Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari riguardanti figli minorenni
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Protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari riguardanti figli minorenni
Incarto n. 11.2023.136 Lugano, 1° dicembre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni vicecancelliera: F. Bernasconi sedente per statuire nella causa CA.2023.58 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 26 luglio 2023 da AP 1 contro AO 1 (patrocinata dall'PA 1), giudicando sul “reclamo” del 20 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il'11 ottobre 2023; Ritenuto in fatto : A. Con sentenza del 17 agosto 2022 a tutela dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha modificato una sua precedente decisione del 1° marzo 2021, anch'essa a tutela dell'unione coniugale, emanata tra AP 1 (1977) e AO 1 (1979), nel senso che ha affidato i figli K__________ (27 maggio 2016) e A__________ (15 agosto 2018) alla madre per la cu-ra e l'educazione (sopprimendo la precedente custodia alternata dei genitori in ragione di metà ciascuno), ha attribuito alla madre medesima l'autorità parentale esclusiva (sopprimendo la precedente autorità parentale in comune), ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha istituito in favore dei figli una curatela educativa, ordinando inoltre a AO 1 “di intraprendere una presa a carico psicoterapeutica” dei minori. Infine il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 640.– mensili per K__________ e uno di fr. 490.– mensili per A__________, assegni familiari non compresi (inc. SO.2021.4298). B. AP 1 ha impugnato la sentenza appena citata con un appello del 26 agosto 2022 a questa Camera per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'affidamento esclusivo dei figli, l'autorità parentale esclusiva, la regolamentazione di un diritto di visita materno sotto sorveglianza e una presa a carico psicoterapeutica dei ragazzi da commissionare al Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica can-tonale. Tale causa è tuttora pendente (inc. 11.2022.126). C. Il 20 luglio 2023 AP 1 ha presentato al Pretore del-la giurisdizione di Mendrisio Nord (la convenuta si era trasferita nel frattempo a __________) un'istanza cautelare, chiedendo che fosse ordinato a AO 1 di non consentire al di lei compagno D__________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “la frequentazione dei figli K__________ e A__________”, come pure disporre una presa a carico psicologica dei ragazzi da parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, sede di __________. Statuendo l'indomani, il Pretore ha respinto la richiesta perché l'istanza cautelare sarebbe stata da inoltrare a questa Camera (inc. CA.2023.51). Tale sentenza non è stata impugnata. D. Nelle circostanze descritte AP 1 ha presentato il 26 luglio 2023 a questa Camera la stessa istanza cautelare sottoposta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Con sentenza del 23 agosto 2023 questa Camera ha dichiarato l'istanza di provvedimenti cautelari irricevibile per difetto di competenza e ha trasmesso il memoriale al Pretore (inc. 11.2023.91). Al che il Pretore ha indetto un contraddittorio, tenutosi il 10 ottobre 2023, durante il quale il marito ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta ha proposto di respingerle. L'istruttoria, che il Pretore ha limitato a prove documentali, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza ha avuto luogo il dibattimento finale, nel corso del quale i coniugi hanno mantenuto le loro posizioni. Con decreto cautelare dell'11 ottobre 2023 il Pretore ha poi respinto l'istanza, ha ammesso AO 1 al beneficio del gratuito patrocinio e ha posto le spese processuali di fr. 315.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili. E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” del 20 ottobre 2023 perché sia ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non consentire al suo compagno D__________ “la frequentazione dei figli K__________ e A__________”, come pure perché sia disposta una presa a carico psicologica dei ragazzi da parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale, sede di Lugano. Non sono state chieste osservazioni a AO 1 per osservazioni. Considerando in diritto: 1. L e decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, controversi essendo provvedimenti a tutela dei figli impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Il “reclamo” inoltre è tempestivo, essendo stato introdotto da AP 1 nei dieci giorni successivi alla notificazione del decreto impugnato, emesso l'11 ottobre 2023. Quanto all'erronea intestazione dell'atto (“reclamo” anziché appello), essa figura solo sulla prima pagina ed è verosimilmente riconducibile a imperizia dell'istante, senza formazione giuridica. Nelle condizioni descritte il ricorso può dunque giudicarsi ricevibile come appello. 2. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha rilevato che nella fattispecie non si riscontrano indizi oggettivi circa comportamenti inadeguati di D__________ in presenza di K__________ o A__________. Le dichiarazioni dello stesso AP 1 o quelle redatte in base a quanto riferisce egli medesimo o quelle di soggetti a lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti non sono sufficienti per confortare le accuse mosse al nuovo compagno della moglie, mentre nulla emerge dai rapporti chiesti dal Pretore nell'ottobre del 2023 alla curatrice educativa e alle due docenti dei ragazzi. Onde l'infondatezza dell'istanza cautelare. Nemmeno la seconda domanda cautelare dell'istante, volta a far sì che la presa a carico psicologica dei figli avvenga da parte del Servizio medico- psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale di __________ anziché da parte del Servizio medico- psicologico di __________ è, per il Pretore, provvista di buon diritto. Contrariamente a quanto assume l'istante, infatti, il Servizio me-dico-psicologico di __________ indugia nel dar seguito al mandato non per il gran carico di lavoro, ma perché attende che i coniugi siano convocati dall'Autorità regionale di protezione in esito a ulteriori istanze presentate dallo stesso AP 1 a tale autorità. Secondo il Pretore tuttavia simile giustificazione non “appare a prima vista giustificata per rifiutare una presa a carico”, di modo che non v'è ragione di trasferire l'incarico dal Servizio medico-psicologico di __________ a quello __________. Ne è seguita la reiezione dell'istanza cautelare anche su questo punto. 3. L'appellante torna a ripetere, nel suo memoriale, che i figli sono esposti a un grande rischio, dato il “clima sessualizzato” in cui vivono, e corrono pericoli di “erotizzazione precoce e abusi” per la pregiudizievole condotta della moglie, la quale coinvolge i minori nelle sue “filosofie sessuali”. Occorre perciò, a suo avviso, un medico psichiatra infantile che svolga adeguate indagini, così come è necessario allontanare cautelarmente i figli da D__________. A sostegno delle sue argomentazioni l'appellante invoca poi una volta ancora il rapporto del 27 apri le 2023 (versato agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera) da lui commissionato, sulla base di sue indicazioni, al prof. __________ di __________, il quale condivide appieno tali preoccupazioni. Circa il postulato trasferimento di competenze dal Servizio medico-psicologico di __________ a quello __________ per la presa a carico dei figli, l'appellante allega che la spiegazione addotta dalle responsabili della sede di __________ per giustificare la remora nell'esecuzione dell'incarico “lascia alquanto perplessi” e chiede che i figli siano esaminati senza indugio da “specialisti dell'infanzia FMH”, poiché finora non sono stati visti da nessuno. Per il resto egli sollecita il coinvolgimento di un neuropsichiatra forense e non di psicologi, tornando a definire “del tutto errata” la relazione 9 giugno 2022 della psicologa e psicoterapeuta __________ (versata agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera) sulle capacità parentali dei coniugi e sullo stato psico-affettivo dei figli. 4. Nella misura in cui chiede che sia ordinato a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di non consentire al suo compagno D__________ “la frequentazione dei figli K__________ e A__________”, l'appellante si confronta poco o punto con la motivazione del Pretore, il quale ha rilevato che la richiesta si fonda su dichiarazioni dello stesso istante o redatte in base a quanto questi riferisce o rilasciate da soggetti a lui vicini senza conoscenza diretta e personale dei fatti, nulla emergendo per altro dai rapporti sollecitati alla curatrice educativa e alle due docenti dei ragazzi. Su tali motivazioni l'interessato sorvola. Anche nel “reclamo” egli reitera le argomentazioni dell'istanza sulla scorta degli stessi elementi enunciati in quella sede, ma non indica un solo dato oggettivo che conforti le sue gravi accuse a D__________, salvo ricordare che A__________ rifiuta di farsi visitare da un pediatra (memoriale, pag. 2). In appello tuttavia non si rifà il processo di primo grado. Non basta perciò a un appellante ripetere quanto ha fatto valere in prima sede. A lui spetta anzitutto confrontarsi con le motivazioni esposte nella decisione impugnata. E sotto questo profilo l'appello di AP 1 è del tutto carente. Quanto al fatto che A__________ rifiuta di farsi visitare da un pediatra, la dott. __________, caposervizio dell'Istituto pediatrico della Svizzera italiana presso l'Ospedale regionale di __________, reputa che la resistenza del bambino non sia preoccupante, un comportamento del genere essendo frequente nella prima infanzia e fino ai cinque anni (certificato del 3 ottobre 2023 agli atti del processo pendente dinanzi a questa Camera). Ciò non basta – e da lungi – per rendere verosimile che D__________ tenga un contegno inadeguato di fronte ai minori. Il menzionato rapporto del 27 apri le 2023 allestito dal prof. __________, infine, è stato redatto e commissionato su indicazioni unilaterali dell'appellante, senza che quel professionista abbia visto i figli né la moglie. In mancanza di accertamenti oggettivi esso non è quindi un mezzo idoneo per rendere verosimile quanto l'appellante assevera. 5. Nemmeno nella misura in cui chiede che la presa a carico psicologica dei figli avvenga da parte del Servizio medico-psicologico dell'Organizzazione socio-psichiatrica cantonale di __________ anziché da parte del Servizio medico- psicologico di __________ l'appello risulta destinato all'accoglimento. L'ingiunzione a AO 1 affinché intraprenda la presa a carico dei figli facendo capo al Servizio medico-psicologico di __________ figura infatti in una decisione emanata dal Pretore il 26 giugno 2023, passata in giudicato (decreto impugnato, pag. 4 in alto). Se quel Servizio si mostra renitente, ciò non è una ragione per trasferire l'incarico al Servizio medico-psicologico di __________, anche perché non consta che – come opina AP 1 – la sede di __________ sia sovraccarica di lavoro rispetto a quella di __________. Le due responsabili __________ dichiarano in realtà che il Servizio di __________ attende la convocazione dei coniugi da parte dell'Autorità regionale di protezione per il contraddittorio relativo a ulteriori istanze presentate dallo stesso AP 1 (messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2023 accluso a una lettera dell'avv. __________, agli atti). Se non che, come osserva il Pretore, simile giustificazione è incon-sistente. Anzi, sfiora il pretesto, non potendosi ammettere che i minorenni siano lasciati a loro stessi finché le contese giudiziarie dei coniugi siano terminate. D'altro lato non basta nemmeno accertare – come il Pretore – che il Servizio medico-psicologico di __________ è recalcitrante. Se il giudice constata che un servizio amministrativo non esegue quanto egli ha prescritto a un coniuge di fare, interviene il giudice stesso a tutela dei minorenni, diffidando il servizio a procedere. Poco importa che ciò avvenga d'ufficio o su richiesta espressa di un genitore. Il bene dei figli prevale in ogni caso su considerazioni di opportunità o di altra natura. Se ne conclude che in concreto l'appello va respinto, non giustificandosi alcun trasferimento di competenze funzionali al Servizio medico-psicologico di __________. Il Pretore va invitato tuttavia ad attivarsi perché diffidi il Servizio medico-psicologico di __________ a rispettare senza indugio quanto egli medesimo ha disposto con la menzionata decisione passata in giudicato. 6. Le spese del giudicato odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese giudiziarie vanno nondimeno lievemente moderate per tenere conto della circostanza che la resistenza del citato Servizio medico-psicologico può avere indotto l'appellante a chiedere invano il trasferimento di competenze alla sede di Lugano. Non si attribuiscono ripetibili, l'appello non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Per questi motivi, decide:
1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Il Pretore è invitato ad attivarsi perché diffidi il Servizio medico-psicologico di __________ a rispettare senza indugio quanto egli medesimo ha disposto con decisione del 26 giugno 2023 passata in giudicato (inc. SO.2023.374).
3. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.
4. Notificazione: –; – . Comunicazione:
–, (curatrice educativa); – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).