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12.1995.220

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Anche la procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC) prevede, in ossequio al diritto fondamentale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), la loro citazione per un’udienza di contraddittorio (art. 507 CPC). Per quanto riguarda la possibilità di rinvio dell’udienza valgono le regole generali dell’art. 136 CPC: il rinvio dev’essere chiesto tempestivamente e può essere concesso solo in presenza di motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti a un altro tribunale.

E. 2 Nel processo

in esame, citate le parti per martedì 8 agosto, il pretore ha respinto una

prima istanza di rinvio dei signori __________, di data 26 luglio, poiché

ingiustificata: gli istanti infatti, si erano limitati ad affermare che la data

non era "confacente ai loro impegni già predisposti". Una seconda

istanza di rinvio, di data 4 agosto, a causa di impegni verosimilmente di

lavoro e a impegni familiari, ha pure dovuto essere respinta: pertanto

all’udienza dell’8 agosto è comparso unicamente il patrocinatore dell’istante.

Agli atti della

pretura non esiste un’ulteriore istanza di rinvio, segnatamente di data 7

agosto, come affermano gli appellanti.

Non esiste quindi

nemmeno un’ulteriore decisione su questa richiesta: la decisione sul rinvio è

comunque un’ ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC) e pertanto non potrebbe in sé

essere oggetto d’appello (art. 95 CPC).

In sostanza, se

fosse stato leso il diritto di essere sentiti degli appellanti, questo giudice

dovrebbe constatare la nullità della sentenza pretorile in virtù dell’art. 142

cpv. 1 lett. b CPC. Sennonché è pacifico che il pretore, dapprima, ha

regolarmente indetto il contraddittorio e, poi, nell’ambito del suo potere

decisionale, ha respinto due successive istanze di rinvio della stessa udienza.

Non v’è pertanto nessuna lesione della norma fondamentale in questione.

Riguardo alla

pretesa ultima istanza di rinvio va osservato quanto segue:

a.    non

v’è prova della sua esistenza. Comunque l’udienza è stata confermata con le due

precedenti decisioni negative sulle istanze di rinvio;

b.    qualora

l’istanza fosse stata effettivamente presentata, sarebbe stata respinta in ogni

modo: infatti, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva in tanto in quanto

presentata (o solo spedita) il 7 agosto relativamente all’udienza del il

giorno successivo (

Cocchi / Trezzini

, CPC annotato, art. 136, n. 2).

E. 3 Intimazione:      -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.08.1995 12.1995.220

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00220 Lugano 21 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente a giudicare nella procedura sommaria di sfratto dei conduttori (inc no. SF 95.00156 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5) dipendente di istanza 13 luglio 1995 di __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ e __________ concernente un appartamento di quattro locali, al pian terreno della __________ a __________; che il pretore ha accolto con sentenza 9 agosto 1995, ordinando ai convenuti di mettere l’ente locato a libera disposizione dell’istante entro 10 giorni dalla decisione; decisione contro la quale insorgono i convenuti con scritto 12/14 agosto 1995 lamentando un’ irregolarità processuale, per non avere il pretore preso in considerazione una loro istanza di rinvio del contraddittorio, e chiedendo la fissazione un’udienza allo scopo di poter esporre le loro ragioni; ritenuto di poter procedere in virtù dell’art. 313 bis CPC, ossia senza intimare il gravame alla controparte; considera in fatto e in diritto 1. Anche la procedura sommaria per lo sfratto dei conduttori (art. 506 segg. CPC) prevede, in ossequio al diritto fondamentale delle parti di essere sentite (art. 4 Cost), la loro citazione per un’udienza di contraddittorio (art. 507 CPC). Per quanto riguarda la possibilità di rinvio dell’udienza valgono le regole generali dell’art. 136 CPC: il rinvio dev’essere chiesto tempestivamente e può essere concesso solo in presenza di motivi gravi, in particolare per malattia, per infortunio, per servizio militare, per impegni parlamentari o per comparsa davanti a un altro tribunale. 2. Nel processo in esame, citate le parti per martedì 8 agosto, il pretore ha respinto una prima istanza di rinvio dei signori __________, di data 26 luglio, poiché ingiustificata: gli istanti infatti, si erano limitati ad affermare che la data non era "confacente ai loro impegni già predisposti". Una seconda istanza di rinvio, di data 4 agosto, a causa di impegni verosimilmente di lavoro e a impegni familiari, ha pure dovuto essere respinta: pertanto all’udienza dell’8 agosto è comparso unicamente il patrocinatore dell’istante. Agli atti della pretura non esiste un’ulteriore istanza di rinvio, segnatamente di data 7 agosto, come affermano gli appellanti. Non esiste quindi nemmeno un’ulteriore decisione su questa richiesta: la decisione sul rinvio è comunque un’ ordinanza (art. 136 cpv. 3 CPC) e pertanto non potrebbe in sé essere oggetto d’appello (art. 95 CPC). In sostanza, se fosse stato leso il diritto di essere sentiti degli appellanti, questo giudice dovrebbe constatare la nullità della sentenza pretorile in virtù dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC. Sennonché è pacifico che il pretore, dapprima, ha regolarmente indetto il contraddittorio e, poi, nell’ambito del suo potere decisionale, ha respinto due successive istanze di rinvio della stessa udienza. Non v’è pertanto nessuna lesione della norma fondamentale in questione. Riguardo alla pretesa ultima istanza di rinvio va osservato quanto segue:

a.    non v’è prova della sua esistenza. Comunque l’udienza è stata confermata con le due precedenti decisioni negative sulle istanze di rinvio;

b.    qualora l’istanza fosse stata effettivamente presentata, sarebbe stata respinta in ogni modo: infatti, avrebbe dovuto essere dichiarata tardiva in tanto in quanto presentata (o solo spedita) il 7 agosto relativamente all’udienza del il giorno successivo (Cocchi / Trezzini, CPC annotato, art. 136, n. 2). 3. La richiesta di contraddittorio in questa sede non è proponibile; non solo a dipendenza del carattere riformatore riservato all’appello, ma anche perché il materiale processuale raccolto dal primo giudice resta fondamentalmente il medesimo anche in seconda sede (art. 321 CPC). La domanda in esame tende per contro, esclusivamente, a modificare i fatti noti al pretore, sulla base delle allegazioni dell’istante, e rimasti incontestati per l’inazione dei convenuti, assenti dal processo per loro stessa colpa. Per tutti questi motivi, Richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC e la LTG dichiara e pronuncia 1. L’appello 12 agosto 1995 di __________ e __________ è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico degli appellanti. 3. Intimazione:      -    __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario