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12.1995.180

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Va preliminarmente osservato come la tematica costituita dai pretesi difetti dell’opera non sia più tema di discussione a questo stadio della causa, avendo le parti accettato il giudizio del Pretore nella misura in cui stabilisce il diritto della convenuta di dedurre a tal titolo fr. 800.-- dal saldo della mercede dell’attrice. La lite è perciò limitata al problema costituito dalla quantificazione della mercede residua dell’attrice, avuto riguardo dell’esistenza e della portata del preventivo da lei allestito.

E. 2 La prima obiezione della convenuta in proposito è quella secondo cui il preventivo di fr. 14’994.-- (doc. F) sarebbe stato inteso come comprensivo di ogni prestazione dell’attrice.

E. 2.1 Tale tesi si rivela errata già al riguardo delle opere previste dal preventivo stesso: dalla lettura della pagina 17 del preventivo è infatti a prima vista chiaro che l’importo di fr. 14’994.-- viene raggiunto sommando la mercede per le parti dell’opera descritte dalle pagine 2 a 12 dell’offerta. Per le prestazioni menzionate dalle pagine 13 a 16 vengono invece indicati unicamente dei prezzi unitari per determinati elementi, ed è nel complesso palese che l’appaltatrice ha inteso indicare che alla predetta mercede di fr. 14’994.-- avrebbe dovuto essere aggiunto, al prezzo unitario indicato, il costo degli elementi di cui alle pagine 13 a 16 del preventivo. Siffatto procedere, di dubbia trasparenza ai fini della presentazione di un preventivo complessivo, non è tuttavia illecito o anticontrattuale, e consentiva in ogni caso alla convenuta di ritenere che l’opera sarebbe costata senz’altro più di fr. 14’994.--. Non essendovi esplicita contestazione sul fatto che gli elementi indicati al prezzo unitario sono stati forniti per complessivi fr. 4’880.-- (perizia, punto 3.6, risposta alla domanda 6), ne deve conseguire la conferma in tale misura della pretesa dell’attrice.

E. 2.2 L’argomentazione è infondata anche per riguardo alle opere supplementari eseguite dall’attrice. La convenuta sembra addirittura negarne l’esistenza in base all’apodittica argomentazione secondo cui essa avrebbe dichiarato che non vi sarebbero state modifiche dell’opera deliberata durante l’esecuzione dei lavori (appello, punto 2, pag. 4 e 5), ma siffatta linea di difesa non può evidentemente reggere di fronte alle precise constatazioni del perito (perizia, punto 3.7.1, risposta alla domanda 7). Né può essere ammessa la versione dei fatti secondo cui le opere supplementari non sarebbero state richieste dalla committente: da una parte esse -si pensi in particolare alla fornitura di vetrate- hanno comportato una manifesta differenza estetica nell’opera finale rispetto a quella prevista nel preventivo, differenza che non è mai stata oggetto di segnalazione da parte della convenuta; d’altra parte la stessa convenuta in sede di conclusioni (pag.

2) ha dichiarato che i lavori intesi come supplementari sarebbero stati compresi nel prezzo di delibera, visto che “queste prestazioni erano state concordate al momento della conclusione del contratto e non c’è stata dunque nessuna modifica di ordinazione”. Acquisito così il consenso della committente all’opera effettivamente eseguita, spettava alla committente stessa l’onere di provare che i supplementi non avrebbero comportato un aumento di prezzo, onere che essa ha disatteso, così che non vi è motivo di non accordare all’appaltatrice la relativa mercede, così come essa è stata quantificata dal Pretore.

E. 3 Non può essere accolta nemmeno la censura della convenuta relativa a fr. 303.05 di maggiori costi dovuti a un diverso tipo di esecuzione, dovendosi ammettere che tale maggior costo -effettivamente sopportato dall’attrice- comporta un superamento dell’importo preventivato del tutto ragionevole, così come del resto rettamente stabilito dal Pretore (consid. 5, pag. 4). Il gravame si rivela per contro fondato limitatamente a fr. 1’922.20, importo che il perito (punto 3.8.1, risposta a domanda 8) ha ritenuto fatturato per errore, e che ciò nonostante il Pretore ha accordato all’attrice. La mercede residua dell’attrice va perciò determinata in fr. 14’762.20 (pari ai fr. 16’684.45 riconosciuti dal Pretore meno fr. 1’922.20). Ne consegue in tale misura la riforma del giudizio impugnato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC), in misura diversa tra una sede e l'altra, tenuto conto che in appello resta litigiosa solo la differenza fra il credito riconosciuto dal pretore e fr. 11'231.10. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 23 maggio 1995 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 maggio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.08.1995 12.1995.180

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00180 Lugano 10 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. 11'959 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 8 luglio 1992 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ rappr. dall'avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 17’484.45 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice; Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 3 maggio 1995 ha accolto per fr. 16’684.45 oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 23 maggio 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione per fr. 11’231.10 oltre interessi; Mentre la controparte con osservazioni del 12 luglio 1995 chiede la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1.

- se deve essere accolto l’appello 2. - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto. A. La convenuta nel 1992 ha appaltato all’attrice opere da gessatore consistenti nella fornitura e posa di pareti interne di separazione. Della mercede di fr. 25’484.45 pretesa dall’attrice (doc. C), la convenuta ha pagato unicamente un acconto di fr. 8’000.--, mentre il saldo è oggetto della presente causa. B. Nella risposta dell’8 gennaio 1993 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo che l’attrice avrebbe ingiustificatamente sorpassato il preventivo di fr. 14’994.50 e che essa avrebbe inoltre fornito un’opera difettosa, così come a suo tempo notificatole. C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha ritenuto, sulla scorta delle risultanze peritali, che l’attrice non avrebbe ecceduto il preventivo in maniera significativa, che il difetto consistente nella cattiva insonorizzazione sarebbe da ascrivere alla stessa convenuta, che ha chiesto l’opera dopo e non prima della posa del pavimento, e che i difetti effettivamente gravanti l’opera giustificherebbero la trattenuta di soli fr. 800.-- sulla mercede residua dell’attrice. Da ciò l’accoglimento della petizione per fr. 16’684.45 oltre interessi. D. Con tempestivo gravame datato 23 maggio 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 11’231.10 oltre interessi. Il Pretore avrebbe omesso di considerare che il perito ha riscontrato errori nella stesura della fattura dell’attrice per fr. 1’922.20, importo da dedurre perciò dall’avere dell’attrice. Inoltre il Pretore avrebbe negato a torto l’esistenza di un preventivo di fr. 15’000.-- riguardante l’intera opera, e non solo parte di essa, e pure a torto sarebbe stata ammessa l’esistenza di opere supplementari per fr. 6’305.35. Ne conseguirebbe che la convenuta può essere tenuta solo al pagamento dei fr. 15’000.-- preventivati, di un aumento tollerabile del 10% (fr. 1’500.--) e, come da dottrina e giurisprudenza, del 50% dell’ulteriore sorpasso del preventivo, il tutto, dedotti l’acconto e il costo di eliminazione dei difetti, per fr. 11’231.10 oltre interessi. E. Nelle osservazioni del 12 luglio 1995 l’attrice ha chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Va preliminarmente osservato come la tematica costituita dai pretesi difetti dell’opera non sia più tema di discussione a questo stadio della causa, avendo le parti accettato il giudizio del Pretore nella misura in cui stabilisce il diritto della convenuta di dedurre a tal titolo fr. 800.-- dal saldo della mercede dell’attrice. La lite è perciò limitata al problema costituito dalla quantificazione della mercede residua dell’attrice, avuto riguardo dell’esistenza e della portata del preventivo da lei allestito. 2. La prima obiezione della convenuta in proposito è quella secondo cui il preventivo di fr. 14’994.-- (doc. F) sarebbe stato inteso come comprensivo di ogni prestazione dell’attrice. 2.1 Tale tesi si rivela errata già al riguardo delle opere previste dal preventivo stesso: dalla lettura della pagina 17 del preventivo è infatti a prima vista chiaro che l’importo di fr. 14’994.-- viene raggiunto sommando la mercede per le parti dell’opera descritte dalle pagine 2 a 12 dell’offerta. Per le prestazioni menzionate dalle pagine 13 a 16 vengono invece indicati unicamente dei prezzi unitari per determinati elementi, ed è nel complesso palese che l’appaltatrice ha inteso indicare che alla predetta mercede di fr. 14’994.-- avrebbe dovuto essere aggiunto, al prezzo unitario indicato, il costo degli elementi di cui alle pagine 13 a 16 del preventivo. Siffatto procedere, di dubbia trasparenza ai fini della presentazione di un preventivo complessivo, non è tuttavia illecito o anticontrattuale, e consentiva in ogni caso alla convenuta di ritenere che l’opera sarebbe costata senz’altro più di fr. 14’994.--. Non essendovi esplicita contestazione sul fatto che gli elementi indicati al prezzo unitario sono stati forniti per complessivi fr. 4’880.-- (perizia, punto 3.6, risposta alla domanda 6), ne deve conseguire la conferma in tale misura della pretesa dell’attrice. 2.2 L’argomentazione è infondata anche per riguardo alle opere supplementari eseguite dall’attrice. La convenuta sembra addirittura negarne l’esistenza in base all’apodittica argomentazione secondo cui essa avrebbe dichiarato che non vi sarebbero state modifiche dell’opera deliberata durante l’esecuzione dei lavori (appello, punto 2, pag. 4 e 5), ma siffatta linea di difesa non può evidentemente reggere di fronte alle precise constatazioni del perito (perizia, punto 3.7.1, risposta alla domanda 7). Né può essere ammessa la versione dei fatti secondo cui le opere supplementari non sarebbero state richieste dalla committente: da una parte esse -si pensi in particolare alla fornitura di vetrate- hanno comportato una manifesta differenza estetica nell’opera finale rispetto a quella prevista nel preventivo, differenza che non è mai stata oggetto di segnalazione da parte della convenuta; d’altra parte la stessa convenuta in sede di conclusioni (pag.

2) ha dichiarato che i lavori intesi come supplementari sarebbero stati compresi nel prezzo di delibera, visto che “queste prestazioni erano state concordate al momento della conclusione del contratto e non c’è stata dunque nessuna modifica di ordinazione”. Acquisito così il consenso della committente all’opera effettivamente eseguita, spettava alla committente stessa l’onere di provare che i supplementi non avrebbero comportato un aumento di prezzo, onere che essa ha disatteso, così che non vi è motivo di non accordare all’appaltatrice la relativa mercede, così come essa è stata quantificata dal Pretore. 3. Non può essere accolta nemmeno la censura della convenuta relativa a fr. 303.05 di maggiori costi dovuti a un diverso tipo di esecuzione, dovendosi ammettere che tale maggior costo -effettivamente sopportato dall’attrice- comporta un superamento dell’importo preventivato del tutto ragionevole, così come del resto rettamente stabilito dal Pretore (consid. 5, pag. 4). Il gravame si rivela per contro fondato limitatamente a fr. 1’922.20, importo che il perito (punto 3.8.1, risposta a domanda 8) ha ritenuto fatturato per errore, e che ciò nonostante il Pretore ha accordato all’attrice. La mercede residua dell’attrice va perciò determinata in fr. 14’762.20 (pari ai fr. 16’684.45 riconosciuti dal Pretore meno fr. 1’922.20). Ne consegue in tale misura la riforma del giudizio impugnato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la preponderante soccombenza della convenuta (art. 148 CPC), in misura diversa tra una sede e l'altra, tenuto conto che in appello resta litigiosa solo la differenza fra il credito riconosciuto dal pretore e fr. 11'231.10. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 23 maggio 1995 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 3 maggio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente: 1. In parziale accoglimento della petizione __________, Bellinzona, è condannata a pagare a __________ la somma di fr.     14’762.20 oltre interessi al 5% dal 15 maggio 1992. 2. In tale misura è tolta l’opposizione interposta al precetto     esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona. 3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 4’900.--, da          anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 3/20 e per 17/20         sono a carico della convenuta, la quale rifonderà all’attrice fr.       1’600.-- per ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia                     fr.    380.--

b) spese                                       fr. 20.-- T o t a l e                                       fr. 400.-- già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono a carico dell’attrice. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 350.-- per ripetibili parziali d’appello. III. Intimazione:    -   __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                   Il segretario