Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La petizione è respinta.
E. 2 Gli oneri processuali consistenti in: spese fr. 390.- tassa di giustizia fr. 900.- per un totale di fr. 1’290.- vanno posti a carico degli attori in solido i quali rifonderanno al convenuto fr. 1’000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.- b) spese fr. 50.- fr. 450.- già anticipate dall’appellante, vanno poste a carico dei signori __________ e __________ i quali rifonderanno all’appellante fr. 450.- per ripetibili. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.05.1997 12.1997.127
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00127 Lugano 5 maggio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 2703 della Pretura del distretto di Riviera promossa con petizione 11 agosto 1993 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 8’000.- oltre interessi e in via subordinata che venga fatto ordine alla __________, alle __________ e a __________ di bloccare l’erogazione di elettricità, della corrente bassa, del telefono e della TV attraverso il fondo di proprietà del convenuto; domanda integralmente avversata dal convenuto e accolta dal pretore limitatamente alla subordinata; appellante il convenuto, che con atto di appello del 28 agosto 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che venga integralmente respinta la petizione; mentre con osservazioni 29 ottobre 1996 gli attori postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto e in diritto: che con petizione 11 agosto 1993 __________ e __________ i, comproprietari della particella n. __________RFP __________ sulla quale è edificata la loro casa di abitazione, hanno convenuto in giudizio __________, proprietario della confinante part. n.__________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’000.-, importo corrispondente alla quota parte di spese a carico di quest'ultimo per il prolungamento dal fondo degli attori sino al suo della condotta della canalizzazione, degli allacciamenti al telefono, alla corrente elettrica e al cavo TV della __________somma che gli attori sostengono aver pattuito con il convenuto come risulta dalla convenzione di cui al doc. B che quest’ultimo, pur avendo richiesto e ottenuto i lavori di cui si è detto, si è rifiutato di sottoscrivere; che in via subordinata i coniugi __________ hanno chiesto che fosse fatto ordine alla __________ (__________S), alle __________ e a __________ di bloccare l’erogazione di energia elettrica, della corrente bassa, del telefono e della TV attraverso la particella n. __________ RFP __________ di proprietà del convenuto e che fosse fatto ordine a quest’ultimo di allacciarsi in futuro ad un’altra canalizzazione che non fosse la loro; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un qualsiasi accordo con controparte in merito all’esecuzione dei lavori controversi e alla sua partecipazione al loro pagamento, contesta inoltre il benfondato della domanda fatta valere in via subordinata non essendovi connessione tra la stessa e la procedura creditoria promossa dagli attori; che con il querelato giudizio il primo giudice, preso atto della rinuncia di parte attrice alla domanda principale tendente al pagamento di fr. 8’000.-, accertata l’inapplicabilità in concreto dell’art. 691 CC e l’improponibilità dell’azione possessoria ex art. 928 CC in quanto tardiva, ha invece accolto la domanda subordinata proposta dagli attori ordinando alle aziende interessate (__________, __________, ____________________la sospensione delle loro prestazioni attraverso il fondo del convenuto, ordine che il primo giudice ha ritenuto giustificato in virtù dell’art. 641 cpv. 2 CC intravvedendo nell'utilizzo da parte del convenuto delle infrastrutture degli attori per il passaggio di energia e corrente, un'indebita ingerenza sul loro fondo; che con tempestivo gravame datato 28 agosto 1996, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 13 settembre 1996 del presidente della Camera di cassazione civile, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone la riforma nel senso di respingere integralmente la petizione; l’appellante ritiene errata la sentenza pretorile laddove conclude alla sua legittimazione passiva nonostante riconosca a carico delle aziende citate l'utilizzo delle infrastrutture degli attori per rifornirlo di energia e corrente; che con osservazioni 29 ottobre 1996 gli attori postulano la reiezione del ricorso; che l’appello erroneamente attribuito alla Camera di cassazione civile che ha concesso l’effetto sospensivo e l’ha intimato per le osservazioni, è stato ritrasmesso a questa Camera per sua competenza (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 12); che a prescindere dal fatto di sapere se la controversia, limitatamente alla sua domanda subordinata, attenga alla giurisdizione civile e non a quella amministrativa in quanto concerne prestazioni elargite da aziende che agiscono in virtù di concessioni di diritto pubblico (art. 19 Legge sulle telecomunicazioni; art 39 Legge federale sulla radiotelevisione), la sentenza impugnata non può essere condivisa per motivi di natura procedurale e di diritto sostanziale; che sono considerate parti nel processo quelle che vi hanno preso parte, ossia quelle che compiono gli atti processuali e ne subiscono gli effetti; parte è quindi colui che propone la domanda in proprio nome e colui nei confronti del quale essa è proposta (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 1 e 3; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, § 11, pag. 124 segg.); che diritto fondamentale della parte è quello di essere sentito, facoltà nella quale è compresa, oltre la possibilità di esprimersi sull'oggetto della lite prima che una decisione venga presa, anche quella di consultare gli atti e di proporre le prove a sostegno delle rispettive allegazioni e contestazioni (Ottaviani, op. cit., pag. 5; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 1996, § 21), diritto che in concreto non è stato minimamente ossequiato nei confronti delle aziende menzionate nel dispositivo del giudizio pretorile, rimaste estranee a tutto l'iter processuale; che nel caso concreto i coniugi __________ hanno promosso un'azione ordinaria nei confronti di __________, mentre nessuna azione è stata proposta nei confronti della __________, delle __________ e di ____________________ tantomeno sono stati richiesti provvedimenti cautelari, misure che possono essere ordinate anche nei confronti dei terzi quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole (art. 376 CPC); che quindi, il pretore ha a torto condannato la __________le __________ e __________ a sospendere le loro prestazioni a favore del fondo del convenuto, domanda che se del caso andava formulata convenendo in causa direttamente le aziende interessate e non l'appellante; che anche dal punto di vista del diritto materiale la sentenza del primo giudice, che ha accolto la domanda subordinata degli attori basandola sull’art. 641 CC, non può essere confermata; che con la cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza; che per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC è quindi necessaria un’indebita ingerenza a carico del fondo del richiedente (Meier-Hayoz in Berner Kommentar,
n. 89 e 99 segg. ad art. 641 CC); che a prescindere dal fatto di sapere se il passaggio di corrente ed energia sotto il fondo degli attori costituisca un’ingerenza (Meier-Hayoz, op.cit. n. 99 segg.), va rilevato che l'ordine di sospensione di erogazione di energia e corrente -erogazione nella quale il pretore ha intravisto la turbativa della proprietà degli attori- è stato formulato con riferimento al fondo dell'appellante e non a quello degli attori ai quali difetterebbe pertanto la legittimazione attiva (Steinauer, Les droits réels, Tome premier, 1985, n. 1030); che quindi, la fornitura di energia e corrente attraverso il fondo del convenuto non può essere considerata illecita e tantomeno potrebbe costituire un atto di indebita ingerenza nei confronti del fondo degli attori, neppure menzionato nel dispositivo del giudizio dedotto in appello; che l'appello deve essere accolto con il carico alla parte soccombente di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede (art. 148 CPC) Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. L’appello 28 agosto 1996 __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 21 giugno 1996 della Pretura del distretto di Riviera è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. Gli oneri processuali consistenti in: spese fr. 390.- tassa di giustizia fr. 900.- per un totale di fr. 1’290.- vanno posti a carico degli attori in solido i quali rifonderanno al convenuto fr. 1’000.- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.- b) spese fr. 50.- fr. 450.- già anticipate dall’appellante, vanno poste a carico dei signori __________ e __________ i quali rifonderanno all’appellante fr. 450.- per ripetibili. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario