Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.06.1995 12.1995.107
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 12.95.00107 Lugano 21 giugno 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 4064 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 14 agosto 1991 da __________ rappr. dall’avv. __________ contro __________ rappr. dall’avv. __________ con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 18’715.- oltre interessi e spese a titolo di responsabilità civile dell’ente pubblico che il Pretore, con sentenza 17 febbraio 1995, ha integralmente respinto. Appellante l’attore che, con atto di appello dell'8 marzo 1995, chiede la modifica della sentenza pretorile nel senso dell'accoglimento integrale della sua petizione. Mentre la parte convenuta, con osservazioni 10 aprile 1995, postula la reiezione dell'appello e la conferma del primo giudizio. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa; Considerato in fatto e in diritto 1. Con richiesta del 26 luglio 1989, __________ ha chiesto al convenuto ____________________di volergli mettere a disposizione un sedime pubblico per l’installazione di un parco di divertimenti durante il mese di luglio 1990. Il __________, con scritto del 28 agosto 1989, ha negato la chiesta autorizzazione spiegando di non disporre di fondi idonei.
2. __________, venuto in seguito a sapere che il __________ aveva comunque concesso, ad un altro gestore di parchi di divertimenti, l'autorizzazione per due periodi differenti nell'estate 1990, ha chiesto al __________, con scritto del 20 novembre 1989, di voler rivedere la precedente decisione a lui sfavorevole. Il __________, in data 26 febbraio 1990, ha risposto negativamente.
3. __________ ha ricorso al Consiglio di Stato contro questa presa di posizione del __________e. Il Consiglio di Stato, pur ammettendo fondata la censura sollevata dal ricorrente, in merito alla pretesa violazione del principio della parità di trattamento, non ha ritenuto di dover modificare la decisione del 28 agosto 1989. Infatti, per modificare detta decisione, si sarebbe dovuto annullare almeno parzialmente l'autorizzazione rilasciata all'altro richiedente, non rispettando così le aspettative suscitate con il rilascio dell'autorizzazione a quest'ultimo e violando quindi il principio della buona fede. 4. Il Tribunale cantonale amministrativo, in data 25 luglio 1990, pronunciandosi su tempestivo ricorso dell’attore dell’ 8 giugno 1990, ha dichiarato l'irricevibilità dello stesso. Infatti lo scritto del 26 febbraio 1990, non presentando gli estremi caratterizzanti la decisione amministrativa, non poteva essere impugnato e del resto la decisione del 28 agosto 1989, negante l'autorizzazione all'appellante, era pacificamente cresciuta in giudicato. 5. Con la petizione che ci occupa __________ ha convenuto in giudizio il __________ chiedendone la condanna al pagamento della somma di fr. 20'800.-, ridotta poi in corso di procedura a fr.18'715.-, a titolo di risarcimento danni. La petizione é stata integralmente respinta dal Pretore con la motivazione che non sarebbe riscontrabile alcuna correlazione tra la pratica opinabile del __________ nel concedere l’uso del suolo pubblico e il danno preteso subito dall'attore. 6. Con appello dell’ 8 marzo 1995, l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente le sue domande risarcitorie; egli ritiene che, nel caso di specie, siano soddisfatte tutte le condizioni riguardanti la responsabilità del __________ così come previste dalla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici La parte convenuta, con osservazioni 10 aprile 1995, postula la reiezione dell'appello. 7. L’art. 61 cpv. 1 CO prevede che, in materia di responsabilità di pubblici funzionari ed impiegati, le leggi federali e cantonali possono derogare alle disposizioni degli art. 41 e seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni cagionati da questi ultimi nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. In assenza di una particolare disciplina legislativa del Cantone - che non fa quindi uso della riserva contenuta nell’art. 61 cpv. 1 CO - solo l’agente pubblico é responsabile personalmente per i suoi comportamenti illeciti (S. Bianchi, Ente pubblico e responsabilità per illecito in RDAT 1979, 268; A. Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, n. 1287). Ciò é stato il caso, per quanto riguarda il Canton Ticino, sino all’entrata in vigore della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LRCEP) che instaura una responsabilità esclusiva dell’ente pubblico come tale per tutti gli atti o le omissioni commessi dai membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e dai funzionari del Cantone (art. 1 litt. a LRCEP) ed altrettanto per gli agenti dei Comuni, dei suoi Consorzi e dei Patriziati (art. 1 litt. b LRCEP). L’art. 32 LRCEP prevede comunque che questa disciplina di responsabilità degli enti pubblici in deroga alle norme generali del CO si applica solo agli eventi dannosi, quindi all’atto illecito quale causa del danno, verificatisi dopo la sua entrata in vigore. L’entrata in vigore della LRCEP é stata fissata al 1 gennaio 1990 con la particolarità che, per quanto riguarda la responsabilità del Comune, la messa in vigore é stata posticipata al 1 luglio 1990 (cfr. art. 2 del decreto del Consiglio di Stato che ne fissa l’entrata in vigore). Ne discende che il __________ risponde e può essere convenuto in causa, quale ente pubblico, solo per atti od omissioni di suoi agenti verificatisi dopo il 1 luglio 1990. Per atti pretesi illeciti di municipali, consiglieri comunali o funzionari del Comune compiuti prima di tale data solo queste persone personalmente potevano essere tenute responsabili. 8. I fatti sui quali l’attore fonda la propria pretesa nei confronti del __________ si riferiscono a momenti precedenti l’entrata in vigore della LRCEP. Infatti le decisioni e le prese di posizione del __________ riferite alla fattispecie - qualsiasi esse siano (come la risoluzione del 28 agosto 1989 diretta all’attore, la decisione favorevole ad altro gestore di parco divertimenti e la presa di posizione ancora negativa per l’attore del 26 febbraio 1990) - precedono nel tempo la vigenza della nuova disciplina cantonale sulla responsabilità degli enti pubblici. In conclusione, non potendosi applicare alla fattispecie denunciata la LRCEP, si deve negare la possibilità per l’attore di convenire direttamente in giudizio il __________ poiché non legittimato passivamente. L'attore avrebbe dovuto chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del o degli agenti pubblici che riteneva responsabili delle decisioni a lui sfavorevoli secondo il sistema previgente la legge cantonale, ovvero ai sensi degli art. 41 e seg. CO. 9. Anche se la parte convenuta non ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva ed anche se il primo giudice non si é espresso al riguardo la questione deve poter essere esaminata in questa sede poiché il giudice deve rilevare d’ufficio la legittimazione delle parti al processo quando si tratta di un elemento di diritto sostanziale (DTF II 346, 107 II 85; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, tesi Zurigo 1989, pag. 18) rispettivamente deve applicare d’ufficio il diritto federale e quello ticinese (art. 87 CPC). Ne consegue che la petizione doveva essere respinta, senza dover entrare nel merito della stessa, per carenza di legittimazione passiva del __________ e quindi le domande dell’appello nei confronti della decisione del Pretore che giunge allo stesso risultato, pur con altra e superflua motivazione, vanno rifiutate. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi vista, per le spese, la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 8 marzo 1995 __________ é respinto . 2. La tassa di giustizia di Fr. 550.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 600.-), già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 500.- per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario