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12.1996.67

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.03.1996 12.1996.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00067 Lugano 27 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.75 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 novembre 1995 da __________ rappr. dal __________ contro __________ in materia di contratto di lavoro che il Pretore, con sentenza 11 marzo 1996, ha accolto condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di Fr. 9’438.50 ed alla Cassa di disoccupazione __________, intervenuta in lite, l’importo di Fr. 5’243.15. Ed ora sullo scritto raccomandato 25 marzo 1996 del convenuto che chiede “Infolge Auslandaufenthalt reklamiere ich gegen diese Sache bzw. einen allfälligen Entscheid fristgerecht” ed allega la sentenza del Pretore. Considerato che lo scritto-ricorso di __________, presentato in lingua tedesca, non adempie ai requisiti dell’art. 117 CPC per il quale il processo deve svolgersi in lingua italiana; che ciononostante si può eccezionalmente rinunciare al rinvio dell’atto per la traduzione (art. 117 cpv. 2 CPC ed art. 142 cpv. 3 CPC) poiché il contenuto dell’atto di ricorso non adempirebbe nemmeno i requisiti posti dall’art. 309 CPC (cfr. I CCA 5 giugno 1993 in re Autorità di vigilanza sulle tutele

c. J.); che infatti non contiene le domande (art. 309 cpv. 2 litt. e CPC) e, quel che più conta, non contiene alcun motivo di fatto e di diritto sul quale si fonda (art. 309 cpv. 2 litt. f CPC) con la conseguenza della sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) e quindi inammissibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309 n. 3; Rep. 1989, 140); che tale situazione, per evidenti motivi di economicità di giudizio, va sanzionata già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC; che trattandosi di procedura per mercedi e salari non si prelevano spese; per i quali motivi pronuncia 1. L’appello (recte scritto-ricorso) 25 marzo 1996 di __________ é nullo. 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a:   -    __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario