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11.2023.103

Provvedimenti cautelari in pendenza di divorzio: modifica del contributo per il coniuge pattuito in una procedura a protezione dell'unione coniugale; presupposto della modificazione delle circostanze; appello insufficientemente motivato

Ticino · 2022-09-13 · Italiano TI
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Incarto n.11.2023.103

Lugano

1° aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della     giudice:

Giamboni, giudice presidente

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causaCA.2022.10 (divorzio: provvedimenti cautelari)della Pretura del Distretto di Riviera promossa conistanza del 13 settembre 2022da

AP 1

contro

AO 1

D.Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 agosto 2023, chiedendo di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del 28 settembre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

4.I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che il giudice del divorzio modifica o sopprime tali misure solo ove occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, op­pure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1).Un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la determinazione del contributo alimentare nella precedente sentenza. Determinante non è la sua prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo sia stato definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto (sentenza del Tribunale federale 5A_378/2021 del 7 settembre 2022 consid. 3 conrichiamo a DTF 141 III 376 e 138 III 289 consid. 11.1.1).

–;

– .

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).