Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 La convenuta con appello 10 maggio 1996 ha impugnato il decreto 23 aprile 1996 di nomina del perito giudiziario. L’appello, al quale il Pretore il 5 giugno 1996 ha negato l’effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), avrebbe dovuto essere trattato con il presente gravame (art. 96 cpv. 4 CPC), se non che esso non è stato in quest’occasione formalmente riproposto o richiamato dalla convenuta, e deve perciò essere considerato siccome da lei abbandonato. In ogni caso sarebbe stato irricevibile poichè la designazione del perito da parte del giudice riveste la forma dell'ordinanza indipendentemente dal come il giudice denomini la sua decisione.
E. 2 Ciò premesso, il punto di partenza della presente causa, da cui dipende la corretta determinazione dei rapporti di dare e avere, è costituito dalla questione a sapere se al rapporto contrattuale intercorso tra le parti debbano o meno essere applicate le norme SIA. Il Pretore ha risolto affermativamente il quesito (consid. 6) rilevando che, nonostante la mancata firma del contratto, la convenuta non avrebbe contestato l’offerta di controparte, ma avrebbe al contrario continuato ad avvalersi dei servigi dell’attore senza sollevare obiezioni di sorta.
E. 3 edizione, 1995, n. 911-914). Né si può ammettere l’accettazione tacita delle condizioni proposte dall’attore per il solo fatto che egli avrebbe proseguito nel proprio compito senza obiezioni da parte della convenuta, potendosi con eguale attendibilità ravvisare in siffatto comportamento dell’attore -che prosegue nel contratto nonostante la mancata accettazione delle sue condizioni- la rinuncia da parte sua a dette condizioni in favore di altre da pattuire o del diritto dispositivo. Un diverso risultato non si giustifica nemmeno per il motivo che l’attore ha inviato alla convenuta una richiesta di acconto di fr. 25’000.-- esplicitamente commisurata in base alla norma SIA 102 (doc. N), non fosse altro che perché la stessa non è stata in quanto tale integralmente onorata dalla convenuta, il cui concludente comportamento non coincide perciò con gli intendimenti dell’attore (art. 1 CO), e al quale non può pertanto essere attribuito altro significato se non quello che la convenuta con i due versamenti di fr. 10’000.--, effettuati oltretutto a diversi mesi dalla richiesta di acconto e perciò dopo l’esecuzione di numerose altre prestazioni dell’attore, si riteneva debitrice di tale importo nei confronti dell’attore.
E. 4 Stabilito il mancato consenso delle parti sull’applicabilità della norma SIA 102, la prima conseguenza che ne deriva è che non è dovuto l’importo di fr. 4’476.90 a valere quale supplemento del 10% sull’onorario per la revoca del mandato a tempo indebito. Infatti, in assenza della specifica base contrattuale costituita dall’art. 1.14.3 della norma SIA 102, l’attore avrebbe potuto ottenere un siffatto indennizzo in base all’art. 404 cpv. 2 CO o all’art. 377 CO -a seconda si qualifichi il contratto piuttosto che come appalto-, ma in entrambi i casi previa concreta dimostrazione dell’effettivo pregiudizio subito, che invece neppure è stata tentata, essendosi l’attore limitato all’indicazione della percentuale del 10% dell’onorario SIA complessivo prevista dalla suddetta norma contrattuale.
E. 5 L’inapplicabilità della norma SIA 102 comporta evidentemente delle conseguenze anche sulla questione della determinazione delle spettanze dell’attore. In assenza di un preventivo accordo della parti sul loro ammontare, la quantificazione della mercede avverrà infatti ai sensi dell’art. 374 CO se il rapporto contrattuale è retto dalle norme sull’appalto (II CCA 18 aprile 1997 in re G. e M./M.; Egli, opera citata, n. 920), mentre se il contratto è retto dalle norme sul mandato l’onorario sarà determinato dal prudente criterio del giudice ex art. 394 cpv. 3 CO (II CCA 16 agosto 1993 in re S./F.). La distinzione ha tuttavia in questo caso una valenza meramente teorica, non dovendosi ammettere in buona fede che il medesimo lavoro del professionista incaricato possa ragionevolmente essere remunerato in maniera differente per il solo motivo -oltretutto non consapevolmente percepito dalle parti in costanza di contratto- dell’applicabilità dell’una piuttosto che dell’altra suddetta norma (analogo: Egli, opera citata, n. 934, che in sostanza ritiene in entrambi i casi i medesimi criteri di valutazione). Non vi è perciò in definitiva particolare motivo per chinarsi sulla questione a sapere se il contratto sia stato retto dalle norme sul mandato, come ritenuto dal Pretore, oppure da quelle sull’appalto, come sostenuto dalla convenuta (che invoca l’art. 374 CO: appello, punto 5, pag. 4), dovendosi unicamente stabilire con esattezza quali siano le prestazioni da remunerare, ovvero quelle eseguite con il mutuale consenso delle parti.
E. 6 Sulla questione dell’accertamento delle prestazioni rimunerabili, la convenuta nega di avere consentito all’operato dell’attore successivo all’ottenimento della licenza edilizia, invocando a questo proposito un preteso termine di riflessione di 8 giorni, previsto dal doc. T e da lei ritenuto come condizione sospensiva (appello, punto 7, pag. 5). La censura non regge all’esame del cennato doc. T, costituente il verbale della riunione del 10 gennaio 1994, dal quale risulta piuttosto che a quella data l’attore aveva ancora dei compiti da assolvere, mentre l’invocato termine riguardava unicamente il caso di contestazione del verbale medesimo, e non era invece di sicuro previsto per dare alle parti la facoltà di revocare a piacimento gli accordi raggiunti durante la riunione. Deve perciò essere confermata la decisione di remunerare tutte le prestazioni effettuate dall’attore.
E. 7 Per l’ipotesi -verificatasi- in cui le parti non avessero pattuito l’applicazione della norma SIA 102, il Pretore ha ritenuto che essa costituisce nondimeno un valido punto di riferimento nella determinazione dell’onorario. Siffatta opinione può in astratto essere condivisa, e del resto la mancanza in atti di differenti parametri di giudizio -la perizia giudiziaria è esclusivamente improntata ad una valutazione fondata sulla norma SIA 102, mentre la convenuta dalla non applicabilità di tale norma deduce la reiezione della petizione senza fornire alcuna ragionevole argomentazione- impongono anche a questa Camera di determinarsi prendendo spunto da essa. Questo non perché la norma SIA viene ritenuta espressione dell’uso corrente (in senso contrario: II CCA 21 dicembre 1993 in re arch. R./B.; Egli, opera citata, n. 921 e segg.), ma perché in assenza di grande parte degli elementi oggettivi di giudizio necessari per potersene totalmente dipartire (cfr. l’elenco esemplificativo in: Egli, opera citata, n. 935 e segg.) potrebbe essere reso solo un approssimativo giudizio di mera verosimiglianza, ancor meno soddisfacente dal profilo dell’equità di quello qui impugnato.
E. 8 Questa Camera, esaminato il lavoro svolto dall’attore, raggiunge pertanto il convincimento che l’ordine di grandezza indicato dal perito giudiziario possa essere ritenuto attendibile, ad eccezione dei supplementi del 10% per il fatto che si tratta di restauro o trasformazione (perizia, pag. 6) e del 10% circa per il grado di difficoltà (onorario moltiplicato per 1.1; perizia, pag. 5), trattandosi di criteri di valutazione attinenti all'applicabilità delle norme SIA che, come già detto, non entra in linea di conto in maniera vincolante in questo giudizio. L'attore al proprosito non ha portato nemmeno dismostrazione di un'eventuale maggiore difficoltà incontrata nello svolgimento del suo lavoro. L’onorario senza il supplemento per trasformazioni e restauri ammontava secondo il perito a fr. 40’724.--, da cui si deduce anche il grado di difficoltà (: 1.1) per giungere a poco più di fr. 37’000.-- per cui, aggiungendo gli onorari per l’analisi di fattibilità del fondo n. __________di __________ (fr. 966.40), si può ammettere un onorario totale di fr. 38’000.--. Deducendo i fr. 20’000.-- di acconti versati rimane un saldo di fr. 18’000.-- oltre interessi, per il quale l’azione dell’attore merita protezione. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 17 giugno 1997 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 maggio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. __________, è condannata a pagare all’arch. __________, fr. 18’000.-- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 1994. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 387.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 800.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.11.1997 12.1997.182
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00182 Lugano 20 novembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camer civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.374 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 24 novembre 1997 da __________ rappr. dallo studio legale __________ o contro __________ rappr. dall'avv. __________ o con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 42’706.40 oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto, domanda ridotta a fr. 30’970.20 oltre interessi in corso di causa; Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 maggio 1997 ha accolto per fr. 30’212.30 oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 17 giugno 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Mentre parte attrice con osservazioni del 30 luglio 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.
- se deve essere accolto l’appello 2.
- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Con la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dalla convenuta nel 1993 di allestire uno studio di fattibilità prima, e poi di progettare la ristrutturazione della villa di sua proprietà di cui al fondo n. __________di __________ Dopo l’ottenimento della licenza edilizia la convenuta avrebbe tuttavia appaltato il compimento dell’opera ad un’impresa generale, e di conseguenza interrotto ogni rapporto con l’attore, il quale procede per il saldo dei propri onorari, il risarcimento del danno causato dal recesso della convenuta, per l’onorario di una precedente prestazione e per la remunerazione di spese di ricerca, il tutto per fr. 42’707.30. B. Nella risposta del 2 marzo 1995 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che il mandato affidato all’attore era limitato all’ottenimento della licenza edilizia, con il che egli non potrebbe pretendere la remunerazione di ulteriori prestazioni o il risarcimento di danni legati al recesso, mentre per quanto eseguito l’attore non potrebbe chiedere più dei fr. 20’000.-- già ricevuti. C. L’attore ha in seguito ridotto la propria pretesa a fr. 30’970.20, mentre la convenuta ha mantenuto le proprie contestazioni ed eccezioni. D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di mandato e l’applicabilità, diretta od analogica, della norma SIA 102 per la commisurazione degli onorari, ha valutato in fr. 44’769.-- la remunerazione dell’attore per le prestazioni riguardanti la villa di __________. Sarebbero inoltre dovuti un supplemento del 10% sul predetto importo in conseguenza della rescissione del mandato e fr. 966.40 per l’analisi di edificabilità del mappale
n. __________di __________ il tutto, dedotti gli acconti versati, per fr. 30’212.30 oltre interessi. E. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ritiene che, contrariamente all’opinione del Pretore, non sarebbe data l’applicabilità delle norme SIA, non avendo essa mai sottoscritto il contratto proposto dall’attore, né si potrebbe ritenere che l’operato dell’attore sia proseguito dopo l’ottenimento della licenza edilizia, atto con cui si sarebbe esaurito il suo compito. Sarebbe comunque errato il riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore. F. Delle osservazioni 30 luglio 1997 del resistente, che chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. La convenuta con appello 10 maggio 1996 ha impugnato il decreto 23 aprile 1996 di nomina del perito giudiziario. L’appello, al quale il Pretore il 5 giugno 1996 ha negato l’effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), avrebbe dovuto essere trattato con il presente gravame (art. 96 cpv. 4 CPC), se non che esso non è stato in quest’occasione formalmente riproposto o richiamato dalla convenuta, e deve perciò essere considerato siccome da lei abbandonato. In ogni caso sarebbe stato irricevibile poichè la designazione del perito da parte del giudice riveste la forma dell'ordinanza indipendentemente dal come il giudice denomini la sua decisione. 2. Ciò premesso, il punto di partenza della presente causa, da cui dipende la corretta determinazione dei rapporti di dare e avere, è costituito dalla questione a sapere se al rapporto contrattuale intercorso tra le parti debbano o meno essere applicate le norme SIA. Il Pretore ha risolto affermativamente il quesito (consid. 6) rilevando che, nonostante la mancata firma del contratto, la convenuta non avrebbe contestato l’offerta di controparte, ma avrebbe al contrario continuato ad avvalersi dei servigi dell’attore senza sollevare obiezioni di sorta. 3. Siffatta soluzione non può tuttavia essere condivisa da questa Camera. E’ in primo luogo manifesto che per principio -fatte salve eccezioni che qui non ricorrono- dal silenzio di una parte su di una proposta contrattuale deve esserne dedotto il rifiuto e non l’accettazione (art. 6 CO). A maggior ragione ciò deve valere se si pensa che le norme SIA 102, proposte globalmente dall’attore alla convenuta e riportate solo in estratto sul testo del contratto, sono in sostanza delle condizioni generali alle quali si rinvia per accettazione complessiva, così che la loro integrale applicabilità non sarebbe evidente neppure nel caso in cui la convenuta avesse firmato il contratto (Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
3. edizione, 1995, n. 911-914). Né si può ammettere l’accettazione tacita delle condizioni proposte dall’attore per il solo fatto che egli avrebbe proseguito nel proprio compito senza obiezioni da parte della convenuta, potendosi con eguale attendibilità ravvisare in siffatto comportamento dell’attore -che prosegue nel contratto nonostante la mancata accettazione delle sue condizioni- la rinuncia da parte sua a dette condizioni in favore di altre da pattuire o del diritto dispositivo. Un diverso risultato non si giustifica nemmeno per il motivo che l’attore ha inviato alla convenuta una richiesta di acconto di fr. 25’000.-- esplicitamente commisurata in base alla norma SIA 102 (doc. N), non fosse altro che perché la stessa non è stata in quanto tale integralmente onorata dalla convenuta, il cui concludente comportamento non coincide perciò con gli intendimenti dell’attore (art. 1 CO), e al quale non può pertanto essere attribuito altro significato se non quello che la convenuta con i due versamenti di fr. 10’000.--, effettuati oltretutto a diversi mesi dalla richiesta di acconto e perciò dopo l’esecuzione di numerose altre prestazioni dell’attore, si riteneva debitrice di tale importo nei confronti dell’attore. 4. Stabilito il mancato consenso delle parti sull’applicabilità della norma SIA 102, la prima conseguenza che ne deriva è che non è dovuto l’importo di fr. 4’476.90 a valere quale supplemento del 10% sull’onorario per la revoca del mandato a tempo indebito. Infatti, in assenza della specifica base contrattuale costituita dall’art. 1.14.3 della norma SIA 102, l’attore avrebbe potuto ottenere un siffatto indennizzo in base all’art. 404 cpv. 2 CO o all’art. 377 CO -a seconda si qualifichi il contratto piuttosto che come appalto-, ma in entrambi i casi previa concreta dimostrazione dell’effettivo pregiudizio subito, che invece neppure è stata tentata, essendosi l’attore limitato all’indicazione della percentuale del 10% dell’onorario SIA complessivo prevista dalla suddetta norma contrattuale. 5. L’inapplicabilità della norma SIA 102 comporta evidentemente delle conseguenze anche sulla questione della determinazione delle spettanze dell’attore. In assenza di un preventivo accordo della parti sul loro ammontare, la quantificazione della mercede avverrà infatti ai sensi dell’art. 374 CO se il rapporto contrattuale è retto dalle norme sull’appalto (II CCA 18 aprile 1997 in re G. e M./M.; Egli, opera citata, n. 920), mentre se il contratto è retto dalle norme sul mandato l’onorario sarà determinato dal prudente criterio del giudice ex art. 394 cpv. 3 CO (II CCA 16 agosto 1993 in re S./F.). La distinzione ha tuttavia in questo caso una valenza meramente teorica, non dovendosi ammettere in buona fede che il medesimo lavoro del professionista incaricato possa ragionevolmente essere remunerato in maniera differente per il solo motivo -oltretutto non consapevolmente percepito dalle parti in costanza di contratto- dell’applicabilità dell’una piuttosto che dell’altra suddetta norma (analogo: Egli, opera citata, n. 934, che in sostanza ritiene in entrambi i casi i medesimi criteri di valutazione). Non vi è perciò in definitiva particolare motivo per chinarsi sulla questione a sapere se il contratto sia stato retto dalle norme sul mandato, come ritenuto dal Pretore, oppure da quelle sull’appalto, come sostenuto dalla convenuta (che invoca l’art. 374 CO: appello, punto 5, pag. 4), dovendosi unicamente stabilire con esattezza quali siano le prestazioni da remunerare, ovvero quelle eseguite con il mutuale consenso delle parti. 6. Sulla questione dell’accertamento delle prestazioni rimunerabili, la convenuta nega di avere consentito all’operato dell’attore successivo all’ottenimento della licenza edilizia, invocando a questo proposito un preteso termine di riflessione di 8 giorni, previsto dal doc. T e da lei ritenuto come condizione sospensiva (appello, punto 7, pag. 5). La censura non regge all’esame del cennato doc. T, costituente il verbale della riunione del 10 gennaio 1994, dal quale risulta piuttosto che a quella data l’attore aveva ancora dei compiti da assolvere, mentre l’invocato termine riguardava unicamente il caso di contestazione del verbale medesimo, e non era invece di sicuro previsto per dare alle parti la facoltà di revocare a piacimento gli accordi raggiunti durante la riunione. Deve perciò essere confermata la decisione di remunerare tutte le prestazioni effettuate dall’attore. 7. Per l’ipotesi -verificatasi- in cui le parti non avessero pattuito l’applicazione della norma SIA 102, il Pretore ha ritenuto che essa costituisce nondimeno un valido punto di riferimento nella determinazione dell’onorario. Siffatta opinione può in astratto essere condivisa, e del resto la mancanza in atti di differenti parametri di giudizio -la perizia giudiziaria è esclusivamente improntata ad una valutazione fondata sulla norma SIA 102, mentre la convenuta dalla non applicabilità di tale norma deduce la reiezione della petizione senza fornire alcuna ragionevole argomentazione- impongono anche a questa Camera di determinarsi prendendo spunto da essa. Questo non perché la norma SIA viene ritenuta espressione dell’uso corrente (in senso contrario: II CCA 21 dicembre 1993 in re arch. R./B.; Egli, opera citata, n. 921 e segg.), ma perché in assenza di grande parte degli elementi oggettivi di giudizio necessari per potersene totalmente dipartire (cfr. l’elenco esemplificativo in: Egli, opera citata, n. 935 e segg.) potrebbe essere reso solo un approssimativo giudizio di mera verosimiglianza, ancor meno soddisfacente dal profilo dell’equità di quello qui impugnato. 8. Questa Camera, esaminato il lavoro svolto dall’attore, raggiunge pertanto il convincimento che l’ordine di grandezza indicato dal perito giudiziario possa essere ritenuto attendibile, ad eccezione dei supplementi del 10% per il fatto che si tratta di restauro o trasformazione (perizia, pag. 6) e del 10% circa per il grado di difficoltà (onorario moltiplicato per 1.1; perizia, pag. 5), trattandosi di criteri di valutazione attinenti all'applicabilità delle norme SIA che, come già detto, non entra in linea di conto in maniera vincolante in questo giudizio. L'attore al proprosito non ha portato nemmeno dismostrazione di un'eventuale maggiore difficoltà incontrata nello svolgimento del suo lavoro. L’onorario senza il supplemento per trasformazioni e restauri ammontava secondo il perito a fr. 40’724.--, da cui si deduce anche il grado di difficoltà (: 1.1) per giungere a poco più di fr. 37’000.-- per cui, aggiungendo gli onorari per l’analisi di fattibilità del fondo n. __________di __________ (fr. 966.40), si può ammettere un onorario totale di fr. 38’000.--. Deducendo i fr. 20’000.-- di acconti versati rimane un saldo di fr. 18’000.-- oltre interessi, per il quale l’azione dell’attore merita protezione. Ne consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 17 giugno 1997 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 maggio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. __________, è condannata a pagare all’arch. __________, fr. 18’000.-- oltre interessi al 5% dal 13 aprile 1994. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese di fr. 387.--, da anticipare dall’attore, restano a suo carico per 3/5 e per 2/5 sono a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 800.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 880.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 900.-- già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario