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12.1996.40

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-05-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.05.1996 12.1996.40

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00040 Lugano 23 maggio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 15 settembre 1994 da __________ rappr. dallo  studio legale contro ed ora sull’appello 2 febbraio 1996 dell’attrice nei confronti del decreto 16 gennaio 1996 del Pretore che le impone, su richiesta della parte convenuta, il versamento di una cauzione processuale di Fr. 2’200.- e con il quale chiede la riduzione dell’importo della prestazione di garanzia a Fr. 300.-; mentre, con osservazioni 15 febbraio 1996, la controparte chiede la reiezione dell’appello e la conseguente conferma del primo giudizio. Letti ed esaminati gli atti Considerato in fatto ed in diritto che, con petizione 15 settembre 1994, l’attrice chiede la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Fr. 11’525.- oltre interessi a titolo di restituzione dell’indebito (art. 87 LEF e art. 62 CO); che, con istanza 6 luglio 1995, il convenuto ha chiesto che la parte attrice fosse obbligata a prestare cauzione per insolvenza ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 litt. a) CPC; che a quel momento alla conclusione della causa, dopo lo scambio degli allegati scritti e l’audizione di due testi, mancavano l’udienza di dibattimento finale e l’emanazione della sentenza; che il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha accolto la domanda imponendo all’attrice la prestazione di una cauzione processuale di Fr. 2’200.-, ossia Fr. 700.- per le spese giudiziarie e Fr. 1’500.- per le ripetibili, che l’appellante non contesta di essere obbligata, stante la sua insolvenza accertata da un attestato di carenza beni rilasciato nei suoi confronti il 3 luglio 1995, dal prestare una cauzione processuale a garanzia delle spese e ripetibili eventualmente dovute alla controparte, ma critica il Pretore per aver riconosciuto un importo che garantisce la controparte per tutta la procedura e non per la sola parte di procedimento di prima sede che ancora deve essere svolto dopo la presentazione della domanda di cauzione; che la domanda di cauzione può essere accolta unicamente per le spese future (successive all’inoltro della domanda stessa) quando la parte che la chiede poteva da subito, dall’inizio del procedimento, ottenere tale garanzia e non avendolo fatto si deve ritenere che vi abbia rinunciato sino al momento della presentazione della richiesta (II CCA 9.7.1991 in re K. c. C.S.); che, invece, quando il fatto che dà diritto all’ottenimento della cauzione si attualizza durante il corso della causa, l’importo della cauzione va calcolato in relazione all’intero procedimento di prima sede dal momento che il giudice stabilisce le ripetibili alla fine del processo e perché la garanzia richiesta dai convenuti è intesa, per sua natura, relativamente all’intero presumibile importo di quella posta (II CCA 29 gennaio 1987 in re Walter c. OCC SA in Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 153 n. 5) ed il ritardo nella presentazione della domanda è evidentemente giustificato (Eichenberger, Zivilrechtspflegegesetz des Kantons Aargau, ad §107 n. 2); che, pur dovendo confermare una cauzione in relazione all’intero procedimento, non si può concordare con l’importo determinato dal Pretore perché contiene anche una posta per tasse e spese di giustizia di Fr. 700.- che non sono spese che il convenuto è tenuto ad anticipare poiché competono, di regola, all’attrice; che l’importo di Fr. 1’500.- quale cauzione per le ripetibili eventualmente dovute al convenuto è giustificato dai limiti tariffari dell’art. 9 TOA e di conseguenza, in questa misura, l’obbligo di prestazione della cauzione va confermato; che le tasse e le spese del decreto di prima sede e di questo giudizio d’appello sono a carico dell’attrice e appellante nella misura di 2/3 ed a carico della controparte per 1/3; che le ripetibili di prima sede non si assegnano perché non reclamate e perché non giustificate dalla minuta domanda di cauzione mentre per la procedura d’appello vanno determinate a carico dell’appellante, parzialmente soccombente, nella misura ridotta di Fr. 200.-: Per i quali motivi visto l’art. 153 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 15 febbraio 1996 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza il decreto 16 gennaio 1996 del Pretore di Mendrisio-Sud viene così riformato: I. L’istanza di cauzione è accolta nel senso che a __________ è fissato un termine di 30 giorni per produrre una           cauzione processuale di complessivi Fr. 1’500.- per il pagamento delle ripetibili, con la comminatoria che la causa       sarà stralciata dai ruoli in caso di mancata prestazione della            garanzia. II .  Tassa di giustizia in Fr. 150.- e spese, da anticipare come di            rito, viene posta a carico di __________ per 2/3 e di __________ per 1/3. 2. Le spese della procedura in appello di Fr. 100.- per tassa di giustizia e di Fr. 30.- per spese (in totale Fr. 130.-), da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico per 2/3 ed a carico della controparte per 1/3; a quest’ultima l’appellante verserà Fr. 200.- per parte di ripetibili d’appello. 3. Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario