Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La prima questione procedurale sollevata dalla convenuta riguarda la pretesa necessità di rinviare le parti alla procedura ordinaria per il motivo che il valore della domanda dell’istante sommato a quello della domanda della __________ cessionaria legale di parte delle pretese dell’istante, eccederebbe l’importo di fr. 20’000.--.
E. 1.1 La censura potrebbe avere qualche rilevanza se davvero, come afferma la convenuta, il __________ e la __________ si fossero costituiti in litisconsorzio facoltativo ai sensi degli art. 42 e segg. CPC, il che è però senza dubbio da escludere. E’ infatti pacifico che gli istanti non hanno proceduto congiuntamente in tutti gli atti processuali (art. 43 cpv. 1 CPC), ma hanno al contrario presentato pretese e allegati del tutto distinti, prova ne è che la Pretura ha creato due distinti fascicoli e ha emanato separati giudizi per ognuno degli istanti. Ancora in questa sede la convenuta procede con appelli disgiunti, ai quali fanno necessariamente seguito separati giudizi di questa Camera, proprio per il motivo che gli istanti, nonostante che ne ricorressero le premesse, non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di agire in litisconsorzio. La stessa convenuta sembra del resto essere cosciente del fatto che la procedura seguita non è indicativa di un litisconsorzio, dal momento che essa lo individua nell’inesistente forma degli atti concludenti (appello, punto 4, pag. 4). Vero è semmai che le separate cause delle parti istanti sono state trattate congiuntamente dal Pretore limitatamente alla loro discussione ed istruzione, ma questo, contrariamente all’opinione dell’appellante, non permette ancora di ammettere il litisconsorzio.
E. 1.2 In difetto di litisconsorzio appare manifesto che non vi è alcun motivo per deferire alla procedura ordinaria la trattazione di due cause per mercedi e salari di valore inferiore a fr. 20’000.--. Come rettamente osservato dal Pretore, vi è per principio l’esigenza di procedere con cause separate per il motivo che il dipendente per effetto della cessione legale ex art. 29 LADI perde la legittimazione a vantare quelle pretese che gli vengono risarcite dall’assicurazione contro la disoccupazione. Non ricorre pertanto nel caso di specie nemmeno la seppur lecita volontà di una parte di suddividere la propria pretesa in più cause disgiunte per non eccedere il limite di fr. 20’000.-- previsto dall’art. 343 CO, ma vi è al contrario una precisa necessità di agire in tal modo per il fatto che la titolarità della pretesa viene ad essere suddivisa tra due distinti soggetti giuridici, ai quali non può in alcun modo essere imposto il cumulo dei valori delle rispettive richieste.
E. 2 La convenuta censura poi il fatto che il Pretore abbia omesso d’indagare d’ufficio sulla rilevante questione, da lei addotta all’udienza di discussione, riguardante l’asserito scioglimento consensuale del contratto di lavoro in occasione dell’incontro del
E. 2.1 Il Pretore nel giudizio impugnato non si è limitato a ritenere non provata la tesi difensiva della convenuta, ma l’ha inoltre considerata infondata per il fatto che essa era incongruente per rapporto ad altre sue affermazioni e in contraddizione con il suo successivo comportamento, e meglio per il fatto che il lavoratore non poteva avere nel contempo asserito che se ne andava e che si ridava per malato e per il motivo che la datrice ha continuato ad annunciare l’istante come suo dipendente all’assicurazione malattia.
E. 2.2 Le motivazioni del giudizio impugnato meritano piena conferma. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non vi era una reale necessità di approfondire la questione a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero o meno concordato lo scioglimento con effetto immediato del rapporto di lavoro, poiché quand’anche una simile pattuizione fosse per un momento intervenuta, essa risulta essere immediatamente stata superata dal successivo concorde comportamento delle parti stesse: l’istante avrebbe immediatamente dovuto iniziare nel nuovo posto di lavoro -questo il motivo addotto per lo scioglimento immediato del rapporto con la convenuta- ma non l’ha fatto, la convenuta avrebbe dovuto comportarsi come se l’istante non fosse più un suo dipendente ma non l’ha fatto, annunciandolo nuovamente alla propria assicurazione malattia. A ben vedere, la questione determinante non era perciò quella a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero sciolto il contratto di lavoro, ma semmai quella a sapere se i concludenti elementi a favore del concorde annullamento di tale decisione e del ripristino della situazione precedente fossero o meno frutto di una (illecita) simulazione, tesi che la convenuta sembra ora insinuare laddove asserisce che essa “è stata compiacente” (appello, punto 2, pag. 3), ma che nel primo processo non è stata sollevata, così, vista oltretutto la sua natura fraudolenta, non si può certo rimproverare al Pretore di non averla esplorata d’ufficio.
E. 2.3 In conseguenza di detta censura l’appellante, invocando gli art. 39 cpv. 2 e 138 CPC, rinnova, invano, la richiesta della citazione delle parti ad una nuova udienza per meglio esporre le circostanze di fatto ed invocare nuove prove. In primo luogo essa non afferma esplicitamente di non essere stata in grado di condurre da sé la propria causa, circostanza che il Pretore ha negato e che dalla visione degli atti non risulta, ed inoltre, come si è visto, né la precisazione delle circostanze di fatto relative all’asserito scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né l’assunzione di prove al proposito -che la convenuta neppure indica, impedendo così sia il giudizio sulla loro rilevanza che la loro eventuale assunzione diretta da parte della Camera- porterebbe ad una modifica dell’esito della causa. 3. La ricorrente adduce infine la nullità del querelato giudizio per il motivo che il Pretore non avrebbe fissato alle parti un nuovo termine per la presentazione di conclusioni, dopo che successivamente al termine originariamente fissato avrebbe avuto luogo l’udienza di discussione delle domande processuali della convenuta. Anche questa censura è tuttavia priva di consistenza. A prescindere dal fatto che la stessa convenuta non sa indicare il motivo per cui il giudizio impugnato risulterebbe viziato da nullità, quello della irrimediabile violazione del diritto di essere sentiti (art. 142 cpv. 1 lit. b CPC), che sembra l’unico ad essere teoricamente ipotizzabile, non risulta essersi verificato. E’ infatti indubbio che la convenuta ha potuto compiutamente esprimersi sulla propria domanda processuale del 17 luglio 1997, visto che all’udienza di discussione essa ha postulato la convocazione ad una nuova udienza solo per il caso che essa fosse respinta, dal che la constatazione che, a mente della stessa convenuta, tale domanda poteva senz’altro essere decisa dal Pretore. Quo al merito della causa, al quale deve di conseguenza necessariamente riferirsi la pretesa violazione del diritto di essere sentiti, non si vede invece per quale motivo vi sarebbe stata necessità di ripetere il dibattimento finale o presentare nuove conclusioni dopo la reiezione della domanda processuale, non essendovi in conseguenza di tale reiezione alcuna modifica della situazione data al momento della presentazione delle prime conclusioni. 4. Risolte le questioni procedurali, sul merito delle pretese dell’istante ammesse dal Pretore l’appello si riduce a ben poca cosa, dal momento che l’unica obiezione al proposito che si possa desumere con una certa chiarezza dal gravame è quella relativa alla tredicesima mensilità. In ultima analisi, si tratta comunque anche in questo caso di una censura di natura procedurale, dal momento che la convenuta lamenta il fatto che l’istante avrebbe in un primo tempo ridotto tale sua pretesa in conseguenza delle allegazioni della datrice di lavoro, salvo poi aumentarla nuovamente adducendo di essere stata indotta in errore, il che secondo la convenuta non sarebbe ammissibile, costituendo la prima riduzione della domanda formale desistenza (appello, punto 1, pag. 2). La mancanza di fondamento della censura discende già solo dall’applicabilità a questo procedimento della massima ufficiale, in virtù della quale il Pretore non è vincolato alle domande delle parti (art. 417 lit. c CPC), così che egli ben poteva determinarsi come ha fatto ancorché (ma non è il caso) nel comportamento dell’istante fosse stato possibile inferire la di lui desistenza. Ne deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L’appello 10 settembre 1997 __________ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
E. 7 gennaio 1997.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.11.1997 12.1997.215
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00215 Lugano 5 novembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.97.15 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 11 aprile 1997 da __________ rappr. dal __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’949.40 in conseguenza del contratto di lavoro, domanda in seguito ridotta a fr. 10’159.67 e poi a fr. 7’315.96; Domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 3 settembre 1997 ha accolto per fr. 7’316.-- oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 10 settembre 1997 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere l’istanza, e in via subordinata nel senso di rinviare l’istante alla procedura ordinaria, oppure di rinviare la causa al primo giudice per citare l’udienza prevista dall’art. 417 lit. a CPC, oppure ancora nel senso di annullare la sentenza; Appello sul quale l’istante non si è espresso; Richiamato il decreto 12 settembre 1997 del Presidente di questa Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame, Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.
- se deve essere accolto l’appello 2.
- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. L’istante dal 1984 ha lavorato per la convenuta in qualità di muratore. Il 29 novembre 1996 gli è stato significato un “licenziamento cautelativo” per il termine del 28 febbraio 1997, giustificato dalla ditta convenuta con la totale mancanza di riserve di lavoro (doc. A). Egli sostiene di essere stato incapace al lavoro in conseguenza di malattia dall’11 novembre 1996 a 5 marzo 1997, così che il licenziamento sarebbe nullo per effetto del CCL di categoria. B. La sua istanza 11 aprile 1997 è invece dovuta al mancato pagamento del salario a partire dal novembre del 1996, motivo per il quale egli il 6 marzo 1997 si sarebbe licenziato con effetto immediato, dopo di che si sarebbe annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Il suo credito nei confronti della datrice di lavoro sarebbe costituito da salari arretrati (e per essi l’indennità di malattia) per fr. 2’149.05, dalla differenza tra il salario e l’indennità di disoccupazione per il periodo di disdetta per fr. 4’020.82, da assegni familiari per fr. 1’647.-- e tredicesima mensilità per fr. 3’111.72, il tutto, secondo il conteggio doc. L, per fr. 14’949.40, importo dedotto in causa. C. All’udienza di discussione del 3 giugno 1997 l’istante ha ridotto la propria pretesa a fr. 10’159.67, laddove le modifiche riguardavano le poste per indennità di malattia, diminuita da fr. 2’149.05 a fr. 516.40 e per tredicesima mensilità, diminuita da fr. 3’111.72 a fr. 2’814.45, mentre ha presentato una nuova richiesta di fr. 1’161.-- per ferie non godute. La convenuta per sua parte ha ammesso un debito di fr. 5’590.35 sulla base del conteggio doc. 1, contestando per il resto le pretese dell’istante, ed in particolare l’indennità del periodo di disdetta, dal momento che il 7 gennaio 1997, dopo la fine di un primo periodo di malattia, essa aveva offerto al dipendente la possibilità di riprendere il lavoro, mentre questi aveva preferito rimettersi in malattia. In quell’occasione l’istante avrebbe inoltre dichiarato di avere trovato un altro lavoro e avrebbe chiesto di poterlo iniziare subito, ricevendone risposta affermativa dalla convenuta D. L’istante ha in seguito ridotto la propria pretesa a fr. 7’315.96, mentre la convenuta, ora patrocinata da un legale, ha chiesto la convocazione di una nuova udienza per meglio esporre le proprie ragioni ed eccezioni e per produrre nuova documentazione e addurre ulteriori prove. E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha dapprima accertato la nullità della disdetta cautelativa pronunciata dalla convenuta in quanto data durante la malattia del dipendente, e ha poi ritenuto infondata la tesi secondo la quale il dipendente avrebbe postulato lo scioglimento consensuale del contratto al 7 gennaio 1997. Quo alla procedura, il Pretore ha ritenuto la convenuta capace di discutere da sé la propria causa senza necessità di un patrocinatore, di modo che ha respinto la sua richiesta di ripetere il procedimento. Pure infondata è stata ritenuta la richiesta di rinvio dell’incarto alla procedura ordinaria, non dovendosi cumulare i valori della causa avviata dal dipendente e di quella avviata dalla cassa di disoccupazione, cessionaria della pretesa ex art. 29 LADI. L’esame dei rapporti di dare e avere rivelerebbe un saldo di fr. 7’316.-- oltre interessi in favore del dipendente, somma per la quale il Pretore ha accolto l’istanza. F. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere l’istanza, e in via subordinata, in conseguenza di asseriti vizi procedurali -di cui si dirà più avanti-, nel senso di rinviare le parti alla procedura ordinaria, o di completare l’istruttoria, oppure ancora di annullare il giudizio. G. L’istante non ha presentato osservazioni all’appello. Considerato in diritto: 1. La prima questione procedurale sollevata dalla convenuta riguarda la pretesa necessità di rinviare le parti alla procedura ordinaria per il motivo che il valore della domanda dell’istante sommato a quello della domanda della __________ cessionaria legale di parte delle pretese dell’istante, eccederebbe l’importo di fr. 20’000.--. 1.1 La censura potrebbe avere qualche rilevanza se davvero, come afferma la convenuta, il __________ e la __________ si fossero costituiti in litisconsorzio facoltativo ai sensi degli art. 42 e segg. CPC, il che è però senza dubbio da escludere. E’ infatti pacifico che gli istanti non hanno proceduto congiuntamente in tutti gli atti processuali (art. 43 cpv. 1 CPC), ma hanno al contrario presentato pretese e allegati del tutto distinti, prova ne è che la Pretura ha creato due distinti fascicoli e ha emanato separati giudizi per ognuno degli istanti. Ancora in questa sede la convenuta procede con appelli disgiunti, ai quali fanno necessariamente seguito separati giudizi di questa Camera, proprio per il motivo che gli istanti, nonostante che ne ricorressero le premesse, non hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di agire in litisconsorzio. La stessa convenuta sembra del resto essere cosciente del fatto che la procedura seguita non è indicativa di un litisconsorzio, dal momento che essa lo individua nell’inesistente forma degli atti concludenti (appello, punto 4, pag. 4). Vero è semmai che le separate cause delle parti istanti sono state trattate congiuntamente dal Pretore limitatamente alla loro discussione ed istruzione, ma questo, contrariamente all’opinione dell’appellante, non permette ancora di ammettere il litisconsorzio. 1.2 In difetto di litisconsorzio appare manifesto che non vi è alcun motivo per deferire alla procedura ordinaria la trattazione di due cause per mercedi e salari di valore inferiore a fr. 20’000.--. Come rettamente osservato dal Pretore, vi è per principio l’esigenza di procedere con cause separate per il motivo che il dipendente per effetto della cessione legale ex art. 29 LADI perde la legittimazione a vantare quelle pretese che gli vengono risarcite dall’assicurazione contro la disoccupazione. Non ricorre pertanto nel caso di specie nemmeno la seppur lecita volontà di una parte di suddividere la propria pretesa in più cause disgiunte per non eccedere il limite di fr. 20’000.-- previsto dall’art. 343 CO, ma vi è al contrario una precisa necessità di agire in tal modo per il fatto che la titolarità della pretesa viene ad essere suddivisa tra due distinti soggetti giuridici, ai quali non può in alcun modo essere imposto il cumulo dei valori delle rispettive richieste. 2. La convenuta censura poi il fatto che il Pretore abbia omesso d’indagare d’ufficio sulla rilevante questione, da lei addotta all’udienza di discussione, riguardante l’asserito scioglimento consensuale del contratto di lavoro in occasione dell’incontro del 7 gennaio 1997. 2.1 Il Pretore nel giudizio impugnato non si è limitato a ritenere non provata la tesi difensiva della convenuta, ma l’ha inoltre considerata infondata per il fatto che essa era incongruente per rapporto ad altre sue affermazioni e in contraddizione con il suo successivo comportamento, e meglio per il fatto che il lavoratore non poteva avere nel contempo asserito che se ne andava e che si ridava per malato e per il motivo che la datrice ha continuato ad annunciare l’istante come suo dipendente all’assicurazione malattia. 2.2 Le motivazioni del giudizio impugnato meritano piena conferma. Contrariamente a quanto sostiene l’appellante, non vi era una reale necessità di approfondire la questione a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero o meno concordato lo scioglimento con effetto immediato del rapporto di lavoro, poiché quand’anche una simile pattuizione fosse per un momento intervenuta, essa risulta essere immediatamente stata superata dal successivo concorde comportamento delle parti stesse: l’istante avrebbe immediatamente dovuto iniziare nel nuovo posto di lavoro -questo il motivo addotto per lo scioglimento immediato del rapporto con la convenuta- ma non l’ha fatto, la convenuta avrebbe dovuto comportarsi come se l’istante non fosse più un suo dipendente ma non l’ha fatto, annunciandolo nuovamente alla propria assicurazione malattia. A ben vedere, la questione determinante non era perciò quella a sapere se le parti il 7 gennaio 1997 avessero sciolto il contratto di lavoro, ma semmai quella a sapere se i concludenti elementi a favore del concorde annullamento di tale decisione e del ripristino della situazione precedente fossero o meno frutto di una (illecita) simulazione, tesi che la convenuta sembra ora insinuare laddove asserisce che essa “è stata compiacente” (appello, punto 2, pag. 3), ma che nel primo processo non è stata sollevata, così, vista oltretutto la sua natura fraudolenta, non si può certo rimproverare al Pretore di non averla esplorata d’ufficio. 2.3 In conseguenza di detta censura l’appellante, invocando gli art. 39 cpv. 2 e 138 CPC, rinnova, invano, la richiesta della citazione delle parti ad una nuova udienza per meglio esporre le circostanze di fatto ed invocare nuove prove. In primo luogo essa non afferma esplicitamente di non essere stata in grado di condurre da sé la propria causa, circostanza che il Pretore ha negato e che dalla visione degli atti non risulta, ed inoltre, come si è visto, né la precisazione delle circostanze di fatto relative all’asserito scioglimento consensuale del contratto di lavoro, né l’assunzione di prove al proposito -che la convenuta neppure indica, impedendo così sia il giudizio sulla loro rilevanza che la loro eventuale assunzione diretta da parte della Camera- porterebbe ad una modifica dell’esito della causa. 3. La ricorrente adduce infine la nullità del querelato giudizio per il motivo che il Pretore non avrebbe fissato alle parti un nuovo termine per la presentazione di conclusioni, dopo che successivamente al termine originariamente fissato avrebbe avuto luogo l’udienza di discussione delle domande processuali della convenuta. Anche questa censura è tuttavia priva di consistenza. A prescindere dal fatto che la stessa convenuta non sa indicare il motivo per cui il giudizio impugnato risulterebbe viziato da nullità, quello della irrimediabile violazione del diritto di essere sentiti (art. 142 cpv. 1 lit. b CPC), che sembra l’unico ad essere teoricamente ipotizzabile, non risulta essersi verificato. E’ infatti indubbio che la convenuta ha potuto compiutamente esprimersi sulla propria domanda processuale del 17 luglio 1997, visto che all’udienza di discussione essa ha postulato la convocazione ad una nuova udienza solo per il caso che essa fosse respinta, dal che la constatazione che, a mente della stessa convenuta, tale domanda poteva senz’altro essere decisa dal Pretore. Quo al merito della causa, al quale deve di conseguenza necessariamente riferirsi la pretesa violazione del diritto di essere sentiti, non si vede invece per quale motivo vi sarebbe stata necessità di ripetere il dibattimento finale o presentare nuove conclusioni dopo la reiezione della domanda processuale, non essendovi in conseguenza di tale reiezione alcuna modifica della situazione data al momento della presentazione delle prime conclusioni. 4. Risolte le questioni procedurali, sul merito delle pretese dell’istante ammesse dal Pretore l’appello si riduce a ben poca cosa, dal momento che l’unica obiezione al proposito che si possa desumere con una certa chiarezza dal gravame è quella relativa alla tredicesima mensilità. In ultima analisi, si tratta comunque anche in questo caso di una censura di natura procedurale, dal momento che la convenuta lamenta il fatto che l’istante avrebbe in un primo tempo ridotto tale sua pretesa in conseguenza delle allegazioni della datrice di lavoro, salvo poi aumentarla nuovamente adducendo di essere stata indotta in errore, il che secondo la convenuta non sarebbe ammissibile, costituendo la prima riduzione della domanda formale desistenza (appello, punto 1, pag. 2). La mancanza di fondamento della censura discende già solo dall’applicabilità a questo procedimento della massima ufficiale, in virtù della quale il Pretore non è vincolato alle domande delle parti (art. 417 lit. c CPC), così che egli ben poteva determinarsi come ha fatto ancorché (ma non è il caso) nel comportamento dell’istante fosse stato possibile inferire la di lui desistenza. Ne deve seguire la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili. Per i quali motivi dichiara e pronuncia I. L’appello 10 settembre 1997 __________ è respinto. II. Non si prelevano tasse o spese, non si assegnano ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario