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11.2025.95

Rettifica di dati dello stato civile: appello tardivo

Ticino ·08 · · Italiano TI
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Incarto n.11.2025.95

11.2025.96

Lugano

8 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, presidente

cancelliera:

Bucci

sedente per statuire nella causaSO.2025.2082 (rettifica di dati dello stato civile)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa conistanza del 22 aprile 2025da

AP1,M______ I______

nella procedura che la oppone al

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino

Ufficio dello stato civilequale autorità di vigilanza,

per ottenere l'iscrizione del suo stato di “coniugata” negli atti dello stato civile,

Dipartimento delle istituzioni Ufficio di vigilanza stato civile,Via L______ _,____ B______

Ritenuto

in fatto:che con sentenza dell'8 agosto 2025 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respintola richiesta di rettifica di dati dello stato civile introdotta il 22 aprile 2025 da AP1 (1984), cittadina e______, volta a modificare il suo stato da “nubile” a “coniugata”, ponendo a suo carico lespese processuali di complessivi fr. 200.–;

che contestualmente il Pretore ha rifiutato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio;

che contro la decisione appena citataAP1è insorta a questa Camera con un appello del 28 agosto 2025 in cui chiede, previoconferimento del gratuito patrocinio, di accogliere la sua richiesta di rettifica e di modificare lo stato civile da “nubile” a “coniugata”;

che l'appello non è stato oggetto di notificazione;

– avv.PA1,L______;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).