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12.1997.141

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-05-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.05.1997 12.1997.141

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00141 Lugano 21 maggio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 97.00091 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 12 febbraio 1997 da contro __________ in materia di annullamento di esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF. Ed ora sulla domanda 4 marzo 1997 di ricusazione del Pretore presentata dal convenuto e sulla dichiarazione di esclusione del Pretore e del Segretario-assessore di cui allo scritto 11 aprile 1997 (riconfermato dalla comunicazione 13 maggio 1997 del Pretore); viste le osservazioni 7 marzo 1997 della __________ Letti ed esaminati gli atti. Considerato in fatto ed in diritto che l’istanza proposta dalla __________ tende a far annullare un precetto esecutivo fattole intimare da __________ per l’importo di 10 milioni di Franchi a valere quale risarcimento del danno per illecito nelle operazioni di sfratto riguardanti la locazione __________ della quale __________ era direttore ed azionista; che lo stesso __________ ha notificato al Consiglio di Stato, ai sensi della Legge sulla responsabilità degli enti pubblici, la stessa pretesa di risarcimento danno addebitando alla Pretura di Bellinzona, nell’emanazione di un decreto di sfratto contro la __________, una grave violazione di un dovere primordiale di funzione per aver “commesso un grave e insanabile errore giuridico in una fattispecie già oggetto di ricevuta prassi e giurisprudenza” e per aver inusualmente decretato lo sfratto come immediatamente eseguibile tanto è vero che lo stesso venne eseguito, con l’assistenza della forza pubblica, ancor prima che si potesse materialmente chiedere all’autorità d’appello, la quale ha poi riformato il decreto di sfratto respingendo la relativa istanza, la concessione dell’effetto sospensivo; che con la domanda di ricusa __________ evidenzia come il Pretore ed il Segretario-assessore siano chiamati ad occuparsi di una fattispecie che sta a fondamento di una pretesa loro responsabilità e che di conseguenza non la possano esaminare e decidere imparzialmente; che il Pretore ed il Segretario-assessore hanno riconosciuto esistere a loro carico motivi di esclusione; che la decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore, alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) e ciò anche nell’ambito di una procedura di tipo sommario esecutivo poiché la Camera civile ha competenza funzionale indipendentemente dal tipo di procedura (appellabile, inappellabile, sommaria od altra) nella quale nasce l’incidente (II CCA 24 maggio 1996 N. c. N.; 26 maggio 1993 B. c. C.B. SA); che invece la decisione riguardante la ricusa del segretario compete al giudice dal quale dipende così che, qualora la domanda di ricusa del Pretore fosse qui confermata con suo obbligo di astenersi da qualsiasi incombente in quella procedura, starà al Pretore viciniore esprimersi al proposito; che è evidente che esistono nella fattispecie motivi per i quali il Pretore non può occuparsi dell’istanza di annullamento dell’esecuzione dal momento che la pretesa di risarcimento fatta valere esecutivamente trae origine dagli stessi fatti che sono rimproverati in definitiva alla Pretura di Bellinzona nella gestione della procedura di sfratto __________ e che stanno a fondamento dell’invocata responsabilità dell’ente pubblico; che infatti il Pretore, in questa circostanza, ha un interesse diretto (art. 26 litt. b CPC) dal momento le motivazioni necessarie per giudicare l’istanza di annullamento dell’esecuzione rientrano e sono comprese tra quelle che, se del caso, dovranno determinare la responsabilità dell’ente pubblico anche se il Pretore, in quest’ultima procedura, non è parte ma è ugualmente profondamente interessato; che tale fatto è idoneo a determinare una parzialità nell’animo del giudice e la sua serenità di giudizio è così compromessa, almeno agli occhi della parte interessata,  alla quale oggettivamente si deve riconoscere di poter far capo ad altro giudice; Per i quali motivi visti gli art. 26 e seg. CPC dichiara e pronuncia 1. Il Pretore di Bellinzona è escluso dall’esercizio delle proprie funzioni in relazione alla procedura promossa con istanza ex art. 85 LEF 12 febbraio 1997 da __________ __________. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario