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12.1996.215

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.12.1996 12.1996.215

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00215 Lugano 20 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. DI.95.1041 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 promossa con istanza 7 luglio 1995 da __________ Contro __________ e __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ in materia di locazione (disconoscimento del debito) che il Segretario assessore, con sentenza 21 ottobre 1996, ha integralmente respinto caricando altresì alla parte istante spese e ripetibili. Appellante la parte istante la quale, con atto di appello 8 novembre 1996, chiede che in riforma del primo giudizio la sua domanda venga integralmente accolta e di conseguenza estinto per compensazione il credito della controparte; mentre gli appellati, con risposta 13 dicembre 1996, chiedono che l’appello venga dichiarato tardivo rispettivamente respinto nel merito. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa. Considerato in fatto ed in diritto che, nelle cause in materia di locazione come quella che ci occupa, il termine per proporre appello nei confronti della sentenza di prima istanza è di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC); che la sentenza 21 ottobre 1996 del Segretario assessore è stata spedita alle parti, per raccomandata, lo stesso giorno ed è stata regolarmente distribuita alla ditta istante il giorno successivo 22 ottobre 1996 come appare dalle risultanze della ricerca postale fatta eseguire da questa Camera; che, di conseguenza, il termine per ricorrere ha iniziato a decorrere il giorno 23 ottobre ed è scaduto, dal momento che il primo termine coincideva con un giorno riconosciuto festivo (venerdi 1 novembre), il prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC) ossia lunedi 4 novembre 1996; che l’appello spedito l’8 novembre 1996 si rivela tardivo e come tale inammissibile; Per i quali motivi vista per le spese la TG pronuncia 1. L’appello 8 novembre 1996 di __________ è inammissibile perché tardivo. 2. La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 200.- per ripetibili. 3. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario