opencaselaw.ch

12.1995.181

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Con

l’appello principale la convenuta rimprovera al primo giudice di aver

acriticamente fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, il quale

aveva accertato che solo una parte dei lavori fatturati dalla ditta __________

(doc. 3) -e posti in compensazione dalla stessa convenuta- erano la conseguenza

della difettosità delle opere eseguite dall’attrice o ancora dei danni che quest’ultima

aveva provocato. A suo dire, invece le testimonianze dei testi __________ e

__________ dimostravano senz’ombra di dubbio il contrario, cioè che gli

interventi della ditta __________ erano effettivamente ed esclusivamente

avvenuti per ovviare ai danni provocati dall’attrice, ciò che di fatto imponeva

di far completamente astrazione dalla perizia giudiziaria.

La

censura è del tutto infondata.

Nei

due referti versati agli atti (perizia e complemento di perizia) il perito

giudiziario -come noto- aveva in sostanza ritenuto che “il lavoro eseguito

dalla __________ lungo il perimetro dello stabile esistente, è servito in modo

molto soddisfacente (100%) come consolidamento dello scavo e in modo

soddisfacente (100%) come parte integrante della vasca contro l’acqua di falda.

Lo stesso lavoro fallisce il compito di sottomurare la costruzione esistente”

(perizia p. 9 e 10).

Nel

dettaglio, sempre a suo dire, l’errore di quota nell’esecuzione del tampone di

fondo, del tutto pacifico, implicava comunque un maggior onere di pompaggio

(perizia p. 11-15) pari a fr. 4’895.- (perizia p. 26 e 27), a sua volta la

maggior necessità di sottomurazioni comportava una maggior spesa di fr.

27’566.- (= 13’978 + 13’588, perizia p. 16-25, somma poi ridotta in sede di

complemento di perizia a fr. 23’590.-, = 11’938 + 11’652, p. 7-11), mentre la

necessità di allestire un rapporto fotografico ed i supplementi ammontavano a

fr. 340.- (perizia p. 28) rispettivamente a fr. 2’880.- (perizia p. 32-38,

somma poi ridotta a fr. 2’441.- in sede di complemento di perizia, p. 13-14):

tutti gli importi che precedono sono stati presi in considerazione dal Pretore,

che ha pertanto ridotto la mercede a favore dell’attrice di complessivi fr.

31’266.-.

E. 1.1 L’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; Rep . 1989

p. 154; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./F.). Evidentemente il rilevo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (IICCA 21 novembre 1994 in re F./G., 7 ottobre 1994 in re D. SA/M., 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc., 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti). Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 253; IICCA 21 novembre 1994 in re F./G.).

E. 1.2 Nel

caso di specie l’appellante non ha tuttavia assolutamente ritenuto di chiarire

i motivi per cui -a suo dire- la perizia giudiziaria sarebbe inattendibile, o

ancora di evidenziare eventuali errori o contraddizioni in cui il perito

sarebbe incorso, elementi questi ultimi che avrebbero potuto, se del caso,

rendere il referto poco credibile o addirittura insostenibile: ne discende, già

per questo motivo, che questa Camera altro non può che confermare la validità

del referto peritale.

Il

fatto che alcuni testimoni possano aver affermato che i lavori della ditta

__________ vennero effettuati per ovviare a danni cagionati dall’attrice (così

il teste __________, a p. 1 verso: “la ditta __________ era quella di

capomastro ed era incaricata anche degli scavi. Ha eseguito la parte sopra

terra e poi ha eseguito gli scavi, in più quando vennero aperti gli scavi ha

dovuto procedere a degli interventi piuttosto importanti di sottomurazione non

previsti e un intervento di prosciugamento dal momento che la vasca non era

impermeabile come invece era stato previsto”; mentre il teste __________, a p.

2, così si era espresso: “preciso che se la ditta attrice avesse eseguito i

lavori come dal progetto la mia ditta avrebbe proceduto soltanto allo

svuotamento della vasca”) non significa ancora -come invece vorrebbe

l’appellante- che tutti gli interventi effettuati da quella ditta fossero in

realtà la conseguenza della difettosità dei lavori dell’attrice. Ciò non basta

evidentemente per inficiare gli accertamenti peritali, basati su precise

valutazioni e su accertamenti tecnici (rimasti incontestati), tanto più che la

tesi dell’appellante, secondo cui tutti i lavori di cui al doc. 3 non erano

stati previsti inizialmente e si lasciavano invece ricondurre ai danni

cagionati dalla controparte, è stata smentita -oltre che dal perito (cfr.

sopra)- anche dal teste __________ (il quale, a p. 2 verso, ha dichiarato che

“le sottomurature erano previste fin dall’inizio”), nonché dallo stesso

direttore dei lavori signor __________ (che, a p. 2, ha dovuto ammettere che

“la sottomurazione da parte dell’impresa di costruzione avrebbe dovuto essere

minima e ritenevamo che i pilastri eseguiti dall’attrice sarebbero giunti fino

quasi al filo interno dei muri soprastanti. Si trattava solo di caricare questa

sottomurazione il necessario per posare l’impermeabilizzazione”), mentre dallo

stesso capitolato d’appalto della ditta __________ (posizione 2115.2 p. 13,

doc. RII) si poteva evincere che l’impresa di costruzioni avrebbe comunque

dovuto eseguire parte delle sottomurazioni, segnatamente per eguagliare le

pareti di scavo formate dalle iniezioni (perizia p. 20 e 21, complemento

perizia p. 8).

Contrariamente

a quanto ritenuto dall’appellante, quindi, nessun elemento consente di ritenere

che la perizia giudiziaria non tenga conto “degli accertamenti fatti subito

dopo l’esecuzione dei lavori dell’attrice“ (appello p. 5); mentre, in ogni

caso, dei difetti nella funzione della vasca (maggior onere di pompaggio) e

della maggior necessità di sottomurazione -funzioni che l’appellante ritiene

fallite- il perito ha già correttamente tenuto conto nel suo referto, ritenendo

che gli stessi fossero solo in parte ascrivibili all’attrice.

E. 1.3 Ne discende la reiezione dell’appello principale del tutto infondato.

E. 2 Con l’appello adesivo l’attrice contesta, a sua volta, due posizioni di danno che il perito ed il Pretore avrebbero posto a suo carico, cioè la colpa di 1/3 per la chiusura del cantiere ordinata dall’Ufficio Tecnico comunale di __________ (cons. 2.1) e la sua parziale (o integrale) responsabilità per le maggiori sottomurazioni (cons. 2.2); essa ritiene inoltre che le deduzioni per danni e difetti andavano effettuate sulla somma di fr. 111’106.- e non sulla quella di fr. 102’260.- (cons. 2.3) ed auspica infine che in fase di ripartizione delle spese e delle ripetibili si tenesse conto che essa in petizione si era riservata di ridurre il danno relativo all’errore di quota dello zatterone (cons. 2.4).

E. 2.1 Nella

perizia giudiziaria il perito aveva assegnato all’attrice una colpa di 1/3

nell’episodio che ha portato alla chiusura del cantiere per una settimana da

parte dell’Ufficio Tecnico comunale di __________: come noto, a fine giugno

1985 -quando gli interventi dell’attrice erano ormai in una fase avanzata-

l’Ufficio Tecnico comunale effettuò dei sondaggi (teste __________ p. 1 verso)

ed accertò che le murature erano pericolanti, ciò che impose la chiusura

temporanea del cantiere.

Mentre

è pacifico che l’intervento dell’Ufficio Tecnico comunale venne a suo tempo

caldeggiato ed anzi sollecitato dalla stessa proprietaria dell’immobile (o

comunque da persone che ne facevano le veci, cfr. testi __________ p. 3,

__________ p. 1, __________ p. 1 verso e __________ p. 2 verso) -la quale

evidentemente preferiva demolire e ricostruire ex novo l’edificio, piuttosto

che ristrutturarlo (con i maggiori costi che quest’ultimo intervento avrebbe

comportato)- ciò non significa ancora che l’attrice non fosse a sua volta

esente da colpe. Tutt’altro.

A

p. 7 e 8 del complemento di perizia il perito ha precisato che il muro da

sottomurare aveva uno spessore di circa 50 cm (cfr. doc. A): ne discendeva -a

suo dire- che, se l’attrice avesse sottomurato come da appalto, il muro avrebbe

dovuto appoggiare sulle colonne per circa 30 cm (26 cm, secondo la perizia, p.

8), mentre, se si teneva conto degli ingombri sulle pareti (travi, pluviali,

ecc...) -la cui presenza non era imputabile all’attrice- l’appoggio avrebbe dovuto

essere di circa 20 cm (teste __________ p. 2 verso; 16 cm, secondo la perizia,

p. 8). In realtà, l’appoggio effettivo riscontrato fu solo di 5 cm (teste

__________ p. 2 verso; complemento di perizia p. 8), ben inferiore a quello

previsto, per cui, a ragione, il perito -e con esso il Pretore- ha concluso che

la minor sottomurazione di 10-15 cm (la differenza tra i previsti 20 cm

d’appoggio e i 5 cm effettivamente riscontrati) era la “conseguenza

dell’esecuzione difettosa vera e propria dei lavori affidati a IB” (complemento

di perizia p. 8).

In

tali circostanze, è incontestabile che l’attrice sia in parte responsabile

(quanto meno nella misura di 1/3, accertata dal perito) dell’instabilità delle

murature, ovvero del motivo che a suo tempo aveva indotto l’Ufficio Tecnico

comunale a chiudere per una settimana il cantiere: ciò implica la reiezione

della censura.

E. 2.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice ed appellante adesivamente, nel suo referto il perito ha già tenuto conto del fatto che la ditta __________ avrebbe dovuto comunque eseguire parte della sottomurazione e inoltre che l’attrice non era responsabile del minor appoggio di 10 cm, dovuto alla presenza di ingombri sulle pareti. Che l’impresa di costruzioni sin dall’inizio dovesse a sua volta sottomurare, ancorché in minima parte, è stato infatti indicato dal perito stesso, il quale a p. 8 del complemento di perizia ha chiaramente detto che “per il caso in cui “la posizione delle colonne fosse risultata normale” sarebbe stato comunque necessario, secondo il capitolato d’appalto, “eguagliare le pareti di scavo formate dalle iniezioni” e eseguire la “profilatura e pulizia a mano contro le colonne iniettate” (cfr. pure perizia p. 20 e 21). Quanto al minor appoggio di 10 cm a seguito della presenza degli ingombri sulle pareti, mentre nella perizia il maggior costo a seguito degli errori da parte dell’attrice per sottomurazioni prima parte, seconda parte e supplementi era stato fissato in fr. 13’978.-, 13’588.- e 2’880.-, nel complemento della perizia, tenuto conto che quegli importi erano dovuti “solo in parte alla presenza dei travetti sulle facciate” (p. 8) per cui si imponeva un’ulteriore “deduzione derivante dallo spostamento di 10 cm causato dalla presenza dei travetti sulle due facciate lunghe”, il perito ha provveduto a correggere gli stessi in fr. 11’938.- (p. 9), 11’652.- (p. 11) e 2’441.- (p. 14). Non è pertanto vero che l’attrice sia responsabile della maggiore necessità di sottomurazione solo nella misura del 22% del danno accertato peritalmente, come invece indicato nell’appello adesivo: ne discende, anche in questo caso, la reiezione della censura.

E. 2.3 L’attrice ed appellante adesivamente ripropone in questa sede la tesi già formulata con l’allegato conclusivo, cioè che le eventuali deduzioni per difetti e danni vengano effettuate sull’importo di fr. 111’106.- e non su fr. 102’260.-: il perito avrebbe infatti accertato che, per disattenzione, l’attrice aveva a suo tempo omesso di fatturare una parte dei suoi interventi (perizia p. 2), ciò che appunto comportava una maggior fatturazione a suo favore di fr. 8’846.- (sorpasso, che -sempre a giudizio del perito- era perfettamente giustificato e comunque accettabile, p. 4). Il quesito a cui bisogna rispondere è quello a sapere se l’estensione della domanda di cui alle conclusioni -combinata per altro con una sua contemporanea riduzione, giacché in quella sede la stessa parte attrice aveva ammesso la sua responsabilità per taluni danni ammontanti a fr. 11’475.-, così che in realtà il petitum si era ridotto da fr. 102’260.- a fr. 99’631.-- sia o meno ammissibile dal punto di vista procedurale.

E. 2.3.1 A mente dell’art. 75 lett. b CPC -invocato nella fattispecie dall’appellante adesivamente- l’azione non si ritiene mutata quando la parte si limiti a restringere od estendere le sue domande principali o accessorie. In concreto il nostro codice di rito permette alle parti, anche dopo lo scambio degli allegati preliminari e sino alla presentazione delle conclusioni, di estendere rispettivamente di restringere le domande avanzate originariamente senza particolari accorgimenti procedurali, alla condizione tuttavia che i nuovi petita vengano formulati sulla base delle allegazioni presentate nell’ambito della precedente fase processuale e che gli stessi, nella sostanza e nel merito, ricalchino la domanda condannatoria ingressuale. La ratio della norma  procedurale in narrativa risiede pertanto, a giudizio di questa Camera, nel concedere alle parti la possibilità di adeguare i propri petita originari alle risultanze di causa, laddove un’esatta quantificazione della domanda di causa appare ab inizio impossibile o difficilmente attuabile e non nel diritto di presentare domande nuove, che non trovano connessione con le adduzioni di fatto e di diritto evidenziate negli allegati preliminari: così ad esempio, all’attore deve essere riconosciuta la facoltà di estendere rispettivamente di restringere una domanda condannatoria inoltrata nei confronti della controparte a titolo di risarcimento danni dopo avere preso conoscenza, in fase istruttoria, di una perizia giudiziaria in grado di quantificare in modo esaustivo e preciso il relativo pregiudizio economico (IICCA

E. 2.3.2 Nel caso di specie la situazione è tuttavia diversa, in quanto la pretesa dell’attrice -di cui si chiede l’estensione- non si fondava, come nei casi appena evocati, su un’azione di risarcimento del danno (con i problemi di quantificazione che potevano porsi), bensì concerneva la mercede d’appalto, una posizione sin dall’inizio oggettivamente determinabile e facilmente quantificabile dall’attrice stessa, se essa fosse stata un po’ diligente nella sua valutazione: nella misura in cui con l’estensione della domanda ella postula che una posizione della fattura, a suo tempo “dimenticata”, venga ora considerata nella presente fattispecie, ci si trova evidentemente di fronte ad una allegazione nuova, giacché il fatto che una parte della mercede sia stata omessa, fors’anche per disattenzione, non risultava in alcun modo negli allegati preliminari. Ne discende che una tale estensione in sede conclusionale è proceduralmente inammissibile, lo scopo dell’art. 75 CPC non essendo per altro quello di sanare eventuali negligenze della parte nella determinazione delle proprie richieste (in quanto oggettivamente accertabili). Ma vi è di più. Se, come nel caso di specie, da una perizia giudiziaria emergono fatti che le parti non hanno allegato, tali fatti, ancorché rilevanti, di principio non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dalla legge di procedura (art. 78 CPC; Rep . 1989 p. 110; IICCA

E. 2.4 L’attrice, osservando infine come essa in sede di petizione si fosse riservata la facoltà di ridurre dalle sue pretese il danno conseguente all’errore di quota dello zatterone, chiede di non essere considerata soccombente per l’importo di fr. 5’235.- nel riparto delle spese e delle ripetibili. A torto. A prescindere dal fatto che per costante giurisprudenza la richiesta di una parte, secondo cui la rispettiva pretesa venga accolta (o in casu ridotta) dell’importo che verrà stabilito dal perito, non costituisce di per sé una domanda precisa e quantificata, che da sola avrebbe potuto giovare alla parte stessa ai fini del riparto delle spese e delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 29 ad art. 148), va osservato che nel dispositivo n. 3 il giudice di prime cure ha già ragionevolmente tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.

E. 2.5 Ne discende la reiezione dell’appello adesivo. 3. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello e di appello adesivo seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 26 maggio 1995 dell’__________ è respinto . II. Le spese della procedura d’appello consistenti in a) tassa di giustizia                                           fr.  1’780.- b) spese                                                              fr. 20.- Totale                                                                  fr. 1’800.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili di appello. III. L’appello adesivo 7 luglio 1995 di __________ è respinto . IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in a) tassa di giustizia                                           fr.      780.- b) spese                                                              fr. 20.- Totale                                                                  fr. 800.- da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili della procedura d’appello adesivo. V. Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario

E. 4 luglio 1985 in re F./K.).

E. 5 agosto 1993 in re R./B., 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.): per essere considerati, gli stessi avrebbero dovuto essere proposti mediante un’istanza di restituzione in intero (art. 74 lett. b e 137 e segg. CPC), ciò che l’attrice ha però omesso di fare. In ogni caso, a determinare l’irritualità dell’estensione in sede conclusionale della domanda nelle modalità indicate più sopra è la mancanza di contraddittorio sui nuovi elementi fattuali: è infatti chiaro che la controparte non ha potuto prendere posizione in merito a quella presunta “dimenticanza”, né ha potuto sollevare eccezioni (ad esempio quella di prescrizione o asserire che a tale somma la controparte aveva rinunciato espressamente o tacitamente (art. 115 CO) o ancora che la stessa fosse compensata o altro ancora). La mancanza di contraddittorio -principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico (art. 83 e 84 CPC)- non può che comportare l’irricevibilità dell’estensione così postulata.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.03.1996 12.1995.181

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00181 Lugano 27 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa - inc. no. 43/1985 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 25 novembre 1985 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 102’260.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale a fr. 99’631.- oltre accessori; domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 41’376.65 oltre interessi; domanda riconvenzionale, a cui l’attrice si è opposta; sulle quali il Pretore con sentenza 5 maggio 1995 si è così pronunciato: 1. La petizione è parzialmente accolta. L’__________, è condannata a pagare alla __________, Locarno, la somma di fr. 70’994.- oltre interessi al 6.5% a far tempo dal 14 luglio 1985. 2. La domanda riconvenzionale è respinta. 3. La tassa di giustizia della domanda principale di fr. 3’800.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono poste a suo carico limitatamente a fr. 1’200.- e per il resto sono a carico della convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 3’000.- di ripetibili. 4. La tassa di giustizia della domanda riconvenzionale, di fr. 800.- e le spese, sono a carico di __________, la quale rifonderà inoltre fr. 2’000.- di ripetibili a controparte. Appellante la parte convenuta che con atto di appello 26 maggio 1995 ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado; mentre la parte attrice con osservazioni ed appello adesivo 7 luglio 1995 ha postulato l’integrale reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione venisse accolta per fr. 100’464.40 o in subordine per fr. 99’172.90 o ancora per fr. 83’489.25, con la conseguente modifica del dispositivo su spese e ripetibili della domanda principale; il tutto, protestando spese e ripetibili della procedura d’appello; appello adesivo, di cui la convenuta ha chiesto la reiezione con osservazioni 23 agosto 1995; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione: 1. se deve essere accolto l’appello 2. se deve essere accolto l’appello adesivo 3. il giudizio sulle spese e sulle ripetibili Ritenuto in fatto A. Con contratto 22 marzo 1985 (doc. 7) l’__________ nella sua qualità di proprietaria dello stabile sito al mappale n. __________ RFD di __________, incaricò la ditta __________ di eseguire le opere di consolidamento e di sottomurazione necessarie alla riattazione dell’edificio di sua proprietà: l’intervento di quest’ultima ditta consisteva in sostanza nella formazione di colonne verticali direttamente sotto la muratura esistente (mediante iniezione nel terreno di cemento ad alta pressione) e nella creazione di uno zatterone di fondazione alla base delle colonne stesse (cfr. capitolato, doc. A). I lavori, eseguiti nella primavera del 1985, vennero parzialmente contestati dalla proprietaria dell’immobile, che difatti trattenne una parte della mercede concordata. Di qui la presente causa. B. Con petizione 25 novembre 1985 __________ha chiesto la condanna dell’__________ al pagamento di fr. 102’260.- oltre interessi, somma corrispondente alle fatture rimaste insolute (doc. B1 e C1). L’attrice afferma di aver eseguito a perfetta regola d’arte i lavori commissionatile, informando la direzione lavori dei problemi -per altro non dipesi da sua colpa- che erano sorti in cantiere: in particolare, in fase d’esecuzione la posizione delle colonne dovette essere spostata a causa dell’esistenza sulle pareti esterne di travi di legno -posate dall’impresa di costruzioni per tenere assieme le pareti- di pluviali e altro, che imposero una distanza dei macchinari dal muro superiore a quanto originariamente previsto, ciò che ebbe come logica conseguenza che le colonne stesse vennero a trovarsi sotto i muri in misura minore del previsto, fornendo così un minor sostegno (cfr. doc. F), situazione di cui la committenza venne comunque tempestivamente edotta (doc. E); per quanto concerneva invece la formazione dello zatterone di fondazione, l’attrice ammette che lo stesso venne eseguito, per un proprio errore, ad una quota inferiore a quanto previsto, dichiarandosi comunque disposta a sopportare i maggiori costi che ne sarebbero derivati. C. Con risposta e domanda riconvenzionale 13 marzo 1986 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 41’376.65 oltre interessi. A suo giudizio, l’errato posizionamento delle colonne avrebbe comportato la totale inutilità dei lavori dell’attrice e la necessità di procedere ad una sottomurazione non prevista, con conseguenti ingenti oneri; anche l’errata quota dello zatterone di fondazione, che aveva portato ad infiltrazioni d’acqua durante i lavori di scavo, avrebbe causato importanti costi supplementari, segnatamente per quanto riguardava il pompaggio dell’acqua; da ultimo, altri errori commessi dall’attrice durante l’esecuzione dei lavori avrebbero cagionato ulteriori danni alla convenuta e a terzi, segnatamente alla __________ e ad altri vicini. Per ovviare a tutti questi danni causati dall’attrice, la convenuta afferma di aver pagato la somma di fr. 144’636.65, relativa alla fattura della ditta __________ per lavori supplementari (doc. 3), importo che, nella misura in cui supera la pretesa di controparte, viene formalmente chiesto con la domanda riconvenzionale. D. Nelle successive comparse scritte le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte: in sede conclusionale l’attrice ha infine provveduto a ridurre le sue richieste a fr. 99’631.- oltre accessori. E. Con sentenza 5 maggio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’azione principale e respingendo la riconvenzionale, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 70’994.- oltre interessi. Il giudice di prime cure, preso innanzitutto atto che l’ammontare della mercede a favore dell’attrice non era contestato, ma anzi implicitamente riconosciuto dalla convenuta, si è limitato ad esaminare se la pretesa posta in compensazione fosse o meno fondata. Ritenuto che del minor appoggio dei muri sulle colonne era sicuramente responsabile l’attrice, che, pur avendo regolarmente notificato il problema degli ingombri sulle pareti, non aveva messo in atto tutti gli accorgimenti necessari per ovviarvi, egli ha provveduto a dedurre dalla mercede a suo favore il maggior costo cagionato dalla necessità di una sottomurazione più ampia del previsto, pari a complessivi fr. 23’590.-, somma a cui andavano aggiunti altri fr. 7’676.- per le opere resesi necessarie per rimediare ad altre prestazioni eseguite in maniera non corretta dall’attrice, in particolare per la differenza di quota del tampone di sottofondo, il tutto per un totale di fr. 31’266.-; ulteriori deduzioni non apparivano per contro ammissibili, non avendo la convenuta sostanziato sufficientemente la propria domanda riconvenzionale, che si limitava alla generica indicazione di difetti. Ne discendeva che dall’importo di fr. 102’260.- richiesto in petizione andavano dedotti fr. 31’266.-, con un saldo a favore dell’attrice di fr. 70’994.-. F. Con appello 26 maggio 1995 la parte convenuta ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, con la protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. L’appellante ritiene in sostanza che gli interventi effettuati dalla ditta __________ per complessivi fr. 144’636.65, inizialmente non previsti, dovettero essere eseguiti a seguito dei lavori difettosi compiuti dall’attrice, lavori questi ultimi che erano praticamente inservibili. La perizia giudiziaria, fatta propria dal Pretore, non teneva invece assolutamente conto degli accertamenti fatti subito dopo l’esecuzione dei lavori dell’attrice, ossia che gli interventi non avevano raggiunto buona parte degli scopi per cui erano stati messi in atto. G. Con osservazioni ed appello adesivo 7 luglio 1995 la parte attrice ha postulato l’integrale reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso che la petizione venisse accolta per fr. 100’464.40 o in subordine per fr. 99’172.90 o ancora per fr. 83’489.25, con la conseguente modifica del dispositivo su spese e ripetibili della domanda principale; il tutto, protestando spese e ripetibili della procedura d’appello. A suo parere, contrariamente a quanto ritenuto dalla controparte, solo una parte delle opere fatturate dalla ditta __________ si lasciava effettivamente ricondurre all’asserita esecuzione difettosa dei lavori da parte sua. Il minor valore (o il maggior costo) causato era tuttavia inferiore ai fr. 31’266.- posti in deduzione dal Pretore: in particolare, non era vero che all’attrice andava imputata una colpa di 1/3 per la chiusura del cantiere per una settimana ordinata dall’Ufficio Tecnico di __________ (ciò che riduceva il minor valore dell’opera da fr. 30’446.- a fr. 24’575.40); dovendosi inoltre ammettere che parte delle sottomurazioni avrebbe comunque dovuto essere eseguita dalla ditta __________ e che inoltre il maggior onere a seguito dei difetti cagionati dall’attrice corrispondeva solo al 22% della larghezza dei muri, il minor valore si riduceva ulteriormente a fr. 5’406.60 (22% di fr. 24’575.40) o in subordine, se le fosse ascrivibile una colpa per la sospensione del cantiere, a fr. 6’698.10 (22% di fr. 30’446.-) o ancora, nel caso in cui la ditta __________ sin dall’inizio non fosse stata tenuta ad intervenire, a fr. 22’381.75. Essendo incontestato il suo obbligo a risarcire fr. 5’235.- per i maggiori oneri di prosciugamento e per il rapporto fotografico, ed accertato che alla pretesa dell’attrice di fr. 102’260.-, per un errore da lei commesso al momento dell’allestimento della fattura, andavano aggiunti altri fr. 8’846.-, le sue richieste di appello si fissavano per l’appunto in fr. 100’464.40, in subordine a fr. 99’172.90 e in via ancor più subordinata in fr. 83’789.25. H. Delle osservazioni 23 agosto 1995 della convenuta con cui si postula la reiezione dell’appello adesivo protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi. Considerando in diritto 1. Con l’appello principale la convenuta rimprovera al primo giudice di aver acriticamente fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, il quale aveva accertato che solo una parte dei lavori fatturati dalla ditta __________ (doc. 3) -e posti in compensazione dalla stessa convenuta- erano la conseguenza della difettosità delle opere eseguite dall’attrice o ancora dei danni che quest’ultima aveva provocato. A suo dire, invece le testimonianze dei testi __________ e __________ dimostravano senz’ombra di dubbio il contrario, cioè che gli interventi della ditta __________ erano effettivamente ed esclusivamente avvenuti per ovviare ai danni provocati dall’attrice, ciò che di fatto imponeva di far completamente astrazione dalla perizia giudiziaria. La censura è del tutto infondata. Nei due referti versati agli atti (perizia e complemento di perizia) il perito giudiziario -come noto- aveva in sostanza ritenuto che “il lavoro eseguito dalla __________ lungo il perimetro dello stabile esistente, è servito in modo molto soddisfacente (100%) come consolidamento dello scavo e in modo soddisfacente (100%) come parte integrante della vasca contro l’acqua di falda. Lo stesso lavoro fallisce il compito di sottomurare la costruzione esistente” (perizia p. 9 e 10). Nel dettaglio, sempre a suo dire, l’errore di quota nell’esecuzione del tampone di fondo, del tutto pacifico, implicava comunque un maggior onere di pompaggio (perizia p. 11-15) pari a fr. 4’895.- (perizia p. 26 e 27), a sua volta la maggior necessità di sottomurazioni comportava una maggior spesa di fr. 27’566.- (= 13’978 + 13’588, perizia p. 16-25, somma poi ridotta in sede di complemento di perizia a fr. 23’590.-, = 11’938 + 11’652, p. 7-11), mentre la necessità di allestire un rapporto fotografico ed i supplementi ammontavano a fr. 340.- (perizia p. 28) rispettivamente a fr. 2’880.- (perizia p. 32-38, somma poi ridotta a fr. 2’441.- in sede di complemento di perizia, p. 13-14): tutti gli importi che precedono sono stati presi in considerazione dal Pretore, che ha pertanto ridotto la mercede a favore dell’attrice di complessivi fr. 31’266.-. 1.1 L’art. 253 CPC stabilisce che il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC. In presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti, cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; Rep . 1989

p. 154; IICCA 7 marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./F.). Evidentemente il rilevo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità (IICCA 21 novembre 1994 in re F./G., 7 ottobre 1994 in re D. SA/M., 12 luglio 1993 in re S./P. e llcc., 27 dicembre 1990 in re C.B. SA/B.A. SA e riferimenti). Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte (o di suoi eventuali periti), l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 4 ad art. 253; IICCA 21 novembre 1994 in re F./G.). 1.2 Nel caso di specie l’appellante non ha tuttavia assolutamente ritenuto di chiarire i motivi per cui -a suo dire- la perizia giudiziaria sarebbe inattendibile, o ancora di evidenziare eventuali errori o contraddizioni in cui il perito sarebbe incorso, elementi questi ultimi che avrebbero potuto, se del caso, rendere il referto poco credibile o addirittura insostenibile: ne discende, già per questo motivo, che questa Camera altro non può che confermare la validità del referto peritale. Il fatto che alcuni testimoni possano aver affermato che i lavori della ditta __________ vennero effettuati per ovviare a danni cagionati dall’attrice (così il teste __________, a p. 1 verso: “la ditta __________ era quella di capomastro ed era incaricata anche degli scavi. Ha eseguito la parte sopra terra e poi ha eseguito gli scavi, in più quando vennero aperti gli scavi ha dovuto procedere a degli interventi piuttosto importanti di sottomurazione non previsti e un intervento di prosciugamento dal momento che la vasca non era impermeabile come invece era stato previsto”; mentre il teste __________, a p. 2, così si era espresso: “preciso che se la ditta attrice avesse eseguito i lavori come dal progetto la mia ditta avrebbe proceduto soltanto allo svuotamento della vasca”) non significa ancora -come invece vorrebbe l’appellante- che tutti gli interventi effettuati da quella ditta fossero in realtà la conseguenza della difettosità dei lavori dell’attrice. Ciò non basta evidentemente per inficiare gli accertamenti peritali, basati su precise valutazioni e su accertamenti tecnici (rimasti incontestati), tanto più che la tesi dell’appellante, secondo cui tutti i lavori di cui al doc. 3 non erano stati previsti inizialmente e si lasciavano invece ricondurre ai danni cagionati dalla controparte, è stata smentita -oltre che dal perito (cfr. sopra)- anche dal teste __________ (il quale, a p. 2 verso, ha dichiarato che “le sottomurature erano previste fin dall’inizio”), nonché dallo stesso direttore dei lavori signor __________ (che, a p. 2, ha dovuto ammettere che “la sottomurazione da parte dell’impresa di costruzione avrebbe dovuto essere minima e ritenevamo che i pilastri eseguiti dall’attrice sarebbero giunti fino quasi al filo interno dei muri soprastanti. Si trattava solo di caricare questa sottomurazione il necessario per posare l’impermeabilizzazione”), mentre dallo stesso capitolato d’appalto della ditta __________ (posizione 2115.2 p. 13, doc. RII) si poteva evincere che l’impresa di costruzioni avrebbe comunque dovuto eseguire parte delle sottomurazioni, segnatamente per eguagliare le pareti di scavo formate dalle iniezioni (perizia p. 20 e 21, complemento perizia p. 8). Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, quindi, nessun elemento consente di ritenere che la perizia giudiziaria non tenga conto “degli accertamenti fatti subito dopo l’esecuzione dei lavori dell’attrice“ (appello p. 5); mentre, in ogni caso, dei difetti nella funzione della vasca (maggior onere di pompaggio) e della maggior necessità di sottomurazione -funzioni che l’appellante ritiene fallite- il perito ha già correttamente tenuto conto nel suo referto, ritenendo che gli stessi fossero solo in parte ascrivibili all’attrice. 1.3 Ne discende la reiezione dell’appello principale del tutto infondato. 2. Con l’appello adesivo l’attrice contesta, a sua volta, due posizioni di danno che il perito ed il Pretore avrebbero posto a suo carico, cioè la colpa di 1/3 per la chiusura del cantiere ordinata dall’Ufficio Tecnico comunale di __________ (cons. 2.1) e la sua parziale (o integrale) responsabilità per le maggiori sottomurazioni (cons. 2.2); essa ritiene inoltre che le deduzioni per danni e difetti andavano effettuate sulla somma di fr. 111’106.- e non sulla quella di fr. 102’260.- (cons. 2.3) ed auspica infine che in fase di ripartizione delle spese e delle ripetibili si tenesse conto che essa in petizione si era riservata di ridurre il danno relativo all’errore di quota dello zatterone (cons. 2.4). 2.1 Nella perizia giudiziaria il perito aveva assegnato all’attrice una colpa di 1/3 nell’episodio che ha portato alla chiusura del cantiere per una settimana da parte dell’Ufficio Tecnico comunale di __________: come noto, a fine giugno 1985 -quando gli interventi dell’attrice erano ormai in una fase avanzata- l’Ufficio Tecnico comunale effettuò dei sondaggi (teste __________ p. 1 verso) ed accertò che le murature erano pericolanti, ciò che impose la chiusura temporanea del cantiere. Mentre è pacifico che l’intervento dell’Ufficio Tecnico comunale venne a suo tempo caldeggiato ed anzi sollecitato dalla stessa proprietaria dell’immobile (o comunque da persone che ne facevano le veci, cfr. testi __________ p. 3, __________ p. 1, __________ p. 1 verso e __________ p. 2 verso) -la quale evidentemente preferiva demolire e ricostruire ex novo l’edificio, piuttosto che ristrutturarlo (con i maggiori costi che quest’ultimo intervento avrebbe comportato)- ciò non significa ancora che l’attrice non fosse a sua volta esente da colpe. Tutt’altro. A

p. 7 e 8 del complemento di perizia il perito ha precisato che il muro da sottomurare aveva uno spessore di circa 50 cm (cfr. doc. A): ne discendeva -a suo dire- che, se l’attrice avesse sottomurato come da appalto, il muro avrebbe dovuto appoggiare sulle colonne per circa 30 cm (26 cm, secondo la perizia, p. 8), mentre, se si teneva conto degli ingombri sulle pareti (travi, pluviali, ecc...) -la cui presenza non era imputabile all’attrice- l’appoggio avrebbe dovuto essere di circa 20 cm (teste __________ p. 2 verso; 16 cm, secondo la perizia,

p. 8). In realtà, l’appoggio effettivo riscontrato fu solo di 5 cm (teste __________ p. 2 verso; complemento di perizia p. 8), ben inferiore a quello previsto, per cui, a ragione, il perito -e con esso il Pretore- ha concluso che la minor sottomurazione di 10-15 cm (la differenza tra i previsti 20 cm d’appoggio e i 5 cm effettivamente riscontrati) era la “conseguenza dell’esecuzione difettosa vera e propria dei lavori affidati a IB” (complemento di perizia p. 8). In tali circostanze, è incontestabile che l’attrice sia in parte responsabile (quanto meno nella misura di 1/3, accertata dal perito) dell’instabilità delle murature, ovvero del motivo che a suo tempo aveva indotto l’Ufficio Tecnico comunale a chiudere per una settimana il cantiere: ciò implica la reiezione della censura. 2.2 Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice ed appellante adesivamente, nel suo referto il perito ha già tenuto conto del fatto che la ditta __________ avrebbe dovuto comunque eseguire parte della sottomurazione e inoltre che l’attrice non era responsabile del minor appoggio di 10 cm, dovuto alla presenza di ingombri sulle pareti. Che l’impresa di costruzioni sin dall’inizio dovesse a sua volta sottomurare, ancorché in minima parte, è stato infatti indicato dal perito stesso, il quale a p. 8 del complemento di perizia ha chiaramente detto che “per il caso in cui “la posizione delle colonne fosse risultata normale” sarebbe stato comunque necessario, secondo il capitolato d’appalto, “eguagliare le pareti di scavo formate dalle iniezioni” e eseguire la “profilatura e pulizia a mano contro le colonne iniettate” (cfr. pure perizia p. 20 e 21). Quanto al minor appoggio di 10 cm a seguito della presenza degli ingombri sulle pareti, mentre nella perizia il maggior costo a seguito degli errori da parte dell’attrice per sottomurazioni prima parte, seconda parte e supplementi era stato fissato in fr. 13’978.-, 13’588.- e 2’880.-, nel complemento della perizia, tenuto conto che quegli importi erano dovuti “solo in parte alla presenza dei travetti sulle facciate” (p. 8) per cui si imponeva un’ulteriore “deduzione derivante dallo spostamento di 10 cm causato dalla presenza dei travetti sulle due facciate lunghe”, il perito ha provveduto a correggere gli stessi in fr. 11’938.- (p. 9), 11’652.- (p. 11) e 2’441.- (p. 14). Non è pertanto vero che l’attrice sia responsabile della maggiore necessità di sottomurazione solo nella misura del 22% del danno accertato peritalmente, come invece indicato nell’appello adesivo: ne discende, anche in questo caso, la reiezione della censura. 2.3 L’attrice ed appellante adesivamente ripropone in questa sede la tesi già formulata con l’allegato conclusivo, cioè che le eventuali deduzioni per difetti e danni vengano effettuate sull’importo di fr. 111’106.- e non su fr. 102’260.-: il perito avrebbe infatti accertato che, per disattenzione, l’attrice aveva a suo tempo omesso di fatturare una parte dei suoi interventi (perizia p. 2), ciò che appunto comportava una maggior fatturazione a suo favore di fr. 8’846.- (sorpasso, che -sempre a giudizio del perito- era perfettamente giustificato e comunque accettabile, p. 4). Il quesito a cui bisogna rispondere è quello a sapere se l’estensione della domanda di cui alle conclusioni -combinata per altro con una sua contemporanea riduzione, giacché in quella sede la stessa parte attrice aveva ammesso la sua responsabilità per taluni danni ammontanti a fr. 11’475.-, così che in realtà il petitum si era ridotto da fr. 102’260.- a fr. 99’631.-- sia o meno ammissibile dal punto di vista procedurale. 2.3.1 A mente dell’art. 75 lett. b CPC -invocato nella fattispecie dall’appellante adesivamente- l’azione non si ritiene mutata quando la parte si limiti a restringere od estendere le sue domande principali o accessorie. In concreto il nostro codice di rito permette alle parti, anche dopo lo scambio degli allegati preliminari e sino alla presentazione delle conclusioni, di estendere rispettivamente di restringere le domande avanzate originariamente senza particolari accorgimenti procedurali, alla condizione tuttavia che i nuovi petita vengano formulati sulla base delle allegazioni presentate nell’ambito della precedente fase processuale e che gli stessi, nella sostanza e nel merito, ricalchino la domanda condannatoria ingressuale. La ratio della norma  procedurale in narrativa risiede pertanto, a giudizio di questa Camera, nel concedere alle parti la possibilità di adeguare i propri petita originari alle risultanze di causa, laddove un’esatta quantificazione della domanda di causa appare ab inizio impossibile o difficilmente attuabile e non nel diritto di presentare domande nuove, che non trovano connessione con le adduzioni di fatto e di diritto evidenziate negli allegati preliminari: così ad esempio, all’attore deve essere riconosciuta la facoltà di estendere rispettivamente di restringere una domanda condannatoria inoltrata nei confronti della controparte a titolo di risarcimento danni dopo avere preso conoscenza, in fase istruttoria, di una perizia giudiziaria in grado di quantificare in modo esaustivo e preciso il relativo pregiudizio economico (IICCA 4 luglio 1985 in re F./K.). 2.3.2 Nel caso di specie la situazione è tuttavia diversa, in quanto la pretesa dell’attrice -di cui si chiede l’estensione- non si fondava, come nei casi appena evocati, su un’azione di risarcimento del danno (con i problemi di quantificazione che potevano porsi), bensì concerneva la mercede d’appalto, una posizione sin dall’inizio oggettivamente determinabile e facilmente quantificabile dall’attrice stessa, se essa fosse stata un po’ diligente nella sua valutazione: nella misura in cui con l’estensione della domanda ella postula che una posizione della fattura, a suo tempo “dimenticata”, venga ora considerata nella presente fattispecie, ci si trova evidentemente di fronte ad una allegazione nuova, giacché il fatto che una parte della mercede sia stata omessa, fors’anche per disattenzione, non risultava in alcun modo negli allegati preliminari. Ne discende che una tale estensione in sede conclusionale è proceduralmente inammissibile, lo scopo dell’art. 75 CPC non essendo per altro quello di sanare eventuali negligenze della parte nella determinazione delle proprie richieste (in quanto oggettivamente accertabili). Ma vi è di più. Se, come nel caso di specie, da una perizia giudiziaria emergono fatti che le parti non hanno allegato, tali fatti, ancorché rilevanti, di principio non divengono automaticamente parte della realtà processuale di cui il giudice deve tenere conto secondo le modalità previste dalla legge di procedura (art. 78 CPC; Rep . 1989 p. 110; IICCA 5 agosto 1993 in re R./B., 22 aprile 1994 in re F.C. SA/F.): per essere considerati, gli stessi avrebbero dovuto essere proposti mediante un’istanza di restituzione in intero (art. 74 lett. b e 137 e segg. CPC), ciò che l’attrice ha però omesso di fare. In ogni caso, a determinare l’irritualità dell’estensione in sede conclusionale della domanda nelle modalità indicate più sopra è la mancanza di contraddittorio sui nuovi elementi fattuali: è infatti chiaro che la controparte non ha potuto prendere posizione in merito a quella presunta “dimenticanza”, né ha potuto sollevare eccezioni (ad esempio quella di prescrizione o asserire che a tale somma la controparte aveva rinunciato espressamente o tacitamente (art. 115 CO) o ancora che la stessa fosse compensata o altro ancora). La mancanza di contraddittorio -principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico (art. 83 e 84 CPC)- non può che comportare l’irricevibilità dell’estensione così postulata. 2.4 L’attrice, osservando infine come essa in sede di petizione si fosse riservata la facoltà di ridurre dalle sue pretese il danno conseguente all’errore di quota dello zatterone, chiede di non essere considerata soccombente per l’importo di fr. 5’235.- nel riparto delle spese e delle ripetibili. A torto. A prescindere dal fatto che per costante giurisprudenza la richiesta di una parte, secondo cui la rispettiva pretesa venga accolta (o in casu ridotta) dell’importo che verrà stabilito dal perito, non costituisce di per sé una domanda precisa e quantificata, che da sola avrebbe potuto giovare alla parte stessa ai fini del riparto delle spese e delle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 29 ad art. 148), va osservato che nel dispositivo n. 3 il giudice di prime cure ha già ragionevolmente tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti. 2.5 Ne discende la reiezione dell’appello adesivo. 3. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello e di appello adesivo seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 26 maggio 1995 dell’__________ è respinto . II. Le spese della procedura d’appello consistenti in a) tassa di giustizia                                           fr.  1’780.- b) spese                                                              fr. 20.- Totale                                                                  fr. 1’800.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili di appello. III. L’appello adesivo 7 luglio 1995 di __________ è respinto . IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in a) tassa di giustizia                                           fr.      780.- b) spese                                                              fr. 20.- Totale                                                                  fr. 800.- da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1’000.- a titolo di ripetibili della procedura d’appello adesivo. V. Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario