Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.11.2024.19
11.2025.61
Lugano
30 giugno 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Giamboni
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa CA.2023.56(pegno mobiliare: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 25 ottobre 2023da
AP1,D______ (Delaware, USA)
contro
AO2e AO2,C______, e
AO1,S______ M______ (P______)
(patrocinato dall'avv. PA3, Me______),
giudicando sull'appello del 1° febbraio 2024 presentato dalla AP1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 gennaio 2024 (inc. 11.2024.19)
e sull'istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata il 16 giugno 2025 da AO1 (inc. 11.2025.61);
avv.PA1e avv. PA2,L______;
avv.L______ P______,Me______;
AO2, C______.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).