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11.2024.5

Protezione della personalità contro violenze, minacce e insidie: provvedimenti cautelari

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Incarti n.11.2024.5

11.2024.6

Lugano

28 febbraio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

cancelliera:

Ghirardelli

sedente per statuire nella causaCA.2023.91 (protezione della personalità da violenza, minacce o insidie: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa conistanza del 10 marzo 2023da

AO 1

per sé e in rappresentanza della figlia

AO 2

contro

AP 1

(ora  PA 1),

giudicando sull'appello del 12 gennaio 2024 presentato da AO1 contro il decreto cautelare emesso il 29 dicembre 2023 dal Pretore (inc. 11.2024.5) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2024.6);

Ritenuto

B.Nel frattempo,con istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari del 10 marzo 2023 introdotta prima della pendenza della causa,AP2 e AP1si sono rivolte al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 1,perché vietasse a AO1 –sotto comminatoria del­l'art. 292 CP – di avvicinarsi a loro, alla loro abitazione in via M______ B______ __ a L______ e al Liceo di L______ 1 a meno di 200 m “fino al giorno dell'udien­za fissata per il contraddittorio cautelareeper un periodo non inferiore ai 6 mesi”, come pure di mettersi in contatto con loro in qualsiasi modo.Mediante decreto cautelare emanato quello stesso giorno senza contraddittorio il Pretore ha impartito a

AO1 i divieti in questionesotto comminatoria del­l'art. 292 CP, di una multa disciplinare fino a fr. 5000.– in caso

di violazione e di fr. 1000.– per ogni giorno d'inadempimento.

Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 27 marzo 2023 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e ha chiesto di revocare i divieti. In allegati spontanei del 6 aprile e del 13 aprile 2023 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni.

C.Il 29 agosto 2023, preso atto che l'autorità di protezio­ne aveva confermato il 28 luglio 2023 – come detto – la sospensione del diritto di visita paterno, il Pretore ha respinto tutte le prove offertee ha invitato le parti a presentare conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 12 e del 14 settembre 2023 costoro hanno mantenuto le loro domande. Statuendo con decreto cautelare del 29 dicembre 2023, il Pretore ha confermato i divieti emessi il 10 marzo 2023 senza contradittorio. Non sono state riscosse spese. AO1 è stato tenuto a versare alle istanti fr. 1200.– per ripetibili.

D.Contro il decreto cautelare appena citato AO1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 gennaio 2024 per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e revocare i divieti a suo carico. Nelle loro osservazioni del 13 febbraio 2025AP2 e AP1hanno concluso per il rigetto dell'appello. Nel frattempo, con decisione del 6 novembre 2024 l'Autorità regionale di protezione 3 ha confermato nel merito la sospensione del diritto di visita paterno. Tale decisione non è stata impugnata.

in diritto:1.La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima dell'avvio della causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).In concreto non si

pongono requisiti di valore (a norma dell'art. 308 cpv. 2 CPC),

l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità per violen­ze, minacce o insidie fondata sul­l'art. 28bCC non dipendendo per principio da soglie del genere(analogamente: I CCA, sentenza inc.11.2024.152 del 26 novembre 2024 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decretocautelare è pervenuto alla patrocinatrice del convenuto il 2 gennaio 2024 (traccia dell'invio

n. __.__.______.________, agli atti).Inoltrato il 12 gennaio 2024 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.All'appello AO1 acclude una dichiarazione del 12 gennaio 2024 in cui lo psicologo M______ M______ attesta che dal settembre del 2023 egli garantisce al paziente un sostegno psicologico settimanale. Applicandosi in concreto il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), giacché la procedura coinvolge direttamente anche la figlia minorenne AP1, nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Analoga conclusione vale per i documenti acclusi daAP2 e AP1alle osservazioni all'appello.Nella misura in cui appare di rilievo, la documentazione in questione sarà dunque considerata ai fini del giudizio. Quanto al richiamo del carteggio dall'Autorità regionale di protezione 3, la documentazione prodotta dalle parti è sufficien­te, le istanti non precisando quali altri atti sarebbero suscettibili di incidere sul giudizio.

3.Nel decreto impugnato il Pretore, constatato il rifiuto di AP1 di intrattenere relazioni personali con il padre al punto da indurre l'autorità di protezione dei minori a sospendere il diritto di visita, ha ritenuto che permettere al convenuto di interagire liberamente con la figlia ha conseguenze per la salute psico-fisica della ragazza. A suo parere, ciò configura una violenza nel sen­so dell'art. 28bCC, ovvero una lesione diretta all'integrità psichi­ca della figlia, e costituisce quindi una violazione della personalità. Per il primo giudice, nel caso in esame la contrapposizione tra il desiderio paterno di relazionarsi con la figlia e il rifiuto opposto da quest'ultima “incide assai negativamente sulla personalità” di AP1. In definitiva, secondo il Pretore, nelle contingenze provvisorie insite in un procedimento cautelare una tale ingerenza diretta dev'essere impedita. Onde l'accoglimento del-

l'istanza.

4.L'appellantecensura anzitutto un accertamento errato dei fatti, rilevando che – contrariamente all'opinione del Pretore – dopo la sospensione del diritto di visita decisa dall'Autorità regionale di protezione egli non ha più contattato la figlia, né ha intenzione di forzare la ragazza a interagire con lui.L'appellanterimprovera poi al primo giudice di avere disatteso i presupposti dell'art. 28bCC, così come il principio della proporzionalità. Egli fa valere che il divieto di avvicinamento è troppo incisivo per lui, che abita a poca distanza dalle istanti, sicché il rispetto della distanza di 200 m dalla loro abitazione gli impedisce finanche di “fare la spesa vicino a casa”. A suo dire, la sospensione delle relazioni personali decisa dall'Autorità regionale di protezione “è sufficiente e già efficace”. Egli ribadisce infine di deplorare la mancanza di contatti con la figlia e di avere dimostrato che non vuole forzarla, rispettando così la decisione di quest'ultima. In definitiva egli chiede perciò di respingere l'istanza.

6.Nella fattispecie i divieti richiesti appaiono correlarsi allo svolgimento del diritto di visita paterno. Dagli atti risulta che sino alla fine del 2022 i rapporti tra AO1 e la figlia non destavano particolari problemi, il diritto di visita svolgendosi regolarmente tutti i fine settimana ogni 15 giorni. Né risulta, o è preteso, che l'autorità di protezione dei minori sia dovuta intervenire. La situazione è successivamente precipitata quando la ragazza ha cominciato a manifestare grave disagio “sia per il degrado dell'ambiente di vita a casa del padre, sia nella relazione con lui” (rapporto della psicologa S______ D______ C______ B______ dell'11 febbraio 2023: doc. C, pag. 1). Sempre per la specialista, il disagio psicologico più importante di AP1 si riferisce al fatto di essere obbligata a dormire con il padre e agli scambi affettuosi tra i due, che comporterebbero “da sempre, baci sulla bocca”. Inoltre, lo stato di trascuratezza e di sporcizia in cui versa l'appartamen­to paterno e l'assidua frequentazione dello stesso spazio da parti di estranei costituiscono elementi di disturbo per la ragazza (loc. cit., pag. 2). Quanto alla relazione con il padre, la sofferenza emotiva descritta da AP1 riguarda il contegno del genitore “verbalmente estremamente aggressivo e volgare”, con minacce dirette e insulti pesanti “non appena lei cerca di esprimere un proprio bisogno, una propria necessità di cambiamento oppure semplicemente la propria opinione” (loc. cit., pag. 2).

Sentita dall'Autorità di protezione, AP1 ha dichiarato che in realtà il diritto di visita è “sempre stato brutto e io stavo veramen­te male lì”. Quanto al rapporto con il padre, essa ha indicato che lui la “minacciava, diceva che sono una figlia schifosa, che devo cambiare il mio atteggiamento nei suoi confronti, che non mi faceva andare a danza o in vacanza con la mamma e la famiglia”. Costui inoltre la sgridava perché non lo chiamava in settimana o “non gli dicevo le cose […] o che dicevo bugie […]” (rapporto del 24 maggio 2023). Preso atto di tale situazione e della ferma volontà della minore di non voler intrattenere relazioni personali con il padre, con decisione del 28 luglio 2023 l'Autorità regionale di protezione 3 ha sospeso provvisoriamente il diritto di visita e il 22 ottobre 2024 ha confermato il provvedimento nel merito.

7.Visto quanto precede, i motivi addotti dalla ragazza possono giustificare una sospensione del diritto di visita, ciò che permetterebbe ad AP1 di prendersi cura del disagio che il padre non sembra cogliere. A un sommario esame come quello che connota un procedimento cautelare, per contro, gli addebiti mossi al genitore non paiono integrare gli estremi di minacce nel senso dell'art. 28bCC. Del resto nemmeno le istanti pretendono che quanto messo in atto dal convenuto trascenda in violenze o insidie. Per quel che è dell'ambiente di vita a casa del padre, la sospensione del diritto di visita, e quindi la fine della frequentazione di quell'ambiente, appare sufficiente per lenire il disagio psicologico della ragazza. Quanto alla relazione con il padre, inoltre, la figlia non sarà costretta a dormire con lui né a scambiare effusioni. Gli episodi di aggressività verbale e psicologica evocate da AP1, ma contestate dal genitore, sono avvenuti una volta di più durante l'esercizio delle visite. Inoltre essi si sarebbero esauriti nel vietare attività del tempo libero o vacanze con la madre.

Si aggiunga che, seppure AO1 avesse tenuto comportamenti inadeguati e criticabili, data la sospensione a tempo indeterminato delle relazioni personali il pericolo che tali accadimenti possano ripetersi appare ridotto. Certo, agli atti figurano alcuni scambi di messaggi WhatsApp tra padre e figlia, ma a un sommario esame il tenore degli stessi non rivela minacce o indebite pressioni. Tali contatti, per altro, sono successivi alla repentina interruzione delle relazioni personali, mentre il convenuto, dopo le spiegazioni ottenute dalla figlia sui motivi del rifiuto a incontrarlo, non consta avere più cercato contatti. L'incontro alla pensilina “Botta” di L______, poi, a prescindere dalle opposte versioni dei fatti e dalle rispettive percezioni, risulta un fatto isolato. Non si disconosce che le parti vivono nel medesimo quartiere di L______, ciò che non esclude occasioni di incontro. Tuttavia le istanti non evocano, salvo loro impressioni, elementi concreti che inducano a ravvisare l'intenzione di AO1 di avere relazioni con la figlia contro la di lei volontà. Esse riconoscono del resto che il convenuto fa valere le proprie ragioni tramite la sua patrocinatrice o indirizzando le sue richieste all'autorità di protezione. Nonostante le perplessità dalle istanti sulla bontà delle intenzioni del convenuto, dal settembre del 2023 questi è pur sempre seguito settimanalmente da uno psicoterapista (doc. C di appello).

8.Le istanti si dolgono invero che AO1 ha chiesto diricevere la cartella clinica della figlia e, “con modalità che lascianoa desiderare”, ha sollecitato informazioni dalla scuola. Inoltre esse fanno valere che il convenuto si è rivolto al Pretore per ottenere la riduzione del contributo alimentare in favore di AP1. A loro dire, tali iniziative hanno provocato nella figlia “forti reazioni, andando a riaprire ogni volta ferite dolorose”. Ora, le modalità comportamentali del padre potranno anche apparire censurabili. Sta di fatto che, come detentore dell'autorità parentale congiunta, in linea di principio un genitore può esigere da terzi che partecipano alle cure del figlio – in particolare docenti e medici – informazioni sullo stato e sullo sviluppo di lui (art. 275acpv. 2 CC;Cottierin: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 275a). La sospensione del diritto di visita non implica la sospensione automatica di tale diritto a carico del genitore non affidatario (Schwenzer/Cottierin: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 8 ad art. 275a). Né la scelta di una scuola privata rientra nel novero delle decisioni che il genitore affidatario può prendere autonomamente (art. 301 cpv. 1bisCC). Simili iniziative, ad ogni modo, non giustificano l'emanazione dei divieti richiesti nei confronti del convenuto. E nemmeno la richiesta di ridurre i contributi di mantenimento per la figlia basta per giustificare un provvedimento fondato sull'art. 28bCC.

9.Se ne conclude che, nel rispetto del principio della proporzionalità, la sospensione delle relazioni personali appare sufficiente in concreto per tutelare il bene della figlia.La revoca del divieto di avvicinamento e di contatto non giustifica, ad ogni modo, ingerenze nella sfera privata della ragazza. Visto il chiaro rifiuto di lei di incontrarlo, AO1 è tenuto a rispettare tale volontà, evitando in particolare di farsi vivo senza permesso. Incomberà infine all'autorità di protezione dei minori adottare giusta gli art. 307 segg. CC eventuali provvedimenti volti a tutelare il bene di AP1 da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale nel caso in cui i genitori “non siano in grado di rimediarvi”. Quantunque l'applicazione dell'art. 28bCC non sia esclusa, in linea di principio le misure di protezione previste dagli art. 307 segg. CC prevalgono (Meierin: Commentaire romand, op. cit.,

n. 16 ad art. 307 CC).

10.Riguardo alla posizione diAP2, dagli atti nulla si evince oggettivamente circacomportamenti reprensibili del convenuto all'indirizzo di lei, se non le doglianze dell'istante medesima. Un divieto di avvicinamento o di contatto, tuttavia, non può fondarsi su mere suggestioni o ipotesi. Il tutto senza dimenticare che l'esercizio dell'autorità parentale congiunta sulla figlia comporta, almeno nella forma scritta, un minimo di comunicazione tra genitori (sentenza del Tribunale federale 5A_490/2021 del 22 aprile 2022 consid. 4.3.1, in: FamPra.ch 2022 pag. 698). Ne segue che, anche al proposito, l'appello in esame merita accoglimento, ragione per cui i divieti decisi dal Pretore vanno revocati.

11.Quanto alle spese dell'attuale giudizio, le procedure nelle controversie per violenze, minacce o insidie a norma dell'art. 28bCC sono gratuite (art. 114 lett. f CPC), salvo nell'ipotesi di malafe­de, di temerarietà processuale oppure nel caso in cui sia stato ordinato contro il soccombente un divieto a norma dell'art. 28bCC (art. 115 cpv. 2 CPC). Il che non si verifica in concreto. Soccombenti, le istanti rifonderanno al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito dell'odierna sentenza giustifica anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono identica sorte.

1.  L'istanza è respinta e il decreto cautelare emesso il 10 marzo 2023 senza contradittorio è revocato.

2.  Non si prelevano spese. Le istanti rifonderanno solidalmente al convenuto fr. 1200.‒per ripetibili.

II.   Non si riscuotono spese di appello.AP2 e AP1rifonderanno a AO1 con vincolo di solidarietà fr. 1200.‒per ripetibili.

III.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO1 è dichiarata senza oggetto.

;

–   .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).