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12.1994.3

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-12-20 · Italiano TI
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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L’art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l’iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione del contenuto, dell’estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell’ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l’imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237 con rif.). In Ticino giusta l’art. 229 cpv. 1 vLT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d’imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all’autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT.

E. 1.1 La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.-, da anticiparsi        dall’attrice, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste a     carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 500.- a titolo di       ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello nei confronti dello __________, consistenti in a) tassa di giustizia                                       fr.    200.- b) spese                                                         fr.      20.- Totale                                                             fr. 220.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 2/5 e per 3/5 sono poste a carico dello Stato, il quale rifonderà all’appellante fr. 200.- per parti di ripetibili di appello. III. L’appello 14 novembre 1994 della società __________ nei confronti del Comune di __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata: 2. La petizione contro il Comune di __________ è parzialmente accolta. § Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato: sub ipoteche legali n. 2: Comune di __________ imposta comunale 1989 fr. 0.- imposta comunale 1990 fr. 0.- imposta comunale 1991 fr. 0.- imposta comunale 1992 fr. 1’293.15 imposta comunale 1993 fr. 1’492.-

E. 2 Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se il giudice civile, cui sono demandate le azioni di contestazione dell’elenco oneri, sia o meno competente a decidere un contenzioso di diritto amministrativo-fiscale, come quello che ci occupa. A questo proposito, va rilevato che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re __________, ricorrente contro l’operato dell’autorità di vigilanza del canton Soletta in materia di LEF, ha mutato la sua giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il giudice del fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell’elenco oneri relative al diritto pubblico nell’ambito di un’azione di contestazione della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento (giudice civile) la competenza sostanziale a decidere questioni di merito -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l’azione giudiziaria veniva considerata un’inutile complicazione (cfr. DTF 48 II 228; 59 II 314 segg.; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti del diritto pubblico (DTF 77 III 43). Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, per altro già fatto proprio da questa Camera (IICCA

E. 2.1 La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.-, da anticiparsi        dall’attrice, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico della     parte convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 2’000.- a titolo di ripetibili. IV. Le spese della procedura d’appello nei confronti del Comune di __________, consistenti in a) tassa di giustizia                                       fr.    200.- b) spese                                                         fr.      50.- Totale                                                             fr. 250.- da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/8 e per 7/8 sono poste a carico della parte appellata Comune di __________. Quest’ultima rifonderà all’appellante fr. 1’200.- per parti di ripetibili di appello. V. Intimazione a:     - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario

E. 5 Visto quanto precede, è chiaro che i crediti al beneficio dell’ipoteca legale da iscriversi nell’elenco oneri potevano essere solo quelli relativi all’imposta immobiliare cantonale e comunale; il periodo, durante il quale il credito fiscale può godere della garanzia ex art. 836 CC, va dal 1989 al 1993: il credito fiscale è infatti esigibile indipendentemente dal fatto che il relativo conteggio sia definitivo o provvisorio; per quanto riguarda l’ammontare dell’imposta immobiliare, lo stesso dipende unicamente dal valore di stima dei fondi, atteso che per l’imposta cantonale si farà capo all’aliquota dello 0.2 % (art. 92 lett. b vLT), mentre per quella comunale si applicherà lo 0.1 % (art. 264 vLT): tenuto conto del valore di stima complessivo degli immobili dell’escussa di fr. 1’492’077.- (cfr. doc. C e H, nonché il doc. 5 dell’inc. 12301) l’imposta cantonale ammonterà annualmente a fr. 2’984.15 e quella comunale a fr. 1’492.-.

E. 5.1 Poiché l’appellante non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione (dedotta quindi la quota di interessi relativa all’imposta sull’utile immobiliare, che, come detto, non beneficia dell’ipoteca legale). Per il 1989 l’imposta cantonale comprensiva degli interessi ammonterà così a fr. 3’289.20 (= 2’984.15 capitale + 305.05 interessi (= 804.70 : 7’871.10 x 2’984.15)), quella comunale a fr. 1’503.65 (= 1’492.- + 11.65); per il 1990 a fr. 3’446.35 (= 2’984.15 + 462.20) rispettivamente a fr. 1’723.10 (= 1’492.- + 231.10); per il 1991 a fr. 3’420.55 (= 2’984.15 + 436.40) rispettivamente a fr. 1’700.70 (= 1’492.- + 208.70); per il 1992 a fr. 3’226.60 (= 2’984.15 + 242.45) rispettivamente a fr. 1’603.70 (= 1’492.- + 111.70); per il 1993 a fr. 2’984.15 rispettivamente a fr. 1’492.-.

E. 5.2 Atteso infine che dai conteggi relativi al 1989 risultano degli accrediti a favore dell’escussa di fr. 4’949.- per quanto riguarda l’imposta cantonale e di fr. 5’238.- per quella comunale, i crediti al beneficio dell’ipoteca legale, in parte soluti, vanno conseguemtemente ridotti e così modificati: per il 1989 imposta cantonale fr. 0.-, imposta comunale fr. 0.-; 1990 fr. 1’786.55 rispettivamente fr. 0.-; 1991 fr. 3’420.55 rispettivamente fr. 0.-; 1992 fr. 3’226.60 rispettivamente fr. 1’293.15; 1993 fr. 2’984.15 rispettivamente fr. 1’492.-. In parziale accoglimento dell’appello, l’elenco oneri dovrà pertanto essere corretto in tale misura.

E. 6 Resta da esaminare il valore litigioso determinante per la fissazione delle spese e delle ripetibili di primo e secondo grado. In linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter, op. cit., p. 128). Ne discende che nel caso di specie il valore di causa nei confronti di ogni convenuto è in prima sede di fr. 31’969.90, somma per cui a suo tempo era stata iscritta l’ipoteca legale degli imprenditori a favore dell’attrice. L’indennità per ripetibili per la procedura di prima istanza viene pertanto determinata in fr. 2’500.- (art. 8 e segg. TOA) sia per la vertenza contro il Cantone, sia per quella contro il Comune di __________: tale importo va ripartito tra le parti tenuto conto della rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), che risulta essere di 3/5 per il Cantone e di 9/10 per il Comune.

E. 7 luglio 1993 in re B./C. T. SA). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 14 novembre 1994 della società __________ nei confronti dello __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata: 1. La petizione contro lo __________ è    parzialmente accolta. § Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato: sub ipoteche legali n. 1: __________ imposta cantonale 1989 fr. 0.- imposta cantonale 1990 fr. 1’786.55 imposta cantonale 1991 fr. 3’420.55 imposta cantonale 1992 fr. 3’226.60 imposta cantonale 1993 fr. 2’984.15

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.95.00122

Lugano

20 dicembre 1995/C/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 12 maggio 1995 di

1.__________

2.__________

entrambe patr. dall’avv. __________

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Luganonelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo

n. __________) promosse da

Intimazione a: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria