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12.1996.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-04-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.04.1996 12.1996.27

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00027 Lugano 12 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 luglio 1995 da __________ rappr. dallo Studio legale __________ contro __________ rappr. dallo Studio legale  __________ __________ chiedente che la convenuta sia condannata a pagare all’istante la somma di fr. 17’000.- come liquidazione di un contratto di lavoro; che il pretore ha accolto limitatamente alla somma di fr. 12’000.-; appellante la convenuta che, in riforma della sentenza impugnata, chiede l’integrale reiezione dell’istanza; lette le osservazioni all’appello presentate da __________ in data 7 febbraio 1996; considerato in fatto e in diritto 1. La presente vertenza trae origine da un rapporto di lavoro, instauratosi tra le parti già il 1 settembre, in virtù di una pattuizione scritta del successivo 1 ottobre 1991. Con quello la __________., come gestore del centro fitness __________ di __________ aveva assunto alle sue dipendenze il signor __________ nelle vesti di responsabile del centro (“manager”) e istruttore, con responsabilità per il segretariato, la réception e il bar, nonché per il controllo, la pulizia e la manutenzione delle attrezzature. Il salario pattuito era di fr. 4’000.-, ma di quell’importo il lavoratore percepiva soltanto fr. 3’000.- perché la differenza gli veniva per così dire accantonata a mo’ di risparmio, ovvero in vista di una sua partecipazione finanziaria alla società. Questo contratto ha avuto validità fino alla fine del 1992; per l’anno successivo le parti ne hanno concluso uno nuovo dove non si faceva più riferimento a un’eventuale partecipazione all’azienda del signor __________ e dove il salario mensile era stabilito in fr. 3’000.- Con il 1 settembre 1993 l’istante è passato a un altro centro sportivo e, nell’ambito della liquidazione dei reciproci rapporti di dare/avere fra le parti, egli ha chiesto che gli venisse rifuso un importo pari alla differenza fra il salario pattuito e quello percepito durante i primi diciassette mesi di lavori presso la convenuta, ossia complessivamente fr. 17’000.- 2. Il pretore ha dapprima respinto l’eccezione della convenuta che si riteneva non vincolata al contratto poiché viziato da errore essenziale, e poi ogni altra eccezione scaturiente dal contratto stesso, per cui ha ritenuto valida la pattuizione che indicava in fr. 4’000.- il salario del lavoratore; in tal modo questi è divenuto creditore della differenza non percepita, dedotta unicamente la cifra di fr. 5’000.- a dipendenza del fatto di aver partecipato a corsi di perfezionamento organizzati dalla datrice di lavoro. 3. Con la presente impugnazione __________ ripropone la tesi da lei sostenuta già in prima sede che si fonda sulla particolare natura del primo contratto. Sub 6.2 infatti, le parti hanno convenuto: “a) Dallo stipendio mensile sarà trattenuto l’importo di fr. 1’000.- (mille) quale accantonamento per l’eventuale acquisto di partecipazioni alla società.  ...”; b) Nel caso in cui il signor __________ lasciasse l’impiego a favore di un altro Club o ne aprisse uno per contro proprio, l’accantonamento per l’eventuale acquisto di partecipazioni rimarrà alla __________ fino a concorrenza di fr. 24’000.- (ventiquattromila) al massimo”. L’appellante censura la decisione pretorile sotto tre punti di vista: considera che il primo giudice non ha tenuto conto del vero contenuto del primo contratto di lavoro, dove il salario, da un lato, corrispondeva alle prestazioni del lavoratore, ossia per fr. 3’000.-, mentre per fr. 1’000.- costituiva in realtà un finanziamento mirato alla sua prevista partecipazione finanziaria alla società; afferma anche che la prima cifra corrispondeva alle sue prestazioni reali, tant’è che è stata ripresa nel secondo contratto a costituire il salario mensile del signor __________, senza che nella sostanza i suoi compiti fossero mutati; solleva l’eccezione che il contratto sarebbe stato viziato da errore essenziale: considerando la futura partecipazione azionaria dell’istante come un necessario elemento del contratto, ritiene applicabile l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO nella forma dell’errore essenziale su una condizione futura; subordinatamente ritiene che la citata clausola 6.2 costituisce un vero e proprio divieto di concorrenza per il periodo susseguente la fine del rapporto di lavoro, onde la trattenuta massima di fr. 24’000.- sugli accantonamenti altro non è se non una pena convenzionale, con la particolarità che la somma corrispondente era già in possesso del datore di lavoro. Essa è attuale poiché l’istante ha in effetti lasciato la convenuta per impiegarsi in una palestra concorrente. Delle osservazioni di controparte all’appello si dirà, se necessario, nel seguito. 4. In questa sede non vale la pena di approfondire il tema dell’errore essenziale, almeno per due motivi fondamentali. Anzitutto è fuori discussione che l’errore su una condizione futura può essere fatto valere quando il fatto che deve compiersi (nel concreto, la partecipazione societaria dell’istante) è dato per sicuro al momento della pattuizione (DTF 117 II 218 segg.), circostanza che nel caso in esame né è stata sostenuta, né è stata provata. In secondo luogo, dev’essere rilevato che può avvalersi dell’errore essenziale la parte che è stata indotta in errore (art. 23 CO): nel caso concreto, quindi, non la convenuta che ha architettato la forma del contratto di lavoro e che era perfettamente in chiaro sullo scopo della clausola 6.2. Lo dimostra la parte stessa già con le allegazioni di risposta e lo conferma il teste __________. 5. Dev’ essere invece esaminata l’ipotesi che le parti abbiano inteso, per quanto riguarda la retribuzione, concludere un negozio simulato, ossia una pattuizione in cui la vera e concorde volontà dei contraenti è consapevolmente difforme dalla pattuizione espressa; in concreto si tratterebbe della clausola n. 3 del contratto (doc. A) che fissa lo stipendio in fr. 4’000.- lordi (cfr. Honsell/ Vogt/ Wiegand, Obligationenrecht I, art. 18, n.9). Per giungere a tanto, sarebbe necessaria -tra l'altro- la prova che la modifica del contratto che ha comportato la riduzione dello stipendio da fr. 4’000.- a fr. 3’000.- non ha implicato, come sostiene la convenuta, nessuna modifica degli oneri del lavoratore; oppure che lo stipendio di fr. 4’000.- della prima pattuizione è assolutamente e oggettivamente fuori luogo per la funzione di responsabile di un centro di fitness. Su entrambi gli oggetti il teste __________, che ha redatto il primo contratto seguendo le indicazioni della datrice di lavoro, non ha fornito elementi di giudizio: sulla retribuzione del responsabile si è limitato a elencare possibili parametri di fissazione del medesimo (età, esperienza, qualifiche, numero dei clienti del club, cifra d’affari), ma non ha concretizzato le sue informazioni al caso particolare; ha anche determinato approssimativamente in fr. 2’500.-  il salario minimo. Ma non ha saputo dare ragguagli su un’eventuale diversa occupazione dell’istante nell’ambito del secondo contratto. Per contro questi, chiamato dalla controparte alla prova dell’interrogatorio formale, ha precisato che la seconda pattuizione ha comportato una ridefinizione delle sue mansioni e una riduzione dell’orario di lavoro da 52 ore settimanali (il contratto parla di presenza necessaria per il perfetto andamento del club) a 40 ore (doc. D, punto 4). Questa risultanza non è in contraddizione con nessun altro elemento e va pertanto tenuta nel debito conto; e ciò anche di fronte all’atteggiamento dell’istante che ha atteso di lasciare la palestra di __________ per far valere il suo credito, invece di farlo già dopo la conclusione del secondo contratto. D’altra parte, non è di per sé sostenibile che il lavoratore non abbia diritto a parte del suo salario poiché è decaduta l’idea di una sua partecipazione alla società__________ riconosce infatti che si è trattato di accantonamenti in favore di __________, tant’è che afferma che essi costituivano una forma di finanziamento: in caso di partecipazione alla società, l’importo sarebbe automaticamente stato tramutato in azioni del corrispondente valore (risposta, p.2), azioni di cui l’istante, senza dubbio, sarebbe stato proprietario. Ma se questi accantonamenti venivano creati con denaro del lavoratore, non si vede perché possa dirsi “chiaro fin dall’inizio” che - non realizzandosi quel progetto

- il denaro sarebbe rimasto nelle casse della convenuta. Proprio in quest’ottica assume rilevanza il fatto che i limiti della restituzione degli accantonamenti sono stati esplicitamente previsti nelle clausole 6.2 lett. b) e lett. c), con riferimento cioè a fattispecie ben determinate 6. Dovendo escludere l'esistenza di un contratto simulato, l’unico quesito che si pone è pertanto quello a sapere se sia data una di queste fattispecie; in particolare se il nuovo impiego dell’istante presso una palestra di __________ dia diritto alla convenuta di trattenere gli accantonamenti in virtù della cennata lett. b). Pur prescindendo dalla constatazione che il secondo contratto di lavoro con la __________ non ha ripreso la clausola 6.2 lett. b), resta il fatto che quella parte della prima pattuizione si traduce in un divieto di concorrenza: infatti, nello stabilire che, assumendo un posto di lavoro presso un altro club o aprendone uno per proprio conto, l’istante avrebbe perso il diritto agli accantonamenti, si intende prevedere una pena convenzionale in conformità con l’art. 340b cpv. 2 CO, ossia nella sostanza prevedere la sanzione nel caso di contravvenzione a un divieto di concorrenza non formulato esplicitamente. Tuttavia non va dimenticato che un divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della clientela o dei segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze possa cagionare al datore di lavoro un danno considerevole (art. 340 cpv. 2 CO). Indiscussa, nel caso concreto, la possibilità del lavoratore di aver conosciuto i clienti del centro attraverso le loro (normalmente) ripetute sedute di fitness, va verificato l’ipotetico nesso causale fra tale conoscenza e il preteso danno alla palestra di __________ (cfr. Rehbinder M ., Comm. di Berna, art. 340 CO, n. 11). Orbene, già per motivi geografici e per il fatto che sul territorio del Cantone sono disseminate numerose palestre del genere, appare altamente improbabile che il rapporto di conoscenza instauratosi fra l’istante e la clientela della convenuta, verosimilmente sopracenerina, sia in grado di arrecare un danno considerevole a __________ Se ne deve concludere che il divieto di concorrenza in esame non ha validità, per cui il diritto della convenuta di trattenere la somma corrispondente agli accantonamenti non può fondarsi sulla clausola 6.2 lett. b) del primo contratto di lavoro (doc.A). 7. La sentenza pretorile merita pertanto conferma. Il giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza dell’appellante. Per questi motivi, Richiamati per le spese l’ 148 e 417 lett. e CPC, nonché la TOA pronuncia 1. L’appello di __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. L’appellante verserà a __________ la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione:    -           __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario