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12.1997.172

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-06-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.06.1997 12.1997.172

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00172 Lugano 27 giugno 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare sull’istanza 9 giugno 1997 di restituzione in intero contro il lasso dei termini promossa da __________ nell’ambito della procedura d’appello da lui promossa nei confronti della sentenza 23 gennaio 1997 del Pretore di Locarno-Città nella causa che lo vedeva opposto a __________ rappr. dall’avv. __________ e che questa Camera, con decisione 17 marzo 1997, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo. Letti ed esaminati gli atti Considerato in fatto ed in diritto che al qui istante era stato assegnato un termine scadente al 7 marzo 1997 per effettuare un deposito di Fr. 600.- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie relative all’appello da lui presentato il 12 febbraio 1997 (inc. no. 12.97.35); che tale termine è trascorso infruttuoso e, di conseguenza, l’appello stralciato dai ruoli con decisione 17 marzo 1997; che con l’istanza che ci occupa - redatta in tedesco ma senza necessità di traduzione ai sensi dell’art. 142 cpv. 3 CPC poiché, come si vedrà, evidentemente irricevibile - __________ chiede di essere reintegrato nel termine per procedere al versamento dell’anticipo poiché, nel momento in cui avrebbe dovuto effettuarlo, subiva ancora le gravi conseguenze di un incidente stradale occorsogli l’8 febbraio 1997 e, a dipendenza del quale, è stato inabile totalmente al lavoro sino al 20 maggio 1997; che per l’art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa all’istante se dimostra di essere stato impedito ad agire perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuto a fatto grave che non poteva essere evitato; che inoltre la restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC); che la malattia o l’infortunio possono rappresentare impedimento grave ai sensi della citata norma di legge a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell'incoscienza o della immobilizzazione continuate cosi da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n.8); che, per stessa ammissione dell’istante, immediatamente dopo aver ricevuto la decisione del 17 marzo 1997 ha telefonato alla cancelleria del Tribunale per annunciare che avrebbe subito provveduto a sanare la situazione; che di conseguenza a quel momento, individuabile almeno entro la fine di marzo 1997, egli, nonostante l’inabilità lavorativa, poteva rendersi conto della situazione ed agire di conseguenza così che l’istanza presentata  solo il 9 giugno 1997 è irrimediabilmente tardiva; che la stessa sarebbe ugualmente tardiva - perché presentata dopo il termine di 10 giorni - anche se si volesse, tuttavia contro ogni logica, ritenere che l’impedimento sia cessato solamente al momento (20 maggio 1997) della fine dell’inabilità lavorativa; Per i quali motivi pronuncia 1. L’istanza 9 giugno 1997 di __________ è respinta. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a:                - __________ Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                                           Il segretario