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12.1996.82

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 Il 12 febbraio 1996 gli attori hanno presentato due atti rivolti a contrastare l’esito della decisione del Pretore sulle prove:

a)  un appello ritenendo che la decisione del Pretore, indicata da questi quale ordinanza, fosse invece un decreto in particolare per quanto concerneva l’esame dei presupposti come tali della domanda di edizione documenti ai sensi dell’art. 206 CPC.

b)  un’istanza di nullità con domanda subordinata di annullamento e ancor più subordinata di modifica di ordinanza. All’appello non veniva concesso, dal Pretore, effetto sospensivo sino a decisione sulla domanda di nullità

E. 4 Il Pretore, con decreto  3 aprile 1996, ha respinto la domanda di nullità, rispettivamente annullabilità e non ha provveduto a modificare l’ordinanza sulle prove del 19 gennaio 1996. Contro questa decisione gli attori hanno presentato, il 17 aprile 1996, appello al quale il Pretore ha concesso effetto sospensivo; chiedono in via principale la dichiarazione dia nullità della decisione sulle prove, in subordine il suo annullamento ed ancor più subordinatamente la modifica dell’ordinanza sulle prove nel senso di ammettere le chieste domande di edizione e richiamo documenti. La controparte ha presentato osservazioni all’appello chiedendone la reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà per quanto necessario nei considerandi che seguono.

E. 5 Va subito evidenziato come la decisione del Pretore del 19 gennaio 1996 sia un’ordinanza e non un decreto. Infatti, come appare chiaramente dai motivi addotti in quella decisione, il rifiuto del Pretore è dovuto in primis alla mancanza delle condizioni procedurali per la stessa proponibilità della prova di edizione e di richiamo e solo in via abbondanziale, ma non era nemmeno necessario pronunciarsi al proposito a dipendenza del primo esame negativo, ha rilevato l’inesistenza delle condizioni volute dall’art. 206 CPC. Non ammettere la domanda di edizione perché è generica già nella sua formulazione negli allegati di causa e non indica quali specifici documenti si vogliono avere, ponendo così in essere un’investigazione a mero scopo esplorativo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206 n.3), corrisponde ad una richiesta non riservata negli allegati scritti e quindi da rifiutare tramite ordinanza inappellabile (Cocchi/Trezzini, ad art. 213 n. 1; Rep. 1991, 482). Ne discende che l’appello 12 febbraio 1996 è irricevibile e come tale va respinto anche se, nel seguito, la domanda di nullità dovesse pure essere respinta a conferma della decisione del Pretore. Perciò si può tralasciare, per economia di giudizio, la sua notifica a controparte la decisione di reiezione avvenendo nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC. Se del caso, sarà sempre possibile agli attori, con l’appello sul merito, chiedere all’autorità di seconda istanza l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore (art. 309 cpv. 2 litt. g CPC).

E. 6 Gli

attori chiedono la nullità della decisione sulle prove del Pretore argomentando

che le due fattispecie dell’art. 142 CPC sono adempiute. Con riferimento al

difetto di altro presupposto processuale di cui al cpv. 1 litt. a) della norma

in questione rilevano che la decisione sul richiamo documenti andava scissa da

quella sull’edizione riservando a quest’ultima la forma del decreto e che la

parte che andava decisa mediante decreto non è stata motivata. La censura è

priva di qualsiasi fondamento poiché, come già visto al considerando precedente,

la decisione del Pretore, per il fatto di aver respinto le prove chieste per

motivi procedurali, è un’ordinanza e come tale il Pretore l’ha correttamente

emanata. Si volesse anche ritenere, come abbondanzialmente avvenuto, che il

Pretore si è espresso sui motivi di legittimità sostanziale delle domande di

edizione, la sua decisione, limitatamente a queste questioni, potrebbe anche

essere nulla poiché non è sufficientemente motivata (art. art. 285 cpv. 2 litt.

e CPC) e non ha dato ai terzi chiamati eventualmente a produrre la

documentazione la possibilità di esprimersi (art. 211 cpv. 2 CPC nella versione

precedente alla modifica entrata in vigore il 1 marzo 1995) violando così il

principio del contraddittorio (art. 142 litt. b CPC). Ma la questione non

cambierebbe la sostanza delle cose dal momento che il Pretore quelle prove le

ha rifiutate per altri motivi che devono necessariamente essere esaminati

preliminarmente ed il cui esito,  se negativo come nel caso concreto, rende

inutile l’ulteriore approfondimento, da risolversi con decreto, ai sensi

dell’art. 206 CPC.

Nemmeno

può essere motivo di nullità dell’ordinanza la pretesa violazione del diritto

di essere sentito con riferimento ai lavori per l’aeroporto di __________

apparsi solo con l’allegato di duplica. Gli attori, in sede di udienza

preliminare, hanno potuto esprimersi al proposito ed il fatto che il Pretore,

nella sua decisione, non vi abbia fatto concreto riferimento non lede alcunché,

tenuto anche conto che la motivazione del diniego di una prova non deve

necessariamente avvenire contestualmente all’ordinanza ma può seguire con la

sentenza di merito (art. 182 CPC).

E. 7 Anche la domanda di annullabilità è stata giustamente respinta dal Pretore. I motivi addotti dagli attori sono gli stessi di quelli invocati per far dichiarare nulla la stessa decisione. Basta allora riferirsi agli argomenti esposti al considerando precedente per respingere l’appello anche su questo punto senza dimenticare di osservare, ancora una volta, che tutte le censure ruotano attorno alla necessità di prolare la decisone sottoforma di decreto mentre invece la stessa va emanata nelle forme dell’ordinanza.

E. 8 Per quanto riguarda infine la domanda di modifica dell’ordinanza sulle prove, pure questa respinta dal Pretore, va unicamente osservato che una tale decisione rappresenta un’ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 CPC). Non può evidentemente essere un decreto poiché altrimenti, attraverso il pretesto della domanda di modifica dell’ordinanza, si raggiungerebbe un risultato contrario alla volontà del legislatore che ha inteso escludere l'appellabilità della decisione sulle prove. Su questo punto il ricorso è così irricevibile.

E. 9 Tasse, spese e ripetibili seguono la totale soccombenza degli appellanti. Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello

E. 12 febbraio 1996 è irricevibile. 2. L’appello

E. 17 aprile 1996 in quanto ricevibile è respinto. 3. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                    Fr.       350.- b) spese di cancelleria Fr.                         50.- totale                                                            Fr.       400.- già anticipati dagli appellanti rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili. 4. Intimazione a:   -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.06.1996 12.1996.82

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00082 Lugano 3 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.01267 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 29 settembre/6 ottobre 1993 da __________ e __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dallo studio legale __________ ed ora sull’appello 17 aprile 1996 di __________ e __________ nei confronti del decreto 3 aprile 1996 del Pretore che respinge la domanda di nullità (subordinatamente di annullabilità) dell’ordinanza sulle prove 19 gennaio 1996 con la quale lo stesso giudice respingeva le domande di edizione e richiamo documenti offerte dagli attori in sede di udienza preliminare; ed anche sull’appello 12 febbraio 1996 degli stessi attori contro la stessa decisione sulle prove del Pretore; avendo la parte convenuta presentato, il 9 maggio 1996, le proprie osservazioni all’appello del 17 aprile 1996 mentre quello precedente non le è stato intimato. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato in fatto ed in diritto

1.   __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ per vederlo condannato a versare loro l’importo di Fr. 200’000.-, con riserva di migliore specificazione, per titolo di indennità mediatorie a dipendenza di progettazioni e consulenze, eseguite dalla __________, per la costruzione di vari impianti in __________. 2. In occasione dell’udienza preliminare gli attori hanno chiesto al Pretore di voler assumere le seguenti prove:

-     edizione dal convenuto e dalla __________ di tutta la documentazione tecnica e contabile relativa a tutti i lavori svolti dalla __________ in __________ dal 1 gennaio 1978 ad oggi;

-     edizione dalla __________ di tutta la documentazione relativa a versamenti dalla __________ su conti intestati all’ing. __________ o alla __________;

-     richiamo dalle autorità libiche (direzione dei lavori militari, ufficio contabilità militare) di tutti i documenti contabili relativi a tutti i lavori svolti dalla __________ in __________. Con ordinanza 19 gennaio 1996 il Pretore ha respinto le domande di edizione e di richiamo documenti con la seguente motivazione: “che in proposito, preso atto delle prove notificate dalle parti, occorre rilevare che i motivi di opposizione che il convenuto ha sollevato alle domande di edizione e richiamo documenti avversarie sono pertinenti e vanno condivisi: infatti le richieste di parte attrice non adempiono i requisiti posti dal nostro codice di rito né per quanto riguarda la necessaria specifica indicazione dei mezzi di prova già con gli allegati scritti né per quanto attiene alle precipue condizioni volute dagli art. 206 ss e 215 CPC”. 3. Il 12 febbraio 1996 gli attori hanno presentato due atti rivolti a contrastare l’esito della decisione del Pretore sulle prove:

a)  un appello ritenendo che la decisione del Pretore, indicata da questi quale ordinanza, fosse invece un decreto in particolare per quanto concerneva l’esame dei presupposti come tali della domanda di edizione documenti ai sensi dell’art. 206 CPC.

b)  un’istanza di nullità con domanda subordinata di annullamento e ancor più subordinata di modifica di ordinanza. All’appello non veniva concesso, dal Pretore, effetto sospensivo sino a decisione sulla domanda di nullità 4. Il Pretore, con decreto  3 aprile 1996, ha respinto la domanda di nullità, rispettivamente annullabilità e non ha provveduto a modificare l’ordinanza sulle prove del 19 gennaio 1996. Contro questa decisione gli attori hanno presentato, il 17 aprile 1996, appello al quale il Pretore ha concesso effetto sospensivo; chiedono in via principale la dichiarazione dia nullità della decisione sulle prove, in subordine il suo annullamento ed ancor più subordinatamente la modifica dell’ordinanza sulle prove nel senso di ammettere le chieste domande di edizione e richiamo documenti. La controparte ha presentato osservazioni all’appello chiedendone la reiezione. Delle argomentazioni delle parti si dirà per quanto necessario nei considerandi che seguono. 5. Va subito evidenziato come la decisione del Pretore del 19 gennaio 1996 sia un’ordinanza e non un decreto. Infatti, come appare chiaramente dai motivi addotti in quella decisione, il rifiuto del Pretore è dovuto in primis alla mancanza delle condizioni procedurali per la stessa proponibilità della prova di edizione e di richiamo e solo in via abbondanziale, ma non era nemmeno necessario pronunciarsi al proposito a dipendenza del primo esame negativo, ha rilevato l’inesistenza delle condizioni volute dall’art. 206 CPC. Non ammettere la domanda di edizione perché è generica già nella sua formulazione negli allegati di causa e non indica quali specifici documenti si vogliono avere, ponendo così in essere un’investigazione a mero scopo esplorativo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 206 n.3), corrisponde ad una richiesta non riservata negli allegati scritti e quindi da rifiutare tramite ordinanza inappellabile (Cocchi/Trezzini, ad art. 213 n. 1; Rep. 1991, 482). Ne discende che l’appello 12 febbraio 1996 è irricevibile e come tale va respinto anche se, nel seguito, la domanda di nullità dovesse pure essere respinta a conferma della decisione del Pretore. Perciò si può tralasciare, per economia di giudizio, la sua notifica a controparte la decisione di reiezione avvenendo nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC. Se del caso, sarà sempre possibile agli attori, con l’appello sul merito, chiedere all’autorità di seconda istanza l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore (art. 309 cpv. 2 litt. g CPC). 6. Gli attori chiedono la nullità della decisione sulle prove del Pretore argomentando che le due fattispecie dell’art. 142 CPC sono adempiute. Con riferimento al difetto di altro presupposto processuale di cui al cpv. 1 litt. a) della norma in questione rilevano che la decisione sul richiamo documenti andava scissa da quella sull’edizione riservando a quest’ultima la forma del decreto e che la parte che andava decisa mediante decreto non è stata motivata. La censura è priva di qualsiasi fondamento poiché, come già visto al considerando precedente, la decisione del Pretore, per il fatto di aver respinto le prove chieste per motivi procedurali, è un’ordinanza e come tale il Pretore l’ha correttamente emanata. Si volesse anche ritenere, come abbondanzialmente avvenuto, che il Pretore si è espresso sui motivi di legittimità sostanziale delle domande di edizione, la sua decisione, limitatamente a queste questioni, potrebbe anche essere nulla poiché non è sufficientemente motivata (art. art. 285 cpv. 2 litt. e CPC) e non ha dato ai terzi chiamati eventualmente a produrre la documentazione la possibilità di esprimersi (art. 211 cpv. 2 CPC nella versione precedente alla modifica entrata in vigore il 1 marzo 1995) violando così il principio del contraddittorio (art. 142 litt. b CPC). Ma la questione non cambierebbe la sostanza delle cose dal momento che il Pretore quelle prove le ha rifiutate per altri motivi che devono necessariamente essere esaminati preliminarmente ed il cui esito,  se negativo come nel caso concreto, rende inutile l’ulteriore approfondimento, da risolversi con decreto, ai sensi dell’art. 206 CPC. Nemmeno può essere motivo di nullità dell’ordinanza la pretesa violazione del diritto di essere sentito con riferimento ai lavori per l’aeroporto di __________ apparsi solo con l’allegato di duplica. Gli attori, in sede di udienza preliminare, hanno potuto esprimersi al proposito ed il fatto che il Pretore, nella sua decisione, non vi abbia fatto concreto riferimento non lede alcunché, tenuto anche conto che la motivazione del diniego di una prova non deve necessariamente avvenire contestualmente all’ordinanza ma può seguire con la sentenza di merito (art. 182 CPC). 7. Anche la domanda di annullabilità è stata giustamente respinta dal Pretore. I motivi addotti dagli attori sono gli stessi di quelli invocati per far dichiarare nulla la stessa decisione. Basta allora riferirsi agli argomenti esposti al considerando precedente per respingere l’appello anche su questo punto senza dimenticare di osservare, ancora una volta, che tutte le censure ruotano attorno alla necessità di prolare la decisone sottoforma di decreto mentre invece la stessa va emanata nelle forme dell’ordinanza. 8. Per quanto riguarda infine la domanda di modifica dell’ordinanza sulle prove, pure questa respinta dal Pretore, va unicamente osservato che una tale decisione rappresenta un’ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 CPC). Non può evidentemente essere un decreto poiché altrimenti, attraverso il pretesto della domanda di modifica dell’ordinanza, si raggiungerebbe un risultato contrario alla volontà del legislatore che ha inteso escludere l'appellabilità della decisione sulle prove. Su questo punto il ricorso è così irricevibile. 9. Tasse, spese e ripetibili seguono la totale soccombenza degli appellanti. Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 12 febbraio 1996 è irricevibile. 2. L’appello 17 aprile 1996 in quanto ricevibile è respinto. 3. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                    Fr.       350.- b) spese di cancelleria Fr.                         50.- totale                                                            Fr.       400.- già anticipati dagli appellanti rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 500.- per ripetibili. 4. Intimazione a:   -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario