Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.
12.96.00019
Lugano
18 febbraio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rei-Ferrari (giudice supplente)
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.01223 della Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 21 ottobre 1988 da
rappr. dallavv.
contro
rappr. dallo studio legale
con la quale è chiesto il pagamento dellimporto di Fr. 22412.70
oltre interessi al 5% dal 6 giugno 1988 che il Pretore, con decisione 15
dicembre 1995, ha integralmente respinto.
Appellante lattrice che, con appello 22 gennaio 1996, chiede la
riforma del primo giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue domande
di causa mentre la controparte, con osservazioni 22 febbraio 1996, postula la
reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
1. __________ afferma lesistenza
di un solido e continuo rapporto contrattuale con la __________ in virtù del
quale essa si impegnava a reperire clienti in tutta Europa per la vendita di
materiale dabbigliamento e tessile e la __________ a corrisponderle una
percentuale del 4% del fatturato per ogni vendita portata a termine.
Limporto oggetto della
controversia costituirebbe la percentuale del 4% sul fatturato globale - Fr.
560317.50 - oggetto di vari contratti venuti in essere tra la __________ e due
società tedesche: __________ e __________ __________
2. La parte convenuta resiste alla
richiesta dellattrice contestando lesistenza di ogni e qualsiasi rapporto
contrattuale con la stessa e sostenendo inoltre che __________ non ha indicato
con precisione per quali contratti essa avrebbe svolto un ruolo determinante
per la loro conclusione.
3. Con la sentenza oggetto del
presente appello il Pretore, accertata lapplicazione del diritto italiano alla
fattispecie, ha negato lesistenza di un contratto di agenzia tra le parti ma
ha invece riconosciuto che __________ ha operato quale mediatrice nei rapporti
stabiliti dalla __________ con alcune ditte tedesche del ramo tessile, senza
peraltro poter stabilire con esattezza quali. Ma in definitiva ha respinto la
petizione considerato che, sulla base delle prove offerte dalla ditta attrice,
è risultato impossibile determinare limporto fatturato e la data della
fornitura della merce per la quale essa avrebbe funto da mediatrice.
4. Con tempestiva appellazione
lattrice censura il giudizio pretorile ritenendo che il primo giudice ha
valutato in modo errato i fatti ed in particolare le prove documentali e
testimoniali giungendo così a conclusioni errate ed arbitrarie.
La parte convenuta, nelle
sue osservazioni, contesta le argomentazioni della controparte e chiede la
conferma del primo giudizio.
5. Lappellante, anche in questa
sede, non ha indicato la natura del contratto che sarebbe stato da lei concluso
con la società __________ - si definisce di volta in volta agente,
procacciatrice di affari, mediatrice - ma sostiene comunque la conclusione di
un solido continuativo rapporto di affari. È ben vero che, in assenza di un
contratto scritto, per la particolarità stessa dei rapporti che si instaurano
tra le parti in questo ambito commerciale, non è agevole caratterizzare con
precisione la natura giuridica del legame tra le parti: si può spaziare dal
contratto generale di mandato (art. 1703 CC italiano, questa legislazione
essendo applicabile alla fattispecie per i pertinenti motivi addotti dal primo
giudice) a quello di commissione (art. 1731 CC it.), a quello di agenzia (art.
1742 CC it.), a quello di mediazione (art. 1754 CC it.) o anche avere delle
forme miste di contratto.
6. Il Pretore ha correttamente
escluso che tra le parti sia stato concluso un contratto di agenzia in virtù
del quale lagente assume stabilmente lincarico di promuovere, in nome e per
conto dellaltra parte, la conclusione di contratti in una zona determinata
dietro pagamento di una retribuzione.
Né la parte appellante in
fondo lo pretende non portando a sostegno della conclusione di un contratto di
agenzia alcun elemento probatorio caratteristico di tale contratto; né i
documenti prodotti, in mancanza di uno scritto specifico al proposito, né i
testimoni sentiti in corso di istruttoria (la sola signora __________ dice di
aver avuto limpressione che la signora __________ agisse quale agente o
mediatrice della parte appellata, ma ciò non è manifestamente sufficiente a far
concludere che si è confrontati con un contratto di agenzia, mancando altre
conferme) portano a far concludere che un contratto dagenzia sia venuto in
essere tra le parti.
7. Si può invece affermare, per
quanto appare dallistruzione probatoria, che fu __________ a mettere in
contatto la società __________ con le società germaniche e che tra queste due
società furono passate diverse ordinazioni con il che allappellante può essere
riconosciuta la qualifica di mediatrice. Infatti, per lart. 1754 CC it. è
mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un
affare senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o di rappresentanza. Ma ciò non significa ancora che le sia dovuta
una retribuzione che il mediatore ha diritto di ricevere da ciascuna delle
parti solo se laffare è concluso per leffetto del suo intervento (art. 1755
CC it.).
8. Per norma generale valida in
ogni ordinamento giuridico chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza
di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova (art. 2697 CC it., art. 8 CC,
art. 183 CPC) ed il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento
ed apprezzamento in base alle risultanze del processo e ne dà ragione nella
sentenza (art. 90 CPC). A questultimo proposito cade nel vuoto il rimprovero
mosso dallappellante al Pretore di non aver sufficientemente motivato la sua
sentenza. Il primo giudice, seppur parco nellesprimersi sulle ragioni del suo
giudizio, non si è limitato ad esporre il suo convincimento ma ne ha dato,
seppur in modo stringato, le ragioni ciò che è in consonanza con i dettami
della dottrina (Guldener, Schw. ZPO, 1979, pag. 321/322) e della giurisprudenza
cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90 n. 2).
9. Perché possano essere
riconosciute le provvigioni chieste dalla parte appellante occorre che la
stessa provi, per ogni singolo contratto, la causalità del suo intervento. A
mente del Pretore ciò non le sarebbe riuscito.
È pacifico che il
contratto di mediazione non può essere inteso come ripetitivo e continuativo ma
occorre portare gli elementi probatori atti a concludere che un determinato
contratto, o affare, sia venuto in essere grazie allattività svolta in tal
senso dal mediatore. Non basterebbe infatti allappellante, affinché la sua
domanda possa essere accolta, aver solo provato che fu lei a mettere in
contatto le società germaniche con quella svizzera, né che per una determinata
operazione essa ricevette la relativa provvigione del 4%.
Anche se, come afferma il
primo giudice, dalle testimonianze assunte non è emerso il ruolo assunto dalla
parte appellante nelle operazioni commerciali per le quali pretende la
provvigione questa Camera ritiene che le prove documentali permettano di
stabilire, per alcuni affari, il rapporto di causalità tra lopera prestata
dalla mediatrice e la conclusione del negozio giuridico ritenuto che
lintervento mediatorio non deve essere inteso in senso assoluto, né protrarsi
sino al termine delle trattative e nemmeno essere esteso alla preparazione
materiale e documentale del contratto (Pescatore/Ruperto, Codice civile
annotato, ad art. 1755 n. 2).
In particolare lattività
dellattrice ai fini della conclusione degli affari si evince specificatamente
per 3 forniture di capi dabbigliamento: quelle di cui alle fatture del
20.1.1988 (doc. H) per DM 130.055, del 4.9.1987 (doc. N) per DM 13608.- e del
15.4.1988 (doc. S) per DM 131250.-.
Per la prima la signora
__________ risulta aver partecipato attivamente alle trattative come comprovano
il fax inviatole il 16.11.1987 (doc. F) riguardante le ordinazioni __________e
__________che sono quelle della fattura doc. H e lo scritto indirizzatole il
15.10 1987 (doc. O) che è lordinazione dellacquirente per la fornitura di
pullover i cui numeri di modello si ritrovano nella fattura doc. H.
Per la seconda è
sufficiente lindicazione del suo nome quale __________ sulla fattura della
__________ (doc. N) non senza dimenticare lo scritto di cui al doc. HH indirizzato
allattrice e nel quale si fa espresso riferimento allordinazione n.
__________.
Per la terza fornitura la
partecipazione dellattrice alla conclusione dellaffare la si deduce, senza
possibilità di dubbio, dal telex doc. R inviatole e nel quale si fa riferimento
alla stessa quantità e tipo di merce di cui alla fattura doc. S.
Per la fornitura di cui
alla fattura doc. __________di complessivi DM 375000.- non si può invece
concludere convincentemente per il raggiungimento di una prova sullinteressamento
dellattrice dal momento che il formulario dordinazione doc. U ed il contenuto
del doc. T che si riferisce a quegli articoli non permette in alcun modo di
collegare il negozio ad unattività dellattrice.
10. La parte convenuta inoltre
sostiene che lattrice agiva per le ditte acquirenti e che di conseguenza deve
rivolgersi a queste ultime per ottenere le provvigioni. Fosse anche questa la
reale situazione, il fatto in sé non le può minimamente giovare poiché, per lart.
1755 CC it. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti
senza possibilità di negare il proprio obbligo per il solo assunto che la
mediazione è stata provocata dalliniziativa dellaltra parte, ritenuto che
solo la parte che ha preventivamente dichiarato di non volersi obbligare a
corrisponderla può legittimamente rifiutare il pagamento dellindennità
(Pescatore/Ruperto, op. cit., ad art. 1755 n. 10).
11. Per lart. 1755 cpv. 2 CC it., la
misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su
ciascuna delle parti sono determinate, in mancanza di patti od usi, dal giudice
secondo equità. Tenuto conto che in altri affari tra le stesse ditte, per la
stessa merce, è stata riconosciuta una percentuale del 4% la stessa misura di
determinazione del compenso deve valere anche per quanto concerne lattività
mediatoria per gli affari qui riconosciuti. Lequità esige poi che solo la metà
dellintera indennità sia caricata alla parte convenuta, laltra metà dovendo,
se del caso, essere richiesta alle ditte germaniche. Ne consegue un credito in
favore dellattrice di (arrotondati) DM 5500.- (ossia il totale delle vendite
prese in considerazione di DM 274913 x 4% x 1/2) che corrispondono, al cambio
non contestato di 1 DM = Fr. 0,86, a Fr. 4730.-, oltre interessi di mora al
5% dal 6 giugno 1988, data ultima per la quale lattrice ha atteso il
versamento come al sollecito 25 maggio 1988 (doc. V).
12. La tassa di giustizia, le spese e
le ripetibili di prima e seconda sede seguono la reciproca soccombenza delle
parti nella misura di 3/4 a carico dellattrice e appellante e di 1/4 a carico
della controparte.
Per i quali motivi
visti, per le spese, lart. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
I. Lappello 22 gennaio 1996 è
parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza 15 dicembre 1995 del Pretore
di Lugano, sez. 2 viene così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta e la ____________________ è
condannata a pagare a
__________, __________ limporto di Fr.
4730.- oltre interessi
al 5% dal 6 giugno 1988.
§ Limitatamente a
questo importo è rigettata in via definitiva
lopposizione
interposta al PE n. __________ dellUE di Lugano.
2. La tassa di giustizia in
Fr. 1200 e le spese, da anticiparsi come di
rito, sono poste a carico
dellattrice per 3/4 ed a carico della
convenuta per 1/4; a
questultima __________ verserà Fr.
1300.- per parte di
ripetibili.
II. Le spese della procedura
dappello consistenti in:
- tassa di giustizia Fr.
850.-
- spese Fr.
50.-
_______
totale Fr.
900.-
già anticipati
dallappellante rimangono a suo carico per 3/4 ed a carico della controparte
per 1/4.
__________ verserà inoltre
alla __________ limporto di Fr. 500.- per parte di ripetibili dappello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di
Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale dappello
Il presidente Il segretario