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12.1995.303

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.02.1996 12.1995.303

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00303 Lugano 26 febbraio 1996 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa, Zali segretario: Petrini, segretario sedente per giudicare nella causa ordinaria inc.

n. 7074 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con istanza 25 febbraio 1993 da __________ (avv. __________ contro __________ (avv. __________ o) con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 450.-- oltre interessi; Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento di fr. 2’443.-- a titolo di risarcimento danni, domanda aumentata a fr. 32’433.-- in corso di causa; Il Pretore con sentenza 20 ottobre 1995 ha respinto sia l’istanza che la domanda riconvenzionale; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 novembre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr. 27’433.-- oltre interessi; Mentre l’istante con osservazioni del 9 gennaio 1996 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione

1.     - se deve essere accolto l’appello

2.     - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto:                 A. L’istante, di professione maniscalco, procede per l’incasso di due sue fatture in relazione a prestazioni fornite al cavallo di nome “__________ ” di proprietà della convenuta. B. Con memoriale datato 23 marzo 1993 la convenuta ha sostenuto che l’istante avrebbe male eseguito la limatura e la ferratura degli zoccoli del suo cavallo, il che avrebbe reso necessario l’intervento di altro artigiano e del veterinario, con un pregiudizio complessivo di fr. 2’433.--, ivi compreso l’indennizzo per non aver potuto cavalcare durante 56 giorni, somma richiesta in via riconvenzionale. Con un successivo memoriale datato 3 dicembre 1993 la convenuta ha aumentato la propria pretesa a fr. 32’433.-- in conseguenza del fatto che le condizioni di “__________ ” si sarebbero aggravate, tanto da renderne necessario l’abbattimento. C. L’istante si è opposto alla riconvenzionale sostenendo la correttezza del proprio operato, e negando perciò sia il danno che l’esistenza di un nesso causale tra l’opera da lui fornita e il danno medesimo. D. Nel giudizio impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla specie delle norme sul contratto di appalto, ha ritenuto la pretesa dell’istante sarebbe da compensare con il costo dell’intervento del secondo maniscalco, così che egli nulla più potrebbe pretendere. Non essendo tuttavia stato dimostrato che il cavallo sarebbe morto in conseguenza dell’imperfetta ferratura eseguita dall’istante, anche le pretese della convenuta sarebbero da respingere. E. Con tempestivo gravame datato 9 novembre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la riconvenzionale per fr. 27’433.-- oltre interessi. Sarebbero date tutte le premesse per il risarcimento, in particolare anche il necessario nesso di causalità tra l’agire dell’istante e il danno, e questo per il motivo che il cavallo non aveva mai avuto alcun problema fino al suo intervento. Sarebbe comunque eccessiva l’indennità per ripetibili aggiudicata dal Pretore all’istante. F. Nelle osservazioni del 9 gennaio 1996 il convenuto ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Considerato in diritto:               1. L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 3 febbraio 1995 in re M./F.). In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel rispetto di questo principio, il giudice cantonale valuta poi nel modo previsto dal diritto procedurale, secondo il suo libero convincimento secondo l’art. 90 CPC, quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo, e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (DTF 84 II 33, 80 II 298; Rep . 1989, pag. 440; Kummer, opera citata,

n. 64 ad art. 8 CC). 2. Un primo punto focale della presente vertenza è a questo stadio della causa la questione a sapere se la convenuta abbia dimostrato che la pretesa cattiva esecuzione della ferratura del cavallo “__________ ” da parte dell’istante sia in un rapporto di causalità adeguata con il danno di cui essa chiede il risarcimento. La risposta deve essere negativa. La convenuta, in effetti, con l’appello in rassegna più che censurare concretamente la sentenza pretorile si limita a riproporre in maniera acritica la propria versione dei fatti, quella a lei conveniente, sostenendola mediante l’arbitraria estrapolazione di singole parti del materiale istruttorio. Vero è invece, come meglio si dirà nei successivi considerandi, che l’esame globale delle risultanze dell’istruttoria esperita permette di escludere che sia stata fornita la prova certa del fatto che l’operato dell’istante sarebbe stato la causa, o anche solo la concausa della morte del cavallo “__________ ”. 3. La perizia, riscontro che in conseguenza della competenza e della neutralità dell’esperto che la redige gode di accresciuta forza probatoria, esclude nelle proprie conclusioni l’esistenza di una relazione sull’imperfetta ferratura eseguita dall’istante e i malanni subiti dal cavallo (pag. 6). Pur ritenuto che il perito non ha potuto valersi di elementi di valutazione del tutto oggettivi, si tratta comunque di un primo importante riscontro contrario alle tesi della convenuta. 4. Il dott. __________, che ha esaminato il cavallo dopo che esso è stato ferrato dall’istante, non vi ha riscontrato alcuna conseguenza patologica della ferratura ed ha invece diagnosticato problemi alla muscolatura della schiena (verbali, pag. 8). Il dott. __________, il quale ha assunto in cura il cavallo “__________ ” a partire dall’aprile del 1993, nella propria deposizione -come ha evidenziato la convenuta- non ha escluso che in linea teorica un’errata ferratura, assieme ad altre cause, avrebbe potuto provocare i malanni in questione, ma all’atto pratico ha escluso che l’eventuale cattiva ferratura eseguita dall’istante abbia provocato la grave affezione di “__________ ”, o anche solo che essa abbia scatenato un’affezione preesistente, per il concreto motivo che detta ferratura è stata sostituita già dopo 4 o 5 settimane (verbali, pag. 16; cfr. anche il doc. L), opinione questa alla quale ha pienamente aderito anche il perito giudiziario (perizia, pag. 6). Ne consegue che, a prescindere dalle predette affermazioni di carattere generale espresse dal dott. __________la testimonianza dei due veterinari non ha in alcun modo confortato la tesi della convenuta. 5. La mancanza della prova diretta e certa della tesi della convenuta -che non è corroborata nemmeno dagli altri elementi istruttori qui non direttamente menzionati- non è sanabile con il ragionamento da lei proposto (appello, pag. 9), secondo il quale il rapporto di causalità tra l’agire dell’istante e i malanni del cavallo potrebbe essere costruito in via deduttiva per esclusione, ovvero partendo dalla considerazione per la quale il cavallo sarebbe stato in perfette condizioni prima dell’intervento dell’istante. Siffatto modo di ragionare è in effetti improponibile in presenza di situazioni -come quelle legate alla salute di una persona o di un animale- che presentano innumerevoli variabili e grandi incognite, tra le quali la possibilità del repentino manifestarsi di gravi affezioni, covate per diverso tempo in forma del tutto asintomatica. Ciò premesso, è comunque possibile -contrariamente all’opinione della convenuta- sollevare legittime riserve circa le condizioni di salute del suo cavallo prima dell’intervento dell’istante in ragione della sua non più verde età di 14 anni, e dell’accresciuto sforzo causatogli da una vita dedicata alle competizioni (cfr. deposizioni __________, pag. 3; __________, pag. 8; perizia, pag. 6), a migliore riprova dell’ininfluenza dell’operato dell’istante. 6. Se ne deve concludere, come rettamente fatto dal Pretore, per la mancanza della necessaria prova del nesso causale adeguato, anche nella limitata ottica della sola concausa, ovvero dell’aver facilitato il verificarsi del danno (“begünstigt”, cfr. Brehm, Berner Kommentar, n. 125 ad art. 41 CO), tra l’agire dell’istante e il danno di cui la convenuta chiede il risarcimento. Tanto basta per confermare la totale reiezione delle sue pretese. 7. A titolo abbondanziale va comunque detto che a prima vista devono essere formulate ampie riserve sull’ammontare dell’asserito danno. In questa sede la convenuta chiede infatti l’attribuzione di fr. 27’433.-- oltre interessi senza specificare a quale titolo, ritenuto però che verosimilmente si tratta della sua pretesa iniziale di fr. 2’433.--, aumentata del preteso valore del cavallo di fr. 25’000.--, senza più la richiesta di fr. 5’000.-- per torto morale. Proprio la pretesa di fr. 25’000.-- per il cavallo, fondata sulle asserzioni della teste __________(doc. 8 e sua rogatoria), è fonte di più di una perplessità, posto che il cavallo aveva raggiunto aveva oramai una certa età ed era oltretutto costato all’acquisto solo fr. 8’000.-- (teste __________, pag. 5). Parimenti, anche la richiesta di fr. 1’680.-- per 56 giorni di mancato uso del cavallo sembra a prima vista non corrispondere ad un reale danno pecuniario, e sarebbe perciò priva di possibilità di accoglimento. 8. Rimane da stabilire se il Pretore abbia ecceduto il proprio ampio potere di apprezzamento nell’attribuire all’istante fr. 4’500.-- di ripetibili per l’azione riconvenzionale. La risposta deve anche in questo caso essere negativa. Stante il valore di causa di fr. 32’433.--, l’onorario del patrocinatore secondo l’art. 9 TOA -norma riconosciuta come applicabile dalla stessa convenuta (appello, pag. 13)- si fisserebbe tra l’8 e il 15% di tale importo, ossia tra fr. 2’594.-- e fr. 4’865.--. Essendosi il Pretore determinato entro tali limiti, anche se verso il limite superiore, la sua decisione non risulta censurabile, atteso che la causa si è svolta per intero e che la stessa non appare di difficoltà inferiore alla norma (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 150, n. 19). Non può che conseguirne la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L’appello 9 novembre 1995 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia         fr.          780.-- b) spese                           fr.             20.-- T o t a l e                            fr.          800.-- già anticipati dall’appellante restano a suo carico. La convenuta rifonderà all’istante fr. 2’000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                             Il segretario