Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.96.00245
Lugano
IN_DATA_DECISIONE
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidenteChiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. DI.96.00458della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza 7 ottobre 1996 da
__________
contro
__________rappr. da __________
con cui listante ha chiesto che fosse accertata labusività delladdebito dell1.42% inerente i contributi viari di miglioria e contenuto nella notifica dellaumento del canone di locazione del 10 marzo 1994, e che di conseguenza il conteggio per le pigioni a partire dal 1° luglio 1996 fosse adeguato in tal senso;
domande cui la convenuta si è opposta e che il Segretario Assessore con sentenza 4 dicembre 1996 ha integralmente respinto;
appellante la parte istante con atto ricorsuale 16 dicembre 1996, con cui postula laccoglimento dellistanza e chiede che le pigioni vengano adeguate con effetto retroattivo al 1° luglio 1994;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto in fatto e in diritto
che a far tempo dal 1° gennaio 1985 __________ conduce in locazione un appartamento di 4 locali al II. piano, interno 9, dello stabile sito in Via __________ a __________, di proprietà di __________ (doc. P);
che in data 10 marzo 1994 la locatrice ha notificato al conduttore un aumento della pigione da fr. 1216.- a fr. 1228.-, ritenuto da un lato un incremento dellindice del costo della vita del 4.06%, una partecipazione degli inquilini al contributo comunale per la costruzione dellimpianto di canalizzazione e di depurazione dell1.12% ed al contributo di miglioria per la rete viaria __________ dell1.42% nonché un aumento delle spese accessorie, e dallaltro una riduzione del tasso ipotecario pari all8.26% (doc. A);
che l11 giugno 1996, su richiesta dellinquilino (doc. D), la pigione è stata ridotta a fr. 1194.-, tra laltro, a seguito della diminuzione dei tassi ipotecari al 5% (doc. F);
che il 21 giugno 1996 linquilino, ritenendo che i tassi di riferimento erano scesi al 4.75%, si è nuovamente rivolto alla locatrice chiedendole di rivedere il conteggio 11 giugno, senza tuttavia ottenere soddisfazione (doc. H);
che egli ha pertanto adito lUfficio di conciliazione in materia di locazione, chiedendo la riduzione della pigione in quanto il tasso ipotecario era sceso al 4.75% (doc. G) e contestando la validità delladdebito dell1.42% quale partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________, inserito dalla controparte nel conteggio del 10 marzo 1994 (doc. M);
che, fallito il tentativo di conciliazione, __________ ha adito il Pretore postulando nuovamente che fosse accertata labusività delladdebito dell1.42%;
che con sentenza 4 dicembre 1996 il Segretario Assessore ha respinto listanza, rilevando come laumento della pigione comunicato il 10 marzo 1994, non essendo stato contestato davanti allUfficio di conciliazione entro i 30 giorni dalla sua notifica, era divenuto efficace, per cui la presente contestazione era senzaltro tardiva;
che con atto ricorsuale 16 dicembre 1996 listante postula nuovamente laccoglimento dellistanza, chiedendo inoltre ladeguamento delle pigioni con effetto retroattivo al 1° luglio 1994;
che la richiesta del ricorrente non può essere accolta, essendo del tutto chiaro -come per altro correttamente rilevato dal giudice di prime cure- che la contestazione relativa alladdebito per il contributo di miglioria non è tempestiva;
che, in effetti, giusta lart. 270b CO il conduttore può contestare innanzi allautorità di conciliazione entro 30 giorni dalla comunicazione la liceità dellaumento della pigione (cpv. 1) e le modifiche che il locatore ha introdotto unilateralmente a svantaggio del conduttore (cpv. 2);
che la mancata contestazione nel termine comporta automaticamente la validità dellaumento o della modifica unilaterale (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, Zurigo 1991, N. 11 ad art. 270b CO;Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, OR I, 2. ed., Basilea 1996, N. 2 ad art. 270b CO;Zihlmann, Das Mietrecht, 2. ed., Zurigo 1995, p. 195;Tercier, Les contrats spéciaux,
2. ed., Zurigo 1995, N. 2050 e 2054), a meno che -ciò che però non è il caso nella fattispecie- laumento o la modifica unilaterale stessa non siano nulli (Lachat/Micheli, Le nouveau droit du bail, 2. ed., Losanna 1992, p. 193);
che laumento della pigione dell1.42% quale partecipazione al contributo di miglioria per la rete viaria __________, notificato dalla locatrice il 10 marzo 1994, poteva e doveva pertanto essere contestato al più tardi entro il 10 aprile 1994 -ciò che per stessa ammissione del ricorrente non è tuttavia avvenuto-, di modo che la sua contestazione nel giugno 1996 davanti allUfficio di conciliazione e nellottobre 1996 davanti al Pretore risulta senzaltro tardiva;
che il fatto che le successive pigioni fossero state pagate dallinquilino con riserva (cfr. doc. B, C; non essendo questi convinto di dover contribuire per tali migliorie), non può in alcun modo supplire alla formale e tempestiva contestazione davanti allUfficio di conciliazione;
che il gravame deve pertanto essere respinto già allesame preliminare dellart. 313bis CPC, senza che sia necessario intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
Lappello 16 dicembre 1996 __________è respinto.
II.
Le spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (con una tassa di giustizia di fr. 90.- e con le spese di fr. 10.-) sono poste a carico del ricorrente.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il segretario