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11.2023.151

Amministrazione di eredità: mancato anticipo delle spese presumibili di appello

Ticino · 2023-12-21 · Italiano TI
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Incarto n.11.2023.151

Lugano

21 dicembre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della

giudice:

Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2021.3659 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 agosto 2021 da

RE 1

PI 1,,

PI 2,e

PI 3,

(tutti patrocinati dall'avv. PA 1,)

per ottenere l'amministrazione dell'eredità fu

__________ (1966-2020), già in,

provvedimento cui si sono opposte

PI 4,  e

PI 5,

(entrambe patrocinate dall'avv. PA 2,)

giudicando sul reclamo del 22 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 ottobre 2023;

Ritenuto

che le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico delle parti istanti, tenute a rifondere a PI 4 e a PI 5 fr. 2800.– a titolo di ripetibili;

che contro la sentenza appena citata RE 1, senza il patrocinio del legale, è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 ottobre 2023 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato, nel senso di esonerarla dal pagamento delle ripetibili;

che il 7 novembre 2023 RE 1è stata invitata a depositare entro il 23 novembre 2023 la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introitiagiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

–;

–;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).