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12.1994.31

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.05.1995 12.1994.31

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.94.00031 Lugano 31 maggio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. 6835 della Pretura di Locarno-Campagna    promossa con petizione 1 dicembre 1992 da __________ rappr. dallo studio legale __________ Contro __________ rappr. dall’avv. __________ con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'207.- oltre interessi a titolo di prezzo di vendita; domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili e che, riconvenzionalmente, ha chiesto, in via principale, la condanna dell'istante al pagamento di fr. 1'500.-- in conseguenza dell'inadempimento di un contratto di comodato, e in via subordinata, la restituzione di un vivaio per crostacei; mentre il Pretore, con sentenza 24 novembre 1994, ha respinto sia la petizione che la riconvenzionale. Appellante l'attore, che con atto di appello del 16 dicembre 1994, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione; Mentre la convenuta, con osservazioni del 20 gennaio 1995, chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili; Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, Ritenuto in fatto ed in diritto che l'attore, titolare della ditta __________, ha fornito, a più riprese, salmone affumicato sotto vuoto alla pescheria di ____________________ che con la causa che ci occupa l'attore ha chiesto, a saldo delle forniture di salmone, la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 8'207,80, oltre interessi al 5% dal 1 febbraio 1991; che il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione poiché il saldo del prezzo del salmone affumicato non sarebbe dovuto la fornitura essendo pervenuta avariata e conseguentemente riconsegnata al fornitore per il tramite della ditta __________ di __________, abituale spedizioniere nei rapporti contrattuali tra attore e convenuto; che il Pretore, con il giudizio impugnato, considerata l'esistenza tra le parti di un contratto di compra­vendita a distanza, ha ritenuto che per entrambe le forniture, l'acquirente poteva prevalersi della garanzia per difetti giusta l'art. 205 CO; che, per quanto riguarda la fornitura del febbraio 1991, l'attore, al quale incombeva l'onere probatorio dell'accettazione della merce da parte dell’acquirente, non sarebbe riuscito a comprovare tale fatto e quindi, a prescindere dall'analisi della tempestività o meno del reclamo, la sua pretesa creditoria non poteva essere accolta; che per le forniture del dicembre 1990 il convenuto, pur avendole accettate, avrebbe provato che il salmone, risultato successivamente avariato, sarebbe stato restituito al fornitore previa tempestiva comunicazione telefonica; con il che anche la pretesa creditoria riferita a queste forniture non poteva essere protetta; che, con tempestivo appello del 16 dicembre 1994, l'attore ha chiesto la riforma della sentenza pretorile, nel senso di accogliere la petizione argomentando che per entrambe le forniture non sarebbero stati provati i pretesi difetti, la loro presenza già al momento della fornitura, la tempestività della notifica e la restituzione della merce in questione, con la conseguenza dell'obbligo del convenuto al pagamento del prezzo; che, con le osservazioni del 20 gennaio 1995 il convenuto chiede la reiezione del gravame con protesta di  spese e ripetibili; che il giudice accerta d’ufficio la legittimazione attiva, siccome elemento di diritto sostanziale e requisito per la proponibilità materiale dell'azione e quindi oggetto di esame di diritto federale, della parte che procede in causa (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17/18; DTF 96 II 123 ss.) sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati (DTF 118 Ia 130 consid. 1); che pertanto tale aspetto deve essere esaminato in questa sede anche se il primo giudice non si é espresso al riguardo (I CCA 8 agosto 1994 in re C. c. Comunione dei comproprietari del condominio R.); che, nell’ambito di un contratto di compravendita, il venditore é evidentemente legittimato a chiedere il pagamento del prezzo ma é in sua facoltà di cedere ad altri la pretesa creditoria in conseguenza di che perde la titolarità del credito che deve allora essere fatto valere dal cessionario (OR-Girsberger, ad art. 164,

n. 46); che dagli atti di causa appare che l’attore __________ ha ceduto i crediti derivanti dalle fatture emesse a carico di __________ ed oggetto del presente contenzioso alla __________ la quale ne ha fatto debita notifica al debitore (doc. 1); che tale cessione che precede l’inoltro della petizione ha tolto la titolarità del credito all’attore che non era quindi più legittimato a farlo valere giudizialmente nei confronti del convenuto; che già per questo motivo la petizione andava respinta; che ne consegue come anche l’appello che si rivolge contro la sentenza del pretore che, per altri motivi, ha pure respinto la petizione dev’essere respinto; Per i quali motivi visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L’appello 16 dicembre 1994 di __________ é respinto. 2. La tassa di giustizia di Fr. 450.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già anticipati dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 300.- per ripetibili d’appello. 3. Intimazione a:      __________ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario