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11.2022.96

Divorzio: scioglimento di comproprietà sull'abitazione coniugale

Ticino ·18 · · Italiano TI
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Incarto n.11.2022.96

Lugano

18 febbraio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Giamboni

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causaDM.2017.2 (divorzio su azione di un coniuge: scioglimento di comproprietà immobiliare)della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa conpetizione del 19 gennaio 2017da

AP1,Co______

contro

AO1,M______ S______

–avv.PA2,M______;

–avv.PA1,Ch______.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stessotermine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).