Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.2023.66
Lugano
28 gennaio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici
e della giudice
Giani, presidente, e Jaques
Giamboni
cancelliera
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causaDM.2020.282 (divorzio su azione di un coniuge)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa conpetizione 6 novembre 2020da
AP1,P______
contro
AO1,ora in Be______ (I)
Ritenuto
in fatto: A.AP1 (1971) e AO1 (1969), divorziata,entrambi cittadini italiani, si sono sposati a Be______ il 22 luglio 2006,adottando la separazione dei beni. Pochi giorni prima del matrimonio, il 15 luglio 2006, essi hanno avuto una figlia, A______. AO1era inoltre già madre di altri due figli, maggiorenni, natidal suo precedente matrimonio. Nel 2013 la famiglia si è installata a P______. I coniugi, che non esercitano attività lucrativa in Svizzera, sono tassati globalmente secondo il dispendio. Il marito è attivo nel commercio di prodotti di lusso. La moglie, che a Be______ aveva un negozio di articoli per bambini, pratica equitazione a livello agonistico.
in diritto:1.Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali il valore litigioso raggiungesse fr. 10000. secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 19 maggio 2023 (tracciamento dell'invio
n. __.__.______.________, agli atti).Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 18 giugno 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142cpv. 3 CPC. Inoltrato il 19 giugno 2023,ultimo giorno utile,l'appello in esame è pertanto ricevibile.
4.Litigioso è altresì il contributo alimentare per la moglie che il Pretore ha stabilito in fr. 27380. mensili fino al pensionamento di lei e in fr. 17870. mensili dopo di allora vita natural durante. Con l'appello AP1 ne ha postulato la riduzione a fr. 12400. mensili fino ai 64 anni della moglie, mentre il 7 aprile 2025 ne ha chiesto, sulla scorta di nuovi fatti, la riduzione a fr. 8205. mensili fino ai 64 anni di lei. Al proposito, egli ha addotto che nel novembre del 2024, AO1si era trasferita a Be______ con conseguente cambiamento dellacapacità lucrativa di lei e del relativo dispendio. Ora, nella misura in cui il marito ha addotto, senza contestazioni da parte della moglie, di aver appreso del trasferimento in Italia solo il 2 aprile 2025, tale nuova circostanza è senz'altro ammissibile in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Ricevibile è così la mutazione dell'azione, la nuova domanda di appello essendo fondata su tali fatti e prove nuovi e le premesse di cui all'art. 227 cpv. 1CPC essendo manifestamente adempiute (art. 317 cpv. 2 CPC).Sull'obiezione della convenuta, che asserisce che il suo trasferimento è meramente temporaneo, si tornerà in appresso (sotto, consid. 7).
5.Premesso ciò, nella sentenza impugnata il Pretore, dopo aver constatato che la situazione economica del marito è molto agiata, ha calcolato il contributo alimentare per la moglie (e quello perla figlia) applicando il metodo del cosiddetto dispendio effettivo (o a una fase) determinato in base al tenore di vita precedentealla separazione. A suo avviso, visto che il matrimonio ha concretamenteinfluito sulla situazione finanziaria della moglie, costei ha il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Per di più, egli ha soggiunto, il marito medesimo ha offerto un contributo fino al pensionamento della convenuta sicché il metodo di calcolo e il principio del contributo non sono litigiosi, controversi restandone solo l'ammontare e la durata.
Il Pretore ha così calcolato il dispendio effettivo di AO1 in fr. 28880. mensili (spese abitative fr. 5500., cassa malati e spese mediche fr. 1120.40, vitto fr. 700., carte di credito
fr. 1085., vacanze fr. 6833.35, equitazione fr. 4020., cellulare fr. 290., assicurazione auto fr. 372.20, imposta di circolazione fr. 111.40, benzina e vignetta autostradale fr. 586.35, lavanderia fr. 52.10, contributi AVS fr. 42.85, imposte fr. 7425.95, Serafe
fr. 30.40, tassa rifiuti fr. 8.35 e parrucchiere fr. 700.). Quanto alla capacità di lei di far fronte autonomamente al proprio mantenimento, il primo giudice ha valutato che l'affezione di cui soffre (carcinoma ovarico), non le preclude un'attività a tempo parziale e le ha di conseguenza imputato un reddito ipotetico di fr. 1500. mensili netti conseguibile con un impiego a metà tempo nel comparto del commercio al dettaglio a Lu______. Egli ha così stabilito il contributo alimentare dovuto dall'attore in fr. 27380. mensili, sottolineandoche non vi sono dubbi sulle possibilità economiche di lui tanto più che, come emerso nel quadro delle misure protettrici, egli dispone di entrate per almeno fr. 64435. mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 29110.90 mensili. Per contro il primo giudice ha respinto la richiesta dell'attore di prevedere la decadenza del contributo in caso di trasferimento della moglie in Italia.
In relazione alla durata del contributo, il Pretore ha valutato che dopo il suo pensionamento la convenuta non potrà contare su più di fr. 3000. mensili (rendita AVS massima di fr. 2450. oltrea una modesta rendita LPP da costituirsi nei 10 anni fino al pensionamentocon un reddito annuale di circa fr. 18000.) a fronte di un fabbisogno minimo ridotto a fr. 20870. complessivi, stralciando le spese per l'equitazione, i contributi AVS, sostituendo ilcosto per l'automobile con l'abbonamento ai mezzi pubblici stimato in fr. 50. mensili e riducendo il carico fiscale a fr. 4500. mensili. Il primo giudice ha quindi fissato il contributo della convenuta dopo il pensionamento in fr. 17870. mensili.
6.AP1 sostiene innanzitutto che il matrimonio non ha influito concretamente sulla situazione finanziaria della moglie e non può quindi essere consideratolebensprägend. Al riguardoil Pretore ha ricordato che le parti si sono sposate il 22 luglio 2006 e si sono separate nel gennaio 2018 sicché il matrimonio, durato oltre 10 anni, va ritenuto di lunga durata. Inoltre, egli ha aggiunto, dallo stesso è nata una figlia di modo che secondo la precedente giurisprudenza l'unione sarebbe stata qualificatacomelebensprägend.Senza trascurare che per l'attore la moglie non si è mai dedicata completamente alla cura della casa e della famiglia, il primo giudice ha accertato che AO1 si è trasferita dall'Italia in Svizzera per assecondare i progetti del marito rinunciando così alla sua attività commerciale a Be______. A suo avviso, pertanto, il matrimonio ha influito in maniera concreta sulla vita della convenuta. Per di più, egli ha epilogato, il marito non contesta il suo obbligo contributivo fino al pensionamento della moglie.
a)L'appellante fa valere in estrema sintesi che durante il matrimonio la moglie ha sempre lavorato e, in particolare, anche dopo il trasferimento in Ticino ha continuato a collaborare nell'attività commerciale della madre a Be______, si assentava frequentemente per ordinare merce per i negozi di famiglia e si dedicava quotidianamente all'equitazione a livello agonistico, ciò che è stato confermato da numerosi testimoni. Per di più, egli soggiunge, la consorte non si è mai dedicata alla cura della casa, la famiglia disponendo di una coppia di domestici, né all'educazione della figlia, della quale sostiene di essersi occupato in misura preponderante. A suo avviso, il fatto di aver interrotto la sua attività commercialeal momento del trasferimento in Svizzera non è determinante, giacché tale decisione non era dettata dalla cura della casa e dell'educazione dei figli. Ne segue quindi, per l'appellante, che il matrimonio non ha influito sulla situazione finanziaria della moglie, fermo restando che costei ha senz'altro la possibilità di riprendere la sua attività lucrativa. Egli sostiene infine che la sua offerta di un contributo alimentare fino al pensionamento della consorte non implica il riconoscimento del caratterelebensprägenddel matrimonio.
b)AO1 obietta preliminarmente che l'appellante non precisa quali altre prove innumerevoli contrarie sussidino la sua posizione, sicché al riguardo l'appello è finanche irricevibile. Ella riconosce di aver dedicato molto tempo all'attività sportiva ma contesta di aver collaborato nelle aziende della madre a titolo lucrativo, essendosi limitata adaccompagnarla sporadicamente a sfilate di moda, come ospitedegli organizzatori. L'interessata sottolinea poi che con iltrasferimento in Svizzera ha rinunciato alla sua attività commercialeper assecondare il progetto di vita del marito. Data la favorevole situazione economica della famiglia, poi, poco muta che della cura della casa si siano occupati dei collaboratori domestici. Anzi, a suo dire, per il marito stesso era inconcepibile che ella svolgesse le faccende domestiche tant'è che non lo ha mai preteso. Sottolineato che in precedenti allegati l'attore ha sempre sostenuto che della figlia si occupavano entrambi i genitori, l'appellata osserva che la custodia alternata decisa in sede di misure protettrici smentisce il fatto che il padre si occupasse in modo preponderante della figlia.
c)Il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare il concetto di matrimonio che ha avuto un'influenza concretasulla vita del coniuge creditore (lebensprägend). Ha spiegato, in sintesi, che nel caso in cui l'unione ha avuto un'influenza concreta sulla vita del coniuge creditore, questi (come l'altro coniuge) ha diritto di conservare il tenore divita sostenuto durante la comunione domestica, sempre che la situazione finanziaria lo permetta (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC).Se invece il matrimonio è rimasto senza influsso concreto si deve fare riferimento alla situazione precedente al matrimonio e il coniuge creditore dev'essere posto nella situazione in cui si sarebbe trovato se il matrimonio non fosse stato celebrato (DTF 148 III 170 consid. 5.1, 147 III 255 consid. 3.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_604/2024 del 31 dicembre 2024 consid. 5.1.3 in: FamPra.ch 2025 pag. 412).
Determinante non è più dunque la presunzione legata a criteridella lunga comunione domestica o della nascita di figli comuni. Occorre bensì tenere conto delle circostanze del caso specifico segnatamente dal profilo del contesto economico. Si ritiene infatti che un matrimonio ha avuto un impatto significativo sulla vita del coniuge quando, sulla base di un progetto di vita comune, uno dei due ha rinunciato alla propria indipendenza economica per occuparsi della casa e dei figli, talché non gli sia più possibile, dopo molti anni di matrimonio, riprendere la precedente attività professionale, mentre l'altro coniuge, in virtù della suddivisione dei compiti durante il matrimonio, ha potuto concentrarsi sulla propria carriera (DTF 148 III 167 consid. 4.2, 147 III 321consid. 5.6, 147 III 257 consid. 3.4.3; più di recente: sentenzadel Tribunale federale 5A_604/2024 del 31 dicembre 2024 consid. 5.1.3 in: FamPra.ch 2025 pag. 412;analoga-mente: I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024consid. 9).
d)Precisato ciò, nel caso precipuo l'interesse all'accertamento del caratterelebensprägenddel matrimonio appare dubbio nella misura in cui il marito stesso offre alla moglie fino al di lei pensionamento un contributo di mantenimento volontario commisurato a quello che, secondo lui, era il di lei tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Il problema è che l'appellante contesta di dover continuare aversare un contributo alimentare dopo i 64 anni della convenutacon l'argomento che il matrimonio non adempie a tale criterio. Fatta tale premessa, non resta che vagliare gli argomenti sollevati con l'appello.
e)In concreto è incontestato che durante la comunione domesticaAO1 ha continuato a praticare lequitazione a livello agonistico, compatibilmente con il suo stato di salute, con un impegno pressoché quotidiano (deposizionedell'11 gennaio 2023, verbali pag. 1 e 2). Da tale attività l'interessataha tuttavia dichiarato di non trarre redditi, fatta eccezione di premi nell'ordine di 300./400. sull'arco degliultimi dieci anni, ciò che neppure l'attore contesta (loc. cit., pag. 2 a metà). Ciò posto, nella misura in cui determinante per valutare l'impatto del matrimonio sulla vita dei coniugi è l'aspetto economico, la pratica di uno sport senza finalitàlucrativa è dunque irrilevante per valutare il caratterelebensprägenddel matrimonio. Al riguardo non occorre attardarsi.
f)Non si trascura che anche dopo il matrimonio e la nascita della figlia AO1 ha continuato a svolgere la sua precedente attività lucrativa quale proprietaria di unnegozio di abbigliamento per bambini a Be______ che gestivadal 1999/2000, occupandosi sia dell'acquisto della merce sia della vendita con la collaborazione di quattro commesse (deposizione dell'11 gennaio 2023, verbale pag. 2 e 3). L'interessata ha riferito nondimeno che tale attività è cessata nel 2013 in concomitanza con il trasferimento in Svizzera, che la decisione di lasciare l'I______ è stata presa dal marito e che lo stesso ha insistito per ragioni fiscali affinché cessasse ogni attività commerciale in I______ (loc. cit.). L'appellante lamenta che il Pretore ha fondato la sua valutazione unicamente su tale deposizione ma per finire non contesta gli accertamenti in merito all'interruzione dell'attività imprenditoriale della moglie contestualmente al trasferimento della famiglia in Svizzera e neppure nega che ella lo abbia attuato per assecondare un proprio progetto di vita. In circostanze siffatte non si può ragionevolmente negareche una simile evenienza abbia avuto un impatto concreto sulla situazione economica della moglie, tanto più che in Ticino costei non poteva neppure esercitare attività lucrativa, i coniugi essendo assoggettati alla tassazione globale. Nulla muta, dal profilo dell'incidenza del matrimonio sulla situazione economica della moglie, che l'interruzione dell'attivitàimprenditoriale non sia avvenuta immediatamente dopo il matrimonio o la nascita della figlia.
g)AO1 ha invero ammesso di aver accompagnatolamadre, attiva nel settore della moda, nei suoi impegni anchedopo essersi trasferita in Ticino, di aver partecipato a eventi e sfilate assieme a lei e di aver assistito due volte una cugina, responsabile del reparto bambini del negozio della madre, consigliandola nella scelta dei capi (deposizione dell'11 gennaio 2023, verbali pag. 3). Se non che, l'assistenza all'attività genitoriale appare essersi limitata a occasioni circoscritte. Certo, le dichiarazioni scritte citatedal marito lasciano intendere un'attività più consistente perchégli autori hanno riferito sia di assenze ripetute per impegni lavorativi sia che l'interessata avrebbe vantato con loro un ruolo professionale nelle aziende della madre. L'interessato trascura tuttavia che, salvo eccezioniestranee al caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_2/2025del 20 ottobre 2025 consid. 3.4.1), semplicidichiarazioni scrittenon possono sostituire una deposizione testimoniale e non hanno quindi valore di prova, ma costituiscono tutt'al più un indizio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.136 del22 ottobre 2020 consid. 4a con rinvii). E in concreto, per tacere del fatto chel'attore ha omesso di chiede l'escussione testimonialedegli estensori, egli nemmeno pretende che da tali attività la moglie abbia tratto dei redditi o che essa abbia beneficiato di qualche vantaggio economico. In definitiva, nulla dimostra che la moglie abbia recuperato la sua indipendenza economica, cui aveva rinunciato con il trasferimentodel nucleo familiare in Svizzera.
h)Per il resto non è di rilievo che AO1 non abbia svolto direttamente le faccende di casa potendo contare su due filippini. Dandosi una situazione economicaparticolarmente agiata, come in concreto, non è sorprendenteche simili incombenze siano delegate a collaboratori domestici, il governo della casa non limitandosi peraltro all'esecuzione personale di lavori manuali. Quanto alla cura e all'educazione della figlia, è pacifico che anche la madre se ne occupasse, l'appellante medesimo riconoscendo che la custodia alternata (a metà) stabilita dopo la separazione è la comprova di come era gestita già prima la figlia. Ciò risulta del resto coerente con la circostanza che entrambi igenitori non esercitavano attività lucrativa in Svizzera, avendooptato per la tassazione globale. È anche possibile che AO1 non abbia destinato tutte le sue energie e tutto il suo tempo reso disponibile a seguito della cessazione della sua attività imprenditoriale alla cura della casa e della figlia sicché le particolarità del caso concreto non collimano con i casi tipici descritti dalla giurisprudenza (sopra, consid. c). Determinante è tuttavia che l'interessata la qualeprima di lasciare Be______ riusciva a conciliare la sua attività professionale, lo sport agonistico e la cura della casa edella figlia ha rinunciato alla sua indipendenza economicaper trasferirsi in Ticino secondo un progetto di vita del marito. In simili circostanze non si può negare che il matrimonio abbia concretamente influito sulla situazione economica della moglie. Ne segue che, in definitiva, la valutazione del Pretore resiste alla critica.
14.Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30000. ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
avv.PA1,V______;
AO1, Be______.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).