Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il pretore ha respinto la pretesa risarcitoria dell’istante ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del committente, poiché non avvenuta nel termine di tre giorni menzionato nell’ordine di lavoro di cui al doc. 2. In realtà, a prescindere da questa problematica della tempestività della notifica dei difetti sulla quale è pure incentrato il presente gravame - tema sul quale la dottrina si è espressa ritenendo vincolante il termine proposto dall’appaltatore e accettato seppur tacitamente dal committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2484)- la reiezione della pretesa di parte istante deve essere pronunciata già solo per l’assenza di difetti nell’opera per i quali la convenuta debba rispondere, o meglio per l’assenza della prova che a danneggiare irrimediabilmente i vetri sia stata la convenuta.
E. 2 Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto deve provare detta circostanza (II CCA
E. 3 Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.05.1997 12.1997.118
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.97.00118 Lugano 2 maggio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa IU.96.52 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 luglio 1994 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dallo studio legale __________ con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 5’280.- a titolo di risarcimento danni, pretesa aumentata in sede di conclusioni a fr. 8’818.- oltre accessori; domanda integralmente avversata dalla convenuta che in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre interessi, importo al pagamento del quale il Pretore, con sentenza 23 agosto 1996, ha condannato l’istante respingendo la sua richiesta; appellante l’istante che con atto denominato “ricorso per cassazione” del 20 settembre 1996 ha chiesto l’annullamento della sentenza pretorile, rispettivamente che in riforma della medesima venga accolta la sua istanza e respinta la domanda riconvenzionale; letti ed esaminati gli atti, ritenuto in fatto: A. Nel mese di dicembre 1993 __________, basandosi sull’offerta 11 novembre 1993 dell’impresa di pulizia __________ (doc. A), ha concluso con quest’ultima un contratto di appalto avente per oggetto i lavori di pulizia generale della sua nuova casa di abitazione a __________, tra i quali la pulizia interna ed esterna di tutti i vetri. I lavori sono stati eseguiti il 16 dicembre 1993 e la relativa fattura, per l’importo concordato di fr. 1’300.-, è stata emessa il 17 dicembre 1993 (doc. 1). Con scritto 22 dicembre 1993 (doc. B), facendo riferimento ad una precedente comunicazione telefonica del 20 dicembre, __________ ha espresso a __________ il proprio disappunto in merito alla pulizia effettuata, carente per quanto attiene alla pulizia dei telai delle finestre, e del tutto inappropriata per quanto concerne la pulizia dei vetri, che sono stati graffiati su tutta la loro superficie e il cui silicone è stato staccato in vari punti con il conseguente rischio di infiltrazioni di acqua. A dipendenza della difettosa esecuzione dell’appalto, il committente si è rifiutato di onorare la fattura 17 dicembre 1993. B. Con istanza 18 luglio 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________. al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’280.-, importo corrispondente al danno subito a seguito della difettosa e carente esecuzione del lavoro di pulizia, ossia a quanto necessario per la sostituzione dei vetri danneggiati. In sede di conclusioni l’istante ha aumentato la propria pretesa a fr. 8’818.- riferendosi alla quantificazione del danno operata dal perito giudiziario. C. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti, avendo l’istante lasciato trascorrere infruttuoso il termine di tre giorni menzionato nel rapporto di lavoro dallo stesso sottoscritto (doc. 2). Nel merito della lite, essa ha contestato ogni sua responsabilità per i segni riscontrati sui vetri della casa di abitazione dell'istante, in particolare di esserne stata la causa. In via riconvenzionale ha fatto valere l’importo di fr. 1’300.- a saldo della fattura emessa il 17 dicembre 1993. D. Nel giudizio qui impugnato il pretore ha respinto l’istanza ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del committente __________, con la conseguente accettazione dei lavori di pulizia così come eseguiti dalla convenuta. Il pretore ha invece accolto la domanda riconvenzionale della convenuta ponendo a carico dell'istante il pagamento di fr. 1’300.-. E. Il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale appello in virtù dell’art.15 CPC, disposto secondo il quale quando l'appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è determinato dalle conclusioni prese dall'appellante nell’ultimo atto di causa davanti al giudice di prima istanza -in casu l’importo di fr. 8’818.- rileva quindi della competenza appellabile del pretore (art. 13 e 14 LOG)- nonostante la sua formulazione quale ricorso per cassazione, è ricevibile in ordine poiché conforme a quanto dispone l’art. 309 cpv. 2 CPC. __________ è insorto contro il giudizio pretorile postulandone l’annullamento e la conseguente riforma nel senso dell’accoglimento della sua domanda e della reiezione di quella di parte convenuta. L’appellante rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale concludendo alla tardività della notifica dei difetti, nonostante non gli possa essere opposto il termine di 3 giorni menzionato nell’ordine di lavoro non trattandosi di un termine convenuto contrattualmente. A mente dell’insorgente, accertata la tempestività della notifica dei difetti, il pretore avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di risarcimento del danno emergendo dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove documentali e testimoniali nonché dalla perizia giudiziaria, la prova della responsabilità di controparte nell’averlo cagionato. F. Con osservazioni 14 ottobre 1996 la convenuta postula la reiezione del gravame. Considerato in diritto: 1. Il pretore ha respinto la pretesa risarcitoria dell’istante ritenendo tardiva la notifica dei difetti da parte del committente, poiché non avvenuta nel termine di tre giorni menzionato nell’ordine di lavoro di cui al doc. 2. In realtà, a prescindere da questa problematica della tempestività della notifica dei difetti sulla quale è pure incentrato il presente gravame - tema sul quale la dottrina si è espressa ritenendo vincolante il termine proposto dall’appaltatore e accettato seppur tacitamente dal committente (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed., 1996, n. 2484)- la reiezione della pretesa di parte istante deve essere pronunciata già solo per l’assenza di difetti nell’opera per i quali la convenuta debba rispondere, o meglio per l’assenza della prova che a danneggiare irrimediabilmente i vetri sia stata la convenuta. 2. Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto deve provare detta circostanza (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA), in difetto di questa prova il giudice deve decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Questa regola generale sull’onere della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto. Il committente che, come il ricorrente, vuole opporsi al pagamento della mercede a motivo della mancata esecuzione a regola d’arte dell’opera (art. 368 CO), deve fornire la prova del difetto dell’opera, ovvero della difformità tra l’opera pattuita e quella fornita (Gauch, op.cit.,
n. 1507), della sua tempestiva notifica e, nel caso chieda il risarcimento del danno, del nesso causale adeguato tra il difetto e il danno (II CCA 3 gennaio 1994 in re R./.B.SA; Gauch, op.cit., n. 1884 segg.; Zindel/Pulver, in Comm. di Basilea, 1996, n. 90 segg. ad art. 368 CO). La colpa dell’appaltatore è per contro presunta e non deve di conseguenza essere provata dal committente (Gauch, op.cit., n. 1880). Nel caso di specie, mentre è pacifica l’esistenza del difetto - evidenziatosi con la presenza di segni su tutta la superficie dei vetri della casa del committente __________ - difetto che non è neppure contestato dalla convenuta, il committente non ha invece dimostrato l’esistenza di un nesso causale tra questo stato dei vetri e l’intervento dell’impresa di pulizia qui convenuta, in particolare egli non ha provato che i graffi e il danneggiamento del silicone siano stati cagionati dalla ditta appaltatrice. Il dipendente di quest’ultima ____________________ sentito in qualità di teste, sostiene infatti che prima ancora che egli iniziasse il lavaggio dei vetri, questi presentavano dei segni, della qual cosa ha tempestivamente informato il proprietario di casa che ha gli ha ordinato la continuazione dei lavori. Se è pur vero che il teste conferma la presenza di questi segni solo su un vetro, ciò non esclude che anche gli altri vetri presentassero lo stesso inconveniente, al proposito egli afferma semplicemente di non avervi prestato attenzione a dipendenza delle istruzioni ricevute dal committente di continuare e ultimare la pulizia. D’altra parte, come confermato dallo stesso appellante nel suo gravame, le rigature e i graffi erano visibili solo in presenza di determinate condizioni di luce. Il contenuto della deposizione __________, anticipato dalla convenuta nella risposta di causa, non è mai stato contestato nè smentito dal committente, ragione per la quale si deve concludere che già prima dell'inizio delle operazioni di pulizia i vetri di casa __________ presentavano dei segni o comunque la loro superficie non era perfettamente liscia come pretende l'appellante. Alla deposizione del dipendente della convenuta non può peraltro essere validamente opposta la perizia giudiziaria allestita il 9 maggio 1995, quindi a più di un anno dall'intervento di pulizia controverso, né tantomeno le dichiarazioni contenute nei doc. C e F, confermate dinanzi al pretore. A prescindere dall’interesse che i testi __________ e __________ potrebbero avere a dipendenza dell’esito della lite -trattandosi rispettivamente del posatore e del fornitore dei vetri di casa __________i- questi, compreso il teste __________, hanno confermato la presenza del difetto mentre dalle loro dichiarazioni non è possibile dedurre con certezza la causa del medesimo. Al proposito essi si sono infatti limitati ad esprimere la loro opinione formulando ipotesi che, in quanto non suffragate da sufficienti riscontri oggettivi, non solo non possono essere assimilate a risultanze peritali come sembra intendere l’appellante, ma neppure vincolano il giudice trattandosi di semplici allegazioni di parte. A comprova dell’assenza di una prova certa circa l’esistenza di un nesso causale tra l’operato della ditta convenuta e il danno fatto valere in causa, basti riferirsi alla deposizione del teste __________ che conferma la presenza sul cantiere degli operai che hanno eseguito la posa dei vetri sino alla scoperta del difetto ad opera del committente, senza che il teste abbia potuto escludere che questi “non abbiano mai toccato i serramenti e i vetri”. Alla luce di quanto sopra esposto la sentenza pretorile, ancorché per motivi diversi, deve essere confermata con il carico alla parte soccombente di tasse, spese e ripetibili (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. L’appello 20 settembre 1996 __________ è respinto 2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.-
b) spese fr. 50.- fr. 450.- già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario