Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Contrariamente a quanto sostiene l’attrice (appello, pag. 3 e pag. 4), è evidente che la cessione in esame riguarda un diritto ad una somma di denaro, e non una somma di denaro in contanti, nel qual caso non sarebbe ovviamente necessaria formalità alcuna per la sua trasmissione dal proprietario ad un terzo.
E. 2 Secondo l’art. 73 cpv. 1 LCA il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di persone può essere validamente ceduto o costituito in pegno solo alle cumulative condizioni di valersi della forma scritta, di consegnare la polizza e di notificare per iscritto all’assicuratore l’avvenuta cessione o costituzione in pegno. Per esplicita disposizione dell’art. 97 cpv. 1 LCA, quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1 LCA non può essere modificato per convenzione.
E. 3 Già solo dalla sistematica della LCA, che inserisce l’art. 73 LCA quale prima norma della sezione titolata “disposizioni speciali sull’assicurazione delle persone”, si appalesa come infondata l’obiezione dell’attrice secondo cui l’articolo troverebbe applicazione unicamente nel caso di assicurazione sulla vita. Vero è invece che l’art. 73 LCA riguarda ogni caso di assicurazione di persone, e nella nozione di assicurazione di persone, utilizzata dal legislatore per distinguere dall’assicurazione contro i danni (cfr. la sezione II della LCA; Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 3, n. 23 ad art. 73 LCA), rientrano anche le assicurazioni contro eventi quali la perdita di guadagno a seguito di incapacità lavorativa, in quanto tale evento è in primo luogo attinente alla persona dell’assicurato, e solo di riflesso costituisce “danno” ai sensi della II sezione della LCA (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 178 e 179; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, pag. 253). Ci si dovrebbe inoltre chiedere -ma la questione è oramai superflua- se l’assicurazione avente per oggetto quale prestazione principale il pagamento di una certa somma ad una determinata scadenza, o prima della scadenza in caso di morte, sia -come sembra logico- da qualificare nel complesso proprio come assicurazione sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore dipende dalla sopravvivenza dell’assicurato (Roelli, opera citata, n. 24-27 ad art. 73 LCA), e questo anche se l’assicurazione prevede assicurazioni supplementari accessorie di altro tipo, ma sempre legate alla persona dell’assicurato.
E. 4 E’ pacifico -né l’attrice può sostenere il contrario- che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potuto aver luogo, essendo la stessa in possesso della convenuta a titolo di pegno manuale (doc. 3 e 4). Dovendosi far capo alle formalità di cui all’art. 73 cpv. 1 LCA, e non a quelle meno rigorose previste dal CO, è parimenti pacifico che la conseguenza è necessariamente la nullità della cessione doc. A. Ne è cosciente la stessa attrice, che a pag. 4 del proprio gravame afferma che: “Di conseguenza nel caso in cui fosse stata ceduta la polizza la cessione sarebbe stata valida, in quanto sono stati osservati tutti i requisiti, sia della legge che delle condizioni generali della __________.” Questo non è però stato il caso, e ne consegue -come rettamente stabilito dal Pretore- che l’attrice non è divenuta titolare del diritto materiale vantato in causa, e che la petizione deve perciò essere respinta in ordine per carenza di legittimazione attiva. Ne discende la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 29 maggio 1995 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d’appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.08.1995 12.1995.183
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.95.00183 Lugano 21 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa, Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 0A.94.43 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 13 ottobre 1994 da __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione; E ora sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, eccezione che il Pretore con sentenza 23 maggio 1995 accolto; Appellante l’attrice, che con atto di appello del 29 maggio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’eccezione; Mentre la convenuta con osservazioni del 30 giugno 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.
- se deve essere accolto l’appello 2.
- tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Con petizione del 13 ottobre 1994 l’attrice, in quanto cessionaria delle pretese di __________, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di 10’000.-- oltre interessi, importo che essa dovrebbe alla signora __________ in conseguenza della sua incapacità al lavoro a seguito di malattia per l’anno 1994. B. In sede di risposta la convenuta si è opposta alla petizione, eccependo tra l’altro la nullità della cessione ex art. 73 cpv. 1 LCA, con conseguente carenza di legittimazione attiva per la parte procedente. C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, ritenuta l’applicabilità dell’art. 73 LCA alla cessione in esame, ha osservato che la cedente non avrebbe trasmesso alla cessionaria la polizza di assicurazione, precedentemente costituita in pegno manuale presso la convenuta. Trattandosi di formalità essenziale alla luce della predetta norma, di carattere imperativo, ne conseguirebbero necessariamente la nullità della cessione e la carenza di legittimazione attiva della parte procedente. D. Con tempestivo gravame datato 29 maggio 1995 l’attrice, richiamato l’art. 73 cpv. 1 LCA, ha osservato che detta norma farebbe riferimento principalmente all’assicurazione sulla vita. In caso di cessione di pretesa derivante da assicurazione complementare di perdita di guadagno a seguito di malattia o infortunio sarebbero invece applicabili gli art. 164 e segg. CO, in concreto ossequiati dalla cedente. La possibilità della cessione sarebbe del resto espressamente prevista dalle CGA. E. Nelle osservazioni del 30 giugno 1995 la convenuta ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili in base ad argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Contrariamente a quanto sostiene l’attrice (appello, pag. 3 e pag. 4), è evidente che la cessione in esame riguarda un diritto ad una somma di denaro, e non una somma di denaro in contanti, nel qual caso non sarebbe ovviamente necessaria formalità alcuna per la sua trasmissione dal proprietario ad un terzo. 2. Secondo l’art. 73 cpv. 1 LCA il diritto derivante da un contratto d’assicurazione di persone può essere validamente ceduto o costituito in pegno solo alle cumulative condizioni di valersi della forma scritta, di consegnare la polizza e di notificare per iscritto all’assicuratore l’avvenuta cessione o costituzione in pegno. Per esplicita disposizione dell’art. 97 cpv. 1 LCA, quanto stabilito dall’art. 73 cpv. 1 LCA non può essere modificato per convenzione. 3. Già solo dalla sistematica della LCA, che inserisce l’art. 73 LCA quale prima norma della sezione titolata “disposizioni speciali sull’assicurazione delle persone”, si appalesa come infondata l’obiezione dell’attrice secondo cui l’articolo troverebbe applicazione unicamente nel caso di assicurazione sulla vita. Vero è invece che l’art. 73 LCA riguarda ogni caso di assicurazione di persone, e nella nozione di assicurazione di persone, utilizzata dal legislatore per distinguere dall’assicurazione contro i danni (cfr. la sezione II della LCA; Roelli, Kommentar zum Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. 3, n. 23 ad art. 73 LCA), rientrano anche le assicurazioni contro eventi quali la perdita di guadagno a seguito di incapacità lavorativa, in quanto tale evento è in primo luogo attinente alla persona dell’assicurato, e solo di riflesso costituisce “danno” ai sensi della II sezione della LCA (Koenig, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, pag. 178 e 179; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2. edizione, pag. 253). Ci si dovrebbe inoltre chiedere -ma la questione è oramai superflua- se l’assicurazione avente per oggetto quale prestazione principale il pagamento di una certa somma ad una determinata scadenza, o prima della scadenza in caso di morte, sia -come sembra logico- da qualificare nel complesso proprio come assicurazione sulla vita per il fatto che la prestazione dell’assicuratore dipende dalla sopravvivenza dell’assicurato (Roelli, opera citata, n. 24-27 ad art. 73 LCA), e questo anche se l’assicurazione prevede assicurazioni supplementari accessorie di altro tipo, ma sempre legate alla persona dell’assicurato. 4. E’ pacifico -né l’attrice può sostenere il contrario- che la consegna della polizza originale alla cessionaria non ha potuto aver luogo, essendo la stessa in possesso della convenuta a titolo di pegno manuale (doc. 3 e 4). Dovendosi far capo alle formalità di cui all’art. 73 cpv. 1 LCA, e non a quelle meno rigorose previste dal CO, è parimenti pacifico che la conseguenza è necessariamente la nullità della cessione doc. A. Ne è cosciente la stessa attrice, che a pag. 4 del proprio gravame afferma che: “Di conseguenza nel caso in cui fosse stata ceduta la polizza la cessione sarebbe stata valida, in quanto sono stati osservati tutti i requisiti, sia della legge che delle condizioni generali della __________.” Questo non è però stato il caso, e ne consegue -come rettamente stabilito dal Pretore- che l’attrice non è divenuta titolare del diritto materiale vantato in causa, e che la petizione deve perciò essere respinta in ordine per carenza di legittimazione attiva. Ne discende la reiezione del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 29 maggio 1995 di __________ è respinto. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 700.-- per ripetibili d’appello. III. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario