Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Secondo l’art. 20 LCA in caso di mora dell’assicurato nel pagamento del premio, l’assicuratore lo può diffidare ad effettuare il pagamento entro il termine di 14 giorni dall’invio della diffida, ritenuto che se la stessa rimane senza effetto, l’obbligazione contratta dall’assicuratore è sospesa a far tempo dalla scadenza del termine di diffida. L’art. 21 LCA prevede invece che se l’assicuratore non richiede il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del predetto termine di diffida, si presume che egli sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al premio arretrato, ritenuto però che se egli ha richiesto o accettato più tardi il premio la sua responsabilità rinasce dal momento del pagamento. Queste norme non costituiscono diritto imperativo (Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2. edizione, vol. 1, pag. 355), di modo che alla fattispecie -per quanto rilevante- torna applicabile anche quanto previsto all’art. 6.03 delle CGA, norma con cui l’assicuratrice ha dichiarato di rinunciare ad applicare le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dello stipulante (tra i quali è esplicitamente menzionato quello al puntuale pagamento del premio) “qualora le circostanze provino che la violazione non è imputabile a sua colpa”.
E. 2 Per risolvere opportunamente il contenzioso occorre dapprima ricostruire gli avvenimenti relativi al contratto in esame.
E. 2.1 Detto contratto ha preso inizio il 1° ottobre 1990 e avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1991 (doc. A, doc. 3) . L’attrice si è con ciò impegnata al pagamento di un premio annuo di complessivi fr. 1’540.-- in rate trimestrali di fr. 385.--, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (doc. O; doc. 3, pag. 2 e 3).
E. 2.2 Dal conteggio allestito dalla convenuta il 2 aprile 1991 (doc. O e doc. 3, pag. 3) risulta che l’attrice a quel momento aveva effettuato per il contratto in questione versamenti per complessivi fr. 1’848.-- (cfr. la dicitura “premio pagato fr. 1’848.--” sul conteggio in questione) . Secondo la convenuta, l’attrice risultava così aver pagato il premio fino al 30 giugno 1991, il che lasciava un residuo attivo in suo favore (“da versarvi”) di fr. 693.--.
E. 2.3 La convenuta sostiene di aver inviato all’attrice una diffida ex art. 20 LCA in data 20 agosto 1991 (doc. 11 e 12), diffida che, stante l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fino al 30 giugno (cfr. considerando 2.2), non poteva a quel momento riguardare che il premio trimestrale di fr. 385.-- dovuto per il trimestre luglio 1991-settembre 1991 (cfr. in effetti la tabella riassuntiva a pag. 2 della risposta di causa).
E. 2.4 Il 24 ottobre 1991 la convenuta ha dichiarato di utilizzare il saldo in favore dell’attrice di fr. 693.-- di cui al conteggio doc. O per pagare premi scoperti riguardanti altre due polizze da lei stipulate (doc. P).
E. 3 La valutazione di questi fatti consente di confermare
il giudizio del Pretore: a prescindere dalla questione a sapere se la convenuta
il 20 agosto 1991 abbia o meno inviato all’attrice una diffida ex art. 20 LCA,
non si può ammettere che in quel momento esistessero gli estremi per inviarle
tale diffida, dovendo piuttosto essere ritenuto che l’attrice in buona fede
poteva considerare avvenuto il pagamento del premio anche per il periodo per il
quale è stata addotta la sua mora.
Questo
perché, come si è visto, in data 2 aprile 1991 la convenuta ha attestato la
ricezione di premi per complessivi fr. 1’848.-- per la polizza di cui trattasi
(doc. O e doc. 3, pag. 3), con il che, tolto quanto dovuto fino al 30 giugno
1991, rimaneva un saldo attivo di fr. 693.--, importo che -non avendo la
convenuta provveduto alla prospettata restituzione- negli intendimenti delle
parti restava a quel momento attribuito a quella polizza (art. 86 cpv. 2 CO) ed
era ampiamente sufficiente a far fronte al pagamento del premio anche per il
trimestre per cui è stata addotta la mora dell’assicurata.
Proprio
perché il maggior pagamento dell’attrice era da considerare attinente alla
polizza di assicurazione malattia collettiva, risulta illegittima la successiva
decisione 24 ottobre 1991 della convenuta di destinare ad altre polizze il
saldo attivo di fr. 693.-- (doc. P). Inoltre, già solo il principio della buona
fede imponeva alla convenuta di eruire la sicura volontà dell’attrice di
attribuire il saldo in suo favore alla polizza per la quale essa percepiva
prestazioni e che comunque era prioritaria sulle altre per il suo scopo sociale
e perché assicurava anche terze persone, e che di conseguenza essa
prioritariamente desiderava mantenere (analogo:
II CCA
1° settembre 1993
in re B. SA/M. SA), così che invece di inviare all’attrice la pretesa diffida
del 20 agosto 1991 e la successiva decisione del 24 ottobre 1991 sull’utilizzo
del saldo di fr. 693.--, la convenuta avrebbe semmai dovuto comunicarle
l’avvenuta utilizzazione di quell’importo a valere quale pagamento del premio
per il trimestre in corso.
Del
resto, nulla permette di escludere che se la convenuta, come da lei dichiarato,
avesse versato all’attrice il saldo a lei attribuito, essa, pur se in
difficoltà finanziarie, vi avrebbe pagato il premio per il trimestre in
questione.
E. 4 Nulla modifica a questa situazione l’obiezione della convenuta secondo cui l’asserito credito di fr. 693.-- non sarebbe esistito (duplica, punto 3, pag. 2). Anche se così fosse, si tratterebbe di errore contabile commesso dalla convenuta stessa, con il che la mora dell’attrice -che in buona fede poteva confidare nell’esistenza del suo credito- non risulterebbe dovuta a sua colpa, ragione per cui la convenuta non avrebbe potuto comunque invocarla allo scopo di rescindere il contratto in conseguenza della rinuncia di cui all’art. 6.03 delle CGA (cfr. consid. 1). Ne consegue la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 22 febbraio 1995 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.08.1995 12.1995.90
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.95.00090 Lugano 21 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.279 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 16 dicembre 1992 da __________ rappr. dallo studio legale __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13’200.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione; Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 30 gennaio 1995 ha accolto; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 22 febbraio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Mentre l’attrice con osservazioni del 3 aprile 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.
- se deve essere accolto l’appello 2.
- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. L’attrice, all’epoca titolare di una lavanderia chimica, il 27 marzo 1991 ha stipulato con la convenuta un contratto di assicurazione collettiva contro la malattia per sé e i dipendenti dell’azienda, contratto sostitutivo di quello precedente del 4 giugno 1987 e avente validità dal 1° ottobre 1990 al 31 dicembre 1991 (doc. A). B. L’attrice sostiene di essersi ammalata, e di essere incapace al lavoro, dal 26 novembre 1990. Da quella data decorrerebbe il suo diritto alle indennità giornaliere, diritto che la convenuta, stante il regolare pagamento dei premi per mezzo di parziale compensazione con le prestazioni assicurative a lei dovute, avrebbe immotivatamente soppresso a far tempo dal 7 giugno 1992 adducendo di essere receduta dal contratto per la mora dell’attrice nel pagamento del premio. Dovendosi invece ammettere l’obbligo della convenuta al versamento delle indennità fino al 720° giorno di malattia, ovvero fino al 18 novembre 1992, essa sarebbe debitrice dell’attrice di indennità giornaliere per complessivi fr. 13’200.-- oltre interessi, importo oggetto della presente causa. C. Nella risposta del 19 febbraio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione. L’attrice sarebbe sempre stata in ritardo nel pagamento dei premi, ragione per cui, dopo l’infruttuosa diffida del 20 agosto 1991, con scritto del 27 febbraio 1992 -non ritirato dall’attrice- l’assicuratrice avrebbe dichiarato di annullare il contratto con effetto immediato. Il diritto dell’attrice alle indennità sarebbe perciò cessato 100 giorni dopo la fine del contratto, cioè il 5 giugno 1992. Dopo compensazione con i premi dovuti dall’attrice per le varie polizze da lei stipulate, la convenuta risulterebbe averle già versato quanto di sua spettanza. D. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che la convenuta non avrebbe dimostrato di avere inviato all’attrice la diffida per il pagamento dei premi arretrati ai sensi della LCA, così che il contratto non si potrebbe considerare validamente rescisso. Ne conseguirebbe l’obbligo della convenuta al pagamento delle rimanenti indennità giornaliere, con il che sarebbe da accogliere la petizione. F. Con tempestivo gravame datato 22 febbraio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. La stessa attrice non avrebbe mai contestato di aver ricevuto la diffida del 20 agosto 1991, di modo che si tratterebbe di un fatto proceduralmente acquisito in conseguenza dell’ammissione dell’attrice, fatto che perciò il Pretore non avrebbe potuto considerare siccome non provato. Dovendosi ammettere in base all’art. 21 LCA che il silenzio dell’assicuratrice nei due mesi successivi comportava la rinuncia al contratto, non sarebbe nemmeno decisiva la questione a sapere se l’attrice ha o meno ricevuto la disdetta del 27 febbraio 1992, essendo gli effetti del contratto terminati già per il 5 novembre 1991. G. Nelle osservazioni del 3 aprile 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Secondo l’art. 20 LCA in caso di mora dell’assicurato nel pagamento del premio, l’assicuratore lo può diffidare ad effettuare il pagamento entro il termine di 14 giorni dall’invio della diffida, ritenuto che se la stessa rimane senza effetto, l’obbligazione contratta dall’assicuratore è sospesa a far tempo dalla scadenza del termine di diffida. L’art. 21 LCA prevede invece che se l’assicuratore non richiede il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del predetto termine di diffida, si presume che egli sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al premio arretrato, ritenuto però che se egli ha richiesto o accettato più tardi il premio la sua responsabilità rinasce dal momento del pagamento. Queste norme non costituiscono diritto imperativo (Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2. edizione, vol. 1, pag. 355), di modo che alla fattispecie -per quanto rilevante- torna applicabile anche quanto previsto all’art. 6.03 delle CGA, norma con cui l’assicuratrice ha dichiarato di rinunciare ad applicare le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi dello stipulante (tra i quali è esplicitamente menzionato quello al puntuale pagamento del premio) “qualora le circostanze provino che la violazione non è imputabile a sua colpa”. 2. Per risolvere opportunamente il contenzioso occorre dapprima ricostruire gli avvenimenti relativi al contratto in esame. 2.1 Detto contratto ha preso inizio il 1° ottobre 1990 e avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 1991 (doc. A, doc. 3) . L’attrice si è con ciò impegnata al pagamento di un premio annuo di complessivi fr. 1’540.-- in rate trimestrali di fr. 385.--, scadenti il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (doc. O; doc. 3, pag. 2 e 3). 2.2 Dal conteggio allestito dalla convenuta il 2 aprile 1991 (doc. O e doc. 3, pag. 3) risulta che l’attrice a quel momento aveva effettuato per il contratto in questione versamenti per complessivi fr. 1’848.-- (cfr. la dicitura “premio pagato fr. 1’848.--” sul conteggio in questione) . Secondo la convenuta, l’attrice risultava così aver pagato il premio fino al 30 giugno 1991, il che lasciava un residuo attivo in suo favore (“da versarvi”) di fr. 693.--. 2.3 La convenuta sostiene di aver inviato all’attrice una diffida ex art. 20 LCA in data 20 agosto 1991 (doc. 11 e 12), diffida che, stante l’attestazione dell’avvenuto pagamento del premio fino al 30 giugno (cfr. considerando 2.2), non poteva a quel momento riguardare che il premio trimestrale di fr. 385.-- dovuto per il trimestre luglio 1991-settembre 1991 (cfr. in effetti la tabella riassuntiva a pag. 2 della risposta di causa). 2.4 Il 24 ottobre 1991 la convenuta ha dichiarato di utilizzare il saldo in favore dell’attrice di fr. 693.-- di cui al conteggio doc. O per pagare premi scoperti riguardanti altre due polizze da lei stipulate (doc. P). 3. La valutazione di questi fatti consente di confermare il giudizio del Pretore: a prescindere dalla questione a sapere se la convenuta il 20 agosto 1991 abbia o meno inviato all’attrice una diffida ex art. 20 LCA, non si può ammettere che in quel momento esistessero gli estremi per inviarle tale diffida, dovendo piuttosto essere ritenuto che l’attrice in buona fede poteva considerare avvenuto il pagamento del premio anche per il periodo per il quale è stata addotta la sua mora. Questo perché, come si è visto, in data 2 aprile 1991 la convenuta ha attestato la ricezione di premi per complessivi fr. 1’848.-- per la polizza di cui trattasi (doc. O e doc. 3, pag. 3), con il che, tolto quanto dovuto fino al 30 giugno 1991, rimaneva un saldo attivo di fr. 693.--, importo che -non avendo la convenuta provveduto alla prospettata restituzione- negli intendimenti delle parti restava a quel momento attribuito a quella polizza (art. 86 cpv. 2 CO) ed era ampiamente sufficiente a far fronte al pagamento del premio anche per il trimestre per cui è stata addotta la mora dell’assicurata. Proprio perché il maggior pagamento dell’attrice era da considerare attinente alla polizza di assicurazione malattia collettiva, risulta illegittima la successiva decisione 24 ottobre 1991 della convenuta di destinare ad altre polizze il saldo attivo di fr. 693.-- (doc. P). Inoltre, già solo il principio della buona fede imponeva alla convenuta di eruire la sicura volontà dell’attrice di attribuire il saldo in suo favore alla polizza per la quale essa percepiva prestazioni e che comunque era prioritaria sulle altre per il suo scopo sociale e perché assicurava anche terze persone, e che di conseguenza essa prioritariamente desiderava mantenere (analogo: II CCA 1° settembre 1993 in re B. SA/M. SA), così che invece di inviare all’attrice la pretesa diffida del 20 agosto 1991 e la successiva decisione del 24 ottobre 1991 sull’utilizzo del saldo di fr. 693.--, la convenuta avrebbe semmai dovuto comunicarle l’avvenuta utilizzazione di quell’importo a valere quale pagamento del premio per il trimestre in corso. Del resto, nulla permette di escludere che se la convenuta, come da lei dichiarato, avesse versato all’attrice il saldo a lei attribuito, essa, pur se in difficoltà finanziarie, vi avrebbe pagato il premio per il trimestre in questione. 4. Nulla modifica a questa situazione l’obiezione della convenuta secondo cui l’asserito credito di fr. 693.-- non sarebbe esistito (duplica, punto 3, pag. 2). Anche se così fosse, si tratterebbe di errore contabile commesso dalla convenuta stessa, con il che la mora dell’attrice -che in buona fede poteva confidare nell’esistenza del suo credito- non risulterebbe dovuta a sua colpa, ragione per cui la convenuta non avrebbe potuto comunque invocarla allo scopo di rescindere il contratto in conseguenza della rinuncia di cui all’art. 6.03 delle CGA (cfr. consid. 1). Ne consegue la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 22 febbraio 1995 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 800.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario