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11.2025.52

Provvedimento cautelare in appello (misura di esecuzione anticipata)

Ticino · 2025-06-17 · Italiano TI
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Incarto n.11.2025.52

Lugano

17 giugno 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causaOR.2023.116(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa conpetizione del 16 agosto 2023da

AP2,A______, e

AP1,Z______

(patrocinati dall'avv.PA1,A______)

contro

AO1,C______, e

AO2,C______

(patrocinati dall'avv.PA2,L______),

Considerando

– avv.PA1,A______.

– avv.PA2,L______.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).