Contestazione di riconoscimento di paternità
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF 138 III 539 consid. 1.1). In concreto la sentenza del Pretore aggiunto è stata notificata all'attore il 21 febbraio 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 10 marzo 2025 il ‟reclamoˮ in esame è pertanto tem pestivo. Quanto all'erronea intestazione dell'atto (“reclamo” anziché appello), essa figura solo sul frontespizio ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'attore, privo di formazione giuridica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Nelle condizioni descritte il ricorso può dunque essere trattato come appello. 2. Al memoriale AP1 acclude una copia della petizione del 17 febbraio 2025. Già trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Pretore aggiunto unitamente al fascicolo processuale, tale documento si rivela dunque superfluo. L'interessato chiede inoltre che sia esperito in appello un “test del DNA diretto tra il ricorrente e AO3, quale prova essenziale per accertare la verità biologica sia per il presunto padre ma anche per il presunto figlioˮ, prova che aveva già sollecitato davanti al Pretore aggiunto. Come si vedrà in seguito (consid. 4 e 5), simile mezzo istruttorio non inciderebbe tuttavia sull'esito del giudizio. Giovi pertanto passare all'esame del rimedio giuridico. 3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità presuppone che il legame di paternità sia stato stabilito per riconoscimento del padre. Egli ha accertato però che nella fattispecie tale riconoscimento esiste unicamente nei confronti della figlia AO1, mentre la paternità nei confronti di AO3 è stata giudizialmente accertata dal Tribunale ordinario di F______ in esito a un'azione di paternità promossa da AO2. Avesse inteso contestare simile accertamento, ha continuato il Pretore aggiunto, AP1 avrebbe dovuto procedere dinanzi alle competenti autorità italiane. Egli non ha invece alcun interesse giuridicamente protetto a promuovere un'azione di paternità in Svizzera. Onde, per finire, l'inammissibilità della petizione. 4. Nel suo memoriale AP1 contesta l'irricevibilità della petizione nei confronti di AO3. Egli argomenta che con la sentenza del 21 gennaio 2025 il Pretore aggiunto aveva riconosciuto la giurisdizione e la competenza territoriale svizzera perché egli risiede in Svizzera dall'ottobre del 2014, mentre “le autorità italiane non avevano giurisdizione sulla questioneˮ, poiché si fondavano su una sua “errataˮ residenza in Italia fino al 26 giugno 2024. L'appellante lamenta poi una disparità di trattamento tra i due figli, dato che il primo giudice si è ritenuto competente per trattare la contestazione di paternità riguardante AO1, ma non quella nei confronti di AO3, benché le “condizioni giuridiche e fattuali del riconoscimento di paternità siano identiche per entrambiˮ. L'argomentazione cade nel vuoto, ove appena si consideri che il Pretore aggiunto non ha dichiarato la petizione irricevibile per difetto di competenza territoriale, bensì per mancato interesse degno di protezione a contestare il riconoscimento di paternità nei confronti di AO3, non sussistendo verso quel figlio alcun riconoscimento da parte di AP1 (nel senso dell'art. 260 a CC). Quel legame di filiazione, in effetti, sussiste perché è stato accertato giudizialmente da un tribunale, non per riconoscimento del genitore. Se intende contestare la decisione di quel tribunale, AP1 deve far capo perciò ai modi e alle forme previste dal relativo ordinamento giudiziario. 5. L'interessato obietta poi che la sentenza italiana evocata dal primo giudice non gli è opponibile, poiché è stata emessa in contumacia senza che egli sia stato “regolarmente notificatoˮ. Tale sindacato si fonda – egli continua – su “una falsa presunzione di residenza in Italia, smentita dalla documentazione ufficiale successivamente corretta” e suffragata unicamente da una “perizia genetico-forense comparativa tra i due fratelli” senza che sia stato eseguito un test genetico “diretto tra il presunto padre ed il figlio AO3”. La doglianza esula dall'oggetto della lite. In concreto AP1 ha promosso un'azione volta a contestare un presunto riconoscimento di paternità nei confronti di AO3. Un simile riconoscimento – come detto – non sussiste. Quanto alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di F______ ha accertato il 1° aprile 2020 la sua paternità, non si tratta di un riconoscimento, ma di un pronunciato giudiziario che può essere contestato unicamente nei modi e nelle forme previste dal relativo ordinamento giudiziario. Sapere se ciò sia possibile e come debba avvenire trascende i limiti dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il riconoscimento in Svizzera della decisione italiana non è oggetto di questa procedura. Al proposito l'appello vede la sua sorte segnata. 6. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, non essendo state chieste osservazioni al rimedio giuridico. Non dovendosi prelevare costi a carico di AP1, privo di patrocinio, la richiesta di gratuito patrocinio diviene inoltre senza oggetto. 7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:
1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
– . Comunicazione a:
– avv. PA1, L______;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2025 11.2025.23 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2025 11.2025.23 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.04.2025 11.2025.23
Contestazione di riconoscimento di paternità
Incarti n. 11.2025.23 11.2025.24 Lugano 7 aprile 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni cancelliera: Chietti Soldati sedente per statuire nella causa SE.2025.72 (contestazione di riconoscimento di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 feb braio 2025 da AP 1 contro AO 1 AO 3 Sa______ (R______) rappresentato dalla madre AO2 (patrocinata dall'avv. PA2, L______), giudicando sul ‟reclamoˮ del 10 marzo 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 19 febbraio 2025 (inc. 11.2025.23) e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2025.24); Ritenuto in fatto: A. Il 2 giugno 2015 AO2 (1977), cittadina italiana, ha dato alla luce a S______ una bambina, AO1, che è stata riconosciuta il 20 luglio 2015 da AP1 (1970), anch'egli cittadino i______. A quel tempo i genitori abitavano in un apparta mento a C______. Nel dicembre del 2016 AO2 si è tra sferita con la figlia in Italia e il 15 gennaio 2017 ha dato alla luce a R______ un secondo figlio, AO3, il quale è stato dichiarato figlio di AP1 con sentenza del 1° aprile 2020 dal Tribunale ordinario di F______, adito da AO2. B. Il 17 giugno 2024 AP1 ha convenuto AO2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per vedere revocata la “dichiarazione di paternità per AO1 e AO3”. Trattata dal Pretore aggiunto come contestazione di riconoscimento di paternità (art. 260 c CC), l'azione è stata respinta in quanto ricevibile dal Pretore aggiunto con sentenza del 21 gennaio 2025 per carente legittimazione passiva della convenuta (inc. SE.2024.188). C. Il 17 febbraio 2025 AP1 ha convenuto così i figli AO1 e AO3 “da rappresentarsi da un curatore nominato dal Tribunale”, chiedendo “il disconoscimento di paternità ex art. 260 a CC” sugli stessi. Con sentenza del 19 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato inammissibile la petizione nei confronti di AO3 (dispositivo n. 2) e ha rinviato il giudizio sulle spese al merito (dispositivo n. 3). Inoltre ha fissato all'Autorità regionale di protezione __________, P______, un termine di 30 giorni per nominare a AO1 un curatore di rappresentanza giusta l'art. 299 CPC (dispositivo n. 4). D. Contro il dispositivo
n. 2 appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 10 marzo 2025 nel quale postula – previa concessione del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di “dichiarare ricevibile” la petizione nei confronti del figlio AO3 e di nominare anche a quest'ultimo un curatore di rappresentanza. Considerando in diritto: 1. Una decisione di non entrata nel merito per carenza dell'interesse degno di protezione dell'attore pone termine al processo per ragioni d'ordine ed è pertanto finale nel senso dell'art. 237 cpv. 2 CPC. Un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Non trattandosi di una controversia patrimoniale, la relativa decisione è impugnabile con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC) senza riguardo a questioni di valore (cfr. DTF 138 III 539 consid. 1.1). In concreto la sentenza del Pretore aggiunto è stata notificata all'attore il 21 febbraio 2025 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Introdotto il 10 marzo 2025 il ‟reclamoˮ in esame è pertanto tem pestivo. Quanto all'erronea intestazione dell'atto (“reclamo” anziché appello), essa figura solo sul frontespizio ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'attore, privo di formazione giuridica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.3 del 27 dicembre 2023 consid. 1). Nelle condizioni descritte il ricorso può dunque essere trattato come appello. 2. Al memoriale AP1 acclude una copia della petizione del 17 febbraio 2025. Già trasmessa d'ufficio a questa Camera dal Pretore aggiunto unitamente al fascicolo processuale, tale documento si rivela dunque superfluo. L'interessato chiede inoltre che sia esperito in appello un “test del DNA diretto tra il ricorrente e AO3, quale prova essenziale per accertare la verità biologica sia per il presunto padre ma anche per il presunto figlioˮ, prova che aveva già sollecitato davanti al Pretore aggiunto. Come si vedrà in seguito (consid. 4 e 5), simile mezzo istruttorio non inciderebbe tuttavia sull'esito del giudizio. Giovi pertanto passare all'esame del rimedio giuridico. 3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione di contestazione del riconoscimento di paternità presuppone che il legame di paternità sia stato stabilito per riconoscimento del padre. Egli ha accertato però che nella fattispecie tale riconoscimento esiste unicamente nei confronti della figlia AO1, mentre la paternità nei confronti di AO3 è stata giudizialmente accertata dal Tribunale ordinario di F______ in esito a un'azione di paternità promossa da AO2. Avesse inteso contestare simile accertamento, ha continuato il Pretore aggiunto, AP1 avrebbe dovuto procedere dinanzi alle competenti autorità italiane. Egli non ha invece alcun interesse giuridicamente protetto a promuovere un'azione di paternità in Svizzera. Onde, per finire, l'inammissibilità della petizione. 4. Nel suo memoriale AP1 contesta l'irricevibilità della petizione nei confronti di AO3. Egli argomenta che con la sentenza del 21 gennaio 2025 il Pretore aggiunto aveva riconosciuto la giurisdizione e la competenza territoriale svizzera perché egli risiede in Svizzera dall'ottobre del 2014, mentre “le autorità italiane non avevano giurisdizione sulla questioneˮ, poiché si fondavano su una sua “errataˮ residenza in Italia fino al 26 giugno 2024. L'appellante lamenta poi una disparità di trattamento tra i due figli, dato che il primo giudice si è ritenuto competente per trattare la contestazione di paternità riguardante AO1, ma non quella nei confronti di AO3, benché le “condizioni giuridiche e fattuali del riconoscimento di paternità siano identiche per entrambiˮ. L'argomentazione cade nel vuoto, ove appena si consideri che il Pretore aggiunto non ha dichiarato la petizione irricevibile per difetto di competenza territoriale, bensì per mancato interesse degno di protezione a contestare il riconoscimento di paternità nei confronti di AO3, non sussistendo verso quel figlio alcun riconoscimento da parte di AP1 (nel senso dell'art. 260 a CC). Quel legame di filiazione, in effetti, sussiste perché è stato accertato giudizialmente da un tribunale, non per riconoscimento del genitore. Se intende contestare la decisione di quel tribunale, AP1 deve far capo perciò ai modi e alle forme previste dal relativo ordinamento giudiziario. 5. L'interessato obietta poi che la sentenza italiana evocata dal primo giudice non gli è opponibile, poiché è stata emessa in contumacia senza che egli sia stato “regolarmente notificatoˮ. Tale sindacato si fonda – egli continua – su “una falsa presunzione di residenza in Italia, smentita dalla documentazione ufficiale successivamente corretta” e suffragata unicamente da una “perizia genetico-forense comparativa tra i due fratelli” senza che sia stato eseguito un test genetico “diretto tra il presunto padre ed il figlio AO3”. La doglianza esula dall'oggetto della lite. In concreto AP1 ha promosso un'azione volta a contestare un presunto riconoscimento di paternità nei confronti di AO3. Un simile riconoscimento – come detto – non sussiste. Quanto alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di F______ ha accertato il 1° aprile 2020 la sua paternità, non si tratta di un riconoscimento, ma di un pronunciato giudiziario che può essere contestato unicamente nei modi e nelle forme previste dal relativo ordinamento giudiziario. Sapere se ciò sia possibile e come debba avvenire trascende i limiti dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il riconoscimento in Svizzera della decisione italiana non è oggetto di questa procedura. Al proposito l'appello vede la sua sorte segnata. 6. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone problema di ripetibili, non essendo state chieste osservazioni al rimedio giuridico. Non dovendosi prelevare costi a carico di AP1, privo di patrocinio, la richiesta di gratuito patrocinio diviene inoltre senza oggetto. 7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide:
1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
–;
– . Comunicazione a:
– avv. PA1, L______;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).