Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.1996 12.1996.181
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.96.00181 Lugano 2 ottobre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa LA.96.97 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 giugno 1996 da __________ rappr. da: __________ contro __________, in materia di locazione (riduzione della pigione) che il Pretore, con sentenza 17 settembre 1996, ha integralmente respinto. Appellante la parte attrice la quale con ricorso per cassazione (recte appello) 27 settembre 1996 chiede la riforma della sentenza del Pretore nel senso di accogliere la domanda di riduzione della pigione. Considerato in fatto ed in diritto che il ricorso per cassazione, genericamente inoltrato alla Corte della Camera civile del Tribunale di Appello, deve essere trattato quale appello (art. 411 cpv. 1 CPC) poiché il valore di causa, così come indicato dal Pretore (consid. 3 della sua sentenza) in Fr. 16’884.- ed in modo corretto (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 7 n. 1), supera quello limite della competenza inappellabile (art. 13 LOG); che in ogni caso il gravame dev’essere respinto perché nullo; che infatti esso è presentato dalla signora __________ - e da lei sola sottoscritto - in rappresentanza di __________ (in forza di procura 28 maggio 1996 agli atti dell’inc. dell’Ufficio di conciliazione) la quale non può fungere da patrocinatrice del figlio maggiorenne (nato nel 1967 come si evince dalla delega) non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e seg. CPC, in particolare dell’art. 64bis cpv. 1 CPC per quanto riguarda le procedure di locazione; che la legittimazione dei rappresentanti è un presupposto processuale da esaminare d’ufficio (art. 97 cifra 4 CPC) e che l’assenza di un presupposto processuale implica la nullità, rilevabile d’ufficio, dell’atto di procedura in questione (art. 142 cpv. 1 litt. a CPC e 142 cpv. 2 CPC); Per i quali motivi pronuncia 1. Il ricorso per cassazione (recte appello) 27 settembre 1996 di __________ è nullo. 2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sez. 4. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario