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12.1995.277

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-02-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La

convenuta persiste apoditticamente nel negare di essere la venditrice del

solarium, che a mente sua sarebbe stato venduto agli attori direttamente dalla

__________.

Il

rilievo è ai limiti del temerario.

Dalla

documentazione in atti risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza che le

trattative contrattuali per l’acquisto del solarium si sono svolte tra la

convenuta e la fornitrice italiana (ordinazione 3 aprile 1992 di __________ in

proprio nome; conferma d’ordine 6 aprile 1992 di ____________________cfr. doc.

C; fattura 12 maggio 1992 di __________ a __________ doc. F).

Con

ciò, come rettamente osserva il Pretore (con motivazione sulla quale

l’appellante nemmeno ha preso posizione), il contratto di compravendita si è

perfezionato tra quelle parti, a meno che la convenuta abbia agito nei

confronti della fornitrice italiana quale rappresentante degli attori.

Le

premesse di un tale rapporto di rappresentanza ex art. 32 cpv. 1 CO -la procura

del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del

rappresentato- dovevano in concreto essere dimostrate dalla convenuta (art. 8

CC), che non vi è riuscita.

Infatti,

è da una parte addirittura manifesto che la convenuta non ha agito agli occhi

del terzo in qualità di rappresentante, né vi è motivo per poter ammettere che

alla ditta italiana fosse indifferente l’identità del proprio cliente estero (art.

32 cpv. 3 CO).

Nemmeno

può essere ritenuto il conferimento di una procura da parte degli attori, non

potendosi senz’altro interpretare in tal senso il pagamento diretto degli

attori nelle mani del fornitore italiano e neppure la semplice sottoscrizione

per accettazione da parte loro della conferma d’ordine rilasciata dalla

fornitrice italiana (doc. C, pag. 2), firma che semmai può essere intesa quale

assenso sulla merce ordinata e sui prezzi indicati nell’ambito dei rapporti

interni tra la convenuta e gli attori.

E. 2 La convenuta si duole anche del comportamento dell’attrice, da lei ritenuto inammissibile in quanto essa avrebbe dapprima a due riprese dichiarato la totale rescissione della compravendita, mentre in corso di causa essa avrebbe optato per la rescissione solo parziale dello stesso. Contrariamente a quanto avviene nel contratto di appalto (art. 368 CO), giurisprudenza e dottrina dominante ammettono nella compravendita la possibilità di modificare la scelta del diritto di garanzia spettante al compratore (“ius variandi”, cfr. DTF 96 II 185; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 205 CO; Giger, Berner Kommentar, n. 65 e segg. ad art. 205 CO), specie se -come in concreto- invece che per la (totale) rescissione del contratto il compratore opta (parzialmente) per l’attribuzione del minor valore (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. edizione, pag. 100). Dal che la mancanza di fondamento della censura della ricorrente.

E. 3 L’art.

E. 6 dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 24 giugno 1987 (RU 1987, vol. 1, pag. 888 e segg.), in vigore all’epoca, stabiliva che determinati prodotti elettrici erano soggetti ad ammissione, e potevano perciò essere messi in circolazione solo in seguito ad ammissione rilasciata dall’autorità federale nel caso in cui il costruttore nazionale oppure l’importatore poteva provare la conformità ai requisiti stabiliti dagli art. 3 e 4 dell’ordinanza medesima (sicurezza e prevenzione dei disturbi). Una volta ottenuta l’ammissione il prodotto doveva essere munito del contrassegno svizzero di sicurezza. L’apposita Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione soggetti ad ammissione del 24 giugno 1987 stabiliva che tra i prodotti per i quali era necessaria l’ammissione vi erano gli apparecchi per massaggi (anche per massaggi in immersione), le stufe per sauna e gli apparecchi emananti radiazioni pericolose, tra i quali la successiva Ordinanza 14 dicembre 1992 ha poi espressamente contemplato i radiatori UV. 4. E’ stato assodato che l’idromassaggio e la stufa della sauna non recavano alcun contrassegno di controllo, e che il solarium era munito di un contrassegno di controllo apocrifo (cfr. perizia). Anche prescindendo da questa pur significativa mancanza, la convenuta, gravata dell’onere della prova in base alla predetta norma federale, non ha in altro modo dimostrato di avere fornito prodotti che hanno superato la procedura di ammissione, non avendo essa ad esempio versato in atti i certificati di omologazione dei modelli di prodotti da lei forniti. Non potendo manifestamente bastare alla bisogna le dichiarazioni del teste __________, e la documentazione da lui presentata, inerente peraltro la sola vasca di idromassaggio (cfr. doc. II°), e di modello diverso da quello fornito agli attori (cfr. doc. D), se ne deve concludere che quanto fornito agli attori, indipendentemente dal luogo di fabbricazione, non era atto ad esser messo in circolazione, ossia ad essere venduto (art. 5 cpv. 2 lit. a dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 34 giugno 1987). Come rettamente ritenuto dal Pretore, siffatta mancanza costituisce difetto giuridico della merce venduta (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 2 ad art. 197 CO, casistica alla pag. 1068), di gravità tale da renderla inservibile, e da giustificare perciò l’azione redibitoria di cui all’art. 205 CO. E’ perciò manifestamente a torto che la convenuta nel proprio gravame (pag. 5-7) nega l’esistenza di difetti delle merci vendute. 5. La convenuta, a torto, ripropone infine l’eccezione di tardività della notifica dei difetti, limitatamente al difetto costituito dall’esistenza di una precedente riparazione della vasca per idromassaggio (appello, punto 5, pag. 7 e 8). Dovendosi ammettere per la vasca per idromassaggio l’esistenza di un altro difetto, tempestivamente notificato (doc. M, N, O), costituito dalla mancanza degli indispensabili certificati di omologazione, e che da solo giustifica la ricusa come inservibile dell’oggetto venduto, la questione della tempestività della notifica della scoperta del difetto minore diviene conseguentemente priva di rilevanza. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello

E. 9 ottobre 1995 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                 fr.     580.-- b) spese                                                  fr.       20.-- T o t a l e                                                  fr.     600.-- già anticipati dall’appellante restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello. III. Intimazione:    -   __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 05.02.1996 12.1995.277

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00277 Lugano 5 febbraio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 4'453 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 24 giugno 1993 da contro __________ rappr. dallo studio legale __________ con cui gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 70’836.50 oltre interessi in conseguenza del contratto di compravendita; Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 15 settembre 1995 ha accolto per fr. 15’936.50 oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 9 ottobre 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Mentre gli attori con le osservazioni del 22 novembre 1995 chiedono la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.

- se deve essere accolto l’appello 2.

- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Nella primavera del 1993 gli attori si sono fatti fornire una sauna, una vasca per idromassaggio e un solarium al prezzo complessivo di fr. 29’532.15, interamente soluto. Asserendo, sulla scorta di una perizia esperita a futura memoria, la grave difettosità di questi oggetti, essi con la petizione in rassegna hanno dedotto in causa una pretesa di complessivi fr. 70’836.50, di cui fr. 15’936.50 in restituzione del prezzo della sauna e della vasca per idromassaggio e per le spese di riparazione del solarium, e fr. 54’900.-- a titolo di risarcimento danni. B. Nella risposta del 4 ottobre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, negando di aver fornito il solarium, ordinato direttamente in Italia dagli attori, e contestando sia l’esistenza degli asseriti difetti, che la tempestività della loro notifica da parte degli attori, e l’esistenza degli asseriti danni. C. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di compravendita mobiliare per tutti e tre gli oggetti forniti, ha ammesso l’esistenza di difetti per i quali la convenuta dovrebbe rispondere. Si giustificherebbe così la rescissione della vendita della sauna e della vasca per idromassaggio, mentre per il solarium si giustificherebbe l’aggiudicazione del minor valore, così come richiesto dagli attori, per complessivi fr. 15’936.50 oltre interessi. Sarebbe per contro del tutto infondata la pretesa di risarcimento danni. E. Con gravame datato 9 ottobre 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. Essa ha ribadito di non aver concluso con gli attori il contratto di compravendita relativamente al solarium, che sarebbe stato invece venduto dalla produttrice italiana direttamente agli attori. L’idromassaggio sarebbe per sua parte privo di particolari difetti, in ogni caso notificati tardivamente dalla controparte. La sauna avrebbe invece difetti di trascurabile entità, riparabili in un’ora di lavoro. Sarebbe inoltre inaccettabile l’agire degli attori, che a due riprese avrebbero chiesto la rescissione totale del contratto, mentre in causa si sarebbe invece espressa per una rescissione solo parziale. F. Nelle osservazioni del 22 novembre 1995 gli attori hanno chiesto la reiezione del gravame della convenuta sulla scorta di argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. La convenuta persiste apoditticamente nel negare di essere la venditrice del solarium, che a mente sua sarebbe stato venduto agli attori direttamente dalla __________. Il rilievo è ai limiti del temerario. Dalla documentazione in atti risulta infatti con tutta la necessaria chiarezza che le trattative contrattuali per l’acquisto del solarium si sono svolte tra la convenuta e la fornitrice italiana (ordinazione 3 aprile 1992 di __________ in proprio nome; conferma d’ordine 6 aprile 1992 di ____________________cfr. doc. C; fattura 12 maggio 1992 di __________ a __________ doc. F). Con ciò, come rettamente osserva il Pretore (con motivazione sulla quale l’appellante nemmeno ha preso posizione), il contratto di compravendita si è perfezionato tra quelle parti, a meno che la convenuta abbia agito nei confronti della fornitrice italiana quale rappresentante degli attori. Le premesse di un tale rapporto di rappresentanza ex art. 32 cpv. 1 CO -la procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato- dovevano in concreto essere dimostrate dalla convenuta (art. 8 CC), che non vi è riuscita. Infatti, è da una parte addirittura manifesto che la convenuta non ha agito agli occhi del terzo in qualità di rappresentante, né vi è motivo per poter ammettere che alla ditta italiana fosse indifferente l’identità del proprio cliente estero (art. 32 cpv. 3 CO). Nemmeno può essere ritenuto il conferimento di una procura da parte degli attori, non potendosi senz’altro interpretare in tal senso il pagamento diretto degli attori nelle mani del fornitore italiano e neppure la semplice sottoscrizione per accettazione da parte loro della conferma d’ordine rilasciata dalla fornitrice italiana (doc. C, pag. 2), firma che semmai può essere intesa quale assenso sulla merce ordinata e sui prezzi indicati nell’ambito dei rapporti interni tra la convenuta e gli attori. 2. La convenuta si duole anche del comportamento dell’attrice, da lei ritenuto inammissibile in quanto essa avrebbe dapprima a due riprese dichiarato la totale rescissione della compravendita, mentre in corso di causa essa avrebbe optato per la rescissione solo parziale dello stesso. Contrariamente a quanto avviene nel contratto di appalto (art. 368 CO), giurisprudenza e dottrina dominante ammettono nella compravendita la possibilità di modificare la scelta del diritto di garanzia spettante al compratore (“ius variandi”, cfr. DTF 96 II 185; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 3 ad art. 205 CO; Giger, Berner Kommentar, n. 65 e segg. ad art. 205 CO), specie se -come in concreto- invece che per la (totale) rescissione del contratto il compratore opta (parzialmente) per l’attribuzione del minor valore (Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3. edizione, pag. 100). Dal che la mancanza di fondamento della censura della ricorrente. 3. L’art. 6 dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 24 giugno 1987 (RU 1987, vol. 1, pag. 888 e segg.), in vigore all’epoca, stabiliva che determinati prodotti elettrici erano soggetti ad ammissione, e potevano perciò essere messi in circolazione solo in seguito ad ammissione rilasciata dall’autorità federale nel caso in cui il costruttore nazionale oppure l’importatore poteva provare la conformità ai requisiti stabiliti dagli art. 3 e 4 dell’ordinanza medesima (sicurezza e prevenzione dei disturbi). Una volta ottenuta l’ammissione il prodotto doveva essere munito del contrassegno svizzero di sicurezza. L’apposita Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione soggetti ad ammissione del 24 giugno 1987 stabiliva che tra i prodotti per i quali era necessaria l’ammissione vi erano gli apparecchi per massaggi (anche per massaggi in immersione), le stufe per sauna e gli apparecchi emananti radiazioni pericolose, tra i quali la successiva Ordinanza 14 dicembre 1992 ha poi espressamente contemplato i radiatori UV. 4. E’ stato assodato che l’idromassaggio e la stufa della sauna non recavano alcun contrassegno di controllo, e che il solarium era munito di un contrassegno di controllo apocrifo (cfr. perizia). Anche prescindendo da questa pur significativa mancanza, la convenuta, gravata dell’onere della prova in base alla predetta norma federale, non ha in altro modo dimostrato di avere fornito prodotti che hanno superato la procedura di ammissione, non avendo essa ad esempio versato in atti i certificati di omologazione dei modelli di prodotti da lei forniti. Non potendo manifestamente bastare alla bisogna le dichiarazioni del teste __________, e la documentazione da lui presentata, inerente peraltro la sola vasca di idromassaggio (cfr. doc. II°), e di modello diverso da quello fornito agli attori (cfr. doc. D), se ne deve concludere che quanto fornito agli attori, indipendentemente dal luogo di fabbricazione, non era atto ad esser messo in circolazione, ossia ad essere venduto (art. 5 cpv. 2 lit. a dell’Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione del 34 giugno 1987). Come rettamente ritenuto dal Pretore, siffatta mancanza costituisce difetto giuridico della merce venduta (Honsell/Vogt/Wiegand, opera citata, n. 2 ad art. 197 CO, casistica alla pag. 1068), di gravità tale da renderla inservibile, e da giustificare perciò l’azione redibitoria di cui all’art. 205 CO. E’ perciò manifestamente a torto che la convenuta nel proprio gravame (pag. 5-7) nega l’esistenza di difetti delle merci vendute. 5. La convenuta, a torto, ripropone infine l’eccezione di tardività della notifica dei difetti, limitatamente al difetto costituito dall’esistenza di una precedente riparazione della vasca per idromassaggio (appello, punto 5, pag. 7 e 8). Dovendosi ammettere per la vasca per idromassaggio l’esistenza di un altro difetto, tempestivamente notificato (doc. M, N, O), costituito dalla mancanza degli indispensabili certificati di omologazione, e che da solo giustifica la ricusa come inservibile dell’oggetto venduto, la questione della tempestività della notifica della scoperta del difetto minore diviene conseguentemente priva di rilevanza. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Spese, tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 9 ottobre 1995 __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                 fr.     580.-- b) spese                                                  fr.       20.-- T o t a l e                                                  fr.     600.-- già anticipati dall’appellante restano a suo carico. La convenuta rifonderà agli attori complessivi fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello. III. Intimazione:    -   __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario