Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2024.13
Lugano,
27 gennaio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2021.22(modifica di sentenza di divorzio) dellaPretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 21 aprile 2021da
AP1,L______
contro
avv.PA2,Av______
avv.PA1,L______;
avv.PA3,S______.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).