negli allegati preliminari
- per altro apparentemente abbandonata in sede di osservazioni all’appello - cioè che nell’occasione non s’imponeva nessuna particolare reazione in quanto il mandato affidato dall’UEF di Zurigo-Enge era di procedere all’erezione dell’inventario dei beni depositati presso l’attrice e non quello di accertare la concordanza con quello allestito dal notaio (risposta p. 13) non può in alcun modo giovare ai convenuti, tale mandato presupponendo chiaramente che si inventariassero unicamente i beni di spettanza della successione e non quelli di competenza di altri depositari. Fatto sta che inserendo nell’inventario beni di terzi, essi hanno manifestamente violato l’incarico ricevuto. Per il resto non vi è chi non veda come nel caso di specie il comportamento tenuto dal funzionario __________ in un’operazione delicata, quale l’allestimento di un inventario precedente alla vendita all’asta, sia risultato manifestamente superficiale e comunque per nulla consono ai dettami di diligenza imposti dalle circostanze: egli in sostanza, pur rilevando una chiara discordanza con l’inventario __________ che - e la circostanza va evidenziata - era stato oltretutto allestito nella forma qualificata del brevetto notarile, non si è curato di chiedere informazioni supplementari al notaio, che per altro gli era a disposizione (doc. 1), né agli operai dell’attrice ed anzi - come riferito dal teste __________ doc. N p. 15) - si è messo il cuore in pace pensando semplicemente che quei tappeti “facessero parte pure della partita __________ perché erano lì vicino”. 3.4 Ai convenuti l’appellante rimprovera infine di non aver adempiuto le prescrizioni di legge relative alle modalità di allestimento degli inventari di cui agli art. 25 e segg. del Regolamento concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti, in particolare per non aver indicato la data, la durata, i nomi delle persone che avevano preso parte al suo allestimento, la firma dell’ufficiale e dei periti (art. 29), rispettivamente per non aver preteso dai conviventi della defunta la dichiarazione inerente l’inventario e ciò senza indicarne i motivi (art. 30). Tale rimprovero, oltre che parzialmente infondato, è comunque privo di conseguenze. In realtà l’inventario dei beni della successione (doc. 21) adempie buona parte dei presupposti di legge: lo stesso è stato infatti datato, vi sono menzionate le persone che hanno partecipato al suo allestimento - il funzionario UEF __________ ed i periti, dei quali è stata inoltre allegata la perizia (ad es. doc. 10; cfr. pure doc.
14) -, esso risulta firmato dall’ufficiale dell’UEF competente, cioè quello di Zurigo-Enge, e contiene infine la dichiarazione indicante i motivi per cui i parenti non hanno preso posizione in merito allo stesso; contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, la durata della procedura d’inventario non deve essere oggetto di menzione; non vi sono per contro né la data in cui lo stesso ha effettivamente avuto luogo, né le firme dei periti (se non nelle rispettive perizie). Nel caso di specie le violazioni alle disposizioni di legge così accertate, del tutto marginali, non sono in ogni caso causali con il danno a carico di __________ e per esso dell’attrice, né per altro l’appellante ha indicato in che modo le stesse potessero avergli o averle cagionato quel danno. Quanto al mancato allestimento della dichiarazione di riconoscimento dell’inventario da parte dei parenti, la misura era senz’altro corretta e in ogni caso non era assolutamente tale da provocare il danno, atteso che nessun parente adulto risultava aver vissuto assieme alla defunta (doc. 21). 4. A giudizio di questa Camera, ai convenuti, e meglio al solo __________ - mentre una responsabilità di __________, che si fondava sull’eventuale violazione delle disposizioni di legge di cui al cons. 3.4, viene senz’altro meno - può pertanto essere rimproverata una negligenza e con ciò una responsabilità per il danno che è derivato a __________ e indirettamente all’attrice. Quanto alle censure sollevate dagli appellati in merito all’esistenza del presupposto dell’atto illecito e del danno, si osserva quanto segue: 4.1 Contrariamente a quanto da loro ritenuto, nell’episodio trattato al cons. 3.3 va senz’altro ravvisato un atto illecito a carico del convenuto __________ egli, attivo nell’allestimento di un inventario di una successione finalizzata ad un’asta (cfr. doc. 1), cioè in un’attività che potenzialmente potrebbe portare nocumento a terzi che nulla hanno a che fare con la successione, non ha in effetti fatto il possibile affinché lo stesso fosse ragionevolmente escluso; in sostanza, pur non essendone consapevole - ma ciò non basta per escludere l’atto illecito (Brehm, Commentario bernese, n. 57 ad art. 41 CO) - gli va perciò rimproverato di non aver agito in modo tale da evitare un danno che la sua attività avrebbe potuto comportare (Brehm, op. cit., n. 56 e 57 ad art. 41 CO). 4.2 Quanto all’ammontare del danno, i convenuti ammettono che punto di partenza per la sua definizione sia l’indennità in capitale (fr. 255’000.-), corrispondente al valore dei tappeti che l’attrice ha dovuto rifondere a __________ essi tuttavia sono contrari a conteggiare nel danno gli interessi di mora riconosciuti su tale somma e le ripetibili attribuite a __________i. Effettivamente nel caso di specie non vi è motivo per includere nel danno gli interessi moratori e le ripetibili: con la risposta presentata a suo tempo dai qui convenuti, allora agenti in qualità di litisdenunciati, essi avevano infatti postulato l’integrale accoglimento della petizione di __________i, rilevando in sostanza come nell’occasione la resistenza in lite della __________ fosse sicuramente destinata all’insuccesso, ciò che le imponeva di rifondere alla controparte il valore dei tappeti di fr. 255’000.-. Se ciononostante quest’ultima ha ritenuto
- più che altro a salvaguardia dei propri interessi, piuttosto che di quelli dei litisdenunciati - di continuare quella causa sino al Tribunale federale, con il conseguente aggravio del danno (aumento degli interessi da risarcire e delle ripetibili), è in definitiva stata una decisione esclusivamente sua, che non può ora essere ribaltata sui convenuti nella causa di regresso. Ne discende che il danno di cui il convenuto __________ è responsabile, o - come si vedrà nei prossimi considerandi
- corresponsabile, ammonta a fr. 255’000.-. 5. Giusta l’art. 50 cpv. 2 CO, applicabile anche nel caso di responsabilità di più persone per cause diverse (art. 51 cpv. 1 CO; Keller/Gabi, Haftpflichtrecht, Basilea e Francoforte sul Meno 1985, p. 135 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 1 ad art. 51 CO), la misura del regresso verso un corresponsabile viene decisa dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, ritenuto in particolare che il grado di colpa imputabile a ciascun responsabile assume in questo ambito una notevole importanza (Keller/Gabi, op. cit., ibidem). 5.1 Ora, è chiaro che nel caso di specie altre circostanze - imputabili all’attrice - oltre a quella rimproverata a __________ per non aver ritenuto di dover chiarire la discordanza nel numero dei tappeti inventariati, hanno contribuito a produrre il danno. Innanzitutto va evidenziato che l’attrice da un lato si era contrattualmente impegnata con __________ a custodire i suoi 4 tappeti, fallendo per altro tale impegno, e che dall’altro essa sapeva esattamente che nei beni della successione __________ vi erano 14 tappeti, tale circostanza risultando chiaramente dal contratto di deposito concluso a suo tempo con il notaio __________ (doc. 27), documento quest’ultimo di cui l’UEF non era invece in possesso. L’istruttoria ha provato che i tappeti __________ vennero depositati nel medesimo box dove già erano stati deposti i beni della successione (teste __________a doc. C p. 9, 11 e 12), con il potenziale pericolo di confusione che tale pratica poteva comportare. Non è certo - il teste __________ (verbale p. 8) sembra in effetti negare la circostanza - se gli stessi siano stati imballati in una plastica gialla, o se furono solo etichettati con il numero riportato nel contratto, depositati su una paletta, provvisti di un cartello indicante il proprietario della partita e separati dai beni della successione con un cartone ondulato di 1.50 m: atteso che il deposito nel medesimo box di beni appartenenti a diverse partite, pur potendo talora capitare, non era pratica usuale (teste __________ doc. C p. 9, teste __________ verbale p. 5; in particolare per quanto riguarda la merce depositata dall’UEF, cfr. teste __________ verbale p. 8), le misure prese in concreto dalla depositaria non appaiono francamente tali da escludere con assoluta certezza un’eventuale confusione delle partite. Le modalità di custodia dei tappeti __________ semplicemente deposti su di una paletta con etichette e separazioni in cartone, erano in ogni caso insufficienti per rapporto all’ingente valore - noto agli operai (teste __________ doc. C p. 12) - della merce. All’attrice va inoltre rimproverato di aver lasciato eccessiva libertà ai funzionari dell’UEF (teste __________ doc. D p. 21, teste __________ doc. N p. 13 e verbale p. 7), anche se in definitiva la stessa costituiva un’agevolazione nei confronti di questi ultimi: tale modo di agire non è in effetti compatibile con l’attività di depositante da lei svolta a titolo oneroso e professionale. Come già accennato in precedenza, i lavori di manipolazione della merce, pur in base alle istruzioni impartite dai funzionari UEF, venivano materialmente effettuati dagli operai dell’attrice, che dunque sapevano o comunque dovevano sapere cosa appartenesse a un cliente e cosa a un altro; tanto più che nel deposito al momento della confusione non vi erano altre grosse partite con tappeti (teste __________ doc. C p. 11, teste __________ doc. N p. 15). All’attrice va pure rimproverato di aver messo a disposizione del funzionario UEF il secondo giorno l’operaio __________ semplice autista (teste __________ doc. EE p. 27 e verbale
p. 4) e non un magazziniere - mentre non è dato a sapere se __________, presente il primo giorno, avesse tale qualifica, avendo egli negato la circostanza nel processo __________i (teste __________ doc. C p. 9), ma avendo asserito il contrario in questa procedura (verbale p. 13) - che avrebbe potuto riconoscere le due partite. Gli operai ed in particolare __________ ammettendo con ciò di essere a conoscenza della circostanza, non hanno neppure ritenuto di attirare l’attenzione in modo specifico di __________i sul fatto che nel medesimo box vi fossero merci appartenenti a diverse partite (teste __________ doc. C p. 12). L’attrice - il che è particolarmente grave - ha inoltre omesso di controllare i beni in uscita dal deposito: a prescindere dal fatto che i beni erano stati depositati a suo tempo dall’avv. __________ per cui non si vede proprio come mai in casu il controllo in uscita non dovesse avvenire, va rilevato che la pratica in uso presso l’attrice di non controllare i beni depositati dall’UEF (teste __________ doc. D p. 21, teste __________ doc. N p. 13), pur giustificabile da un punto di vista pratico, è alquanto pericolosa e comunque manifestamente contraria all’impegno assunto da un depositario professionista; va d’altro canto osservato che nel caso di specie tale controllo non sarebbe stato per nulla difficoltoso, trattandosi in sostanza di contare una ventina di tappeti. In ogni caso l’attrice avrebbe potuto accorgersi a più riprese del fatto che i tappeti __________ non si trovavano più nel posto in cui erano stati a suo tempo depositati, si pensi al fatto che questi ultimi nel momento della confusione certo avevano cambiato posto: ciò poteva essere accertato sia al momento dell’allestimento dell’inventario, sia al momento in cui il perito __________ ha valutato tutti i tappeti, sia dopo il trasporto per la vendita all’asta, atteso che nel box si sarebbe potuto notare la mancanza di quei tappeti. L’attrice avrebbe pure potuto accorgersi del fatto che i tappeti inventariati dall’UEF erano 18 - di cui 17 messi all’asta - mentre quelli depositati a nome della successione erano solo 14: in quanto creditrice (doc. 19) alla stessa venne infatti trasmessa una copia dell’avviso d’incanto (doc. 16), ove i tappeti erano indicati in tale maggior numero; in precedenza, sul Foglio Ufficiale era stato pubblicato l’avviso di deposito della graduatoria e d’inventario (doc. 18), di modo che l’attrice, se avesse voluto, avrebbe pure già potuto visionare l’incarto UEF. Se ciò non bastasse, va rilevato che il trasporto dei tappeti per l’asta è avvenuto ad opera della stessa attrice (doc. FF, teste __________ doc. N p. 15, teste __________ doc. D p. 21 e suo interrogatorio formale ad 4). 5.2 Tutto sommato, atteso da una parte che l’attrice, tenuta per contratto a salvaguardare gli oggetti depositati, aveva a disposizione tutta una serie di mezzi per poter evitare una confusione delle partite e comunque altrettanti per porvi eventualmente rimedio, ma gli stessi a seguito della sua grave negligenza sono rimasti del tutto infruttuosi e dall’altra che __________ si è per contro accorto che qualcosa non andava, ma non ha intrapreso alcunché per chiarire la questione, ben si può concludere che la responsabilità del danno (di fr. 255’000.-) debba essere caricata in ragione di 2/3 all’attrice e per 1/3 al convenuto __________ 6. Ne discende, in parziale accoglimento della petizione e del gravame, che il convenuto __________ è tenuto a rifondere all’attrice, oltre a fr. 52.65 per parti delle spese esecutive (1/3), l’importo di fr. 85’000.- oltre interessi, somma per la quale va inoltre rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Locarno (doc. P), mentre nei confronti degli altri convenuti la petizione è integralmente respinta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ritenuto che nel caso di specie vi sono giusti motivi - accoglimento parziale della petizione nei confronti di un litisconsorte per circa un terzo del valore litigioso e reiezione della stessa nei confronti degli altri due litisconsorti
- per caricare le spese in ragione di 5/6 all’attrice e per 1/6 ai convenuti e per essi allo Stato del Cantone Ticino, che si è assunto il loro patrocinio e difesa (doc. A), ritenuto inoltre che a quest’ultimo andrà pure attribuita un’indennità per ripetibili parziali (art. 148 cpv. 2 e 4 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 19 settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 19 agosto 1997 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. § Di conseguenza __________, è condannato a pagare a __________ la somma di fr. 85’000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 1992 e fr. 52.65 di spese esecutive. §§ Limitatamente alla somma di fr. 85’000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 1992 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Locarno. §§§ Ogni altra richiesta è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese, da anticipare dalla ditta attrice, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, cui l’attrice rifonderà fr. 8’000.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’450.-
b) spese fr. 50.- Totale fr. 3’500.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, a cui l’appellante rifonderà fr. 3’000.- per parti di ripetibili di appello. III. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario