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12.1996.76

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-05-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.05.1996 12.1996.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00076 Lugano 31 maggio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. CL. 95.72 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 9 febbraio 1995 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ che il Pretore, con sentenza 26 marzo 1996, ha accolto condannando la parte convenuta a versare all’istante l’importo di Fr. 14’000.- oltre interessi al 5% dal 13 gennaio 1995. Appellante il __________ il quale, con appello 9 aprile 1996, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere integralmente l’istanza mentre l’appellato, con osservazioni all’appello del 22 aprile 1996 chiede la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza di prima istanza. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti. Considerato in fatto ed in diritto 1. Sulla base di una dichiarazione scritta il 20 maggio 1992 da __________ del seguente tenore: “Con la presente confermo che intendo assumere alle dipendenze della società che sto creando, in qualità di meccanico per biciclette e motorini, il signor __________ (6.11.64). L’inizio del rapporto di lavoro è fissato al 1, settembre

1992. Lo stipendio iniziale è stabilito in Fr. 25.- l’ora. In linea generale il signor __________ lavorerà in misura del 50% (circa 80 ore al mese). Per il resto correrà in bicicletta per __________ con un mensile di Fr. 1’000.- “ (doc. A) sottoscritta, per accettazione, da __________ quest’ultimo ha lavorato presso la  __________ sino al 13 maggio 1994 (data del suo licenziamento in tronco) ed ha corso per il __________ sino alla fine del 1993. 2. Con l’istanza che ci occupa __________ ha chiesto al __________ il pagamento dell’importo di Fr. 14’000.-, pari alle mensilità rimaste impagate per la sua attività di corridore ciclista dal novembre 1992 al dicembre 1993 dopo che per i mesi di settembre e ottobre l’importo mensile di Fr. 1’000.- gli era stato corrisposto. Il __________ si è opposto all’istanza argomentando che i risultati sportivi e l’impegno profuso dall’istante si erano rivelati insufficienti in modo che il versamento dei pattuiti Fr. 1’000.- mensili non aveva più potuto essere corrisposto, che al proposito era stata data disdetta verbale e che l’istante, dopo aver ricevuto l’ultimo versamento relativo al mese di ottobre 1992, non ha mai più reclamato la corresponsione delle successive mensilità sino al maggio 1994. 3. Terminata l’istruttoria della causa con l’assunzione di un solo testimone nella persona di un membro di comitato del __________ la parte convenuta, in occasione della discussione finale, ha eccepito la carenza della sua legittimazione ad essere convenuta in causa dal momento che l’impegno, nei confronti dell’istante, era stato assunto da __________ personalmente ed ha inoltre sostenuto che quell’accordo non poteva essere considerato quale contratto di lavoro ma piuttosto quale gesto unilaterale e volontario da parte del signor __________. L’istante si è confermato nelle proprie argomentazioni e pretese. 4. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto integralmente le pretese di __________. Il primo giudice ha ritenuto che __________ avesse agito per il __________ come, del resto, affermato dallo stesso __________ in una sua lettera al patrocinatore dell’istante e che la parte convenuta non aveva assolutamente provato che all’accordo fosse stato posto termine per disdetta verbale o per accordo reciproco e che fosse stato giustificato sospendere la corresponsione del compenso perché dipendente dal conseguimento di risultati sportivi. Delle argomentazioni dell’appello che riprende le eccezioni formulate in prima sede e di quelle dell’allegato di osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, nel seguito dell’esposizione di diritto. 5. La legittimazione passiva costituisce un presupposto di diritto sostanziale che stabilisce la proponibilità materiale dell’azione nei confronti di una determinata persona che è quella contro la quale un diritto può essere esercitato personalmente. Il problema dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice, con un giudizio di merito, sulla base dei fatti allegati dalle parti e accertati dal giudice, almeno nella procedura retta dal principio attitatorio (DTF 96 II 123; 108 II 216; 118 Ia 130 consid. 1). Ne consegue che una sua invocazione unicamente alla fine del procedimento, od anche solo in sede di appello, non pregiudica la parte e non libera il giudice, a maggior ragione in un processo per mercedi e salari nel quale vige la massima indagatoria (art. 417 litt. c CPC), dal prendere posizione in merito. 5.1. In concreto si tratta di determinare se l’impegno di cui al doc. A relativo al compenso di Fr. 1’000.- mensili per “correre in bicicletta per il __________” sia stato assunto da __________ personalmente o quale rappresentante (non nel senso tecnico degli art. 32 e seg. CO dal momento che, siccome membro del comitato e quindi organo, forma la volontà stessa dell’associazione: DTF 111 II 284 consid. 3 b), del __________. 5.1.1. La qualità di organo dell’associazione di __________, con potere di impegnare direttamente il __________, non è contestata e appare anche dal fatto che è lo stesso __________, in nome del __________, a conferire procura alle liti nella presente vertenza (cfr. procura 12.9.1995). 5.1.2. Per sapere invece se __________ ha agito in proprio oppure quale organo del __________ occorre, analogamente con i principi interpretativi riguardanti la rappresentanza, indagare attorno a cosa egli ha comunicato esplicitamente alla controparte rispettivamente cosa era desumibile dalle circostanze o avrebbero dovuto esserlo per un partner contrattuale in buona fede; il tutto interpretando il comportamento delle parti contrattuali secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione. Il testo dell’accordo doc. A, in mancanza di qualsiasi altra prova diretta su cosa le parti si siano dette e promesso in quell’occasione, porta a ritenere che __________ abbia agito in duplice veste: personalmente, a nome della società che stava creando, per il rapporto di lavoro con __________ quale meccanico di biciclette a metà tempo e quale organo del __________ per l’altro metà tempo di impegno che __________ avrebbe dovuto dedicare all’attività sportiva ciclistica. Questa distinzione è l’unica possibile con un’interpretazione piana del documento che mette in risalto le due attività, distinte e separate, per le quali __________ si è impegnato. Diversamente, se __________ avesse voluto impegnarsi personalmente per retribuire l’attività sportiva dell’istante, gli avrebbe, più facilmente e coerentemente, offerto uno statuto di lavoratore a tempo pieno con un salario mensile  assortito dalla disponibilità a liberarlo per gli impegni sportivi. Ma anche il comportamento successivo di __________ conferma che egli ha agito per il __________: infatti nella lettera 25 ottobre 1994 (doc. D) al legale dell’istante, dopo aver osservato che il precedente __________ di appartenenza del __________ non gli pagava nemmeno tutte le trasferte dichiara “gli ho fatto avere il famoso compenso da parte del __________ ”.  Ed all’interno del comitato del __________ si è parlato di questo compenso, si è discusso della sua eventuale interruzione (teste __________); la circostanza riferita dallo stesso teste, e sulla quale la parte convenuta fonda la propria eccezione, nel senso che “il compenso per il __________ veniva direttamente dal vicepresidente __________ e non dal __________ come tale” non dimostra per nulla un impegno personale di __________ verso __________, escluso dalle precedenti ricordate circostanze, quanto piuttosto un gesto del mecenate __________ nei confronti dell’associazione sportiva. La parte convenuta __________ è di conseguenza la persona nei confronti della quale l’istante può procedere giudizialmente. 6. Con riferimento poi alla natura giuridica dell’accordo tra le parti, il pagamento mensile di fr. 1000.- al signor __________ non può venire interpretato come un gesto unilaterale che non impegna la parte convenuta. Esso costituisce il compenso per l’attività sportiva e agonistica prestata dal signor __________ per il __________, la quale è condizione per l’esborso mensile di tale somma a favore dell’istante. Anche se si volesse negare che tale rapporto giuridico rappresenti un contratto sinallagmatico, in cui le prestazioni reciproche pattuite stanno in un rapporto di dare per ricevere, sarebbe comunque e eventualmente solo ipotizzabile, quale alternativa, una donazione modale ai sensi degli art. 245 cpv. 1 e 246 CO, nella quale gli oneri della donazione sarebbero le prestazioni di tipo ciclistico da effettuare dall’istante (per la difficile delimitazione tra contratto sinallagmatico e donazione modale cfr. Cavin, Schweizerisches Privatrecht, Vol. VII/1, 1977, p.190). Ma anche nel caso si potesse far sottostare ad una simile qualifica giuridica il rapporto tra le parti la prestazione pecuniaria pattuita in forma di donazione è contrattualmente dovuta e la parte appellante ne è debitrice. 6.1. Nell’ipotesi che la fattispecie soddisfi i requisiti della donazione modale l’appellante  può annullare la donazione solo qualora dimostri che la controparte ha lasciato inadempiuti gli oneri della donazione(art. 249 cfr. 3 CO). Dalle tavole processuali non emerge innanzitutto che __________ era tenuto a raggiungere determinati risultati; in particolare l’accordo tra le parti (doc. A) nulla indica in questo senso. Certo è invece che la parte appellata era obbligata a svolgere l’attività agonistica ciclistica per il __________, onere che ha adempiuto. Non essendo realizzato il presupposto principale per l’annullamento dell’eventuale donazione tale conseguenza è esclusa. 6.2. Si può ulteriormente osservare che se da un lato la revoca può essere manifestata in maniera concludente, va pure sottolineato che, per la sua natura di diritto potestativo (OR-Vogt, art. 249 CO, N. 7), non può lasciare il suo destinatario nel dubbio e deve perciò essere chiaramente riconoscibile. Nella fattispecie non sussiste prova di una revoca e la cessazione del pagamento delle mensilità non può essere considerata una chiara manifestazione della volontà di revoca della donazione ipotizzata. Inoltre la sanzione dell’annullamento della donazione è una conseguenza estremamente severa per cui appare adeguato richiedere che il donatore fissi alla controparte, in analogia con l’art. 107 CO, un congruo termine per l’adempimento dei suoi oneri (OR-Vogt, art. 249 CO, N. 13). Nella fattispecie non risulta né è affermato che l’appellante abbia messo in mora la controparte. 7. Nell’ipotesi più verosimile che il rapporto contrattuale tra le parti sia sinallagmatico bisogna esaminare se lo stesso sia stato validamente  rescisso. Non importa particolarmente al proposito determinare quale tipo di contratto si sia instaurato tra le parti tra tutti quelli che possono entrare in linea di conto (contratto di lavoro, mandato o contratto innominato retto principalmente dalle norme del contratto di lavoro siccome a questo assimilabile e ciò a dipendenza dell’intensità del rapporto di subordinazione come alle ipotesi avanzate da Del Fabro, Der Trainervertrag, pag. 133/134). Possono infatti venire prese in considerazione soltanto la rescissione consensuale o quella unilaterale tramite disdetta o revoca Non sussistono invece altre possibilità, legate specificatamente al fatto che le prestazioni dell’istante fossero inferiori alle aspettative, per porre termine al contratto. Infatti tale circostanza non rappresenta neppure automaticamente una violazione contrattuale dato che l’ottenimento di precisi risultati non è mai stato oggetto del contratto. 7.1. In assenza di un’esplicita disdetta o dichiarazione di revoca, il mancato pagamento delle mensilità non può essere valutato quale disdetta o revoca concludente. La disdetta, in virtù alla sua natura di diritto potestativo, deve essere chiaramente riconoscibile dalla controparte e non deve lasciare dubbi neppure in relazione al momento del suo effetto (Rehbinder, Commentario Berna, ad art. 335 CO, N. 1, 5 e 6; e queste osservazioni sulla disdetta non sono valide limitatamente al contratto di lavoro). __________ ha continuato a correre per il __________ e non appare che l’abbia fatto informato e consapevole di non più ricevere il mensile. 7.2. Resta da determinare se il rapporto giuridico tra le parti è stato rescisso consensualmente, vale a dire se l’atteggiamento passivo dell’attore significa una tacita accettazione della fine del contratto. La parte appellata ha atteso quasi due anni prima di far valere le proprie pretese. Ciò non va tuttavia interpretato come un consenso alla rinuncia dell’indennità pattuita per la sua attività. Per principio, infatti, il diritto alla corresponsione delle mensilità qui litigiose non dipende da eventuali richieste d’esecuzione, che non hanno carattere costitutivo, e dal semplice trascorrere del tempo non può essere dedotta una accettazione dell’interruzione del rapporto contrattuale (DTF 110 II 275). Nella fattispecie il comportamento passivo dell’istante a seguito del mancato pagamento delle mensilità da parte del __________ è addirittura comprensibile visto che egli avrebbe potuto temere di subire ritorsioni da parte del suo datore di lavoro, che era contemporaneamente vicepresidente del __________,  in caso di insistenti reclami. L’istante ha del resto lasciato trascorrere solo poco più di quattro mesi (doc. C) dal momento della cessazione del rapporto di lavoro quale meccanico per la __________ per reclamare gli stipendi 7.3. Constatato che, indipendentemente da una più precisa qualifica giuridica del rapporto tra le parti, l’obbligo dell’appellante al pagamento delle mensilità non si è estinto, rimane da analizzare se il silenzio e l’atteggiamento passivo dell’istante prima di avanzare le proprie pretese costituisca una violazione dell’obbligo dell’esercizio leale dei propri diritti (art. 2 CC). Il semplice trascorrere del tempo entro i termini di prescrizione rende abusivo l’esercizio di un diritto obbligatorio solo in presenza di circostanze molto particolari che fanno apparire tale esercizio in contraddizione con la precedente inerzia del detentore del diritto (Merz, Commentario Berna, ad art. 2 CC, N. 512); diversamente verrebbe ampiamente svuotato l’istituto della prescrizione (DTF 110 II 275; per il contratto di lavoro cfr. Rehbinder, Commentario Berna, ad art. 341 CO, N. 25). La perenzione di pretese avanzate tardivamente va perciò riconosciuta con riserbo poiché giusta l’art. 2 cpv. 2 CC un diritto non viene protetto unicamente in caso di abuso manifesto (DTF 109 II 340; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1996, p.58). Nella fattispecie non sussistono prove di circostanze particolari, oltre al semplice trascorrere del tempo, a supporto di un atteggiamento abusivo dell’istante. Ritenuto poi che il tempo trascorso dal momento in cui l’istante era psicologicamente libero di reclamare il pagamento dei salari in arretrato all’effettivo reclamo è solo leggermente superiore ai 4 mesi, appare pacifico che le sue pretese non sono perente. 8. Se ne conclude - ritenuto che non è contestato che l’istante sia stato attivo quale corridore ciclista del __________ dal 1. settembre 1992 al 31 dicembre 1993 e che entrambe le parti ammettono che l’appellante ha corrisposto alla controparte unicamente le mensilità di settembre e ottobre del 1992 - per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza del Pretore. Alle parti non vengono imposte né spese né tasse di giustizia (art. 417 litt. e CPC) mentre le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, dichiara e pronuncia 1. L'appello 9 aprile 1996 del __________ è respinto . 2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese per la procedura di appello. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili d’appello. 3. Intimazione a :    - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario