opencaselaw.ch

12.1996.19

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-18 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.

12.96.00019

Lugano

18 febbraio 1997/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente

Chiesa e Rei-Ferrari (giudice supplente)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.01223 della Pretura

del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 21 ottobre 1988 da

rappr. dall’avv.

contro

rappr. dallo studio legale

con la quale è chiesto il pagamento dell’importo di Fr. 22’412.70

oltre interessi al 5% dal 6 giugno 1988 che il Pretore, con decisione 15

dicembre 1995, ha integralmente respinto.

Appellante l’attrice che, con appello 22 gennaio 1996, chiede la

riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue domande

di causa mentre la controparte, con osservazioni 22 febbraio 1996, postula la

reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

1. __________ afferma l’esistenza

di un solido e continuo rapporto contrattuale con la __________ in virtù del

quale essa si impegnava a reperire clienti in tutta Europa per la vendita di

materiale d’abbigliamento e tessile e la __________ a corrisponderle una

percentuale del 4% del fatturato per ogni vendita portata a termine.

L’importo oggetto della

controversia costituirebbe la percentuale del 4% sul fatturato globale - Fr.

560’317.50 - oggetto di vari contratti venuti in essere tra la __________ e due

società tedesche: __________ e __________ __________

2. La parte convenuta resiste alla

richiesta dell’attrice contestando l’esistenza di ogni e qualsiasi rapporto

contrattuale con la stessa e sostenendo inoltre che __________ non ha indicato

con precisione per quali contratti essa avrebbe svolto un ruolo determinante

per la loro conclusione.

3. Con la sentenza oggetto del

presente appello il Pretore, accertata l’applicazione del diritto italiano alla

fattispecie, ha negato l’esistenza di un contratto di agenzia tra le parti ma

ha invece riconosciuto che __________ ha operato quale mediatrice nei rapporti

stabiliti dalla __________ con alcune ditte tedesche del ramo tessile, senza

peraltro poter stabilire con esattezza quali. Ma in definitiva ha respinto la

petizione considerato che, sulla base delle prove offerte dalla ditta attrice,

è risultato impossibile determinare l’importo fatturato e la data della

fornitura della merce per la quale essa avrebbe funto da mediatrice.

4.  Con tempestiva appellazione

l’attrice censura il giudizio pretorile ritenendo che il primo giudice ha

valutato in modo errato i fatti ed in particolare le prove documentali e

testimoniali giungendo così a conclusioni errate ed arbitrarie.

La parte convenuta, nelle

sue osservazioni, contesta le argomentazioni della controparte e chiede la

conferma del primo giudizio.

5. L’appellante, anche in questa

sede, non ha indicato la natura del contratto che sarebbe stato da lei concluso

con la società __________ - si definisce di volta in volta agente,

procacciatrice di affari, mediatrice - ma sostiene comunque la conclusione di

un solido continuativo rapporto di affari. È ben vero che, in assenza di un

contratto scritto, per la particolarità stessa dei rapporti che si instaurano

tra le parti in questo ambito commerciale, non è agevole caratterizzare con

precisione la natura giuridica del legame tra le parti: si può spaziare dal

contratto generale di mandato (art. 1703 CC italiano, questa legislazione

essendo applicabile alla fattispecie per i pertinenti motivi addotti dal primo

giudice) a quello di commissione (art. 1731 CC it.), a quello di agenzia (art.

1742 CC it.), a quello di mediazione (art. 1754 CC it.) o anche avere delle

forme miste di contratto.

6. Il Pretore ha correttamente

escluso che tra le parti sia stato concluso un contratto di agenzia in virtù

del quale l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere, in nome e per

conto dell’altra parte, la conclusione di contratti in una zona determinata

dietro pagamento di una retribuzione.

Né la parte appellante in

fondo lo pretende non portando a sostegno della conclusione di un contratto di

agenzia alcun elemento probatorio caratteristico di tale contratto; né i

documenti prodotti, in mancanza di uno scritto specifico al proposito, né i

testimoni sentiti in corso di istruttoria (la sola signora __________ dice di

aver avuto l’impressione che la signora __________ agisse quale agente o

mediatrice della parte appellata, ma ciò non è manifestamente sufficiente a far

concludere che si è confrontati con un contratto di agenzia, mancando altre

conferme) portano a far concludere che un contratto d’agenzia sia venuto in

essere tra le parti.

7. Si può invece affermare, per

quanto appare dall’istruzione probatoria, che fu __________ a mettere in

contatto la società __________ con le società germaniche e che tra queste due

società furono passate diverse ordinazioni con il che all’appellante può essere

riconosciuta la qualifica di mediatrice. Infatti, per l’art. 1754 CC it. è

mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un

affare senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di

dipendenza o di rappresentanza. Ma ciò non significa ancora che le sia dovuta

una retribuzione che il mediatore ha diritto di ricevere da ciascuna delle

parti solo se l’affare è concluso per l’effetto del suo intervento (art. 1755

CC it.).

8. Per norma generale valida in

ogni ordinamento giuridico chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza

di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova (art. 2697 CC it., art. 8 CC,

art. 183 CPC) ed il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento

ed apprezzamento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella

sentenza (art. 90 CPC). A quest’ultimo proposito cade nel vuoto il rimprovero

mosso dall’appellante al Pretore di non aver sufficientemente motivato la sua

sentenza. Il primo giudice, seppur parco nell’esprimersi sulle ragioni del suo

giudizio, non si è limitato ad esporre il suo convincimento ma ne ha dato,

seppur in modo stringato, le ragioni ciò che è in consonanza con i dettami

della dottrina (Guldener, Schw. ZPO, 1979, pag. 321/322) e della giurisprudenza

cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90 n. 2).

9. Perché possano essere

riconosciute le provvigioni chieste dalla parte appellante occorre che la

stessa provi, per ogni singolo contratto, la causalità del suo intervento. A

mente del Pretore ciò non le sarebbe riuscito.

È pacifico che il

contratto di mediazione non può essere inteso come ripetitivo e continuativo ma

occorre portare gli elementi probatori atti a concludere che un determinato

contratto, o affare, sia venuto in essere grazie all’attività svolta in tal

senso dal mediatore. Non basterebbe infatti all’appellante, affinché la sua

domanda possa essere accolta, aver solo provato che fu lei a mettere in

contatto le società germaniche con quella svizzera, né che per una determinata

operazione essa ricevette la relativa provvigione del 4%.

Anche se, come afferma il

primo giudice, dalle testimonianze assunte non è emerso il ruolo assunto dalla

parte appellante nelle operazioni commerciali per le quali pretende la

provvigione questa Camera ritiene che le prove documentali permettano di

stabilire, per alcuni affari, il rapporto di causalità tra l’opera prestata

dalla mediatrice e la conclusione del negozio giuridico ritenuto che

l’intervento mediatorio non deve essere inteso in senso assoluto, né protrarsi

sino al termine delle trattative e nemmeno essere esteso alla preparazione

materiale e documentale del contratto (Pescatore/Ruperto, Codice civile

annotato, ad art. 1755 n. 2).

In particolare l’attività

dell’attrice ai fini della conclusione degli affari si evince specificatamente

per 3 forniture di capi d’abbigliamento: quelle di cui alle fatture del

20.1.1988 (doc. H) per DM 130.055, del 4.9.1987 (doc. N) per DM 13’608.- e del

15.4.1988 (doc. S) per DM 131’250.-.

Per la prima la signora

__________ risulta aver partecipato attivamente alle trattative come comprovano

il fax inviatole il 16.11.1987 (doc. F) riguardante le ordinazioni __________e

__________che sono quelle della fattura doc. H e lo scritto indirizzatole il

15.10 1987 (doc. O) che è l’ordinazione dell’acquirente per la fornitura di

pullover i cui numeri di modello si ritrovano nella fattura doc. H.

Per la seconda è

sufficiente l’indicazione del suo nome quale __________ ” sulla fattura della

__________ (doc. N) non senza dimenticare lo scritto di cui al doc. HH indirizzato

all’attrice e nel quale si fa espresso riferimento all’ordinazione n.

__________.

Per la terza fornitura la

partecipazione dell’attrice alla conclusione dell’affare la si deduce, senza

possibilità di dubbio, dal telex doc. R inviatole e nel quale si fa riferimento

alla stessa quantità e tipo di merce di cui alla fattura doc. S.

Per la fornitura di cui

alla fattura doc. __________di complessivi DM 375’000.- non si può invece

concludere convincentemente per il raggiungimento di una prova sull’interessamento

dell’attrice dal momento che il formulario d’ordinazione doc. U ed il contenuto

del doc. T che si riferisce a quegli articoli non permette in alcun modo di

collegare il negozio ad un’attività dell’attrice.

10. La parte convenuta inoltre

sostiene che l’attrice agiva per le ditte acquirenti e che di conseguenza deve

rivolgersi a queste ultime per ottenere le provvigioni. Fosse anche questa la

reale situazione, il fatto in sé non le può minimamente giovare poiché, per l’art.

1755 CC it. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti

senza possibilità di negare il proprio obbligo per il solo assunto che la

mediazione è stata provocata dall’iniziativa dell’altra parte, ritenuto che

solo la parte che ha preventivamente dichiarato di non volersi obbligare a

corrisponderla può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennità

(Pescatore/Ruperto, op. cit., ad art. 1755 n. 10).

11. Per l’art. 1755 cpv. 2 CC it., la

misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su

ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patti od usi, dal giudice

secondo equità. Tenuto conto che in altri affari tra le stesse ditte, per la

stessa merce, è stata riconosciuta una percentuale del 4% la stessa misura di

determinazione del compenso deve valere anche per quanto concerne l’attività

mediatoria per gli affari qui riconosciuti. L’equità esige poi che solo la metà

dell’intera indennità sia caricata alla parte convenuta, l’altra metà dovendo,

se del caso, essere richiesta alle ditte germaniche. Ne consegue un credito in

favore dell’attrice di (arrotondati) DM 5’500.- (ossia il totale delle vendite

prese in considerazione di DM 274’913 x 4% x 1/2) che corrispondono, al cambio

non contestato di  1 DM = Fr. 0,86, a Fr.  4’730.-, oltre interessi di mora al

5% dal 6 giugno 1988, data ultima per la quale l’attrice ha atteso il

versamento come al sollecito 25 maggio 1988 (doc. V).

12. La tassa di giustizia, le spese e

le ripetibili di prima e seconda sede seguono la reciproca soccombenza delle

parti nella misura di 3/4 a carico dell’attrice e appellante e di 1/4 a carico

della controparte.

Per i quali motivi

visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 22 gennaio 1996 è

parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 15 dicembre 1995 del Pretore

di Lugano, sez. 2 viene così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta e la ____________________ è

condannata a pagare a

__________, __________ l’importo di Fr.

4’730.- oltre interessi

al 5% dal 6 giugno 1988.

§ Limitatamente a

questo importo è rigettata in via definitiva

l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano.

2. La tassa di giustizia in

Fr. 1’200 e le spese, da anticiparsi come di

rito, sono poste a carico

dell’attrice per 3/4 ed a carico della

convenuta per 1/4; a

quest’ultima __________ verserà Fr.

1’300.- per parte di

ripetibili.

II. Le spese della procedura

d’appello consistenti in:

- tassa di giustizia             Fr.

850.-

- spese                               Fr.

50.-

_______

totale                              Fr.

900.-

già anticipati

dall’appellante rimangono a suo carico per 3/4 ed a carico della controparte

per 1/4.

__________ verserà inoltre

alla __________ l’importo di Fr. 500.- per parte di ripetibili d’appello.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di

Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                    Il segretario