Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.04.1995 12.1995.136
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.95.00136 Lugano 3 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. n. 1950 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 3 giugno 1977 da __________ rappr. dall'avv. __________ contro __________ e __________ a) rappr. dall'avv. __________ con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 394’805.40 oltre interessi a titolo di danni e torto morale conseguenti a sinistro della circolazione, domanda aumentata a fr. 693’939.65 oltre interessi in corso di causa; Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione; E ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale; Considerato in fatto ed in diritto
- che il Pretore con sentenza 12 novembre 1991 ha integralmente respinto la petizione;
- che detta sentenza è stata riformata il 23 aprile 1993 da questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 348’648.-- oltre interessi;
- che la I Corte Civile del Tribunale federale il 16 febbraio 1994 ha riformato la sentenza di questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 410’001.-- oltre interessi, rinviandole la causa per la determinazione delle spese e delle ripetibili della procedura cantonale;
- che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (art. 148 CPC);
- che l’importo determinante non è quello della petizione, bensì quello aumentato, indicato nelle conclusioni avanti al giudice di prima istanza;
- che l’attrice nella procedura avanti alle prime due sedi risulta vittoriosa in misura di 2/3 e soccombente per 1/3;
- che la complessità della causa giustifica la commisurazione delle ripetibili parziali avvicinandosi al valore massimo previsto dalla TOA;
- che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili; Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC, la TG e la TOA dichiara e pronuncia 1. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese della procedura di prima sede sono a carico dell’attrice per 1/3 e dei convenuti in solido per 2/3. I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 15’000.-- per parte di ripetibili. 2. La tassa di giustizia di fr. 9’950.-- e le spese di fr. 50.-- della procedura di appello, per complessivi fr. 10’000.--, sono a carico dell’attrice per 1/3 e dei convenuti in solido per 2/3. I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 7’500.-- per parte di ripetibili d’appello. 3. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione. 4. Intimazione: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario