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12.1995.76

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-02-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.02.1995 12.1995.76

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00076 Lugano 14 febbraio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa della Pretura di Lugano, Sezione 5 promossa con da arch. __________ (rappr. da: __________) contro __________ (amm. unica __________) che il Segretario assessore, con decreto 2 febbraio 1995, ha accolto ordinando alla convenuta di mettere a libera disposizione dell’istante la superficie di mq 156 al piano terreno e di mq 70 al piano interrato nello stabile “__________ ” in via __________ a __________ (mapp. no __________). Appellante la società convenuta la quale, con atto d’appello 10 febbraio 1995, chiede l’annullamento della decisione di sfratto. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto che lo sfratto é stato decretato in virtù di una disdetta straordinaria della locazione per mora della conduttrice in punto alla quale sono state adempiute tutte le formalità previste dall’art. 257d CO; che l’appellante non insorge contro i motivi che hanno determinato il provvedimento di sfratto ma fa valere la necessità di avere a disposizione del tempo per perfezionare la compravendita del centro estetico che occupa i locali in questione e sistemare la pendenza con il proprietario dello stabile; che, a prescindere dalle carenze formali dell’atto di appello, i motivi addotti non possono comportare la riforma del primo giudizio poiché non ne criticano l’avverarsi, del resto puntuale come correttamente esposto dal primo giudice, dei presupposti; che piuttosto l’appellante chiede di soprassedere all’esecuzione dello sfratto quasi postulandone una proroga nell’attesa che si concretizzi la trattativa commerciale di cessione del suo commercio; che trattasi di un fatto nuovo e come tale improponibile in appello (art. 321 CPC) e che, in ogni caso, il differimento dello sfratto non é previsto dalla nostra legislazione (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 506  n. 4); che l’appello deve così essere respinto già in occasione dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC per il che la domanda di concessione di effetto sospensivo diventa priva di oggetto; Per i quali motivi visti gli art. 313bis CPC, 321 CPC e 506 e seg. CPC pronuncia 1. L’appello 10 gennaio 1995 di __________ é respinto . 2. Non si prelevano tasse o spese. 3. Intimazione a:            -           __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario