Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.04.1995 12.1995.142
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.95.00142 Lugano 25 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. 25/94 loc. della Pretura di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 22 luglio 1994 da avv. __________ e avv. __________ Contro __________ rappr. dall’avv. __________ in materia di contratto di locazione (accertamento della scadenza contrattuale subordinatamente adeguamento del canone di locazione). Ed ora sulla domanda di revisione 18 aprile 1995 degli istanti nei confronti della sentenza 31 marzo 1995 del Pretore che ha respinto l’istanza di provvedimenti cautelari 18 marzo 1995 da loro presentata e con la quale si é chiesto che, pendente causa, la convenuta fosse obbligata a versare il canone locatizio base, senza sconti speciali di avviamento, adeguato all’evoluzione dell’indice costo vita a far tempo dal 31.3.1987. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti. Considerato in fatto ed in diritto che la revisione di una sentenza non é concepita dal nostro codice di rito come un rimedio di diritto autonomo ma, stabilendo l’art. 341 CPC che la domanda di revisione si propone mediante appello rispettivamente ricorso per cassazione, é attraverso questa forma di impugnazione che vanno fatti valere eventuali titoli di revisione ravvisabili nella sentenza (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, pag. 224); che non é quindi ammessa la revisione di sentenze contro le quali non é dato il rimedio dell’appello o della cassazione (Anastasi, op. cit., pag. 225; Rep. 1930, 393 con riferimento all’impossibilità della revisione di un decreto esecutivo contro il quale, per legge, non é dato alcun rimedio di diritto); che, per l’art. 414 cpv. 2 CPC, i provvedimenti cautelari emanati dal Pretore nell’ambito delle procedure per le controversie in materia di locazione - come quella in esame - non sono impugnabili; che di conseguenza non potendosi proporre appello nei confronti di una tale decisione
- come del resto avviene per i provvedimenti cautelari nelle procedure inappellabili, art. 382 cpv. 2 CPC - nemmeno é possibile presentare domanda di revisione; che l’inammissibilità del mezzo di impugnazione della revisione presentata dagli istanti può essere sanzionata già con l’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di notificare l’atto alla controparte; che può essere lasciato indeciso, stante l’inammissibilità del rimedio della revisione, il quesito a sapere se nei confronti di una decisione cautelare rispettivamente nei confronti di una decisione in materia di locazione per le quali il termine di appello é di 10 giorni (art. 411 cpv. 2 CPC che parla espressamente di presentazione dei mezzi di impugnazione tra i quali vi é, per l’art. 306 CPC, anche la revisione) l’eventuale domanda di revisione, che deve essere proposta mediante appello (art. 341 CPC), non debba sottostare anch’essa al termine abbreviato; Per i quali motivi visti gli art. 341 CPC e 414 cpv. 2 CPC e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. La domanda di revisione 18 aprile 1995 é inammissibile . 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.- e le spese di Fr. 20.- (totale Fr. 120.-) sono a carico degli istanti. 3. Intimazione a: - avv.ti __________
- studio legale __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 4. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario