Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 A questo stadio della causa non vi è più contestazione sul fatto che il camino della casa venduta dalla convenuta all'attrice era gravato da difetti che ne compromettevano il regolare funzionamento, e che esso non ha funzionato correttamente nemmeno dopo l'intervento della convenuta che, a seguito delle lamentele dell'attrice, ha provveduto alla sostituzione del comignolo. Le parti e il Pretore ritengono che il punto focale della fattispecie posta a giudizio risieda nella questione a sapere se vi sia stata una tempestiva notifica del difetto di funzionamento constatato dopo il predetto intervento di riparazione. La questione si pone in realtà in termini differenti.
E. 2 Va infatti in primo luogo constatato che le parti, stante il cattivo funzionamento del camino della casa venduta, derogando alla norma dispositiva di cui all'art. 205 CO si sono accordate per l'eliminazione del difetto mediante riparazione, i cui costi sono stati assunti dalla convenuta (cfr. risposta, punto 2, pag. 2).
E. 3 Nonostante la riparazione, il camino in questione non ha iniziato a funzionare correttamente. Il perito __________ è stato assai esplicito nell'individuare la causa di questa situazione: così come è stato costruito il camino non può funzionare già solo perché la canna fumaria, sottodimensionata, non è in alcun modo adeguata alle dimensioni del caminetto e, di riflesso, dei locali della casa. In queste circostanze, è pacifico che l'intervento di riparazione messo in atto dalla convenuta non aveva alcuna possibilità di successo. Non si è perciò verificata la situazione in cui un difetto è stato eliminato ed in seguito ne è apparso un altro, ma al contrario quella in cui chi era tenuto a prestare garanzia non è riuscito ad eliminare il difetto originariamente notificatogli.
E. 4 La conseguenza, dal profilo giuridico della situazione fin qui descritta è che non si può ammettere la perenzione dei diritti dell'attrice in conseguenza dell'asserita tardività della notifica del difetto riscontrato ancora dopo la sostituzione del comignolo, mentre deve essere ritenuta l'inadempienza della convenuta del proprio obbligo di riparare correttamente il camino della casa da lei venduta. Non si vede infatti, già solo dal profilo della buona fede, come possa essere tutelabile l'atteggiamento di quella parte che dapprima promette la riparazione gratuita ed in seguito, non riuscendoci, eccepisce la tardività della denuncia della di lui inadempienza (in tal senso: II CCA 12 settembre 1995 in re C. srl/A. & G. snc, 29 dicembre 1994 in re W./G.). Ne consegue perciò che, stante l'inadempienza della convenuta nell'effettuazione della riparazione gratuita e il suo rifiuto a procedere ad ulteriori interventi (esplicito il doc. E), l'attrice poteva legittimamente postulare in sostituzione di tale prestazione l'aggiudicazione del minor valore dell'oggetto venduto (analogo per il contratto di appalto: II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 20 luglio 1992 in re S./R. SA).
E. 5 Per costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (DTF 111 II 163, 88 II 414; II CCA 22 ottobre 1996 in re B./V., 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.; Giger, Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n.
E. 7 e segg. ad art. 205 CO). In questo ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388; II CCA 27 novembre 1993 in re H. SA/G.). 6. Nel caso di specie, fatte salve le del tutto generiche e perciò inconferenti contestazioni della convenuta (risposta, pag. 4; conclusioni, pag. 6 e 7; osservazioni all'appello, pag. 8), nessun elemento in atti depone contro le due suddette presunzioni. E' del resto normale che nel caso di una costruzione nuova tali presunzioni rispondano di regola all'effettiva situazione (cfr. invece per una casa di vecchia costruzione: II CCA 13 febbraio 1995 in re N./R.). Ne consegue che la pretesa dell'attrice, confortata dalle univoche e sufficientemente attendibili risultanze peritali (cfr. risposta a domanda 2), può trovare accoglienza per il costo di riparazione, quantificato in fr. 12'800.-- più IVA al 6,5%, il tutto per fr. 13'632.--. Gli interessi al 5% su tale somma possono decorrere, come richiesto, dal 10 gennaio 1995, data di inoltro della petizione. Ne segue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Nella commisurazione delle ripetibili di appello si tiene tuttavia conto, quale fattore di riduzione, che l'accoglimento del gravame è avvenuto in base a considerazioni del tutto differenti da quelle in esso sollevate. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 settembre 1996 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 4 settembre 1996 della Pretura del Distretto di Vallemaggia viene così riformata: 1. La petizione è accolta. __________, __________, è condannata a pagare a __________, __________ fr. 13'632.-- oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 1995. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 1'200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 330.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 350.-- già anticipati dall'attrice, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 400.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.11.1996 12.1996.171
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.96.00171 Lugano 14 novembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa civile appellabile OA.95.2 (inc. no. 1936/95) della Pretura del Distretto di Vallemaggia, promossa con petizione 10 gennaio 1995 da __________ patr. Dall'avv. __________ Contro __________ patr. Dallo studio legale __________ con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'000.-- oltre interessi a titolo di minor valore della cosa venduta, domanda aumentata a fr. 13'632.-- oltre interessi in corso di causa; Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 4 settembre 1996 ha respinto; Appellante l'attrice, che con atto di appello del 19 settembre 1996 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso ammettere la petizione per fr. 13'632.-- oltre interessi; Mentre la convenuta con osservazioni del 24 ottobre 1996 chiede la reiezione dell'appello con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1. - se deve essere accolto l'appello 2. - tassa di giustizia e ripetibili. Ritenuto in fatto A. L'attrice il 5 maggio 1989 ha acquistato dalla convenuta il fondo n__________ di __________, sul quale era in costruzione una casa unifamiliare. Ritenendo l'esistenza di un difetto occulto, consistente nel cattivo funzionamento del caminetto del soggiorno, l'attrice con la petizione ha chiesto la condanna della venditrice alla rifusione del minor valore dell'immobile, stimato in fr. 10'000.-- oltre interessi. B. Nella risposta del 6 marzo 1995 la convenuta si è opposta alla petizione. Dopo qualche mese dall'acquisto della casa l'attrice espresse qualche perplessità circa il funzionamento del camino, ma il problema fu risolto per mezzo della sostituzione del camignolo, opera pagata dalla convenuta. Dopo di allora, nessuna obiezione fu sollevata per quasi 4 anni, così che le lamentele dell'attrice sarebbero irrimediabilmente tardive. La convenuta ha comunque contestato sia l'esistenza del preteso difetto, che l'ammontare del minor valore della casa venduta. C. L'attrice in corso di causa ha aumentato la propria pretesa a fr. 13'632.-- oltre interessi. Le parti hanno per il resto mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. D. Il Pretore nel giudizio impugnato, ritenuta l'esistenza tra le parti di un contratto di compravendita immobiliare, ha accertato la difettosità del caminetto in questione. Egli ha nondimeno respinto la petizione, non essendoci in atti la prova di una tempestiva notifica dei difetti da parte dell'attrice dopo la sostituzione del comignolo, avvenuta ancora nell'inverno 1990/1991. convenuta, E. Con l'appello l'attrice chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di condannare la convenuta al pagamento di fr. 13'632.-- oltre interessi. Stante la natura occulta del difetto al camino, non vi sarebbe alcun obbligo di verifica a carico del compratore, il quale dovrebbe unicamente segnalare il difetto non appena lo scopre. Sarebbe perciò irrilevante il fatto che il difetto si sia manifestato nell'inverno 1991/1992 oppure in quello successivo, dovendosi comunque ammettere che l'acquirente l'ha segnalato alla venditrice subito dopo averlo constatato, il che sarebbe in concreto avvenuto non appena il signor __________ spiegò le possibili cause dei difetti del camino. Quand'anche la notifica fosse stata tardiva, la petizione sarebbe comunque da accogliere in conseguenza della cattiva fede del costruttore, che avrebbe scientemente dissimulato il difetto. F. Nelle osservazioni del 24 ottobre 1996 la convenuta postula la reiezione del gravame sulla scorta di considerazioni che, se del caso, verranno riprese nei successivi considerandi. Considerato in diritto 1. A questo stadio della causa non vi è più contestazione sul fatto che il camino della casa venduta dalla convenuta all'attrice era gravato da difetti che ne compromettevano il regolare funzionamento, e che esso non ha funzionato correttamente nemmeno dopo l'intervento della convenuta che, a seguito delle lamentele dell'attrice, ha provveduto alla sostituzione del comignolo. Le parti e il Pretore ritengono che il punto focale della fattispecie posta a giudizio risieda nella questione a sapere se vi sia stata una tempestiva notifica del difetto di funzionamento constatato dopo il predetto intervento di riparazione. La questione si pone in realtà in termini differenti. 2. Va infatti in primo luogo constatato che le parti, stante il cattivo funzionamento del camino della casa venduta, derogando alla norma dispositiva di cui all'art. 205 CO si sono accordate per l'eliminazione del difetto mediante riparazione, i cui costi sono stati assunti dalla convenuta (cfr. risposta, punto 2, pag. 2). 3. Nonostante la riparazione, il camino in questione non ha iniziato a funzionare correttamente. Il perito __________ è stato assai esplicito nell'individuare la causa di questa situazione: così come è stato costruito il camino non può funzionare già solo perché la canna fumaria, sottodimensionata, non è in alcun modo adeguata alle dimensioni del caminetto e, di riflesso, dei locali della casa. In queste circostanze, è pacifico che l'intervento di riparazione messo in atto dalla convenuta non aveva alcuna possibilità di successo. Non si è perciò verificata la situazione in cui un difetto è stato eliminato ed in seguito ne è apparso un altro, ma al contrario quella in cui chi era tenuto a prestare garanzia non è riuscito ad eliminare il difetto originariamente notificatogli. 4. La conseguenza, dal profilo giuridico della situazione fin qui descritta è che non si può ammettere la perenzione dei diritti dell'attrice in conseguenza dell'asserita tardività della notifica del difetto riscontrato ancora dopo la sostituzione del comignolo, mentre deve essere ritenuta l'inadempienza della convenuta del proprio obbligo di riparare correttamente il camino della casa da lei venduta. Non si vede infatti, già solo dal profilo della buona fede, come possa essere tutelabile l'atteggiamento di quella parte che dapprima promette la riparazione gratuita ed in seguito, non riuscendoci, eccepisce la tardività della denuncia della di lui inadempienza (in tal senso: II CCA 12 settembre 1995 in re C. srl/A. & G. snc, 29 dicembre 1994 in re W./G.). Ne consegue perciò che, stante l'inadempienza della convenuta nell'effettuazione della riparazione gratuita e il suo rifiuto a procedere ad ulteriori interventi (esplicito il doc. E), l'attrice poteva legittimamente postulare in sostituzione di tale prestazione l'aggiudicazione del minor valore dell'oggetto venduto (analogo per il contratto di appalto: II CCA 22 aprile 1994 in re C./F. SA, 20 luglio 1992 in re S./R. SA). 5. Per costante giurisprudenza, la cosiddetta actio quanti minoris va affrontata, per quanto è della determinazione del minor valore, in base al metodo del calcolo relativo, secondo cui la relazione tra il prezzo ridotto e quello convenuto corrisponde alla relazione tra il valore oggettivo della cosa difettosa ed il suo valore senza difetti (DTF 111 II 163, 88 II 414; II CCA 22 ottobre 1996 in re B./V., 28 aprile 1995 in re L. AG/K. e llcc.; Giger, Berner Kommentar, n. 17 e segg. ad art. 205 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 7 e segg. ad art. 205 CO). In questo ambito si presume però, salvo prova contraria, che il prezzo convenuto corrisponda al valore oggettivo della cosa, e in mancanza di indizi in senso contrario si può altresì presumere che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 117 II 550; Rep. 1982, pag. 388; II CCA 27 novembre 1993 in re H. SA/G.). 6. Nel caso di specie, fatte salve le del tutto generiche e perciò inconferenti contestazioni della convenuta (risposta, pag. 4; conclusioni, pag. 6 e 7; osservazioni all'appello, pag. 8), nessun elemento in atti depone contro le due suddette presunzioni. E' del resto normale che nel caso di una costruzione nuova tali presunzioni rispondano di regola all'effettiva situazione (cfr. invece per una casa di vecchia costruzione: II CCA 13 febbraio 1995 in re N./R.). Ne consegue che la pretesa dell'attrice, confortata dalle univoche e sufficientemente attendibili risultanze peritali (cfr. risposta a domanda 2), può trovare accoglienza per il costo di riparazione, quantificato in fr. 12'800.-- più IVA al 6,5%, il tutto per fr. 13'632.--. Gli interessi al 5% su tale somma possono decorrere, come richiesto, dal 10 gennaio 1995, data di inoltro della petizione. Ne segue l'accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza della convenuta (art. 148 CPC). Nella commisurazione delle ripetibili di appello si tiene tuttavia conto, quale fattore di riduzione, che l'accoglimento del gravame è avvenuto in base a considerazioni del tutto differenti da quelle in esso sollevate. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 19 settembre 1996 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 4 settembre 1996 della Pretura del Distretto di Vallemaggia viene così riformata: 1. La petizione è accolta. __________, __________, è condannata a pagare a __________, __________ fr. 13'632.-- oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 1995. 2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese, da anticipare dall'attrice, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 1'200.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 330.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 350.-- già anticipati dall'attrice, sono a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 400.-- per ripetibili d'appello. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario