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12.1996.42

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-04-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1996 12.1996.42

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00042 Lugano 3 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, promossa con istanza 13 giugno 1994 da __________ rappr. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11’700.-- lordi in conseguenza del contratto di lavoro; Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 2 febbraio 1996 ha respinto; Appellante l’istante, che con atto di appello del 12 febbraio 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza; Mentre la convenuta non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, Considerato in fatto ed in diritto

-   che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio, in ogni stadio della causa, vi è quello della capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);

-   che la capacità processuale spetta a tutte le persone fisiche e giuridiche che hanno l’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC e 38 CPC);

-   che dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che le scuole e gli ospedali pubblici non dispongono della capacità di essere parte (II CCA 15 novembre 1995 in re V./Ospedale __________; Rep . 1983, pag. 312 in re Ospedale __________; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo, 1989, pag. 16);

-   che nel caso di specie la causa è stata pacificamente promossa nei confronti della __________;

-   che l’istituto convenuto era in precedenza un ospedale (cfr. sentenza impugnata, consid. 4);

-   che con decreto legislativo del 18 aprile 1988 esso è stato conglobato nell’Ente Ospedaliero Cantonale (cfr. sentenza impugnata, ibidem);

-   che la parte convenuta non gode perciò della capacità di essere parte, che invece compete all’Ente Ospedaliero Cantonale stesso (art. 2 della legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, in seguito: LO), il quale a sua volta agisce attraverso i suoi organi, ovvero il Consiglio di amministrazione, la Conferenza ospedaliera, il Direttore dell’ente, i Consigli ospedalieri e l’Assemblea dei delegati dei comuni (art. 15 LO);

-   che il rapporto di lavoro dal quale l’istante trae diritto è in ogni caso iniziato il 1° aprile 1992 (doc. O), e quindi posteriormente all’assunzione dell’istituto convenuto da parte dell’Ente Ospedaliero Cantonale;

-   che la mancanza della capacità di essere parte della convenuta rende nulla l’istanza, e con essa l’intera procedura svolta e da essa dipendente, ivi compresi la sentenza impugnata e l’atto di appello, per difetto di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lit. a CPC);

-   che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’istanza 13 giugno 1994 di __________ è dichiarata nulla, e con essa tutti gli atti dell’incarto 39/94 spec. della Pretura del distretto di Leventina, ivi compresi la sentenza 2 febbraio 1996 e l’appello 12 febbraio 1996. II. Per il presente giudizio non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili. III. Intimazione:   -    __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Leventina. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente:                                                 Il segretario: