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12.1996.29

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-29 · Italiano TI
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Incarto n.12.96.00029

Lugano

29 febbraio 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidenteChiesa e Zali

segretario:

D. Petrini

visto l'appello 29 gennaio 1996 presentato da

__________

(rappr. __________ __________)

contro

la decisione 3 gennaio 1996del Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa promossa dall'appellante contro

__________rappr. dall’ avv. __________

Richiamata la diffida 31 gennaio 1996del presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il19 febbraio 1996per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito difr.600.--a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

considerato

come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso anche se l’appellante ha dato ordine di trattenuta del corriere in posta (cfr. avviso 1.2.1996 delle PTT Ufficio di Lugano);

che infatti l’ordine di trattenere il corriere in posta  non é un modo di distribuzione che per le condizioni in cui deve svolgersi può influire sulla notifica di un atto giudiziario e che in tal caso l’atto si intende notificato l’ultimo dei sette giorni durante i quali, secondo i regolamenti postali, l’invio raccomandato rimane giacente presso l’ufficio postale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124 n. 2);

che di conseguenza la mancata prestazione dell’anticipo comporta lo stralcio della procedura d’appello;

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il Presidente                                                           Il segretario