Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.03.1997 12.1996.242
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.96.00242 Lugano 26 marzo 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.905 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22 settembre 1988 da __________ (paterocinata dall’avv. __________ contro __________ (patrocinata dall’avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20’879.73 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice; Domande avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 21 novembre 1996 ha accolto per fr. 13’399.98 oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 12 dicembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione limitatamente a fr. 11’347.98 oltre interessi e di suddividere in parti uguali le spese e la tassa di giustizia, compensando le ripetibili; Appello al quale l’attrice aderisce limitatamente alla diminuzione della somma attribuitale, contestando per il resto ogni altra domanda della convenuta. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. La convenuta nel 1987 ha appaltato all’attrice la fornitura di parti in legno di determinate forme e dimensioni che le occorrevano in quanto destinate al cantiere relativo alla ristrutturazione del__________ __________ in __________ a __________. B. Per le proprie prestazioni l’attrice a fronte di una supposta mercede di complessivi fr. 56’879,73 ha ricevuto solo fr. 36’000.--, motivo per il quale essa ha proceduto nella presente causa per ottenere il saldo ritenuto di sua spettanza. La convenuta si è opposta alla petizione contestando la qualità dell’opera fornita ed adducendo di conseguenza l’esistenza di determinate pretese compensatorie in suo favore. C. Il Pretore, posta l’applicabilità degli art. 363 e segg. CO, ha accertato l’esistenza di determinati difetti dell’opera e pertanto di pretese compensatorie della convenuta per complessivi fr. 7’479.75, con il che il saldo in favore dell’attrice sarebbe di fr. 13’399.98 oltre interessi, somma per la quale ha accolto la petizione. D. Con l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 11’347.98 oltre interessi e di suddividere in parti uguali i costi del primo processo, compensando le ripetibili. Il Pretore sarebbe incorso in una svista manifesta, in quanto al considerando 8 della sentenza avrebbe correttamente deciso di dedurre dalla mercede dell’attrice il costo dell’allestimento della dima di fr. 2’052.--, ma nel computo dei rapporti di dare e avere avrebbe omesso di stralciare tale importo dal credito dell’attrice, che si ridurrebbe pertanto a fr. 11’347.98 oltre interessi. Ne conseguirebbe per il processo di prime cure un grado di soccombenza delle parti equivalente, così da giustificare la suddivisione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili. E. Nelle osservazioni del 28 gennaio 1997 l’attrice ha riconosciuto la svista in cui è incorso il Pretore, ma ha contestato il fatto che la sua correzione venisse richiesta nella forma dell’appello, dovendosi piuttosto far capo all’interpretazione della sentenza ex art. 333 e segg. CPC o alla sua correzione ex art. 339 CPC. La modifica non giustificherebbe comunque la rettifica anche del dispositivo su spese e ripetibili, che dovrebbe rimanere inalterato. Considerato in diritto: 1. A questo stadio della causa non vi è contestazione sul fatto che il credito dell’attrice deve essere ridotto a fr. 11’347.98 oltre interessi all’8,25% dal 10 giugno 1987, di modo che nulla osta alla modifica in tal senso del giudizio pretorile. Nell’attribuzione di spese e ripetibili il Pretore ha adottato un criterio rigorosamente aritmetico, dato che a fronte di una supposta soccombenza di circa 2/3 della parte convenuta (condanna al pagamento di poco meno di fr. 14’000.-- sui circa fr. 21’000.-- richiesti) le ha attribuito una corrispondente quota delle spese della causa. Non vi è perciò motivo, contrariamente alle richieste dell’attrice, di correggere su questo tema l’apprezzamento del Pretore, che pure avrà tenuto conto delle eccezioni d’ordine immotivatamente sollevate dalla convenuta. L’applicazione di criteri aritmetici non conduce comunque alla ripartizione delle spese in parti uguali e alla compensazione delle ripetibili, come richiesto dalla convenuta, ma impone di mantenere una preponderante soccombenza da parte sua nella misura di 11/20, contro 9/20 da parte dell’attrice, e di attribuire all’attrice un’indennità per ripetibili ridotte di fr. 240.--. 2. L’attrice sostiene nelle osservazioni all’appello che la convenuta avrebbe potuto ottenere la modifica della sentenza da lei auspicata per mezzo delle procedure di interpretazione (art. 333 e segg. CPC) o addirittura di correzione di un errore di redazione o di calcolo (art. 339 CPC), senza necessità di introdurre un appello, cosi che essa sarebbe in definitiva soccombente in questa sede. Siffatta tesi non è invero priva di fondamento, dato che l’esame del vizio della sentenza e dell’atteggiamento della stessa attrice consente di affermare che la questione poteva senz’altro essere appianata senza far capo a questa procedura. D’altro canto va detto che il codice di rito non fa obbligo alle parti di valersi delle predette procedure, di modo che un appello introdotto senza essersene preventivamente avvalsi non può per questo motivo essere dichiarato irricevibile. Nondimeno, l’atteggiamento della convenuta, che ha prematuramente introdotto l’appello senza prima tentare di far correggere il limitato ed evidente vizio della sentenza pretorile, costituisce a mente di questa Camera valido motivo per non ritenere l’attrice soccombente (art. 148 cpv. 2 CPC), e pertanto per non attribuire alla ricorrente ripetibili di questa sede. Le ripetibili non possono però essere attribuite neppure all’attrice, stante la sua immotivata resistenza quo al riparto delle spese della prima procedura. 3. Non essendo il vizio della sentenza impugnata riconducibile all’atteggiamento delle parti, ma ad un errore di calcolo del Pretore, non vengono prelevate tasse o spese di giustizia per la presente procedura. Ne segue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L’appello 12 dicembre 1996 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 21 novembre 1996 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
1. La petizione è parzialmente accolta.
2. __________, è condannata a pagare a __________, fr. 11’347.98 oltre interessi all’8,25% dal 10 giugno 1987.
3. La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’400.--, e le spese, da anticipare dall’attrice, rimangono a suo carico per 9/20 e per 11/20 sono a carico della convenuta. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 240.-- per ripetibili parziali. II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello e non si assegnano ripetibili. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario