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11.2024.146

Diffida ai debitori: spese giudiziarie: deroga al principio della soccombenza per motivi di equità

Ticino · 2025-07-16 · Italiano TI
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Incarto n.11.2024.146

Lugano

16 luglio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Giamboni e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2024.902 (diffida ai debitori)della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'11 ottobre 2024da

AP2,Lo______,

contro

AO1,Lo______

decide:1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamoè respinto.

3.  La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO1 con le osservazioni al reclamo è dichiarata senza oggetto.

4.  Notificazione:

– avv. PA1, L______;

– avv. PA2, Lo______.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).