Sachverhalt
d'ufficio (art. 317cpv. 1bisCPC; principio inquisitorio illimitato: FF 2020 pag. 2480).
4.In concreto AO1 ha alienato alla moglie il 22 ottobre 2024, in pendenza di appello, la proprietà per piani oggetto dei previsti lavori edili. Né lui né la moglie però hanno comunicato alla Camera la donazione, che andava immediatamente addotta (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ovvero per principio secondo dottrina entro una o due settimane al massimo (Bastons Bullettiin: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 10 ad art. 317; dieci giorni:Hilber/Reetzin: Kommentar zurSchweizerischen ZPO, 4ª edizione, n. 48 ad art. 317; Staehelin/Mostmannin: Staehelin/Grolimund [curatori], Zivilprozessrecht 4ª edizione, pag. 566 a metà). Il fatto nuovo è stato segnalato alla Camera unicamente dalla comunione dei comproprietari, e solo con lettera del 15 novembre 2024. E nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2025 AO1 non pretende di non aver potuto rendere nota tempestivamente alla Camera tale circostanza. Il fatto nuovo su cui egli fonda ora, nelle citate osservazioni del 13 gennaio 2025, la richiesta di fargli subentrare la moglie nel processo ove la Camera ritenga decaduta la sua legittimazione passiva (senza per altro che egli risulti agire anche in nome della moglie, una richiesta di subingresso dovendo emanare come detto non solo dall'alienante, ma anche dall'acquirente: sopra, consid. 3 in principio) non è quindi stato addotto ritualmente e non può entrare in considerazione. Non può quindi sorreggere validamente una richiesta di subingresso nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC.
5.Ne segue che in concreto A______ M______ non può prendere il posto del marito come convenuta nel processo. Ciò posto, qualora l'alienazione dell'oggetto litigioso durante un processo avvenga da parte dell'attore e l'acquirente non subentri nel processo,
l'azione va respinta per difetto di legittimazione attiva dell'alienante. Qualora invece come in concreto l'alienazione dell'oggetto litigioso avvenga da parte del convenuto e l'acquirente non subentri nel processo, di regola l'azione va ugualmente respinta, ma per difetto di legittimazione passiva dell'acquirente. Tutt'al più l'attore può chiedere in tal caso lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC. In entrambe le ipotesi le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'alienante, il quale con il suo comportamento (la cessione del bene) ha fatto decadere la legittimazione sua o quella della controparte, a meno che l'azione apparisse manifestamente priva di esito favorevole (principi esposti da:Stalderin: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 83;Göksuin: Brunner/Gasser/Vischer, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n. 16 e 20 ad art. 83).
6.Rimane da esaminare se in concreto si verifichi uno dei casi eccezionali per cui, nonostante l'alienazione dell'oggetto litigioso da parte del convenuto, la legittimazione passiva di quest'ultimo continua a sussistere in virtù del diritto sostanziale. Si tratta di eventualità in cui, pur avendo alienato l'oggetto litigioso, l'alienante continua a essere vincolato ai propri obblighi di proprietario (v. per esempio: DTF 100 II 309). Di regola, ad ogni modo, inmateria immobiliare con l'alienazione dell'oggetto litigioso la legittimazione passiva del convenuto decade, tanto in un'azione di rivendicazionequanto in un'azione di manutenzione o in un'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario, giacché dopo la cessione dell'oggetto litigioso l'alienante non assume più alcun obbligo né può più vantare alcun diritto legato alla qualità di proprietario (Jeandin, Parties au procès: mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 28;Gross/Zuberin: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012,n. 20 a 22 ad art. 83).
7.Nella fattispecie è palese che, alienando in pendenza di appello la proprietà del fondo oggetto dei lavori previsti, AO1 ha perduto la titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa e, con la titolarità, la possibilità di invocare o esercitare diritti correlati alla cosa stessa (segnatamente il diritto di eseguire lavori in quanto proprietario). Tale facoltà è passata se mai alla nuova proprietaria A______ M______, la quale però non è subentrata nel processo. L'azione diretta contro AO1 si rivela così orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite. Certo, la comunione dei comproprietari sostiene che, pur avendo perduto la proprietà del fondo, AO1 non ha rinunciato all'intenzione di eseguire i lavori contestati. Sta di fatto che egli non potrà più eseguire quelle opere in forza del diritto di proprietà invocato. Ed egli non può nemmeno, secondo il diritto federale, continuare eventualmente il processo in suo nome come sostituto processuale della moglie (Goksü, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC con numerosi richiami).
8.La comunione dei comproprietari assevera che in concreto non è avvenuta alcuna alienazione dell'oggetto litigioso, litigiosa essendo in realtà un'illecita ingerenza [di AO1] nel diritto di proprietà sulle parti comuni. Quanto a un'azione negatoria soggiunge la comunione essa può essere diretta contro qualsiasi perturbatore, proprietario della cosa o no. L'argomentazione cade nel vuoto. La nozione di oggetto litigioso va intesa come si è visto (consid. 2) in senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Può riferirsi, come detto (consid. 2), tanto a un bene mobile o immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo, come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio. Avendo donato alla moglie la titolarità della particella n. 13406, attribuzione di cui si valeva per eseguire i lavori controversi, AO1 non può più esercitare alcuna illecita ingerenza nel diritto di proprietà sulle parti comuni. L'azione diretta contro AO1 si rivela così, una volta ancora, orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite.
9.In subordine la comunione dei comproprietari sostiene che AO1 ha donato la proprietà della particella n. 13406 alla moglie in malafede per sottrarsi agli effetti del provvedimento cautelare impugnato, sicché l'alienazione non può ritenersi efficace nei propri confronti. L'opinione non può essere condivisa. AO1 non era tenuto invero a conservare la proprietà del fondo in pendenza di causa, per lo meno in difetto di un'esplicita ingiunzione del Pretore. È possibile che egli abbia alienato la particella per sottrarsi al provvisorio divieto cautelare del primo giudice, ma ciò non gli giova, poiché avendo perduto il suo diritto di proprietà egli non ha più alcun titolo per eseguire le opere previste nell'appartamento. Anzi, avendo alienato il bene, egli va tenuto ad assumere per principio le spese giudiziarie dovute al suo comportamento (sopra, consid. 5).
10.Soggiunge la comunione dei comproprietari che A______ M______ dev'essere obbligata a subentrare nel processo in luogo e vece del marito in ossequio al dovere di buona fede nella conduzione del processo (art. 52 CPC). La richiesta non può trovare ascolto già per il fatto che in concreto A______ M______ non si è mai rifiutata di subentrare nella causa al posto del marito; semplicemente non è stata sentita, né un obbligo di subingresso risulta essere stato oggetto di casi analoghi fino a ora. Riguardo agli estremi adombrati daD______(in: Oberhammer/D______/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione,
n. 12 in fine ad art. 83), cui la comunione dei comproprietari accenna nell'appello, essa riguarda ipotesi in cui è venuta meno la legittimazione attiva dell'alienante, non la legittimazione passiva dell'acquirente. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
11.Se ne conclude che, alla luce dell'avvenuta alienazione in appello della particellan. 13406da parte di AO1, l'istanza cautelare della comunione dei comproprietari dev'essere respinta e i decreti cautelari del Pretore riformati di conseguenza. Le spese processuali vanno poste come si è anticipato (consid. 5) a carico di AO1, il quale donando il fondo alla moglie ha fatto decadere la propria legittimazione passiva. Del resto
la posizione della comunione dei comproprietari non appariva manifestamente destituita di possibilità di successo, al punto da giustificare un diverso addebito delle spese. La comunione medesima inoltre, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Atale riguardo essa postula un'indennità di fr. 7000., ma non indica minimamente sulla base di quali parametri giunga a simile risultato né in quale ordine di grandezza si ponga il valore litigioso del processo. In condizioni siffatte non rimane che fissare un'indennità per apprezzamento. Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore non ha invece giudicato.
Per questi motivi,
decide:1. L'appello è accolto nel senso dei considerandi e i decreti cautelari impugnati sono riformati nel senso che l'istanza della Comunione dei comproprietari del Condominio T______ è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 1500. sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla Comunione dei comproprietari del Condominio T______ fr. 3000. per ripetibili.
avv. PA2, L______;
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 000 secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Vista l'entità dei lavori controversi, in concreto tale presupposto può ritenersi adempiuto. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie essa è data tanto nella misura in cui l'appello è diretto contro il decreto cautelare del 17 giugno 2024 quanto – a maggior ragione – nella misura in cui l'appello è diretto contro il successivo decreto cautelare del 26 giugno 2024. V'è da domandarsi invero che senso avesse adottare, una volta versate agli atti le osservazioni di AO1, due decreti cautelari sostanzialmente identici a distanza di nove giorni l'uno dall'altro senza che nell'intervallo fossero intervenuti fatti nuovi, fossero state assunte prove o fossero stati compiuti atti processuali. Dato tuttavia che – come detto – entrambi gli appelli sono stati depositati in tempo utile, l'interrogativo può rimanere irrisolto.
E. 2 Nel caso specifico AO1 ha donato il 22 ottobre 2024 la sua proprietà per piani n. 13 406 alla moglie A______ M______. Ora, secondo l'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto litigioso durante il processo l'acquirente può subentrare in causa “al posto dell'alienante”. La nozione di “oggetto litigioso” va intesa in senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Essa può riferirsi tanto a un bene mobile o immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo, come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio (sentenza del Tribunale federale 5A_353/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 3.2 con rinvii, in: RSPC 2020 pag. 222; Dietschy-Martenet in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 83 con richiami di giurisprudenza).
E. 3 Il subingresso nella causa evocato dall'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto litigioso presuppone una richiesta comune al giudice da parte dell'alienante e dell'acquirente (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 12 ad art. 83 CPC con rimandi), tranne che si tratti di una successione a titolo universale. Non occorre invece il consenso della controparte (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 83). L'alienazione dell'oggetto litigioso durante il processo è tuttavia un fatto nuovo, del quale può essere tenuto conto nel processo solo alle condizioni degli art. 229 e 230 CPC in primo grado, rispettivamente dell'art. 317 cpv. 1 CC in appello (sentenza del Tribunale federale 5A_717/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.1.1.2.1 con riferimenti, in: RSPC 2021 pag. 422; Lötscher, Die Veräusserung des Streitobjekts während der Rechtshängigkeit, in: RSPC 2019 pag. 94 nota 11; Sutter-Somm/ Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10 ad art. 83). In appello il fatto deve quindi essere “immediatamente addotto”; inoltre non dev'essere stato possibile addurlo dinanzi alla giurisdizione inferiore “nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze”. Un'eccezione è prevista soltanto – ma è estranea al caso in esame – quando la giu ri sdizione di appello deve esaminare i fatti d'ufficio (art. 317 cpv. 1 bis CPC; “principio inquisitorio illimitato”: FF 2020 pag. 2480).
E. 4 In concreto AO1 ha alienato alla moglie il 22 ottobre 2024, in pendenza di appello, la proprietà per piani oggetto dei previsti lavori edili. Né lui né la moglie però hanno comunicato alla Camera la donazione, che andava “immediatamente addotta” (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ovvero per principio – secondo dottrina – entro una o due settimane al massimo (Bastons Bulletti in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 10 ad art. 317; dieci giorni: Hilber/Reetz in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª edizione, n. 48 ad art. 317; S taehelin/Mostmann in: Staehelin/ Grolimund [curatori], Zivilprozessrecht 4ª edizione, pag. 566 a metà). Il fatto nuovo è stato segnalato alla Camera unicamente dalla comunione dei comproprietari, e solo con lettera del 15 novembre 2024. E nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2025 AO1 non pretende di non aver potuto rendere nota tempestivamente alla Camera tale circostanza. Il fatto nuovo su cui egli fonda ora, nelle citate osservazioni del 13 gennaio 2025, la richiesta di fargli subentrare la moglie nel processo ove la Camera ritenga decaduta la sua legittimazione passiva (senza per altro che egli risulti agire anche in nome della moglie, una richiesta di subingresso dovendo emanare – come detto – non solo dall'alienante, ma anche dall'acquirente: sopra, consid. 3 in principio) non è quindi stato addotto ritualmente e non può entrare in considerazione. Non può quindi sorreggere validamente una richiesta di subingresso nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC.
E. 5 Ne segue che in concreto A______ M______ non può prendere il posto del marito come convenuta nel processo. Ciò posto, qualora l'alienazione dell'oggetto litigioso durante un processo avvenga da parte dell'attore e l'acquirente non subentri nel processo, l'azione va respinta per difetto di legittimazione attiva dell'alienante. Qualora invece – come in concreto – l'alienazione dell'oggetto litigioso avvenga da parte del convenuto e l'acquirente non subentri nel processo, di regola l'azione va ugualmente respinta, ma per difetto di legittimazione passiva dell'acquirente. Tutt'al più l'attore può chiedere in tal caso lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC. In entrambe le ipotesi le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'alienante, il quale con il suo comportamento (la cessione del bene) ha fatto decadere la legittimazione sua o quella della controparte, a meno che l'azione apparisse manifestamente priva di esito favorevole (principi esposti da: Stalder in: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 83; Göksu in: Brunner/Gasser/Vischer, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n. 16 e 20 ad art. 83).
E. 6 Rimane da esaminare se in concreto si verifichi uno dei casi eccezionali per cui, nonostante l'alienazione dell'oggetto litigioso da parte del convenuto, la legittimazione passiva di quest'ultimo continua a sussistere in virtù del diritto sostanziale. Si tratta di eventualità in cui, pur avendo alienato l'oggetto litigioso, l'alienante continua a essere vincolato ai propri obblighi di proprietario (v. per esempio: DTF 100 II 309). Di regola, ad ogni modo, in materia immobiliare con l'alienazione dell'oggetto litigioso la legittimazione passiva del convenuto decade, tanto in un'azione di rivendicazione quanto in un'azione di manutenzione o in un'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario, giacché dopo la cessione dell'oggetto litigioso l'alienante non assume più alcun obbligo – né può più vantare alcun diritto – legato alla qualità di proprietario (Jeandin, Parties au procès: mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 28; Gross/Zuber in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 20 a 22 ad art. 83).
E. 7 Nella fattispecie è palese che, alienando in pendenza di appello la proprietà del fondo oggetto dei lavori previsti, AO1 ha perduto la titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa e, con la titolarità, la possibilità di invocare o esercitare diritti correlati alla cosa stessa (segnatamente il diritto di eseguire lavori in quanto proprietario). Tale facoltà è passata – se mai – alla nuova proprietaria A______ M______, la quale però non è subentrata nel processo. L'azione diretta contro AO1 si rivela così orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite. Certo, la comunione dei comproprietari sostiene che, pur avendo perduto la proprietà del fondo, AO1 non ha rinunciato all'intenzione di eseguire i lavori contestati. Sta di fatto che egli non potrà più eseguire quelle opere in forza del diritto di proprietà invocato. Ed egli non può nemmeno, secondo il diritto federale, continuare – eventualmente
– il processo in suo nome come sostituto processuale della moglie (Goksü, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC con numerosi richiami).
E. 8 La comunione dei comproprietari assevera che in concreto non è avvenuta alcuna alienazione dell'oggetto litigioso, litigiosa essendo in realtà “un'illecita ingerenza [di AO1] nel diritto di proprietà sulle parti comuni”. Quanto a un'azione negatoria – soggiunge la comunione – essa può essere diretta contro qualsiasi perturbatore, proprietario della cosa o no. L'argomentazione cade nel vuoto. La nozione di “oggetto litigioso” va intesa – come si è visto (consid. 2) – in senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Può riferirsi, come detto (consid. 2), tanto a un bene mobile o immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo, come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio. Avendo donato alla moglie la titolarità della particella n. 13 406, attribuzione di cui si valeva per eseguire i lavori controversi, AO1 non può più esercitare alcuna “illecita ingerenza nel diritto di proprietà sulle parti comuni”. L'azione diretta contro AO1 si rivela così, una volta ancora, orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite.
E. 9 In subordine la comunione dei comproprietari sostiene che AO1 ha donato la proprietà della particella n. 13 406 alla moglie in malafede “per sottrarsi agli effetti del provvedimento cautelare impugnato”, sicché l'alienazione non può ritenersi efficace nei propri confronti. L'opinione non può essere condivisa. AO1 non era tenuto invero a conservare la proprietà del fondo in pendenza di causa, per lo meno in difetto di un'esplicita ingiunzione del Pretore. È possibile che egli abbia alienato la particella per sottrarsi al “provvisorio divieto” cautelare del primo giudice, ma ciò non gli giova, poiché avendo perduto il suo diritto di proprietà egli non ha più alcun titolo per eseguire le opere previste nell'appartamento. Anzi, avendo alienato il bene, egli va tenuto ad assumere per principio le spese giudiziarie dovute al suo comportamento (sopra, consid. 5).
E. 10 Soggiunge la comunione dei comproprietari che A______ M______ dev'essere obbligata a subentrare nel processo in luogo e vece del marito in ossequio al dovere di buona fede nella conduzione del processo (art. 52 CPC). La richiesta non può trovare ascolto già per il fatto che in concreto A______ M______ non si è mai rifiutata di subentrare nella causa al posto del marito; semplicemente non è stata sentita, né un obbligo di subingresso risulta essere stato oggetto di casi analoghi fino a ora. Riguardo agli estremi adombrati da D______ (in: Oberhammer/D______/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione,
n. 12 in fine ad art. 83), cui la comunione dei comproprietari accenna nell'appello, essa riguarda ipotesi in cui è venuta meno la legittimazione attiva dell'alienante, non la legittimazione passiva dell'acquirente. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
E. 11 Se ne conclude che, alla luce dell'avvenuta alienazione in appello della particella
n. 13 406 da parte di AO1, l'istanza cautelare della comunione dei comproprietari dev'essere respinta e i decreti cautelari del Pretore riformati di conseguenza. Le spese processuali vanno poste – come si è anticipato (consid. 5) – a carico di AO1, il quale donando il fondo alla moglie ha fatto decadere la propria legittimazione passiva. Del resto la posizione della comunione dei comproprietari non appariva manifestamente destituita di possibilità di successo, al punto da giustificare un diverso addebito delle spese. La comunione medesima inoltre, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). A tale riguardo essa postula un'indennità di fr. 7000.–, ma non in dica minimamente sulla base di quali parametri giunga a simile risultato né in quale ordine di grandezza si ponga il valore litigioso del processo. In condizioni siffatte non rimane che fissare un'indennità per apprezzamento. Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore non ha invece giudicato. Per questi motivi, decide:
1. L'appello è accolto nel senso dei considerandi e i decreti cautelari impugnati sono riformati nel senso che l'istanza della Comunione dei comproprietari del “Condominio T______” è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla Comunione dei comproprietari del “Condominio T______” fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione: – avv. PA2, L______; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
E. 16 e 20 ad art. 83).
6.Rimane da esaminare se in concreto si verifichi uno dei casi eccezionali per cui, nonostante l'alienazione dell'oggetto litigioso da parte del convenuto, la legittimazione passiva di quest'ultimo continua a sussistere in virtù del diritto sostanziale. Si tratta di eventualità in cui, pur avendo alienato l'oggetto litigioso, l'alienante continua a essere vincolato ai propri obblighi di proprietario (v. per esempio: DTF 100 II 309). Di regola, ad ogni modo, inmateria immobiliare con l'alienazione dell'oggetto litigioso la legittimazione passiva del convenuto decade, tanto in un'azione di rivendicazionequanto in un'azione di manutenzione o in un'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario, giacché dopo la cessione dell'oggetto litigioso l'alienante non assume più alcun obbligo né può più vantare alcun diritto legato alla qualità di proprietario (Jeandin, Parties au procès: mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 28;Gross/Zuberin: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012,n.
E. 20 a 22 ad art. 83).
7.Nella fattispecie è palese che, alienando in pendenza di appello la proprietà del fondo oggetto dei lavori previsti, AO1 ha perduto la titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa e, con la titolarità, la possibilità di invocare o esercitare diritti correlati alla cosa stessa (segnatamente il diritto di eseguire lavori in quanto proprietario). Tale facoltà è passata se mai alla nuova proprietaria A______ M______, la quale però non è subentrata nel processo. L'azione diretta contro AO1 si rivela così orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite. Certo, la comunione dei comproprietari sostiene che, pur avendo perduto la proprietà del fondo, AO1 non ha rinunciato all'intenzione di eseguire i lavori contestati. Sta di fatto che egli non potrà più eseguire quelle opere in forza del diritto di proprietà invocato. Ed egli non può nemmeno, secondo il diritto federale, continuare eventualmente il processo in suo nome come sostituto processuale della moglie (Goksü, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC con numerosi richiami).
8.La comunione dei comproprietari assevera che in concreto non è avvenuta alcuna alienazione dell'oggetto litigioso, litigiosa essendo in realtà un'illecita ingerenza [di AO1] nel diritto di proprietà sulle parti comuni. Quanto a un'azione negatoria soggiunge la comunione essa può essere diretta contro qualsiasi perturbatore, proprietario della cosa o no. L'argomentazione cade nel vuoto. La nozione di oggetto litigioso va intesa come si è visto (consid. 2) in senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Può riferirsi, come detto (consid. 2), tanto a un bene mobile o immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo, come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio. Avendo donato alla moglie la titolarità della particella n. 13406, attribuzione di cui si valeva per eseguire i lavori controversi, AO1 non può più esercitare alcuna illecita ingerenza nel diritto di proprietà sulle parti comuni. L'azione diretta contro AO1 si rivela così, una volta ancora, orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite.
9.In subordine la comunione dei comproprietari sostiene che AO1 ha donato la proprietà della particella n. 13406 alla moglie in malafede per sottrarsi agli effetti del provvedimento cautelare impugnato, sicché l'alienazione non può ritenersi efficace nei propri confronti. L'opinione non può essere condivisa. AO1 non era tenuto invero a conservare la proprietà del fondo in pendenza di causa, per lo meno in difetto di un'esplicita ingiunzione del Pretore. È possibile che egli abbia alienato la particella per sottrarsi al provvisorio divieto cautelare del primo giudice, ma ciò non gli giova, poiché avendo perduto il suo diritto di proprietà egli non ha più alcun titolo per eseguire le opere previste nell'appartamento. Anzi, avendo alienato il bene, egli va tenuto ad assumere per principio le spese giudiziarie dovute al suo comportamento (sopra, consid. 5).
10.Soggiunge la comunione dei comproprietari che A______ M______ dev'essere obbligata a subentrare nel processo in luogo e vece del marito in ossequio al dovere di buona fede nella conduzione del processo (art. 52 CPC). La richiesta non può trovare ascolto già per il fatto che in concreto A______ M______ non si è mai rifiutata di subentrare nella causa al posto del marito; semplicemente non è stata sentita, né un obbligo di subingresso risulta essere stato oggetto di casi analoghi fino a ora. Riguardo agli estremi adombrati daD______(in: Oberhammer/D______/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione,
n. 12 in fine ad art. 83), cui la comunione dei comproprietari accenna nell'appello, essa riguarda ipotesi in cui è venuta meno la legittimazione attiva dell'alienante, non la legittimazione passiva dell'acquirente. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
11.Se ne conclude che, alla luce dell'avvenuta alienazione in appello della particellan. 13406da parte di AO1, l'istanza cautelare della comunione dei comproprietari dev'essere respinta e i decreti cautelari del Pretore riformati di conseguenza. Le spese processuali vanno poste come si è anticipato (consid. 5) a carico di AO1, il quale donando il fondo alla moglie ha fatto decadere la propria legittimazione passiva. Del resto
la posizione della comunione dei comproprietari non appariva manifestamente destituita di possibilità di successo, al punto da giustificare un diverso addebito delle spese. La comunione medesima inoltre, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Atale riguardo essa postula un'indennità di fr. 7000., ma non indica minimamente sulla base di quali parametri giunga a simile risultato né in quale ordine di grandezza si ponga il valore litigioso del processo. In condizioni siffatte non rimane che fissare un'indennità per apprezzamento. Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore non ha invece giudicato.
Per questi motivi,
decide:1. L'appello è accolto nel senso dei considerandi e i decreti cautelari impugnati sono riformati nel senso che l'istanza della Comunione dei comproprietari del Condominio T______ è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 1500. sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla Comunione dei comproprietari del Condominio T______ fr. 3000. per ripetibili.
avv. PA2, L______;
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.11.2024.89
11.2024.93
Lugano,
25 marzo 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Giamboni
cancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nelle cause CA.2024.114 e CA.2024.115 (proprietà per piani: provvedimenti cautelari)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanzadel 21 marzo 2024 dalla
Comunione dei comproprietari del
Condominio T______,C______
(patrocinata dall'avv. PA1, L______)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA2, L______),
in diritto: 1.I decreti cautelari sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò, sempre che siano stati emessi previo contraddittorio, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Nelle questioni patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10000. secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Vista l'entità dei lavori controversi, in concreto tale presupposto può ritenersi adempiuto. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie essa è data tanto nella misura in cui l'appello è diretto contro il decreto cautelare del 17 giugno 2024 quanto a maggior ragione nella misura in cui l'appello è diretto contro il successivo decreto cautelare del 26 giugno 2024. V'è da domandarsi invero che senso avesse adottare, una volta versate agli atti le osservazioni di AO1, due decreti cautelari sostanzialmente identici a distanza di nove giorni l'uno dall'altro senza che nell'intervallo fossero intervenuti fatti nuovi, fossero state assunte prove o fossero stati compiuti atti processuali. Dato tuttavia che come detto entrambi gli appelli sonostati depositati in tempo utile, l'interrogativo può rimanere irrisolto.
2.Nel caso specifico AO1 ha donato il 22 ottobre 2024 la sua proprietà per piani n. 13406 alla moglie A______ M______. Ora, secondo l'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto litigioso durante il processo l'acquirente può subentrare in causa al posto dell'alienante. La nozione di oggetto litigioso va intesa in senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di dirittoche riguarda la cosa. Essa può riferirsi tanto a un bene mobile o immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo, come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio (sentenza del Tribunale federale5A_353/2019 del 13 dicembre 2019 consid. 3.2 con rinvii, in: RSPC 2020 pag. 222;Dietschy-Martenetin: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 83 con richiami di giurisprudenza).
3.Il subingresso nella causa evocato dall'art. 83 cpv. 1 CPC in caso di alienazione dell'oggetto litigioso presuppone una richiesta comune al giudice da parte dell'alienante e dell'acquirente (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 12 ad art. 83 CPC con rimandi), tranne che si tratti di una successione a titolo universale. Non occorre invece il consenso della controparte (Jeandinin: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 83). L'alienazione dell'oggetto litigioso durante il processo è tuttavia un fatto nuovo, del quale può essere tenuto conto nel processo solo alle condizioni degli art. 229 e 230 CPC in primo grado, rispettivamente dell'art. 317 cpv. 1 CC inappello (sentenza del Tribunale federale 5A_717/2020 del2 giugno 2021 consid.4.1.1.2.1 con riferimenti, in: RSPC 2021 pag. 422;Lötscher, Die Veräusserung des Streitobjekts während derRechtshängigkeit, in: RSPC 2019 pag. 94 nota 11;Sutter-Somm/Seilerin: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10 ad art. 83).In appello il fatto deve quindi essere immediatamente addotto; inoltre non dev'essere stato possibile addurlo dinanzi alla giurisdizione inferiore nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze. Un'eccezione èprevista soltanto ma è estranea al caso in esame quando la giurisdizione di appello deve esaminare i fatti d'ufficio (art. 317cpv. 1bisCPC; principio inquisitorio illimitato: FF 2020 pag. 2480).
4.In concreto AO1 ha alienato alla moglie il 22 ottobre 2024, in pendenza di appello, la proprietà per piani oggetto dei previsti lavori edili. Né lui né la moglie però hanno comunicato alla Camera la donazione, che andava immediatamente addotta (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC), ovvero per principio secondo dottrina entro una o due settimane al massimo (Bastons Bullettiin: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 10 ad art. 317; dieci giorni:Hilber/Reetzin: Kommentar zurSchweizerischen ZPO, 4ª edizione, n. 48 ad art. 317; Staehelin/Mostmannin: Staehelin/Grolimund [curatori], Zivilprozessrecht 4ª edizione, pag. 566 a metà). Il fatto nuovo è stato segnalato alla Camera unicamente dalla comunione dei comproprietari, e solo con lettera del 15 novembre 2024. E nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2025 AO1 non pretende di non aver potuto rendere nota tempestivamente alla Camera tale circostanza. Il fatto nuovo su cui egli fonda ora, nelle citate osservazioni del 13 gennaio 2025, la richiesta di fargli subentrare la moglie nel processo ove la Camera ritenga decaduta la sua legittimazione passiva (senza per altro che egli risulti agire anche in nome della moglie, una richiesta di subingresso dovendo emanare come detto non solo dall'alienante, ma anche dall'acquirente: sopra, consid. 3 in principio) non è quindi stato addotto ritualmente e non può entrare in considerazione. Non può quindi sorreggere validamente una richiesta di subingresso nel senso dell'art. 83 cpv. 1 CPC.
5.Ne segue che in concreto A______ M______ non può prendere il posto del marito come convenuta nel processo. Ciò posto, qualora l'alienazione dell'oggetto litigioso durante un processo avvenga da parte dell'attore e l'acquirente non subentri nel processo,
l'azione va respinta per difetto di legittimazione attiva dell'alienante. Qualora invece come in concreto l'alienazione dell'oggetto litigioso avvenga da parte del convenuto e l'acquirente non subentri nel processo, di regola l'azione va ugualmente respinta, ma per difetto di legittimazione passiva dell'acquirente. Tutt'al più l'attore può chiedere in tal caso lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 242 CPC. In entrambe le ipotesi le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'alienante, il quale con il suo comportamento (la cessione del bene) ha fatto decadere la legittimazione sua o quella della controparte, a meno che l'azione apparisse manifestamente priva di esito favorevole (principi esposti da:Stalderin: Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, op. cit., n. 26 ad art. 83;Göksuin: Brunner/Gasser/Vischer, Schweizerische ZPO, Kommentar, 3ª edizione, n. 16 e 20 ad art. 83).
6.Rimane da esaminare se in concreto si verifichi uno dei casi eccezionali per cui, nonostante l'alienazione dell'oggetto litigioso da parte del convenuto, la legittimazione passiva di quest'ultimo continua a sussistere in virtù del diritto sostanziale. Si tratta di eventualità in cui, pur avendo alienato l'oggetto litigioso, l'alienante continua a essere vincolato ai propri obblighi di proprietario (v. per esempio: DTF 100 II 309). Di regola, ad ogni modo, inmateria immobiliare con l'alienazione dell'oggetto litigioso la legittimazione passiva del convenuto decade, tanto in un'azione di rivendicazionequanto in un'azione di manutenzione o in un'azione intesa all'ottenimento di un accesso necessario, giacché dopo la cessione dell'oggetto litigioso l'alienante non assume più alcun obbligo né può più vantare alcun diritto legato alla qualità di proprietario (Jeandin, Parties au procès: mouvement et [r]évolution, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 28;Gross/Zuberin: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012,n. 20 a 22 ad art. 83).
7.Nella fattispecie è palese che, alienando in pendenza di appello la proprietà del fondo oggetto dei lavori previsti, AO1 ha perduto la titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa e, con la titolarità, la possibilità di invocare o esercitare diritti correlati alla cosa stessa (segnatamente il diritto di eseguire lavori in quanto proprietario). Tale facoltà è passata se mai alla nuova proprietaria A______ M______, la quale però non è subentrata nel processo. L'azione diretta contro AO1 si rivela così orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite. Certo, la comunione dei comproprietari sostiene che, pur avendo perduto la proprietà del fondo, AO1 non ha rinunciato all'intenzione di eseguire i lavori contestati. Sta di fatto che egli non potrà più eseguire quelle opere in forza del diritto di proprietà invocato. Ed egli non può nemmeno, secondo il diritto federale, continuare eventualmente il processo in suo nome come sostituto processuale della moglie (Goksü, op. cit., n. 16 ad art. 83 CPC con numerosi richiami).
8.La comunione dei comproprietari assevera che in concreto non è avvenuta alcuna alienazione dell'oggetto litigioso, litigiosa essendo in realtà un'illecita ingerenza [di AO1] nel diritto di proprietà sulle parti comuni. Quanto a un'azione negatoria soggiunge la comunione essa può essere diretta contro qualsiasi perturbatore, proprietario della cosa o no. L'argomentazione cade nel vuoto. La nozione di oggetto litigioso va intesa come si è visto (consid. 2) in senso lato e comprende l'intera titolarità del rapporto di diritto che riguarda la cosa. Può riferirsi, come detto (consid. 2), tanto a un bene mobile o immobile quanto a un diritto o a un rapporto giuridico oggetto del processo, come pure a una cosa da cui dipendano diritti e obblighi oggetto del litigio. Avendo donato alla moglie la titolarità della particella n. 13406, attribuzione di cui si valeva per eseguire i lavori controversi, AO1 non può più esercitare alcuna illecita ingerenza nel diritto di proprietà sulle parti comuni. L'azione diretta contro AO1 si rivela così, una volta ancora, orientata contro un soggetto divenuto ormai estraneo alla lite.
9.In subordine la comunione dei comproprietari sostiene che AO1 ha donato la proprietà della particella n. 13406 alla moglie in malafede per sottrarsi agli effetti del provvedimento cautelare impugnato, sicché l'alienazione non può ritenersi efficace nei propri confronti. L'opinione non può essere condivisa. AO1 non era tenuto invero a conservare la proprietà del fondo in pendenza di causa, per lo meno in difetto di un'esplicita ingiunzione del Pretore. È possibile che egli abbia alienato la particella per sottrarsi al provvisorio divieto cautelare del primo giudice, ma ciò non gli giova, poiché avendo perduto il suo diritto di proprietà egli non ha più alcun titolo per eseguire le opere previste nell'appartamento. Anzi, avendo alienato il bene, egli va tenuto ad assumere per principio le spese giudiziarie dovute al suo comportamento (sopra, consid. 5).
10.Soggiunge la comunione dei comproprietari che A______ M______ dev'essere obbligata a subentrare nel processo in luogo e vece del marito in ossequio al dovere di buona fede nella conduzione del processo (art. 52 CPC). La richiesta non può trovare ascolto già per il fatto che in concreto A______ M______ non si è mai rifiutata di subentrare nella causa al posto del marito; semplicemente non è stata sentita, né un obbligo di subingresso risulta essere stato oggetto di casi analoghi fino a ora. Riguardo agli estremi adombrati daD______(in: Oberhammer/D______/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione,
n. 12 in fine ad art. 83), cui la comunione dei comproprietari accenna nell'appello, essa riguarda ipotesi in cui è venuta meno la legittimazione attiva dell'alienante, non la legittimazione passiva dell'acquirente. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
11.Se ne conclude che, alla luce dell'avvenuta alienazione in appello della particellan. 13406da parte di AO1, l'istanza cautelare della comunione dei comproprietari dev'essere respinta e i decreti cautelari del Pretore riformati di conseguenza. Le spese processuali vanno poste come si è anticipato (consid. 5) a carico di AO1, il quale donando il fondo alla moglie ha fatto decadere la propria legittimazione passiva. Del resto
la posizione della comunione dei comproprietari non appariva manifestamente destituita di possibilità di successo, al punto da giustificare un diverso addebito delle spese. La comunione medesima inoltre, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). Atale riguardo essa postula un'indennità di fr. 7000., ma non indica minimamente sulla base di quali parametri giunga a simile risultato né in quale ordine di grandezza si ponga il valore litigioso del processo. In condizioni siffatte non rimane che fissare un'indennità per apprezzamento. Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore non ha invece giudicato.
Per questi motivi,
decide:1. L'appello è accolto nel senso dei considerandi e i decreti cautelari impugnati sono riformati nel senso che l'istanza della Comunione dei comproprietari del Condominio T______ è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 1500. sono poste a carico di AO1, che rifonderà alla Comunione dei comproprietari del Condominio T______ fr. 3000. per ripetibili.
avv. PA2, L______;
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).