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12.1996.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Il ricorso di nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das schweizerische Ziviprozessrecht, p.478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p.524; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.). In particolare a questa Corte compete l’obbligo di esaminare se il giudizio dell’arbitro sia inficiato d’arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (art. 36 litt. f CIA; Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/ Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.). A queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova applicazione la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 4 Cost. (DTF 103 Ia 359; DTF 105 Ib 436; DTF 115 II 103). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità. L’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile (Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, p.36); è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32; DTF 119 Ia 117; DTF 121 Ia 114). Alla luce dei suddetti principi questa Camera non deve discostarsi dalla decisione querelata a meno che essa non appaia insostenibile. La stessa non è tenuta a riesaminare tutta la fattispecie in tutte le direzioni (Wehrli, op. cit., p. 45); in concreto è sufficiente che si limiti ad analizzare le singole censure mosse dai ricorrenti al lodo arbitrale.

E. 2 I

ricorrenti sostengono innanzitutto che l’arbitro, dopo aver ammesso la

possibilità di manchevolezze da parte di altre persone coinvolte nella

costruzione (lodo, p. 14), abbia arbitrariamente omesso di limitare la

responsabilità degli attori in applicazione dell’art. 6.6 della norma SIA 102

dell’edizione 1969. Ciò costituirebbe una manifesta violazione del diritto ai

sensi dell’art. 36 litt. f) CIA.

Il

Tribunale federale ha sempre e costantemente ripetuto che l’arbitrio e la

semplice violazione della legge sono due concetti giuridici ben distinti; per essere

considerata come arbitraria la pretesa violazione deve essere manifesta ed in

ciò immediatamente riconoscibile; deve in altre parole trattarsi della

violazione di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso. È

manifesta una violazione di disposizioni del diritto materiale quando essa

offre solo una possibilità d’interpretazione; l’arbitrio è escluso se invece vi

sono diverse possibili interpretazioni (

Jolidon

, Commentaire du

Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, ad art, 36, N. 95).

Nella

fattispecie non sono soddisfatti gli estremi della manifesta violazione del

diritto. L’art. 6.6 SIA 102 sancisce che la responsabilità dell’architetto per

danni deve essere proporzionata all’entità del danno e degli onorari e che è

esclusa qualsiasi altra responsabilità dell’architetto per danni imputabili

agli ingegneri, imprenditori, assuntori e terzi. Si tratta di una norma dal

contenuto ambiguo ed incerto (cfr.

Schumacher

, in Das Architektenrecht,

Friborgo 1986, N. 538 e N. 724). Infatti questa norma può essere vista come una

conferma delle normative legali generali nel senso che l’architetto non è

responsabile per danni imputabili non a lui bensì a terzi, oppure come

un’esclusione della sua responsabilità se i danni sono imputabili non solo a

lui bensì anche a terzi. Quest’ultima interpretazione, invocata dai ricorrenti,

costituisce una profonda limitazione della loro responsabilità a svantaggio

della controparte. Ritenuto che gli attori hanno accettato in blocco le norme

SIA 102 proposte dallo studio d’architettura, probabilmente senza leggerle con

attenzione e capirne pienamente la portata o comunque senza disporre di alcuna

esperienza in questo ambito, e che condizioni contrattuali generali accettate

globalmente dalla controparte inesperta vanno interpretate nel dubbio a

svantaggio di chi le ha proposte (in dubio contra stipulatorem, cfr.

Gauch

,

in Das Architektenrecht,, Friborgo 1995, N. 95/96), la loro interpretazione

nel caso concreto dev’essere quella conforme ai principi generali del diritto

delle obbligazioni secondo cui un individuo è unicamente responsabile per danni

da lui stesso cagionati. È di conseguenza certo che la decisione dell’arbitro

in questo ambito non è arbitraria nel risultato poiché vi si giungerebbe pure

con espressa applicazione dell’art. 6.6 delle norme SIA 102 (edizione 1969) dal

momento che i progettisti e direttori dei lavori, come meglio indicato al

successivo considerando 3, sono responsabili dei danni verificatisi.

Alla

stessa conclusione si giunge peraltro osservando che condizioni contrattuali

generali accettate in blocco non sono vincolanti quando presentano contenuto

insolito e in particolare quando comprendono limitazioni della responsabilità

dell’architetto che sono in netto contrasto con gli interessi della controparte

(cfr.

Schumacher

, op. cit., N. 460 e più in generale

Gauch

, op.

cit., N. 84). Anche da questo punto di vista non è possibile criticare in alcun

modo - e nemmeno un libero esame della questione avrebbe permesso conclusione

diversa - l’applicazione delle regole sulla solidarietà imperfetta tra tutti i

partecipanti ad una costruzione così come effettuato dall’arbitro (lodo, p. 15)

e come sostenuto da costante dottrina e giurisprudenza.

E. 3 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti l’arbitro ha rilevato la validità del principio costruttivo progettato dagli attori (lodo, p. 12); è invece restato silente a proposito degli interventi di parte convenuta presso la Ditta __________ e __________, responsabili dell’esecuzione dell’intonaco esterno, nell’intento di porre rimedio ai difetti riscontrati. Tuttavia tale limitato silenzio arbitrale non rappresenta una lacuna nella constatazione dei fatti, nel senso che l’arbitro non si sia pronunciato su un fatto determinante, ciò che equivarrebbe ad un palese contrasto dei fatti posti alla base del giudizio con gli atti giusta l’art. 36 litt. f) CIA (Jolidon, op. cit., ad art. 36, N. 94). Gli interventi non menzionati non sono infatti determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti. Tali interventi non sono in grado di supplire alle manchevolezze degli attori in aspetti di dettaglio e di realizzazione pratica sul cantiere, tra cui il tipo di mattone usato nella costruzione e lo spessore del rivestimento esterno del muro inferiore alle norme, indicati dall’arbitro quali elementi centrali per la loro responsabilità.

E. 4 Non

costituisce motivo di nullità neppure l’aver trascurato di rilevare se

sarebbero stati evitati i danni successivamente verificatisi, nel caso in cui i

convenuti avessero optato per un nuovo intonaco, come gli attori dichiarano

d’aver suggerito, anziché per lo sconto del 40% sull’importo dovuto alla ditta

__________, esecutrice di quest’opera. Va evidenziato che l’efficacia del nuovo

intonaco ad impedire il manifestarsi di danni sarebbe rilevante, agli occhi

degli attori, poiché determinerebbe l’interruzione del nesso causale tra la

violazione contrattuale degli attori ed il danno subito dai convenuti con

conseguente esclusione della loro responsabilità.

Nella

fattispecie non è necessario dilungarsi sul reale effetto preventivo

dell’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate sui danni.  L’infondatezza

della censura ricorsuale è deducibile già dal fatto che con la stipulazione del

contratto si è instaurato tra le parti un rapporto di fiducia (art. 2 CC) con

nascita dell’obbligo contrattuale degli attori di informare la controparte su

questioni importanti quali la presenza di difetti di costruzione. In base al

contratto, gli attori erano tenuti a chiarire ai convenuti che il rifacimento

dell’intonaco, al quale i convenuti hanno preferito lo sconto, era necessario o

perlomeno importante per evitare, come essi sostengono, il manifestarsi di

ulteriori difetti a quel momento ancora nascosti. Ne segue che solo se i

convenuti fossero stati informati che l’accettazione dello sconto significava

di pari passo sopportare imprevedibili danni futuri dovuti ai difetti nascosti,

questa avrebbe potuto eventualmente liberare gli attori dai loro obblighi di

risarcimento di tali danni.

Dalle

tavole processuali e in particolare dal doc. N, espressamente richiamato dagli

attori, non emergono tuttavia elementi probatori a sostegno di una simile messa

in guardia dei convenuti da parte degli attori.

Se

ne conclude che la tesi d’arbitrio su questo punto sviluppata dalla parte

attrice è infondata. L’arbitro non ha omesso alcunché nella sua decisione; si è

unicamente correttamente astenuto dal costruire ipotesi prive delle necessarie

fondamenta probatorie.

E. 5 Ragionevolmente

giustificabile è la decisione dell’arbitro anche quando non deduce dall’importo

di fr. 66’000.-, messo a carico degli attori, il 40% di sconto sulla fattura,

quantificabile in fr. 5’500.- (doc. 2, allegato 19; cfr. anche doc. O, p. 6, in

cui vengono menzionati le deduzioni del 40% sul prezzo dell’intonaco interno ed

esterno), concesso dalla ditta __________.

Si

evidenzia innanzitutto che il contratto d’architettura è secondo la

giurisprudenza (

DTF

109 II 462) un contratto misto al quale trovano

applicazione, a dipendenza del tipo di prestazione dell’architetto, le norme

del mandato, rispettivamente quelle sull’appalto. Tanto l’art. 368 cpv. 1 CO

quanto l’art. 398 cpv. 1 e 2 CO sanciscono l’obbligo del risarcimento

dell’interesse positivo (cfr.

Gautschi

, Commentario Berna, ad art. 368,

N. 24 e ad art. 398, N. 29a), per danni cagionati in violazione di doveri

contrattuali. Ciò significa che la controparte deve essere posta nella

posizione economica in cui si troverebbe se le obbligazioni contrattuali fossero

state correttamente adempiute (

Bucher

, Schweizerisches Obligationenrecht

- Allgemeiner Teil; 2. ed., Zurigo 1988, p. 341 ss.).

Nel

caso concreto l’arbitro ha condannato gli attori al risarcimento dell’interesse

positivo, vale a dire al pagamento del rifacimento del muro perimetrale

dell’edificio sottraendo a tale importo il maggior valore della casa. Nella

fase d’esecuzione dei lavori di costruzione della loro abitazione i convenuti

hanno accettato l’intonaco difettato. Il risarcimento dell’interesse positivo

deve perciò porre i convenuti nella situazione economica in cui si troverebbero

se l’abitazione fosse stata costruita con l’intonaco esterno scadente ma senza

ulteriori difetti (sui quali, come già appurato, i convenuti non erano stati

informati). Ciò significa concretamente che nella valutazione del maggior

valore dell’edificio in seguito all’opera di risanamento integrale vanno

aggiunti fr. 5’500.- (importo equivalente allo sconto ottenuto dai convenuti)

dato che in caso di adempimento corretto del contratto, tenuto conto

dell’accettazione dell’intonaco scadente, il valore della casa sarebbe stato di

fr. 5’500.- inferiore al valore della stessa casa in perfetto stato, come

inizialmente previsto.

L’arbitro

ha valutato l’esecuzione del rifacimento una miglioria dell’edificio valutata

nella misura di 1/3 dei costi di rifacimento del muro esterno, vale a dire in

fr. 44’000.- senza alcun riferimento ai circa fr. 5’500.- di deduzione ottenuti

dai convenuti. Considerato che, per costante giurisprudenza, non basta che la

motivazione della decisione impugnata sia arbitraria come tale, ma occorre che

quest’ultima lo sia nel risultato (

DTF

118 Ia 124 e riferimenti;

Rüede/Hadenfeldt

,

Schweizerisches Schiedsgsrichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345), non può

dirsi arbitrario nel risultato la concreta decisione dell’arbitro poiché

qualora egli avesse espressamente tenuto conto dello sconto al momento della

quantificazione del maggior valore inglobandolo in esso, la sua decisione non

avrebbe superato i limiti del vasto potere di apprezzamento riconosciutogli

anche se avesse concluso che il maggior valore così calcolato ammontava allo

stesso importo di fr. 44’000.-.

La

decisione arbitrale non è pertanto arbitraria nemmeno a questo proposito.

E. 6 Non costituisce neppure motivo di nullità del lodo la scelta operata dall’arbitro della soluzione più costosa tra le ipotesi  di rimedio proposte dal perito __________. Va premesso che non vi è motivo di nullità se l’arbitro ha trascurato nella sua valutazione alcuni atti poiché divergenti e in contrasto con altri (SJZ, 1987, p. 244 s., no. 7). In presenza di elementi contraddittori o imprecisi è per l’appunto compito dell’arbitro stabilire quali appaiano più veritieri (Jolidon, op. cit., ad art. 36, N. 94). L’arbitro ha optato per il rifacimento totale poiché è l’unica soluzione raccomandata dal perito __________. Questi ha infatti scartato chiaramente il risanamento limitato ai difetti visibili poiché non costituirebbe un provvedimento ad effetto duraturo, e giudica solo discreto il rifacimento dell’intonaco, sia per la difficoltà di attuazione considerata la fragilità del muro di supporto sia perché non risolverebbe definitivamente i problemi. Da questo punto di vista nulla è rimproverabile all’arbitro; men che meno la pretesa mancanza di motivazione: il lodo é diffusamente e diligentemente motivato ed il riferirsi ad una conclusione del perito anche senza approfondirla non può rappresentare una carenza di motivazione quanto piuttosto un lecito esercizio del potere d’apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253 n. 3). Neppure il fatto che l’arbitro abbia privilegiato la raccomandazione del perito __________ a scapito di quella del perito __________, propenso per la soluzione di semplice rifacimento dell’intonaco, costituisce arbitrio essendo questa decisione razionalmente sostenibile. La perizia __________ è infatti cronologicamente successiva alla perizia __________; ne segue che il perito __________, nel momento in cui ha formulato le sue conclusioni, era a conoscenza dell’operato del perito precedente (cfr. perizia __________, p. 2) e che, quando si è dissociato dalle sue proposte lo ha fatto a seguito di attente e oggettive valutazioni. A titolo abbondanziale si evidenzia che l’arbitro è stato comunque sensibile alle pesanti conseguenze economiche della soluzione prescelta alla quale si oppone la parte ricorrente, quantificando il maggior valore della costruzione in seguito alle opere di risanamento con idonea generosità.

E. 7 La parte ricorrente intravede ancora arbitrio nel comportamento dell’arbitro per il fatto che non ha preso in considerazione la perizia di parte redatta dalla ditta __________. L’arbitro ha facoltà, non obbligo, di assumere qualsiasi nuova prova ad ogni stadio della procedura (cfr. compromesso, pto 2.2.). Ciò è sensato poiché l’esercizio di tale facoltà appare unicamente ragionevole quando serve a migliorare il convincimento dell’arbitro. Ritenuto nella fattispecie che dall’istruttoria sono emersi già elementi sufficienti per permettere un ponderato giudizio circa il tipo di risanamento da adottare e che l’atto prodotto dalla parte attrice altro non è che un preventivo privo di qualsiasi spiegazione accompagnatoria, già per sua natura di limitato ausilio per l’arbitro nel raggiungimento del proprio convincimento, il rifiuto di considerarlo appare legittimo.

E. 8 I

ricorrenti contestano infine la decisione sulla ripartizione delle spese

arbitrali e delle ripetibili, nella quale l’arbitro ha posto a carico dei

ricorrenti i 2/3 delle spese mentre in base al calcolo di ripartizione per

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) andrebbe posto a loro carico meno della metà

delle stesse.

È

opportuno osservare che, nel caso concreto, gli attori, oltre a mai riconoscere

nemmeno parzialmente il loro obbligo di risarcimento del danno nei confronti

dei convenuti, hanno addirittura avviato la causa nell’intento di recuperare

una modesta parte della nota professionale non ancora soluta. Hanno di

conseguenza impedito che si potesse giungere ad una soluzione bonaria non

lasciando alla controparte alternativa alla formulazione della domanda

riconvenzionale. Va parimenti osservato che il perdurare della procedura è

stato unicamente svantaggioso per i convenuti, i quali hanno dovuto sopportare

notevoli disagi durante questo lungo periodo.

Considerato

che il giudice non è rigidamente legato ad un riparto strettamente numerico

delle tasse, delle spese e delle ripetibili ma può anzi ripartirle parzialmente

o per intero fra le parti in caso di soccombenza reciproca o se concorrono

altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC), e considerate le circostanze del

caso concreto (cfr.

Cocchi/Trezzini

, CPC, ad art. 148, N. 30), non

sussiste, sotto il profilo dell’arbitrio giusta l’art. 36 litt. f) CIA (

Rüede/Hadenfeldt,

op. cit., p. 293 e 349;

SJ

1982, p. 622), motivo di nullità.

L’arbitro sarebbe infatti giunto alla stessa ripartizione qualora avesse

esplicitamente applicato l’art. 148 cpv. 2 CPC, esercitando quindi l’ampio

potere d’apprezzamento che questa norma concede all’autorità giudiziaria.

E. 9 Ne consegue che il ricorso viene respinto ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Richiamati l’art. 36 CIA e, per le spese, gli art. 147 e segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. Il ricorso per nullità 2 gennaio 1996 di __________ e __________ nei confronti del lodo 30 novembre 1995 dell’arbitro avv. __________ è respinto . 2. Le spese e la tassa di giustizia, consistenti in: a) tassa di giustizia                                           fr.      1’650.- b) esborsi di cancelleria                                   fr.           50.- T o t a l e                                                             fr.      1’700.- già anticipati dai ricorrenti rimangono a loro carico. I ricorrenti in solido rifonderanno alle controparti, pure in solido, l’importo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso. 3. Intimazione a:   -    __________ Comunicazione all’arbitro avv.  __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente:                                                  Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 07.06.1996 12.1996.1

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.96.00001 Lugano 7 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire sul ricorso per nullità proposto il 2 gennaio 1996 da __________ e __________ entrambi rappr. dall’avv. __________ contro il lodo arbitrale 30 novembre 1995 pronunciato dall’arbitro unico avv. __________ nella procedura arbitrale promossa dai ricorrenti nei confronti di __________ e __________ rappr. dall’avv. __________ con il quale l’arbitro ha accolto integralmente la domanda degli attori, condannando i convenuti a versare loro fr. 6’206.- oltre interessi e parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando gli attori a versare loro fr. 66’000.-; richiamato il decreto 3 gennaio 1996 del Presidente della Camera che ha accordato al ricorso effetto sospensivo; letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa; posti a giudizio i seguenti punti di questione: 1.

- se deve essere accolto il ricorso per nullità 2.

- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto A. Con contratto 12 agosto 1978 i convenuti hanno incaricato gli attori delle prestazioni di architetto ed ingegnere necessarie alla costruzione di una casa di abitazione sul loro fondo n. __________ di __________. Oggetto della domanda arbitrale degli attori è il saldo di fr. 6’206.- oltre interessi della loro mercede, rimasto impagato. B. I convenuti si sono opposti alla domanda degli attori poiché questi avrebbero svolto il loro mandato in maniera assai lacunosa. Da una parte vi sarebbe stato un sorpasso del 22,3% del preventivo dei costi di costruzione, allestito in maniera negligente, e inoltre la casa sarebbe difettosa in conseguenza di carenze a livello progettuale e nella direzione dei lavori. Ne conseguirebbe la responsabilità degli attori ai sensi della Norma SIA 102, così che essi dovrebbero rifondere ai convenuti il pregiudizio da loro subito, determinato in fr. 137’000.- in sede di conclusioni, per le spese di riparazione dei difetti. C. Gli attori, in risposta alla riconvenzionale hanno giustificato l’aumento dei costi con la richiesta di modifiche dei progetti originali da parte dei convenuti, o con il fatto che questi non hanno direttamente eseguito parte dei lavori, così come invece era stato stabilito. Essi non sarebbero nemmeno responsabili di eventuali difetti della casa, ascrivibili unicamente a colpa degli artigiani intervenuti sul cantiere. D. L’arbitro nel lodo 2 novembre 1994, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di architetto, non ha addebitato a colpa degli attori l’avvenuto sorpasso del preventivo. Sarebbe per contro data la responsabilità per i difetti della facciata, mitigata dal fatto che i convenuti hanno insistito per la massima riduzione possibile dei costi di costruzione, ma comunque tale da giustificare di mettere a loro carico la metà dei costi di rifacimento, ovvero, ritenuta la quantificazione di cui alla perizia __________ per il rifacimento totale del muro di rivestimento e della tinteggiatura plastica, fr. 66’000.-. Deducendo da tale importo il saldo della mercede degli attori, rimarrebbe perciò un credito dei convenuti di fr. 59’794.- oltre interessi di mora, importo oggetto di questo primo giudizio condannatorio. E. Con ricorso per nullità 30 novembre 1994 gli attori hanno chiesto l’annullamento del lodo avendo l’arbitro omesso di pronunciarsi sulla domanda di interessi di mora sul credito della loro mercede e avendo per contro aggiudicato ai convenuti interessi al 5% dall’8 maggio 1984 sull’importo loro riconosciuto benché gli stessi interessi non fossero stati richiesti (art. 36 litt. c e litt. e CIA). Il lodo sarebbe inoltre anche stato arbitrario ai sensi dell’art. 36 litt. f) CIA in quanto fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e contenente manifeste violazioni di diritto. F. Questa Camera ha annullato il lodo 2 novembre 1994 per le invocate violazione dell’art. 36 litt. c) e e) CIA e lo ha rinviato all’arbitro senza ulteriormente chinarsi sulle altre censure di arbitrio sollevate. Con lodo arbitrale 30 novembre 1995 l’arbitro ha condannato le parti a versarsi reciprocamente gli stessi importi capitali già determinati nel primo giudizio annullato ed ha rettificato le violazioni accertate da questa Camera stralciando la concessione degli interessi per l’indennità riconosciuta ai convenuti, accordandoli invece ai ricorrenti per l’importo fatto valere a titolo di saldo della mercede d’architetto. G. Con tempestivo ricorso per nullità gli attori chiedono che venga annullato anche il lodo arbitrale del 30 novembre 1995. Invocano il motivo di nullità di cui all’art. 36 litt. f) CIA. Il lodo si baserebbe su accertamenti di fatto incompleti e contrastanti con gli elementi emergenti dall’incarto e su manifeste violazioni del diritto. In primo luogo sarebbe stata omessa l’applicazione dell’art. 6 cpv. 6 della norma SIA 102 (edizione 1969), secondo la quale, accertato che non vi era responsabilità esclusiva degli attori, l’arbitro avrebbe dovuto commisurarne la responsabilità all’entità del danno e degli onorari, ed escluderla per quanto imputabile a ingegneri, impresari, assuntori o terzi. Dagli atti - questione omessa dall’arbitro nel proprio giudizio - risulterebbe comunque che gli attori sarebbero privi di responsabilità avendo essi scelto un idoneo principio costruttivo per il muro esterno, essendo puntualmente intervenuti presso le ditte esecutrici dell’intonaco e del plastico ed avendo convocato una riunione di cantiere nel corso della quale - nonostante il contrario consiglio degli attori che premevano per il rifacimento dei lavori - i convenuti avrebbero scelto di essere tacitati dagli artigiani responsabili mediante la riduzione del 40% della mercede per lavori male eseguiti. Tale scelta dei convenuti libererebbe anche gli attori da ogni responsabilità, in particolare quella per l’insufficiente spessore del muro esterno, dato che l’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate avrebbe risolto ogni problema. In ogni caso, la soluzione adottata dall’arbitro arricchirebbe indebitamente i convenuti, che già avrebbero beneficiato della riduzione del 40% dell’importo di liquidazione dei lavori difettosi. Vi sarebbe inoltre un ulteriore arbitrio per il fatto che l’arbitro ha determinato il risarcimento in base alla più costosa delle tre soluzioni proposte dal perito arch. __________ ignorando le altre di cui una in perfetta consonanza con le risultanze di una precedente perizia del capomastro __________ e senza dare motivazione di questa sua scelta. Inoltre ha completamente trascurato le conclusioni della perizia di parte presentata dagli attori e allestita dalla ditta __________ abusando del suo potere di apprezzamento. Sarebbe infine arbitrario il giudizio sulle spese arbitrali che l’arbitro ha suddiviso nella misura di 2/3 a carico degli attori e di 1/3 a carico dei convenuti e sulle ripetibili che sono state accordate nella misura ridotta di Fr. 6’000.- ai convenuti. H. Delle osservazioni 12 marzo 1996 dei convenuti, nelle quali essi chiedono la reiezione del ricorso non ravvisandosi nel lodo arbitrale alcun motivo di arbitrio si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto 1. Il ricorso di nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das schweizerische Ziviprozessrecht, p.478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, p.524; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.). In particolare a questa Corte compete l’obbligo di esaminare se il giudizio dell’arbitro sia inficiato d’arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (art. 36 litt. f CIA; Rep. 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/ Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.). A queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova applicazione la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell’art. 4 Cost. (DTF 103 Ia 359; DTF 105 Ib 436; DTF 115 II 103). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità. L’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile (Wehrli, Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Zurigo 1985, p.36); è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32; DTF 119 Ia 117; DTF 121 Ia 114). Alla luce dei suddetti principi questa Camera non deve discostarsi dalla decisione querelata a meno che essa non appaia insostenibile. La stessa non è tenuta a riesaminare tutta la fattispecie in tutte le direzioni (Wehrli, op. cit., p. 45); in concreto è sufficiente che si limiti ad analizzare le singole censure mosse dai ricorrenti al lodo arbitrale. 2. I ricorrenti sostengono innanzitutto che l’arbitro, dopo aver ammesso la possibilità di manchevolezze da parte di altre persone coinvolte nella costruzione (lodo, p. 14), abbia arbitrariamente omesso di limitare la responsabilità degli attori in applicazione dell’art. 6.6 della norma SIA 102 dell’edizione 1969. Ciò costituirebbe una manifesta violazione del diritto ai sensi dell’art. 36 litt. f) CIA. Il Tribunale federale ha sempre e costantemente ripetuto che l’arbitrio e la semplice violazione della legge sono due concetti giuridici ben distinti; per essere considerata come arbitraria la pretesa violazione deve essere manifesta ed in ciò immediatamente riconoscibile; deve in altre parole trattarsi della violazione di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso. È manifesta una violazione di disposizioni del diritto materiale quando essa offre solo una possibilità d’interpretazione; l’arbitrio è escluso se invece vi sono diverse possibili interpretazioni (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, Berna 1984, ad art, 36, N. 95). Nella fattispecie non sono soddisfatti gli estremi della manifesta violazione del diritto. L’art. 6.6 SIA 102 sancisce che la responsabilità dell’architetto per danni deve essere proporzionata all’entità del danno e degli onorari e che è esclusa qualsiasi altra responsabilità dell’architetto per danni imputabili agli ingegneri, imprenditori, assuntori e terzi. Si tratta di una norma dal contenuto ambiguo ed incerto (cfr. Schumacher, in Das Architektenrecht, Friborgo 1986, N. 538 e N. 724). Infatti questa norma può essere vista come una conferma delle normative legali generali nel senso che l’architetto non è responsabile per danni imputabili non a lui bensì a terzi, oppure come un’esclusione della sua responsabilità se i danni sono imputabili non solo a lui bensì anche a terzi. Quest’ultima interpretazione, invocata dai ricorrenti, costituisce una profonda limitazione della loro responsabilità a svantaggio della controparte. Ritenuto che gli attori hanno accettato in blocco le norme SIA 102 proposte dallo studio d’architettura, probabilmente senza leggerle con attenzione e capirne pienamente la portata o comunque senza disporre di alcuna esperienza in questo ambito, e che condizioni contrattuali generali accettate globalmente dalla controparte inesperta vanno interpretate nel dubbio a svantaggio di chi le ha proposte (in dubio contra stipulatorem, cfr. Gauch, in Das Architektenrecht,, Friborgo 1995, N. 95/96), la loro interpretazione nel caso concreto dev’essere quella conforme ai principi generali del diritto delle obbligazioni secondo cui un individuo è unicamente responsabile per danni da lui stesso cagionati. È di conseguenza certo che la decisione dell’arbitro in questo ambito non è arbitraria nel risultato poiché vi si giungerebbe pure con espressa applicazione dell’art. 6.6 delle norme SIA 102 (edizione 1969) dal momento che i progettisti e direttori dei lavori, come meglio indicato al successivo considerando 3, sono responsabili dei danni verificatisi. Alla stessa conclusione si giunge peraltro osservando che condizioni contrattuali generali accettate in blocco non sono vincolanti quando presentano contenuto insolito e in particolare quando comprendono limitazioni della responsabilità dell’architetto che sono in netto contrasto con gli interessi della controparte (cfr. Schumacher, op. cit., N. 460 e più in generale Gauch, op. cit., N. 84). Anche da questo punto di vista non è possibile criticare in alcun modo - e nemmeno un libero esame della questione avrebbe permesso conclusione diversa - l’applicazione delle regole sulla solidarietà imperfetta tra tutti i partecipanti ad una costruzione così come effettuato dall’arbitro (lodo, p. 15) e come sostenuto da costante dottrina e giurisprudenza. 3. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti l’arbitro ha rilevato la validità del principio costruttivo progettato dagli attori (lodo, p. 12); è invece restato silente a proposito degli interventi di parte convenuta presso la Ditta __________ e __________, responsabili dell’esecuzione dell’intonaco esterno, nell’intento di porre rimedio ai difetti riscontrati. Tuttavia tale limitato silenzio arbitrale non rappresenta una lacuna nella constatazione dei fatti, nel senso che l’arbitro non si sia pronunciato su un fatto determinante, ciò che equivarrebbe ad un palese contrasto dei fatti posti alla base del giudizio con gli atti giusta l’art. 36 litt. f) CIA (Jolidon, op. cit., ad art. 36, N. 94). Gli interventi non menzionati non sono infatti determinanti per la decisione sulla responsabilità dei ricorrenti. Tali interventi non sono in grado di supplire alle manchevolezze degli attori in aspetti di dettaglio e di realizzazione pratica sul cantiere, tra cui il tipo di mattone usato nella costruzione e lo spessore del rivestimento esterno del muro inferiore alle norme, indicati dall’arbitro quali elementi centrali per la loro responsabilità. 4. Non costituisce motivo di nullità neppure l’aver trascurato di rilevare se sarebbero stati evitati i danni successivamente verificatisi, nel caso in cui i convenuti avessero optato per un nuovo intonaco, come gli attori dichiarano d’aver suggerito, anziché per lo sconto del 40% sull’importo dovuto alla ditta __________, esecutrice di quest’opera. Va evidenziato che l’efficacia del nuovo intonaco ad impedire il manifestarsi di danni sarebbe rilevante, agli occhi degli attori, poiché determinerebbe l’interruzione del nesso causale tra la violazione contrattuale degli attori ed il danno subito dai convenuti con conseguente esclusione della loro responsabilità. Nella fattispecie non è necessario dilungarsi sul reale effetto preventivo dell’esecuzione a nuovo dell’intonaco delle facciate sui danni.  L’infondatezza della censura ricorsuale è deducibile già dal fatto che con la stipulazione del contratto si è instaurato tra le parti un rapporto di fiducia (art. 2 CC) con nascita dell’obbligo contrattuale degli attori di informare la controparte su questioni importanti quali la presenza di difetti di costruzione. In base al contratto, gli attori erano tenuti a chiarire ai convenuti che il rifacimento dell’intonaco, al quale i convenuti hanno preferito lo sconto, era necessario o perlomeno importante per evitare, come essi sostengono, il manifestarsi di ulteriori difetti a quel momento ancora nascosti. Ne segue che solo se i convenuti fossero stati informati che l’accettazione dello sconto significava di pari passo sopportare imprevedibili danni futuri dovuti ai difetti nascosti, questa avrebbe potuto eventualmente liberare gli attori dai loro obblighi di risarcimento di tali danni. Dalle tavole processuali e in particolare dal doc. N, espressamente richiamato dagli attori, non emergono tuttavia elementi probatori a sostegno di una simile messa in guardia dei convenuti da parte degli attori. Se ne conclude che la tesi d’arbitrio su questo punto sviluppata dalla parte attrice è infondata. L’arbitro non ha omesso alcunché nella sua decisione; si è unicamente correttamente astenuto dal costruire ipotesi prive delle necessarie fondamenta probatorie. 5. Ragionevolmente giustificabile è la decisione dell’arbitro anche quando non deduce dall’importo di fr. 66’000.-, messo a carico degli attori, il 40% di sconto sulla fattura, quantificabile in fr. 5’500.- (doc. 2, allegato 19; cfr. anche doc. O, p. 6, in cui vengono menzionati le deduzioni del 40% sul prezzo dell’intonaco interno ed esterno), concesso dalla ditta __________. Si evidenzia innanzitutto che il contratto d’architettura è secondo la giurisprudenza (DTF 109 II 462) un contratto misto al quale trovano applicazione, a dipendenza del tipo di prestazione dell’architetto, le norme del mandato, rispettivamente quelle sull’appalto. Tanto l’art. 368 cpv. 1 CO quanto l’art. 398 cpv. 1 e 2 CO sanciscono l’obbligo del risarcimento dell’interesse positivo (cfr. Gautschi, Commentario Berna, ad art. 368, N. 24 e ad art. 398, N. 29a), per danni cagionati in violazione di doveri contrattuali. Ciò significa che la controparte deve essere posta nella posizione economica in cui si troverebbe se le obbligazioni contrattuali fossero state correttamente adempiute (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht

- Allgemeiner Teil; 2. ed., Zurigo 1988, p. 341 ss.). Nel caso concreto l’arbitro ha condannato gli attori al risarcimento dell’interesse positivo, vale a dire al pagamento del rifacimento del muro perimetrale dell’edificio sottraendo a tale importo il maggior valore della casa. Nella fase d’esecuzione dei lavori di costruzione della loro abitazione i convenuti hanno accettato l’intonaco difettato. Il risarcimento dell’interesse positivo deve perciò porre i convenuti nella situazione economica in cui si troverebbero se l’abitazione fosse stata costruita con l’intonaco esterno scadente ma senza ulteriori difetti (sui quali, come già appurato, i convenuti non erano stati informati). Ciò significa concretamente che nella valutazione del maggior valore dell’edificio in seguito all’opera di risanamento integrale vanno aggiunti fr. 5’500.- (importo equivalente allo sconto ottenuto dai convenuti) dato che in caso di adempimento corretto del contratto, tenuto conto dell’accettazione dell’intonaco scadente, il valore della casa sarebbe stato di fr. 5’500.- inferiore al valore della stessa casa in perfetto stato, come inizialmente previsto. L’arbitro ha valutato l’esecuzione del rifacimento una miglioria dell’edificio valutata nella misura di 1/3 dei costi di rifacimento del muro esterno, vale a dire in fr. 44’000.- senza alcun riferimento ai circa fr. 5’500.- di deduzione ottenuti dai convenuti. Considerato che, per costante giurisprudenza, non basta che la motivazione della decisione impugnata sia arbitraria come tale, ma occorre che quest’ultima lo sia nel risultato (DTF 118 Ia 124 e riferimenti; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgsrichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345), non può dirsi arbitrario nel risultato la concreta decisione dell’arbitro poiché qualora egli avesse espressamente tenuto conto dello sconto al momento della quantificazione del maggior valore inglobandolo in esso, la sua decisione non avrebbe superato i limiti del vasto potere di apprezzamento riconosciutogli anche se avesse concluso che il maggior valore così calcolato ammontava allo stesso importo di fr. 44’000.-. La decisione arbitrale non è pertanto arbitraria nemmeno a questo proposito. 6. Non costituisce neppure motivo di nullità del lodo la scelta operata dall’arbitro della soluzione più costosa tra le ipotesi  di rimedio proposte dal perito __________. Va premesso che non vi è motivo di nullità se l’arbitro ha trascurato nella sua valutazione alcuni atti poiché divergenti e in contrasto con altri (SJZ, 1987, p. 244 s., no. 7). In presenza di elementi contraddittori o imprecisi è per l’appunto compito dell’arbitro stabilire quali appaiano più veritieri (Jolidon, op. cit., ad art. 36, N. 94). L’arbitro ha optato per il rifacimento totale poiché è l’unica soluzione raccomandata dal perito __________. Questi ha infatti scartato chiaramente il risanamento limitato ai difetti visibili poiché non costituirebbe un provvedimento ad effetto duraturo, e giudica solo discreto il rifacimento dell’intonaco, sia per la difficoltà di attuazione considerata la fragilità del muro di supporto sia perché non risolverebbe definitivamente i problemi. Da questo punto di vista nulla è rimproverabile all’arbitro; men che meno la pretesa mancanza di motivazione: il lodo é diffusamente e diligentemente motivato ed il riferirsi ad una conclusione del perito anche senza approfondirla non può rappresentare una carenza di motivazione quanto piuttosto un lecito esercizio del potere d’apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 253 n. 3). Neppure il fatto che l’arbitro abbia privilegiato la raccomandazione del perito __________ a scapito di quella del perito __________, propenso per la soluzione di semplice rifacimento dell’intonaco, costituisce arbitrio essendo questa decisione razionalmente sostenibile. La perizia __________ è infatti cronologicamente successiva alla perizia __________; ne segue che il perito __________, nel momento in cui ha formulato le sue conclusioni, era a conoscenza dell’operato del perito precedente (cfr. perizia __________, p. 2) e che, quando si è dissociato dalle sue proposte lo ha fatto a seguito di attente e oggettive valutazioni. A titolo abbondanziale si evidenzia che l’arbitro è stato comunque sensibile alle pesanti conseguenze economiche della soluzione prescelta alla quale si oppone la parte ricorrente, quantificando il maggior valore della costruzione in seguito alle opere di risanamento con idonea generosità. 7. La parte ricorrente intravede ancora arbitrio nel comportamento dell’arbitro per il fatto che non ha preso in considerazione la perizia di parte redatta dalla ditta __________. L’arbitro ha facoltà, non obbligo, di assumere qualsiasi nuova prova ad ogni stadio della procedura (cfr. compromesso, pto 2.2.). Ciò è sensato poiché l’esercizio di tale facoltà appare unicamente ragionevole quando serve a migliorare il convincimento dell’arbitro. Ritenuto nella fattispecie che dall’istruttoria sono emersi già elementi sufficienti per permettere un ponderato giudizio circa il tipo di risanamento da adottare e che l’atto prodotto dalla parte attrice altro non è che un preventivo privo di qualsiasi spiegazione accompagnatoria, già per sua natura di limitato ausilio per l’arbitro nel raggiungimento del proprio convincimento, il rifiuto di considerarlo appare legittimo. 8. I ricorrenti contestano infine la decisione sulla ripartizione delle spese arbitrali e delle ripetibili, nella quale l’arbitro ha posto a carico dei ricorrenti i 2/3 delle spese mentre in base al calcolo di ripartizione per soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) andrebbe posto a loro carico meno della metà delle stesse. È opportuno osservare che, nel caso concreto, gli attori, oltre a mai riconoscere nemmeno parzialmente il loro obbligo di risarcimento del danno nei confronti dei convenuti, hanno addirittura avviato la causa nell’intento di recuperare una modesta parte della nota professionale non ancora soluta. Hanno di conseguenza impedito che si potesse giungere ad una soluzione bonaria non lasciando alla controparte alternativa alla formulazione della domanda riconvenzionale. Va parimenti osservato che il perdurare della procedura è stato unicamente svantaggioso per i convenuti, i quali hanno dovuto sopportare notevoli disagi durante questo lungo periodo. Considerato che il giudice non è rigidamente legato ad un riparto strettamente numerico delle tasse, delle spese e delle ripetibili ma può anzi ripartirle parzialmente o per intero fra le parti in caso di soccombenza reciproca o se concorrono altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC), e considerate le circostanze del caso concreto (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, N. 30), non sussiste, sotto il profilo dell’arbitrio giusta l’art. 36 litt. f) CIA (Rüede/Hadenfeldt, op. cit., p. 293 e 349; SJ 1982, p. 622), motivo di nullità. L’arbitro sarebbe infatti giunto alla stessa ripartizione qualora avesse esplicitamente applicato l’art. 148 cpv. 2 CPC, esercitando quindi l’ampio potere d’apprezzamento che questa norma concede all’autorità giudiziaria. 9. Ne consegue che il ricorso viene respinto ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Richiamati l’art. 36 CIA e, per le spese, gli art. 147 e segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. Il ricorso per nullità 2 gennaio 1996 di __________ e __________ nei confronti del lodo 30 novembre 1995 dell’arbitro avv. __________ è respinto . 2. Le spese e la tassa di giustizia, consistenti in: a) tassa di giustizia                                           fr.      1’650.- b) esborsi di cancelleria                                   fr.           50.- T o t a l e                                                             fr.      1’700.- già anticipati dai ricorrenti rimangono a loro carico. I ricorrenti in solido rifonderanno alle controparti, pure in solido, l’importo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso. 3. Intimazione a:   -    __________ Comunicazione all’arbitro avv.  __________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente:                                                  Il segretario: