opencaselaw.ch

12.1995.68

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-05 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 5 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no 92/92 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 26 maggio 1992 da __________ rappr. dallo studio legale __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ chiedente il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione di una compravendita ad asta privata che il Pretore, con decisione 13 gennaio 1995, ha solo parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare a quella attrice l’importo di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991. Appellante la parte attrice la quale, con atto d’appello 1 febbraio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 59’290.80 oltre interessi al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85. Mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto 1. La signora __________ ha partecipato, il 15 marzo 1990, ad una vendita all’asta tenutasi presso la __________ di __________ aggiudicandosi diversi oggetti d’antiquariato per un valore complessivo di Fr. 172’176.30. Il 28 marzo 1990 ha versato un primo acconto di Fr. 50’000.- e il 2 ottobre 1990 un ulteriore importo di Fr. 10’000.-. Successivamente la __________, constatate le difficoltà di pagamento della cliente, ha ripreso da quest’ultima diversi oggetti. Atteso che nonostante diversi solleciti di pagamento dello scoperto residuo la convenuta non procedeva all’estinzione del debito la creditrice ha ceduto il proprio credito alla __________ che procede in lite, con la causa che ci occupa, chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 61’290.80 - comprensivo del saldo capitale, di spese di trasporto per la merce ritornata e degli interessi maturati sul debito residuo dopo il versamento dei due citati acconti - oltre ad interessi di mora al 15 %. 2. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione dopo aver respinto le obiezioni della convenuta che affermava di non essere mai stata debitrice della __________ dal momento che al momento dell’asta aveva agito in qualità di rappresentante di tale signor __________ e, in subordine, di non più essere, qualora lo fosse stata, debitrice dell’importo preteso poiché il debito sarebbe stato assunto dallo stesso signor __________. In particolare il Pretore ha ritenuto dovuto un importo capitale di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991; non ha invece accordato interessi di mora con decorrenza precedente a questo termine poiché solo in quel momento vi sarebbe stata una regolare interpellazione produttiva delle conseguenze della mora. Per quanto riguarda spese e ripetibili ha condannato la convenuta a versare all’attrice i 2/3 delle tasse e spese di giudizio ed ha riconosciuto a quest’ultima Fr. 1’700.- per indennità ripetibili. 3. Con l’appello la parte attrice critica il calcolo riassuntivo del capitale dovuto, così come eseguito dal Pretore, avendo quest’ultimo - probabilmente per un errore di scritturazione - dedotto Fr. 59’290.80 quale controvalore degli oggetti ritornati invece dei concordati Fr. 53’992.50. Inoltre censura il rifiuto da parte del Pretore di concedere gli interessi moratori già a far tempo del settimo giorno dalla chiusura dell’asta, quindi dal 1 aprile 1990, come alle condizioni generali d’asta. La parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello. 4. Deve essere pacifico che l’importo posto in deduzione dal Pretore per gli oggetti ritornati é frutto di un errore di lettura del doc. E: infatti la somma di Fr. 59’290.80 é quella dell’importo totale richiesto con il conteggio doc. E, senza le spese di trasporto, posizionata immediatamente dopo l’indicazione degli oggetti ritornati il cui valore però é riportato su di un’altra colonna, quella appunto delle deduzioni. Del resto nei confronti di questo conteggio la convenuta, con l’allegato di risposta, ha unicamente contestato, oltre alla principale eccezione di non esserne la debitrice attorno alla quale non vi é più discussione,  l’esposizione riguardante le spese di trasporto - che il Pretore non ha poi riconosciuto - e gli interessi (cfr. risposta 3 settembre 1992  punto 1.3. in fine a pag. 4). Già per questo motivo dovrà essere riconosciuto all’attrice un importo maggiorato della differenza di Fr. 5’298.30 sull’effettivo capitale ancora scoperto.

E. 5.1 Con riferimento al giudizio sulla decorrenza degli interessi l’appellante censura il Pretore che considera inapplicabile l’art. 102 cpv. 2 CO al contratto venuto in essere tra le parti e questo malgrado il fatto che l’appellata abbia accettato le condizioni d’asta e le relative condizioni di pagamento che prevedono, nel caso di non pagamento in contanti, un interesse di mora del 15% a far tempo da sette giorni dopo la chiusura dell’asta (cfr. punto 1. “Auktionsbedingungen”, doc. C). La censura é fondata. La vendita all’asta privata non si distingue giuridicamente da una vendita ordinaria e ne segue che il compratore é tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole contrattuali (art. 211 cpv. 1 CO). Dalle tavole processuali risulta che queste condizioni erano indicate su di un formulario prestampato (doc. C) e nonostante la circostanza che le stesse non abbiano fatto l’oggetto di una negoziazione tra le parti contraenti devono comunque essere considerate come facenti parte integrante del contratto perché accettate dalla convenuta, persona senz’altro cognita di questo genere di negozi, con la sottoscrizione della cartella d’offerente (doc. B) che fa puntuale riferimento a tali condizioni (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 127). Inoltre sono state lette ad alta voce prima dell’inizio dell’asta, come confermato dal teste __________ con la conseguenza che, annunciate pubblicamente, vincolavano le parti in causa (FJS Vente aux enchères N. 234, pag. 4).

E. 5.2 Dal tenore letterale del punto primo delle condizioni del regolamento d’asta (doc. C) risulta che il prezzo d’acquisto degli oggetti aggiudicati deve essere, di principio, corrisposto in contanti alla consegna dei beni ma anche, eccezionalmente e con pagamento di un supplemento, a seguito di fatturazione entro 7 giorni dalla chiusura dell’asta. questa ha avuto luogo il 15 marzo 1990 e di conseguenza l’appellata avrebbe dovuto adempiere la sua prestazione entro il successivo 22 marzo 1990. Non avendolo fatto e proprio solo per la decorrenza del termine di adempimento stabilito contrattualmente l’appellata si é trovata nella situazione di mora senza più necessità alcuna di interpellazione da parte della creditrice (art. 102 cpv. 2 CO; Engel, op. cit., pag. 466/7; OR-Wiegand, art. 102 N. 10).

E. 6 In concreto, benché l’appellante, in virtù delle condizioni contrattuali, possa richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 15% a decorrere dal 22 marzo 1990, essa lo limita al 10% dal 1 aprile 1990 al 1 settembre 1990 e dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991 ed inoltre fa decorrere quello contrattuale del 15% dal 5 settembre 1991. Evidentemente l’interesse di mora nella misura richiesta va calcolato sull’importo capitale ancora scoperto al momento dell’inizio della sua decorrenza. Il primo periodo di interesse riguarda un capitale scoperto di Fr. 116’520.- con la conseguenza che l’importo esposto nel conteggio doc. E di Fr. 4’855.- é corretto (Fr. 11’652x10% : 12 x 5). Il conteggio d’interesse al 10% per il secondo periodo, così come al doc. E, non é invece corretto poiché é stato calcolato anche tenendo conto quale capitale del primo importo per interessi configurando così l’anatocismo che é vietato dalla norma dell’art. 105 cpv. 3 CO. L’interesse al 10% per i sette mesi dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991 deve essere calcolato su di un capitale residuo di Fr. 102’184.35 (Fr. 107’039.35 ./. Fr. 4’855.-) con un risultato di Fr. 5’960.75. Ne segue che la convenuta deve corrispondere ancora all’attrice i seguenti importi: - Fr.  48’191. 85             quale capitale residuo - Fr.    4’855.--                per interessi primo periodo - Fr.    5’960.75              per interessi secondo periodo Fr.  59’007.60              totale oltre interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85.

E. 7 L’accoglimento dell’appello comporta anche la ridistribuzione di spese e ripetibili a dipendenza della soccombenza delle parti che in seconda sede é totale a carico dell’appellata. Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L’appello é accolto e di conseguenza la sentenza 13 gennaio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 1 viene così riformata: 1. La petizione é parzialmente accolta. Di conseguenza la signora __________ é condannata a versare Fr. 59’007.60 alla __________ oltre  interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.- e le spese, da anticipare dalla parte     attrice, sono poste a suo carico per 1/6 e per i  rimanenti 5/6 a carico della           parte convenuta, la quale rifonderà inoltre Fr. 3’400.- a controparte per   parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                          Fr. 570.- b) spese di cancelleria                    Fr.   30.- totale                                                  Fr. 600.- già anticipati dall’appellante sono a carico della parte appellata che verserà ancora alla __________ Fr. 1’200.- per ripetibili d’appello. III. Intimazione a:          -      __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.04.1995 12.1995.68

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00068 Lugano 5 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no 92/92 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 26 maggio 1992 da __________ rappr. dallo studio legale __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ chiedente il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione di una compravendita ad asta privata che il Pretore, con decisione 13 gennaio 1995, ha solo parzialmente accolto condannando la parte convenuta a versare a quella attrice l’importo di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991. Appellante la parte attrice la quale, con atto d’appello 1 febbraio 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di condannare la convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 59’290.80 oltre interessi al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85. Mentre la parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto 1. La signora __________ ha partecipato, il 15 marzo 1990, ad una vendita all’asta tenutasi presso la __________ di __________ aggiudicandosi diversi oggetti d’antiquariato per un valore complessivo di Fr. 172’176.30. Il 28 marzo 1990 ha versato un primo acconto di Fr. 50’000.- e il 2 ottobre 1990 un ulteriore importo di Fr. 10’000.-. Successivamente la __________, constatate le difficoltà di pagamento della cliente, ha ripreso da quest’ultima diversi oggetti. Atteso che nonostante diversi solleciti di pagamento dello scoperto residuo la convenuta non procedeva all’estinzione del debito la creditrice ha ceduto il proprio credito alla __________ che procede in lite, con la causa che ci occupa, chiedendo il pagamento dell’importo di Fr. 61’290.80 - comprensivo del saldo capitale, di spese di trasporto per la merce ritornata e degli interessi maturati sul debito residuo dopo il versamento dei due citati acconti - oltre ad interessi di mora al 15 %. 2. Il Pretore ha parzialmente accolto la petizione dopo aver respinto le obiezioni della convenuta che affermava di non essere mai stata debitrice della __________ dal momento che al momento dell’asta aveva agito in qualità di rappresentante di tale signor __________ e, in subordine, di non più essere, qualora lo fosse stata, debitrice dell’importo preteso poiché il debito sarebbe stato assunto dallo stesso signor __________. In particolare il Pretore ha ritenuto dovuto un importo capitale di Fr. 42’893.55 oltre interessi al 15% a partire dal 5 settembre 1991; non ha invece accordato interessi di mora con decorrenza precedente a questo termine poiché solo in quel momento vi sarebbe stata una regolare interpellazione produttiva delle conseguenze della mora. Per quanto riguarda spese e ripetibili ha condannato la convenuta a versare all’attrice i 2/3 delle tasse e spese di giudizio ed ha riconosciuto a quest’ultima Fr. 1’700.- per indennità ripetibili. 3. Con l’appello la parte attrice critica il calcolo riassuntivo del capitale dovuto, così come eseguito dal Pretore, avendo quest’ultimo - probabilmente per un errore di scritturazione - dedotto Fr. 59’290.80 quale controvalore degli oggetti ritornati invece dei concordati Fr. 53’992.50. Inoltre censura il rifiuto da parte del Pretore di concedere gli interessi moratori già a far tempo del settimo giorno dalla chiusura dell’asta, quindi dal 1 aprile 1990, come alle condizioni generali d’asta. La parte appellata non ha presentato osservazioni all’appello. 4. Deve essere pacifico che l’importo posto in deduzione dal Pretore per gli oggetti ritornati é frutto di un errore di lettura del doc. E: infatti la somma di Fr. 59’290.80 é quella dell’importo totale richiesto con il conteggio doc. E, senza le spese di trasporto, posizionata immediatamente dopo l’indicazione degli oggetti ritornati il cui valore però é riportato su di un’altra colonna, quella appunto delle deduzioni. Del resto nei confronti di questo conteggio la convenuta, con l’allegato di risposta, ha unicamente contestato, oltre alla principale eccezione di non esserne la debitrice attorno alla quale non vi é più discussione,  l’esposizione riguardante le spese di trasporto - che il Pretore non ha poi riconosciuto - e gli interessi (cfr. risposta 3 settembre 1992  punto 1.3. in fine a pag. 4). Già per questo motivo dovrà essere riconosciuto all’attrice un importo maggiorato della differenza di Fr. 5’298.30 sull’effettivo capitale ancora scoperto. 5.1. Con riferimento al giudizio sulla decorrenza degli interessi l’appellante censura il Pretore che considera inapplicabile l’art. 102 cpv. 2 CO al contratto venuto in essere tra le parti e questo malgrado il fatto che l’appellata abbia accettato le condizioni d’asta e le relative condizioni di pagamento che prevedono, nel caso di non pagamento in contanti, un interesse di mora del 15% a far tempo da sette giorni dopo la chiusura dell’asta (cfr. punto 1. “Auktionsbedingungen”, doc. C). La censura é fondata. La vendita all’asta privata non si distingue giuridicamente da una vendita ordinaria e ne segue che il compratore é tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole contrattuali (art. 211 cpv. 1 CO). Dalle tavole processuali risulta che queste condizioni erano indicate su di un formulario prestampato (doc. C) e nonostante la circostanza che le stesse non abbiano fatto l’oggetto di una negoziazione tra le parti contraenti devono comunque essere considerate come facenti parte integrante del contratto perché accettate dalla convenuta, persona senz’altro cognita di questo genere di negozi, con la sottoscrizione della cartella d’offerente (doc. B) che fa puntuale riferimento a tali condizioni (Engel, Traité des obligations en droit suisse, pag. 127). Inoltre sono state lette ad alta voce prima dell’inizio dell’asta, come confermato dal teste __________ con la conseguenza che, annunciate pubblicamente, vincolavano le parti in causa (FJS Vente aux enchères N. 234, pag. 4). 5.2. Dal tenore letterale del punto primo delle condizioni del regolamento d’asta (doc. C) risulta che il prezzo d’acquisto degli oggetti aggiudicati deve essere, di principio, corrisposto in contanti alla consegna dei beni ma anche, eccezionalmente e con pagamento di un supplemento, a seguito di fatturazione entro 7 giorni dalla chiusura dell’asta. questa ha avuto luogo il 15 marzo 1990 e di conseguenza l’appellata avrebbe dovuto adempiere la sua prestazione entro il successivo 22 marzo 1990. Non avendolo fatto e proprio solo per la decorrenza del termine di adempimento stabilito contrattualmente l’appellata si é trovata nella situazione di mora senza più necessità alcuna di interpellazione da parte della creditrice (art. 102 cpv. 2 CO; Engel, op. cit., pag. 466/7; OR-Wiegand, art. 102 N. 10). 6. In concreto, benché l’appellante, in virtù delle condizioni contrattuali, possa richiedere la corresponsione di un interesse moratorio del 15% a decorrere dal 22 marzo 1990, essa lo limita al 10% dal 1 aprile 1990 al 1 settembre 1990 e dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991 ed inoltre fa decorrere quello contrattuale del 15% dal 5 settembre 1991. Evidentemente l’interesse di mora nella misura richiesta va calcolato sull’importo capitale ancora scoperto al momento dell’inizio della sua decorrenza. Il primo periodo di interesse riguarda un capitale scoperto di Fr. 116’520.- con la conseguenza che l’importo esposto nel conteggio doc. E di Fr. 4’855.- é corretto (Fr. 11’652x10% : 12 x 5). Il conteggio d’interesse al 10% per il secondo periodo, così come al doc. E, non é invece corretto poiché é stato calcolato anche tenendo conto quale capitale del primo importo per interessi configurando così l’anatocismo che é vietato dalla norma dell’art. 105 cpv. 3 CO. L’interesse al 10% per i sette mesi dal 3 ottobre 1990 al 3 maggio 1991 deve essere calcolato su di un capitale residuo di Fr. 102’184.35 (Fr. 107’039.35 ./. Fr. 4’855.-) con un risultato di Fr. 5’960.75. Ne segue che la convenuta deve corrispondere ancora all’attrice i seguenti importi: - Fr.  48’191. 85             quale capitale residuo - Fr.    4’855.--                per interessi primo periodo - Fr.    5’960.75              per interessi secondo periodo Fr.  59’007.60              totale oltre interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85. 7. L’accoglimento dell’appello comporta anche la ridistribuzione di spese e ripetibili a dipendenza della soccombenza delle parti che in seconda sede é totale a carico dell’appellata. Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia I. L’appello é accolto e di conseguenza la sentenza 13 gennaio 1995 del Pretore di Lugano, sez. 1 viene così riformata: 1. La petizione é parzialmente accolta. Di conseguenza la signora __________ é condannata a versare Fr. 59’007.60 alla __________ oltre  interessi di mora al 15% dal 5 settembre 1991 su Fr. 48’191.85. 2. La tassa di giustizia di Fr. 1’500.- e le spese, da anticipare dalla parte     attrice, sono poste a suo carico per 1/6 e per i  rimanenti 5/6 a carico della           parte convenuta, la quale rifonderà inoltre Fr. 3’400.- a controparte per   parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                          Fr. 570.- b) spese di cancelleria                    Fr.   30.- totale                                                  Fr. 600.- già anticipati dall’appellante sono a carico della parte appellata che verserà ancora alla __________ Fr. 1’200.- per ripetibili d’appello. III. Intimazione a:          -      __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sez. 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario