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12.1996.115

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-12-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 A questo stadio della lite -e l’appellante stessa ne dà atto a p. 6 del suo gravame- è pacifico che nella fattispecie risultino applicabili, almeno per analogia, i principi giurisprudenziali sviluppati in margine alla sentenza pubblicata in Rep . 1983 p. 150 e segg., ove pure si trattava di esaminare un’azione di disconoscimento della rivendicazione di proprietà su beni sequestrati ex art. 109 v.LEF e in cui il creditore aveva rimproverato al terzo presunto proprietario di esserlo divenuto in forza di una donazione simulata. Ne risulta innanzitutto che spetterà al creditore che eccepisce la simulazione dimostrare l’esistenza della stessa (art. 8 CC) ed in particolare l’esistenza di una “causa simulandi” (ovvero del motivo che ha indotto il vero proprietario alla simulazione): atteso che in materia di simulazione di regola è possibile solo una prova indiretta, cioè quella formata da un complesso di presunzioni, dal creditore si dovrà in concreto pretendere che abbia quanto meno a renderla fortemente verosimile con tutta una serie di indizi convergenti, in modo tale che la tesi contraria non entri più in linea di conto. Indizi a favore della simulazione sono in particolare il fatto che taluno si spogli di tutti o parte dei suoi beni, che ciò avvenga mediante una serie di atti compiuti affrettatamente e in brevissimo spazio di tempo, che inoltre il tutto non sia giustificato da un serio e plausibile motivo, che l’atto di disposizione così effettuato possa infine aver indebolito la posizione dei suoi creditori. D’altro canto, non va dimenticato che nell’ambito delle azioni di contestazione di cui all’art. 106 - 109 v.LEF, indipendentemente dal ruolo processuale attribuito alle parti dall’UEF, l’onere della prova incombe sempre al rivendicante, per cui sarà quest’ultimo a dover dimostrare le circostanze a sostegno del suo diritto ed in particolare l’esistenza della donazione, che di per sé non è presunta.

E. 2 Ciò premesso, si può senz’altro passare all’esame delle censure sollevate dall’appellante, la quale in sostanza ritiene che non ci si trovi di fronte ad una donazione simulata.

E. 2.1 A suo dire, è innanzitutto addirittura evidente che se __________ avesse effettivamente voluto nascondere i propri beni all’attrice non si sarebbe certo limitato a intestare il conto -noto alla controparte- alla sua convivente, ma avrebbe senz’altro modificato il numero di conto, oppure (pur perdendo qualche mezzo punto d’interesse) lo avrebbe chiuso, aprendone un altro altrove; in ogni caso, se l’intenzione fosse stata effettivamente quella ipotizzata dal Pretore, non si vede proprio come mai egli non abbia provveduto ad azzerare il saldo su quel conto nel periodo di tempo intercorso tra la donazione ed il sequestro, decretato quasi un anno e mezzo dopo. La censura è infondata.

E. 2.1.1 È vero che il 2 marzo

1990, al momento cioè del cambio dell’intestazione del titolare del conto

__________, __________ avrebbe senz’altro potuto trasferire su un altro conto o

presso un altro istituto bancario i circa 24 mio DM a quel momento ancora

depostati.

L’istruttoria ha tuttavia

chiaramente indicato i motivi che lo hanno indotto ad agire diversamente.

__________, funzionario

della __________, nel corso della sua audizione testimoniale ha specificato che

la mancata modifica del numero del conto era dovuta a “motivi di praticità”, in

particolare in quanto gli investimenti a termine sull’euromercato in corso

rendevano problematica tale operazione (verbale p. 50): in pratica, il tutto

sarebbe stato senz’altro possibile, ma avrebbe certo comportato una perdita di

interesse dell’ordine di qualche mezzo punto percentuale, il che, calcolato su

importi tanto ingenti, avrebbe causato al cliente una perdita sicuramente

importante. __________, che l’appellante descrive come persona non sprovveduta,

pur consapevole che un sequestro -ipotetico- sarebbe stato per lui più

svantaggioso rispetto ad una perdita d’interessi -però sicura-, ha invece

preferito mantenere inalterato il numero di conto; egli ha tuttavia messo in

atto degli accorgimenti che non lo rendessero riconoscibile ai propri

creditori. L’intestazione del conto alla sua convivente ed il fatto che egli

non aveva sullo stesso alcuna procura erano circostanze che, a suo giudizio,

avrebbero dovuto vanificare un eventuale sequestro nei suoi confronti -e la

convenuta stessa dà atto di tale importantissima circostanza, nella misura in

cui ha rimproverato la __________ per aver comunque provveduto in tali

circostanze a bloccare, sia pure temporaneamente, il suo conto (risposta p. 11

in basso)- tanto più che controparte era sì a conoscenza di un numero di conto,

ma lo stesso non corrispondeva esattamente a quello effettivo (__________(cfr.

doc. F). invece di __________): sennonché i piani di __________, per un eccesso

di zelo da parte della __________ nel rispondere alle richieste dell’UEF (cfr.

doc. 1C e 1D), sono stati vanificati.

E. 2.1.2 Contrariamente a quanto

ritenuto dall’appellante, il fatto che __________ non abbia provveduto ad

azzerare il saldo su quel conto nel periodo di tempo trascorso tra la donazione

ed il sequestro non costituisce ancora, a giudizio di questa Camera, un

elemento tale da escludere l’esistenza di un negozio simulato.

L’istruttoria ha

innanzitutto provato che il 1. marzo 1990, dopo essere venuto a conoscenza

della lettera 27 febbraio 1990 (doc. S) con cui il legale dell’attrice

comunicava al legale di __________ che quest’ultimo avrebbe dovuto rispondere

in merito ad assicurazioni fornite in relazione alla vendita delle azioni della

__________, minacciando nel contempo di adire le vie legali nei suoi confronti,

__________ si è precipitato in banca ed ha provveduto a prelevare oltre 120 mio

DM dal conto, che a quel momento aveva un saldo di oltre 144 mio DM.

Già si è detto che

__________ il 2 marzo 1990 aveva adottato altri accorgimenti per impedire un

eventuale sequestro sui beni rimanenti (circa 24 mio DM, il cui disinvestimento

era svantaggioso), sia intestando il conto alla convivente, sia escludendo di

disporre di una procura sullo stesso: a quel momento, come detto, egli riteneva

di essere così al riparo da qualsiasi sequestro.

Con il passare del tempo e

preso atto che il pericolo di un sequestro diminuiva sempre più -la creditrice

ad inizio marzo 1990 non aveva in effetti dato seguito alle minacce di azioni

legali (con il corollario di eventuali sequestri), né lo aveva fatto ad inizio

aprile dello stesso anno, pur avendo inoltrato in Germania un’azione legale al

fine di ottenere da __________ e da altri litisconsorti oltre 130 mio DM a

titolo di minor valore del prezzo di vendita- __________, per altro tranquillo

per gli accorgimenti presi a tutela dei beni ancora depositati sul conto, non

ha ritenuto necessario azzerare quanto presente sulla relazione bancaria:

nondimeno gli importi sul conto hanno continuato a diminuire, passando dai

circa 23 mio DM a fine marzo 1990 ai circa 10 mio DM al momento del sequestro.

Tutto ciò sta chiaramente

a dimostrare come in realtà la circostanza evocata dall’appellante non possa

essere ritenuta determinante.

E. 2.2 L’appellante, pur

ammettendo che l’ampiezza della donazione costituisca di per sé un elemento

indiziario di rilievo circa l’esistenza di un negozio simulato, ritiene che in

questo caso l’importo andava relativizzato, sia per il fatto che __________

disponeva di capitali estremamente ingenti, sia perché si trattava di una

“donazione in amore”, finalizzata a garantire il futuro della convivente con

cui aveva condiviso oltre 20 anni di vita in comune.

È ben vero che __________

ha provato di poter disporre di almeno 144 mio DM e che quanto è stato asseritamente

donato, pari a circa 24 mio DM, corrisponde “solo” a 1/6 dei suoi averi.

In termini assoluti, la

somma in questione appare tuttavia estremamente elevata e con ciò

sproporzionata: innanzitutto la ventennale convivenza, l’unico motivo asserito

da __________ per il presunto regalo (verbale p. 47), non era venuta meno, per

cui non vi è in pratica alcun motivo per una eventuale liquidazione o comunque

per una donazione di tale entità; la stessa non è inoltre avvenuta in occasione

di una particolare ricorrenza, che avrebbe potuto essere un anniversario, un

compleanno, San Valentino (14 febbraio, passato da poco), Natale (il fatto che

proprio a Natale __________, come risulta a p. 46 del verbale, possa aver

dichiarato di essere intenzionato a far beneficiare la convenuta di una

imprecisata somma di denaro, in quanto egli non stava bene -ma allora proprio

non si capisce perché avrebbe dovuto aspettare altri 3 mesi-, è irrilevante,

essendo stato riferito dal medesimo __________, il quale però è un teste

tutt’altro che attendibile, avendo un grande interesse a questa vertenza;

irrilevante è pure che il teste __________, a p. 41 del verbale, possa averlo

confermato, quest’ultimo avendo in effetti precisato che la circostanza gli era

stata riferita da __________: cfr.

Cocchi/Trezzini

, CPC, n. 1 ad art.

236/237;

IICCA

E. 2.3 Effettivamente il fatto, accertato dal giudice di prime cure, che __________ non abbia attinto da altri suoi fondi per effettuare la donazione, pur significativo, non è evidentemente determinante per poter ammettere o meno una simulazione, nulla impedendo a __________ di disporre di un bene piuttosto che di un altro: nondimeno non può non destare sospetti il fatto che la presunta donazione abbia avuto per oggetto beni sui quali __________ a quel momento non poteva comunque disporre, se non con la perdita di interessi, il tutto quando invece gli sarebbe stato possibile, più semplice e tra l’altro non avrebbe costretto __________ e __________ a ripresentarsi in banca l’indomani, attingere ai 120 mio DM prelevati soltanto il giorno prima.

E. 2.4 Il fatto che la convenuta abbia sottoscritto una gestione “aggressiva” degli averi in conto (e con ciò maggiormente soggetta a rischi, cfr. doc. 6), contraddicendo così lo scopo della presunta donazione che doveva essere quello di garantirle la sicurezza per il futuro (interrogatorio formale della convenuta, ad 6), è invece alquanto significativo, non potendo evidentemente essere spiegato unicamente dal fatto -comunque non generalizzabile- che coloro che dispongono di ingenti capitali sono avvezzi a privilegiare modalità di investimento più remunerative rispetto quelle tradizionali.

E. 2.5 È infine palesemente a

torto che l’appellante ritiene decisivo il fatto che dopo la donazione solo la

convenuta abbia effettivamente disposto dei beni in conto, dando con ciò

l’impressione anche ai funzionari della banca che essa sola fosse la reale

proprietaria di quei beni.

Già si è detto -e

l’appellante lo sottolinea a più riprese- che __________ non è uno sprovveduto,

per cui ben sapeva che se dopo la presunta donazione si fosse ripresentato in

banca, ad es. in forza di una procura, oppure in compagnia della convivente,

avrebbe certo potuto dare l’impressione ai funzionari della banca di avere

ancora un interesse sugli averi in conto, facendo così venir meno gli

accorgimenti messi in atto; non va d’altro canto dimenticato che proprio il

fatto che la convenuta fosse la sua convivente, a lui legata affettivamente da

lungo tempo e di cui egli si fidava ciecamente (al punto da concederle procura

-cfr. doc. 3- sul conto dove erano affluiti gli oltre 213 mio DM relativi alla

vendita delle azioni __________), gli permetteva di pilotare la gestione del

conto, sempre che ciò fosse stato necessario (vi era in ogni caso un mandato di

gestione patrimoniale a favore della banca), senza dover comparire nella

succursale di __________ della __________.

La tesi difensiva

dall’appellante, che pretende di nascondersi dietro un dito, deve perciò essere

relativizzata.

3.

Altre

considerazione, in parte già evidenziate dal Pretore nel giudizio di prime

cure, fanno chiaramente propendere per l’esistenza di un atto simulato.

Innanzitutto, chiarito in

precedenza come i prelevamenti di oltre 120 mio DM ed il successivo cambiamento

dell’intestazione del conto siano stati conseguenti alla lettera del legale

dell’attrice del 27 febbraio 1990, va qui evidenziato come le modalità di

prelevamento di quegli importi siano state alquanto anomale, tali cioè da far

ritenere che __________ abbia effettivamente avuto l’intenzione di sottrarre

ogni suo bene ai suoi creditori: mentre in effetti 105 mio DM sono stati girati

ad una società nel __________, __________ ha provveduto a ritirare fisicamente

titoli per ca. 10 mio DM e a prelevare altri fr. 5 mio in contanti; senza poi

sottacere che, a seguito di quelle operazioni, mancando la necessaria

liquidità, il conto è andato in passivo, con la necessità di mettere a pegno i

titoli e i fiduciari rimanenti in conto.

La circostanza che la

convenuta disponesse a suo tempo della procura sul conto di __________ (doc. 3)

assume un’importanza determinante, per un altro motivo: è in effetti evidente

che essa, indipendentemente dall’effettuazione di una donazione, già poteva

disporre di tutti i beni del convivente, con il che l’atto di disposizione da

parte di __________ non modificava la situazione di fatto; detto altrimenti,

per raggiungere lo scopo di far beneficiare la convivente di determinati

importi, non era assolutamente necessario modificare la titolarità del conto,

ma bastava che __________ e __________ si accordassero internamente nel senso

che quest’ultima avrebbe prelevato determinate somme.

Significativo circa

l’esistenza di un atto simulato è inoltre il fatto che tra l’attrice e

__________ siano intercorse delle trattative per liquidare bonalmente la

vertenza (cfr. le lettere 30 settembre 1993 e 11 novembre 1993 del

patrocinatore della convenuta); senza che si abbia ad entrare nel merito di

queste trattative -per altro neppure noto alla scrivente Camera- è in effetti evidente

che se __________ ha ritenuto di intavolare una trattativa lo ha fatto in

quanto interessato: ora, è evidente che se i beni fossero appartenuti veramente

alla convenuta, sarebbe stata lei e non certamente __________ a condurre

eventuali trattative con la controparte, mentre __________ avrebbe portato

avanti tali trattative solo se gli averi in conto lo concernevano

personalmente.

Estremamente significativo

è pure l’atteggiamento tenuto in causa dalla convenuta: fosse stato vero che i

beni in conto erano suoi, non si vede proprio per quale motivo essa abbia

avversato con tanta foga la richiesta di controparte di poter prendere visione

dei documenti bancari relativi al conto; pure incomprensibile è il fatto che

essa non abbia voluto indicare come siano stati impiegati gli oltre 13 mio DM

che sono stati prelevati dal conto dal momento della donazione a quello del

sequestro, quando era del tutto inverosimile che tale somma fosse stata

impiegata per semplici necessità quotidiane.

4.

In tali circostanze,

si può concordare con il Pretore che l’attrice è effettivamente riuscita a

rendere fortemente verosimile -e con ciò a provare- l’esistenza di una

donazione simulata, in maniera che la tesi contraria non può più entrare in

linea di conto: ciò implica di confermare il giudizio di primo grado.

E. 5 Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di primo grado. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 23 maggio 1996 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                    fr. 24’850.-

b) spese ispezione                                     fr. 117.-

c) spese varie                                             fr. 33.- Totale                                                           fr. 25’000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 70’000.- per ripetibili. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.12.1997 12.1996.115

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00115 Lugano 3 dicembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.96.00067 (già 4211) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 10 luglio 1992 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto che fosse accertato che il conto no. __________ aperto presso la __________ di __________, oggetto del sequestro no. 72/1991 della Pretura di Locarno-Città e dell’esecuzione n. __________ nei confronti di __________, apparteneva a quest’ultimo e non alla qui convenuta; domande che la convenuta ha contestato e che il Pretore con sentenza 6 maggio 1996 ha in sostanza accolto disconoscendo la rivendicazione di proprietà della convenuta sul conto __________; appellante la parte convenuta con atto di appello 23 maggio 1996 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia integralmente respinta e che di conseguenza la sua rivendicazione di proprietà sul conto sia accolta; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre con osservazioni 9 luglio 1996, corredate da una domanda di assunzione di prova senza l’esclusione di una parte, l’attrice ha postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili; rilevato che questa Camera ha provveduto ad assumere la prova di cui si trattava, e che le parti, con memoriali integrativi 4 e 6 novembre 1997, hanno avuto modo di esprimersi in merito; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto A. Con decreto 18 giugno 1991 (doc. C), emanato su istanza della __________ (in seguito: __________), il Segretario Assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato all’UEF di Locarno di sequestrare fino a decorrenza dell’importo di fr. 50’000’000.- tutti gli averi di spettanza di __________ presso la succursale di __________ della __________ (in seguito: __________) ed in particolare quanto depositato sul conto __________. B. In esecuzione del decreto, l’UEF, preso atto che il conto indicato non esisteva come tale in banca ma che presso la stessa ne esisteva uno con numerazione analoga (__________), ha sequestrato quanto depositato su quel conto, ancorché titolare ed avente diritto economico dello stesso non fosse il signor __________, bensì una terza persona, tale __________. Quest’ultima, a tutela dei suoi interessi, ha impugnato il decreto di sequestro con un ricorso di diritto pubblico, respinto il 31 ottobre 1991 dal Tribunale federale, e ha inoltrato un reclamo contro l’operato dell’UEF, anche questo respinto in data 4 maggio 1992 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, la quale invitava nel contempo l’UEF a voler dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui all’art. 106 -109 v.LEF. Nel frattempo, il 2 luglio 1991, la __________ ha promosso nei confronti di __________ l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro, mentre quest’ultimo in data 24 giugno 1991 ha a sua volta inoltrato un’azione di revoca del sequestro, attualmente sospesa. C. Con petizione 10 luglio 1992 la __________, dando seguito all’invito dell’UEF, ha inoltrato nei confronti di __________ la causa che qui ci occupa, con cui ha chiesto il disconoscimento della rivendicazione della proprietà della convenuta sul conto sequestrato. L’attrice ha in sostanza affermato che dalla cronologia dei fatti si evinceva che la donazione da __________ a __________ degli averi in conto, avvenuta il 2 marzo 1990 con la semplice modifica della titolarità dello stesso, era solo simulata e perciò di null’effetto. La convenuta, da parte sua, si è opposta alla petizione, affermando che la donazione non era assolutamente fittizia: in effetti i beni in conto, per altro relativamente modesti per raffronto al patrimonio di __________, le erano stati donati da quest’ultimo, da oltre 20 anni suo convivente, per garantirle il futuro; significativo al proposito era il fatto che da quando era divenuta titolare del conto, essa sola, senza intrusioni del convivente, aveva disposto su quegli averi; per il resto, nulla faceva pensare che essa avesse agito a copertura di __________, tanto più che se quest’ultimo avesse effettivamente voluto nascondere all’attrice i propri beni presso la __________ non si sarebbe certo limitato ad intestare il conto alla convivente. D. Con sentenza 6 maggio 1996 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha disconosciuto la rivendicazione di proprietà sul conto formulata dalla convenuta. Il giudice di prime cure, riferendosi ai principi giurisprudenziali esposti nella sentenza pubblicata in Rep . 1983 p. 150, ha in sostanza ritenuto che mentre l’attrice aveva evidenziato in modo fortemente indiziario il carattere simulato della donazione, la convenuta non aveva saputo giustificare in modo convincente (se non adducendo la lunga convivenza con __________) la rivendicata proprietà della somma esistente sulla relazione bancaria. A favore della simulazione dell’atto e con ciò della volontà di __________ di nascondere ai propri creditori i suoi beni parlava innanzitutto il fatto che la modifica della titolarità del conto era avvenuta il giorno dopo che il legale dell’attrice aveva scritto al legale di __________ una lettera (doc. S) con cui venivano mossi gravi rimproveri nei confronti di quest’ultimo in relazione alla vendita della sua partecipazione nella __________ -che aveva fruttato a __________ i 213’792’860 DM, poi confluiti sul conto __________ (doc. F)- minacciando un’azione di risarcimento, puntualmente avviata poco tempo dopo; la cospicua consistenza della donazione rendeva pure sospetta l’operazione; la motivazione del regalo, asseritamente avvenuta per la sola lunga convivenza, non appariva inoltre convincente, come non lo era il momento della sua attuazione, che non si lasciava ricondurre ad alcuna ricorrenza particolare; la donazione avveniva inoltre dopo che __________, il giorno prima, aveva estinto buona parte degli averi in conto; la mancata modifica del numero di conto, per altro l’unico noto all’attrice, più che costituire un indizio di trasparenza era invece dovuto a motivi pratici, gli investimenti effettuati sull’euromercato rendendo problematico e comunque svantaggioso il loro disinvestimento; era per altro strano che sui beni oggetto della donazione, che doveva garantire il suo futuro, la nuova titolare aveva invece sottoscritto un mandato di gestione “aggressivo”, piuttosto che conservativo; pure significativo era il fatto che quanto effettivamente sequestrato era ampiamente inferiore agli importi a suo tempo donati, risultando successivamente l’esistenza di ingenti prelevamenti; a rendere ulteriormente sospetta la donazione vi era infine il fatto che la stessa era avvenuta tra due conviventi. E. Con appello 23 maggio 1996 la parte convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione fosse integralmente respinta e che di conseguenza la sua rivendicazione di proprietà sul conto fosse accolta; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa contesta anche in questa sede l’esistenza di un negozio simulato: innanzitutto è a suo dire evidente che se __________ avesse effettivamente voluto nascondere i propri beni non si sarebbe certo limitato a intestare il conto alla sua convivente, ma avrebbe agito diversamente, ad es. modificando il numero di conto, oppure, pur perdendo qualche mezzo punto d’interesse, chiudendo il conto stesso ed aprendone un altro presso un altro istituto bancario; in ogni caso, fosse vera la tesi del Pretore, nulla avrebbe impedito a __________ di azzerare quel conto prima del sequestro, avvenuto a distanza di quasi un anno e mezzo dalla donazione; contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’ampiezza della donazione, pur essendo un elemento indiziario di rilievo, andava in questo caso relativizzata, tenuto conto delle immense disponibilità di __________ e del fatto che si trattava di una “donazione in amore”, finalizzata a garantire il futuro della convivente; irrilevante era inoltre il fatto, accertato dal giudice di prime cure, che __________ non avesse attinto da altri suoi fondi per effettuare la donazione, come pure il fatto che la convenuta abbia sottoscritto una gestione “aggressiva” degli averi in conto; oltremodo significativo era per contro che dopo la donazione solo la convenuta aveva effettivamente disposto dei beni in conto, dando con ciò l’impressione anche ai funzionari della banca che essa sola fosse la reale proprietaria di quei beni. F. Delle osservazioni 9 luglio 1996 con cui l’attrice ha postulato la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, nonché degli allegati integrativi 4 e 6 novembre 1997 delle parti, con cui esse si sono pronunciate in merito alla documentazione bancaria relativa al conto sequestrato di cui hanno potuto prendere visione per la prima volta, si dirà se necessario, nei successivi considerandi. considerando in diritto 1. A questo stadio della lite -e l’appellante stessa ne dà atto a p. 6 del suo gravame- è pacifico che nella fattispecie risultino applicabili, almeno per analogia, i principi giurisprudenziali sviluppati in margine alla sentenza pubblicata in Rep . 1983 p. 150 e segg., ove pure si trattava di esaminare un’azione di disconoscimento della rivendicazione di proprietà su beni sequestrati ex art. 109 v.LEF e in cui il creditore aveva rimproverato al terzo presunto proprietario di esserlo divenuto in forza di una donazione simulata. Ne risulta innanzitutto che spetterà al creditore che eccepisce la simulazione dimostrare l’esistenza della stessa (art. 8 CC) ed in particolare l’esistenza di una “causa simulandi” (ovvero del motivo che ha indotto il vero proprietario alla simulazione): atteso che in materia di simulazione di regola è possibile solo una prova indiretta, cioè quella formata da un complesso di presunzioni, dal creditore si dovrà in concreto pretendere che abbia quanto meno a renderla fortemente verosimile con tutta una serie di indizi convergenti, in modo tale che la tesi contraria non entri più in linea di conto. Indizi a favore della simulazione sono in particolare il fatto che taluno si spogli di tutti o parte dei suoi beni, che ciò avvenga mediante una serie di atti compiuti affrettatamente e in brevissimo spazio di tempo, che inoltre il tutto non sia giustificato da un serio e plausibile motivo, che l’atto di disposizione così effettuato possa infine aver indebolito la posizione dei suoi creditori. D’altro canto, non va dimenticato che nell’ambito delle azioni di contestazione di cui all’art. 106 - 109 v.LEF, indipendentemente dal ruolo processuale attribuito alle parti dall’UEF, l’onere della prova incombe sempre al rivendicante, per cui sarà quest’ultimo a dover dimostrare le circostanze a sostegno del suo diritto ed in particolare l’esistenza della donazione, che di per sé non è presunta. 2. Ciò premesso, si può senz’altro passare all’esame delle censure sollevate dall’appellante, la quale in sostanza ritiene che non ci si trovi di fronte ad una donazione simulata. 2.1 A suo dire, è innanzitutto addirittura evidente che se __________ avesse effettivamente voluto nascondere i propri beni all’attrice non si sarebbe certo limitato a intestare il conto -noto alla controparte- alla sua convivente, ma avrebbe senz’altro modificato il numero di conto, oppure (pur perdendo qualche mezzo punto d’interesse) lo avrebbe chiuso, aprendone un altro altrove; in ogni caso, se l’intenzione fosse stata effettivamente quella ipotizzata dal Pretore, non si vede proprio come mai egli non abbia provveduto ad azzerare il saldo su quel conto nel periodo di tempo intercorso tra la donazione ed il sequestro, decretato quasi un anno e mezzo dopo. La censura è infondata. 2.1.1 È vero che il 2 marzo 1990, al momento cioè del cambio dell’intestazione del titolare del conto __________, __________ avrebbe senz’altro potuto trasferire su un altro conto o presso un altro istituto bancario i circa 24 mio DM a quel momento ancora depostati. L’istruttoria ha tuttavia chiaramente indicato i motivi che lo hanno indotto ad agire diversamente. __________, funzionario della __________, nel corso della sua audizione testimoniale ha specificato che la mancata modifica del numero del conto era dovuta a “motivi di praticità”, in particolare in quanto gli investimenti a termine sull’euromercato in corso rendevano problematica tale operazione (verbale p. 50): in pratica, il tutto sarebbe stato senz’altro possibile, ma avrebbe certo comportato una perdita di interesse dell’ordine di qualche mezzo punto percentuale, il che, calcolato su importi tanto ingenti, avrebbe causato al cliente una perdita sicuramente importante. __________, che l’appellante descrive come persona non sprovveduta, pur consapevole che un sequestro -ipotetico- sarebbe stato per lui più svantaggioso rispetto ad una perdita d’interessi -però sicura-, ha invece preferito mantenere inalterato il numero di conto; egli ha tuttavia messo in atto degli accorgimenti che non lo rendessero riconoscibile ai propri creditori. L’intestazione del conto alla sua convivente ed il fatto che egli non aveva sullo stesso alcuna procura erano circostanze che, a suo giudizio, avrebbero dovuto vanificare un eventuale sequestro nei suoi confronti -e la convenuta stessa dà atto di tale importantissima circostanza, nella misura in cui ha rimproverato la __________ per aver comunque provveduto in tali circostanze a bloccare, sia pure temporaneamente, il suo conto (risposta p. 11 in basso)- tanto più che controparte era sì a conoscenza di un numero di conto, ma lo stesso non corrispondeva esattamente a quello effettivo (__________(cfr. doc. F). invece di __________): sennonché i piani di __________, per un eccesso di zelo da parte della __________ nel rispondere alle richieste dell’UEF (cfr. doc. 1C e 1D), sono stati vanificati. 2.1.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il fatto che __________ non abbia provveduto ad azzerare il saldo su quel conto nel periodo di tempo trascorso tra la donazione ed il sequestro non costituisce ancora, a giudizio di questa Camera, un elemento tale da escludere l’esistenza di un negozio simulato. L’istruttoria ha innanzitutto provato che il 1. marzo 1990, dopo essere venuto a conoscenza della lettera 27 febbraio 1990 (doc. S) con cui il legale dell’attrice comunicava al legale di __________ che quest’ultimo avrebbe dovuto rispondere in merito ad assicurazioni fornite in relazione alla vendita delle azioni della __________, minacciando nel contempo di adire le vie legali nei suoi confronti, __________ si è precipitato in banca ed ha provveduto a prelevare oltre 120 mio DM dal conto, che a quel momento aveva un saldo di oltre 144 mio DM. Già si è detto che __________ il 2 marzo 1990 aveva adottato altri accorgimenti per impedire un eventuale sequestro sui beni rimanenti (circa 24 mio DM, il cui disinvestimento era svantaggioso), sia intestando il conto alla convivente, sia escludendo di disporre di una procura sullo stesso: a quel momento, come detto, egli riteneva di essere così al riparo da qualsiasi sequestro. Con il passare del tempo e preso atto che il pericolo di un sequestro diminuiva sempre più -la creditrice ad inizio marzo 1990 non aveva in effetti dato seguito alle minacce di azioni legali (con il corollario di eventuali sequestri), né lo aveva fatto ad inizio aprile dello stesso anno, pur avendo inoltrato in Germania un’azione legale al fine di ottenere da __________ e da altri litisconsorti oltre 130 mio DM a titolo di minor valore del prezzo di vendita- __________, per altro tranquillo per gli accorgimenti presi a tutela dei beni ancora depositati sul conto, non ha ritenuto necessario azzerare quanto presente sulla relazione bancaria: nondimeno gli importi sul conto hanno continuato a diminuire, passando dai circa 23 mio DM a fine marzo 1990 ai circa 10 mio DM al momento del sequestro. Tutto ciò sta chiaramente a dimostrare come in realtà la circostanza evocata dall’appellante non possa essere ritenuta determinante. 2.2 L’appellante, pur ammettendo che l’ampiezza della donazione costituisca di per sé un elemento indiziario di rilievo circa l’esistenza di un negozio simulato, ritiene che in questo caso l’importo andava relativizzato, sia per il fatto che __________ disponeva di capitali estremamente ingenti, sia perché si trattava di una “donazione in amore”, finalizzata a garantire il futuro della convivente con cui aveva condiviso oltre 20 anni di vita in comune. È ben vero che __________ ha provato di poter disporre di almeno 144 mio DM e che quanto è stato asseritamente donato, pari a circa 24 mio DM, corrisponde “solo” a 1/6 dei suoi averi. In termini assoluti, la somma in questione appare tuttavia estremamente elevata e con ciò sproporzionata: innanzitutto la ventennale convivenza, l’unico motivo asserito da __________ per il presunto regalo (verbale p. 47), non era venuta meno, per cui non vi è in pratica alcun motivo per una eventuale liquidazione o comunque per una donazione di tale entità; la stessa non è inoltre avvenuta in occasione di una particolare ricorrenza, che avrebbe potuto essere un anniversario, un compleanno, San Valentino (14 febbraio, passato da poco), Natale (il fatto che proprio a Natale __________, come risulta a p. 46 del verbale, possa aver dichiarato di essere intenzionato a far beneficiare la convenuta di una imprecisata somma di denaro, in quanto egli non stava bene -ma allora proprio non si capisce perché avrebbe dovuto aspettare altri 3 mesi-, è irrilevante, essendo stato riferito dal medesimo __________, il quale però è un teste tutt’altro che attendibile, avendo un grande interesse a questa vertenza; irrilevante è pure che il teste __________, a p. 41 del verbale, possa averlo confermato, quest’ultimo avendo in effetti precisato che la circostanza gli era stata riferita da __________: cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 236/237; IICCA 5 gennaio 1995 in re R./R., 27 aprile 1995 in re H./G., 11 agosto 1995 in re V./C., 3 gennaio 1996 in re T./J.M. SA, 12 marzo 1996 in re F. SA/F., 15 marzo 1996 in re R.S. SA/F., 8 maggio 1996 in re A. AG/S. SA), o simile; la cronologia dei fatti permette al contrario di ritenere che la decisione di effettuare la donazione era stata presa dopo la ricezione della famosa lettera del 27 febbraio 1990 ed anzi più precisamente dall’oggi al domani dopo i prelevamenti effettuati il 1. marzo, il che rende evidentemente oltremodo sospetta una donazione di un ammontare così inusuale di denaro. Non va infine dimenticato che se effettivamente __________, come asserito, era intenzionato a garantire alla convivente un futuro senza preoccupazioni in quanto riteneva di sentirsi poco bene, avrebbe potuto concludere con lei un contratto successorio ex art. 494 CC, che avrebbe raggiunto lo scopo meglio di una donazione. 2.3 Effettivamente il fatto, accertato dal giudice di prime cure, che __________ non abbia attinto da altri suoi fondi per effettuare la donazione, pur significativo, non è evidentemente determinante per poter ammettere o meno una simulazione, nulla impedendo a __________ di disporre di un bene piuttosto che di un altro: nondimeno non può non destare sospetti il fatto che la presunta donazione abbia avuto per oggetto beni sui quali __________ a quel momento non poteva comunque disporre, se non con la perdita di interessi, il tutto quando invece gli sarebbe stato possibile, più semplice e tra l’altro non avrebbe costretto __________ e __________ a ripresentarsi in banca l’indomani, attingere ai 120 mio DM prelevati soltanto il giorno prima. 2.4 Il fatto che la convenuta abbia sottoscritto una gestione “aggressiva” degli averi in conto (e con ciò maggiormente soggetta a rischi, cfr. doc. 6), contraddicendo così lo scopo della presunta donazione che doveva essere quello di garantirle la sicurezza per il futuro (interrogatorio formale della convenuta, ad 6), è invece alquanto significativo, non potendo evidentemente essere spiegato unicamente dal fatto -comunque non generalizzabile- che coloro che dispongono di ingenti capitali sono avvezzi a privilegiare modalità di investimento più remunerative rispetto quelle tradizionali. 2.5 È infine palesemente a torto che l’appellante ritiene decisivo il fatto che dopo la donazione solo la convenuta abbia effettivamente disposto dei beni in conto, dando con ciò l’impressione anche ai funzionari della banca che essa sola fosse la reale proprietaria di quei beni. Già si è detto -e l’appellante lo sottolinea a più riprese- che __________ non è uno sprovveduto, per cui ben sapeva che se dopo la presunta donazione si fosse ripresentato in banca, ad es. in forza di una procura, oppure in compagnia della convivente, avrebbe certo potuto dare l’impressione ai funzionari della banca di avere ancora un interesse sugli averi in conto, facendo così venir meno gli accorgimenti messi in atto; non va d’altro canto dimenticato che proprio il fatto che la convenuta fosse la sua convivente, a lui legata affettivamente da lungo tempo e di cui egli si fidava ciecamente (al punto da concederle procura -cfr. doc. 3- sul conto dove erano affluiti gli oltre 213 mio DM relativi alla vendita delle azioni __________), gli permetteva di pilotare la gestione del conto, sempre che ciò fosse stato necessario (vi era in ogni caso un mandato di gestione patrimoniale a favore della banca), senza dover comparire nella succursale di __________ della __________. La tesi difensiva dall’appellante, che pretende di nascondersi dietro un dito, deve perciò essere relativizzata. 3. Altre considerazione, in parte già evidenziate dal Pretore nel giudizio di prime cure, fanno chiaramente propendere per l’esistenza di un atto simulato. Innanzitutto, chiarito in precedenza come i prelevamenti di oltre 120 mio DM ed il successivo cambiamento dell’intestazione del conto siano stati conseguenti alla lettera del legale dell’attrice del 27 febbraio 1990, va qui evidenziato come le modalità di prelevamento di quegli importi siano state alquanto anomale, tali cioè da far ritenere che __________ abbia effettivamente avuto l’intenzione di sottrarre ogni suo bene ai suoi creditori: mentre in effetti 105 mio DM sono stati girati ad una società nel __________, __________ ha provveduto a ritirare fisicamente titoli per ca. 10 mio DM e a prelevare altri fr. 5 mio in contanti; senza poi sottacere che, a seguito di quelle operazioni, mancando la necessaria liquidità, il conto è andato in passivo, con la necessità di mettere a pegno i titoli e i fiduciari rimanenti in conto. La circostanza che la convenuta disponesse a suo tempo della procura sul conto di __________ (doc. 3) assume un’importanza determinante, per un altro motivo: è in effetti evidente che essa, indipendentemente dall’effettuazione di una donazione, già poteva disporre di tutti i beni del convivente, con il che l’atto di disposizione da parte di __________ non modificava la situazione di fatto; detto altrimenti, per raggiungere lo scopo di far beneficiare la convivente di determinati importi, non era assolutamente necessario modificare la titolarità del conto, ma bastava che __________ e __________ si accordassero internamente nel senso che quest’ultima avrebbe prelevato determinate somme. Significativo circa l’esistenza di un atto simulato è inoltre il fatto che tra l’attrice e __________ siano intercorse delle trattative per liquidare bonalmente la vertenza (cfr. le lettere 30 settembre 1993 e 11 novembre 1993 del patrocinatore della convenuta); senza che si abbia ad entrare nel merito di queste trattative -per altro neppure noto alla scrivente Camera- è in effetti evidente che se __________ ha ritenuto di intavolare una trattativa lo ha fatto in quanto interessato: ora, è evidente che se i beni fossero appartenuti veramente alla convenuta, sarebbe stata lei e non certamente __________ a condurre eventuali trattative con la controparte, mentre __________ avrebbe portato avanti tali trattative solo se gli averi in conto lo concernevano personalmente. Estremamente significativo è pure l’atteggiamento tenuto in causa dalla convenuta: fosse stato vero che i beni in conto erano suoi, non si vede proprio per quale motivo essa abbia avversato con tanta foga la richiesta di controparte di poter prendere visione dei documenti bancari relativi al conto; pure incomprensibile è il fatto che essa non abbia voluto indicare come siano stati impiegati gli oltre 13 mio DM che sono stati prelevati dal conto dal momento della donazione a quello del sequestro, quando era del tutto inverosimile che tale somma fosse stata impiegata per semplici necessità quotidiane. 4. In tali circostanze, si può concordare con il Pretore che l’attrice è effettivamente riuscita a rendere fortemente verosimile -e con ciò a provare- l’esistenza di una donazione simulata, in maniera che la tesi contraria non può più entrare in linea di conto: ciò implica di confermare il giudizio di primo grado. 5. Ne discende la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio di primo grado. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 23 maggio 1996 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                                    fr. 24’850.-

b) spese ispezione                                     fr. 117.-

c) spese varie                                             fr. 33.- Totale                                                           fr. 25’000.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 70’000.- per ripetibili. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario